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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AR IA, Presidente MARINAI GIANMARCO, Relatore NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 713/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 192/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 2 e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00720221460000083007 IVA-ALIQUOTE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n.192/2023 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Arezzo 1.1. Espone che In data 11 maggio 2023 veniva notificato a mezzo posta alla ricorrente
“comunicazione di iscrizione ipotecaria” documento n. 00720221460000083007 fascicolo 2022/492 sull'unico immobile di proprietà, luogo di residenza, in base all'avviso di accertamento n. T8D04PF01236/2019 notificato il 12.12.2019 riferito a imposta iva-interessi-ritenute alla fonte retribuzione pens. trasferte mens. agg.-ritenute fonte omesso ritardato versamento – Ires capitale-Ires
Interessi- Imposta regionale attività produttive da avvisi – costo notificato anno di imposta 2016 per
Associazione_1l'importo complessivo di euro 115.179,84, in relazione a imposte relative all'
, di cui risulta presidente per 18 giorni nel gennaio 2016.
Ricorreva la Ricorrente_1, sostenendo che la sua gestione non era effettiva e comunque è stata limitata ad un breve periodo dell'anno, che il provvedimento è illegittimo in quanto non è stato preceduto né dalla cartella, né da una intimazione ad adempiere ex art. 50 DPR 602/73, ma solo da un avviso di accertamento risalente al 2019.
1.2. Resisteva ADER sostenendo che l'avviso di accertamento, regolarmente notificato, non era stato impugnato nei termini, ed essendo così divenuto definitivo era legittima l'iscrizione a ruolo;
che inoltre l'iscrizione ipotecaria non è atto esecutivo, e non deve essere preceduta né dalla cartella né da un atto di intimazione ex art.50 DPR 602 cit., ma solo dal preavviso d'ipoteca ex art. 77 stesso DPR, che nella specie era stato regolarmente notificato il 6.6.22.
1.3. E' intervenuta l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Arezzo, sostenendo anch'essa che la pretesa tributaria non può più essere contestata, essendo divenuto definitivo l'atto di accertamento.
1.3. La CGT1 respingeva il ricorso (con compensazione delle spese) in quanto l'avviso di accertamento è divenuto definitivo stante la mancata impugnazione nei termini di legge e non sussistono i pur lamentati vizi propri dell'iscrizione ipotecaria in sé considerata, in quanto la stessa è stata preceduta, come prescritto, dal preavviso ex art. 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973, mentre tale iscrizione, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, non necessita di previa notifica della cartella, né tantomeno dell'intimazione di pagamento ex art. 50 c. 2 DPR cit., trattandosi non già di atto esecutivo, bensì di atto meramente cautelare, volto a garantire il credito e a creare un diritto di prelazione rispetto agli altri creditori, che rappresenta, rispetto all' esecuzione, semplicemente “un atto ad essa preordinato e strumentale” (Cass. SS.UU. 4077/2010).
1.4. Con l'appello, la Ricorrente_1 contesta, nel merito, che non ha avuto alcun ruolo amministrativo all'interno della società. Eccepisce che, ai sensi dell'art. 50 comma 2 del DPR 602/1973, se è decorso un anno dalla notifica della cartella la procedura prevede che debba essere notificata al contribuente una intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Nessun riferimento a precedenti notifiche né di cartelle né e soprattutto di intimazioni ad adempiere.
1.5. Si costituiva solo l'Agenzia delle Entrate, ribadendo la correttezza della sentenza.
1.6. All'esito dell'udienza, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è infondato.
2.1. La contribuente non ha mai contestato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento (ricevuto a mani il 4.12.2019) ed è pacifico che lo stesso non è mai stato impugnato, essendo, così, divenuto definitivo e risultando, pertanto, precluso l'esame di ogni motivo di merito.
È evidente, pertanto, che non sussiste alcun vizio di motivazione della sentenza impugnata, che spiega sinteticamente ma correttamente l'iter logico utilizzato per la decisione.
2.2. Per il resto, essendo definitivo l'avviso di accertamento contenente le ragioni della pretesa impositiva, la cartella di pagamento e ogni altro atto posto in essere dall'Agente della Riscossione, come – nel caso di specie – la comunicazione di iscrizione ipotecaria, potranno essere impugnati solo per vizi propri.
Trattandosi di comunicazione di iscrizione ipotecaria, atto di natura cautelare e solo prodromico a eventuali atti di natura espropriativa, appare inconferente il riferimento all'art. 50 d.p.r. 602/1973, che, invece, disciplina le modalità da adottarsi per l'inizio dell'azione esecutiva. L'iscrizione di ipoteca deve essere preceduta unicamente dalla comunicazione preventiva di ipoteca (difatti notificata il 06/06/2022), quale atto idoneo ad avviare il cd. “contraddittorio procedimentale” al fine di valida iscrizione dell'ipoteca decorsi trenta giorni dalla notifica, ma non anche da intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973: l'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel disciplinare l'iscrizione ipotecaria richiama espressamente solo il primo comma dell'art. 50 del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973 e non anche il secondo comma, che quindi non si applica alle misure cautelari;
così l'obbligo ivi previsto di notificazione di un avviso di intimazione deve ritenersi riferito esclusivamente all'inizio dell'espropriazione e non in relazione a qualsiasi atto, collegato o funzionale che sia, all'espropriazione stessa.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.4.2014, applicabile ex art. 28 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Toscana – I sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente alle spese che liquida in € 4.500, oltre accessori di legge.
Firenze, 12.1.2026.
Il Giudice relatore La Presidente
dott. Gianmarco Marinai dr.ssa Maria Cannizzaro
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AR IA, Presidente MARINAI GIANMARCO, Relatore NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 713/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 192/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 2 e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00720221460000083007 IVA-ALIQUOTE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n.192/2023 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Arezzo 1.1. Espone che In data 11 maggio 2023 veniva notificato a mezzo posta alla ricorrente
“comunicazione di iscrizione ipotecaria” documento n. 00720221460000083007 fascicolo 2022/492 sull'unico immobile di proprietà, luogo di residenza, in base all'avviso di accertamento n. T8D04PF01236/2019 notificato il 12.12.2019 riferito a imposta iva-interessi-ritenute alla fonte retribuzione pens. trasferte mens. agg.-ritenute fonte omesso ritardato versamento – Ires capitale-Ires
Interessi- Imposta regionale attività produttive da avvisi – costo notificato anno di imposta 2016 per
Associazione_1l'importo complessivo di euro 115.179,84, in relazione a imposte relative all'
, di cui risulta presidente per 18 giorni nel gennaio 2016.
Ricorreva la Ricorrente_1, sostenendo che la sua gestione non era effettiva e comunque è stata limitata ad un breve periodo dell'anno, che il provvedimento è illegittimo in quanto non è stato preceduto né dalla cartella, né da una intimazione ad adempiere ex art. 50 DPR 602/73, ma solo da un avviso di accertamento risalente al 2019.
1.2. Resisteva ADER sostenendo che l'avviso di accertamento, regolarmente notificato, non era stato impugnato nei termini, ed essendo così divenuto definitivo era legittima l'iscrizione a ruolo;
che inoltre l'iscrizione ipotecaria non è atto esecutivo, e non deve essere preceduta né dalla cartella né da un atto di intimazione ex art.50 DPR 602 cit., ma solo dal preavviso d'ipoteca ex art. 77 stesso DPR, che nella specie era stato regolarmente notificato il 6.6.22.
1.3. E' intervenuta l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Arezzo, sostenendo anch'essa che la pretesa tributaria non può più essere contestata, essendo divenuto definitivo l'atto di accertamento.
1.3. La CGT1 respingeva il ricorso (con compensazione delle spese) in quanto l'avviso di accertamento è divenuto definitivo stante la mancata impugnazione nei termini di legge e non sussistono i pur lamentati vizi propri dell'iscrizione ipotecaria in sé considerata, in quanto la stessa è stata preceduta, come prescritto, dal preavviso ex art. 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973, mentre tale iscrizione, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, non necessita di previa notifica della cartella, né tantomeno dell'intimazione di pagamento ex art. 50 c. 2 DPR cit., trattandosi non già di atto esecutivo, bensì di atto meramente cautelare, volto a garantire il credito e a creare un diritto di prelazione rispetto agli altri creditori, che rappresenta, rispetto all' esecuzione, semplicemente “un atto ad essa preordinato e strumentale” (Cass. SS.UU. 4077/2010).
1.4. Con l'appello, la Ricorrente_1 contesta, nel merito, che non ha avuto alcun ruolo amministrativo all'interno della società. Eccepisce che, ai sensi dell'art. 50 comma 2 del DPR 602/1973, se è decorso un anno dalla notifica della cartella la procedura prevede che debba essere notificata al contribuente una intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Nessun riferimento a precedenti notifiche né di cartelle né e soprattutto di intimazioni ad adempiere.
1.5. Si costituiva solo l'Agenzia delle Entrate, ribadendo la correttezza della sentenza.
1.6. All'esito dell'udienza, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è infondato.
2.1. La contribuente non ha mai contestato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento (ricevuto a mani il 4.12.2019) ed è pacifico che lo stesso non è mai stato impugnato, essendo, così, divenuto definitivo e risultando, pertanto, precluso l'esame di ogni motivo di merito.
È evidente, pertanto, che non sussiste alcun vizio di motivazione della sentenza impugnata, che spiega sinteticamente ma correttamente l'iter logico utilizzato per la decisione.
2.2. Per il resto, essendo definitivo l'avviso di accertamento contenente le ragioni della pretesa impositiva, la cartella di pagamento e ogni altro atto posto in essere dall'Agente della Riscossione, come – nel caso di specie – la comunicazione di iscrizione ipotecaria, potranno essere impugnati solo per vizi propri.
Trattandosi di comunicazione di iscrizione ipotecaria, atto di natura cautelare e solo prodromico a eventuali atti di natura espropriativa, appare inconferente il riferimento all'art. 50 d.p.r. 602/1973, che, invece, disciplina le modalità da adottarsi per l'inizio dell'azione esecutiva. L'iscrizione di ipoteca deve essere preceduta unicamente dalla comunicazione preventiva di ipoteca (difatti notificata il 06/06/2022), quale atto idoneo ad avviare il cd. “contraddittorio procedimentale” al fine di valida iscrizione dell'ipoteca decorsi trenta giorni dalla notifica, ma non anche da intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973: l'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel disciplinare l'iscrizione ipotecaria richiama espressamente solo il primo comma dell'art. 50 del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973 e non anche il secondo comma, che quindi non si applica alle misure cautelari;
così l'obbligo ivi previsto di notificazione di un avviso di intimazione deve ritenersi riferito esclusivamente all'inizio dell'espropriazione e non in relazione a qualsiasi atto, collegato o funzionale che sia, all'espropriazione stessa.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.4.2014, applicabile ex art. 28 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Toscana – I sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente alle spese che liquida in € 4.500, oltre accessori di legge.
Firenze, 12.1.2026.
Il Giudice relatore La Presidente
dott. Gianmarco Marinai dr.ssa Maria Cannizzaro