Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 51
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di procedura per mancata notifica cartella o intimazione ad adempiere

    La Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia divenuto definitivo per mancata impugnazione. L'iscrizione ipotecaria è un atto cautelare, non esecutivo, e pertanto non richiede la previa notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73, ma solo il preavviso d'ipoteca, che è stato regolarmente notificato.

  • Rigettato
    Mancanza di ruolo amministrativo effettivo

    La Corte ritiene che, essendo l'avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, ogni motivo di merito relativo alla pretesa tributaria è precluso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 51
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 51
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo