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Ordinanza cautelare 29 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 21 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 29 giugno 2022
Ordinanza collegiale 26 settembre 2022
Sentenza 23 giugno 2023
Decreto cautelare 27 luglio 2023
Ordinanza cautelare 25 agosto 2023
Sentenza 7 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 26/09/2022, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/09/2022
N. 01145/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 1145 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:
- Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. DO Giardino, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall’Avv. Laura Astuto, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
- la Regione Puglia e la Provincia di Lecce, non costituite in giudizio;
nei confronti
- di FR RT, IO RT e NA EN, rappresentati e difesi dall’Avv. Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum di:
- NO NI, NO NI, EL PO, TO SI, AN CO, LV LE, GI OS TE, GI TO, TO NT, AB PE, ME TR, EL D'OR, EL IA, RI NA, IO De BE, CL TT, RI NI, RE LO, SS SS, IO DA, ON Di PA, IO IC, OR IZ, HE PR, DO RI, RI NT, RE CO, ET AO GI, CH LD, RE AR, IA De RG, RA De ME, IA Di LE, IN NE, UI DE CO, CO DE CO, IA OR DO, MO DE CO, MO RG, RI RG, ST RG, UC RG, IS DE CO, NI DE CO, AL De DO, IO De DO, RE RG, NT IO, MO IZ, FA IR, LF LI, AB CI, FR CA, EP CO, OSria FF, DR ON, FR MA, RT IE, NO MA, FR De AS, MA MM, AN GA, OS ME, TO NN, AN IA GA, AN NN, RT NN, AN IU AR, IA EN, IR TI, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Valeria Pellegrino e NO NI, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’atto adottato dalla Città di Lecce, Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare, Appalti, Edilizia Produttiva in data 1.7.2020 e avente a oggetto “ Richiesta di titolo abilitativo ai sensi art. 87 D.Lgs. n. 259/03 per realizzazione impianto TIM su infrastrutture INWIT alla via Torre Mozza - Codice sito LE3E - Comunicazione inizio lavori del 6.3.2020 - Provvedimenti ”;
- solo laddove ritenuti e/o intesi in senso contrario alla pretesa quivi fatta valere dalla ricorrente: dell’art. 5, incluso il comma 3, del regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 26 del 9.3.07 “ Norme concernenti gli impianti radioelettrici con frequenza di trasmissione tra 100 Khz a 300 Ghz ” e del relativo allegato C), nonché del regolamento regionale n. 14/06, incluso quanto previsto alle lettere B) ed F) del predetto regolamento;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti:
- dell’atto del 30.10.2020, prot. n. 0126848/2020, adottato dalla Città di Lecce, Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare, Appalti, Edilizia Produttiva, e avente a oggetto “ richiesta di titolo abilitativo ai sensi dell’art 87 D.Lgs. n. 259/03 per realizzazione impianto TIM su infrastruttura INWIT alla via Torre Mozza - Codice sito LE3E - Comunicazione inizio
lavori del 6.3.2020 - Provvedimenti ”;
- solo laddove ritenuti e/o intesi in senso contrario alla pretesa quivi fatta valere dalla ricorrente: dell’art. 5, incluso il comma 3, del citato regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 26 del 9.3.07; del relativo allegato C); regolamento regionale n. 14/06, incluso quanto previsto alle lettere B) ed F) dello stesso;
- e, ove occorrer possa, dell’atto del 29.6.2020 adottato dal Nucleo di Vigilanza Edilizia e dell’atto del 9.12.2019, prot. 178287, adottato dallo stesso Comune di Lecce; del PRG del Comune di Lecce, laddove contempla il luogo in esame come appartenente a zona urbanistica classificata come di tipo ‘C-4’, nonché laddove disciplina, sempre rispetto alla zona in esame, il completamento del comparto esistente in ordine al presunto equilibrio paesaggistico pianificato tra spazi aperti e residenza; della DEibera di C.C. n. 103 del 20.12.2016, recante relativo regolamento comunale;
- e degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
- nonché e ove occorra, per l’annullamento di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche non noto ai ricorrenti;
per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti:
- dell’atto adottato dalla Città di Lecce - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio ERP in data 5 gennaio 2022 e avente ad oggetto “ impianto TIM su infrastruttura Inwit loc. Torre Mozza - Comunicazione di ulteriori adempimenti istruttori - Ordinanza del TAR Puglia - Sez. Lecce 1523/2021 ”;
- di tutti gli atti già impugnati;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
per quanto riguarda i ricorsi incidentali presentati da FR RT, IO RT e NA EN:
- per l’accertamento dell’illegittimità della condotta tenuta dal Comune di Lecce sulla istanza di autotutela sul titolo silente formatosi ex art. 87 D.lgs. n. 259/03 in favore di INWIT s.p.a. e Tim s.p.a. per la installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare in Via Torre Mozza s.n.c., foglio 236 p.lla 743, nella parte in cui ha mancato di adottare il definitivo atto di autotutela e per la condanna del Comune di Lecce a porre in essere ex art. 19 e 21- novies L. n. 241/90 e art. 27 DPR n. 380/01 tutti gli atti necessari alla rimozione degli effetti abilitativi della predetta istanza e alla riduzione in pristino;
- per l’accertamento dell’illegittimità dell’atto del 30.10.2020, prot. n. 0126848/2020 nella misura in cui non contemplava pure altre ragioni, precisate nell’atto difensivo, a fondamento dell’esercizio del potere di autotutela.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli atti di ricorso incidentale.
Visto l’atto di intervento ad opponendum .
Visti gli artt. 65 ss. c.p.a.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di FR RT, IO RT, NA EN e del Comune di Lecce.
Relatore alla camera di consiglio del 21 settembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
1.- Richiamate le ordinanze di questa Sezione n. 1523 del 21 ottobre 2021 e n. 1088 del 29 giugno 2022.
2.- Vista l’istanza del 23/25 agosto 2022 con cui la società ricorrente e i controinteressati/ricorrenti incidentali esponevano e chiedevano, congiuntamente, quanto segue: « premesso il contenuto della ordinanza 29/6/2022 n. 1088 con cui il Collegio ha ordinato alle parti ‘di dar luogo ad un nuovo e definitivo incontro … nel corso del quale verificare la possibilità di pervenire, nel bilanciamento dei rispettivi interessi, a una soluzione transattiva/concordata della controversia’ con onere di verbalizzazione degli esiti, assegnando termine per l’adempimento istruttorio di 60 gg dalla comunicazione/notificazione della predetta ordinanza e cioè il 28/8/2022 e fissando per il prosieguo l’udienza del 19/10/2022; considerato: - che con pec del 26.7.2022, la Inwit SpA chiedeva al Comune di Lecce di dare esecuzione alla suddetta ordinanza di codesto Collegio; - che in ottemperanza alla suddetta ordinanza si è tenuto un primo incontro in data 03/08/2022 nel corso del quale i controinteressati e ricorrenti incidentali hanno depositato nota tecnica redatta dagli ing.ri CO nella quale sono stati individuati altri 2 siti alternativi in aggiunta ai 7 già in precedenza individuati, che Inwit ha riservato di valutare previa valutazione di compatibilità urbanistico-edilizia da parte del Comune; - che la successiva riunione è stata fissata al 23/8/2022; - che con relazione 10/8/2022 prot. n. 0132983 il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Lecce ha operato la valutazione preliminare di compatibilità urbanistico-edilizia con riferimento a tutti e 9 i siti alternativi individuati dai controinteressati; - che nella riunione del 23/8/2022 tenutasi per il prosieguo del tavolo tecnico Inwit per mezzo del sottoscritto difensore ha rappresentato di esseri trovata nella impossibilità di operare qualsiasi valutazione tecnica stante l’assenza di personale qualificato dovuta al periodo feriale; - che ai fini di consentire ad Inwit una compiuta e approfondita valutazione degli aspetti tecnici e di copertura, che potrà avvenire solo trascorso il periodo feriale, ed alle parti tutte di ricercare all’esito una soluzione condivisa, si rende necessaria una proroga del termine assegnato con la richiamata ordinanza e quindi un rinvio della udienza pubblica fissata per il 19/10/2022 utile a garantire, nella denegata eventualità di un mancato accordo, i termini a difesa. Tutto ciò premesso e considerato i sottoscritti difensori … chiedono: - la proroga del termine assegnato con la predetta ordinanza per l’adempimento istruttorio (deposito del verbale dell’esito del tavolo tecnico) considerato l’inutile decorso di gran parte dello stesso in coincidenza del periodo feriale (agosto) di fermo operativo di Inwit; - il rinvio dell’udienza del 19/10/2022 già fissata per il prosieguo del giudizio ad altra successiva utile a garantire i termini a difesa anche rispetto all’assegnando termine per l’adempimento istruttorio ».
3.- Ritenuto, in accoglimento della suesposta istanza e nella prospettiva di una soluzione della controversia condivisa tra le parti - private e pubblica -, di prorogare il termine assegnato fino al 15 novembre 2022, con rinvio della causa all’udienza pubblica del successivo 23 novembre - alla quale, pure in relazione alla persistenza o meno dell’interesse al ricorso, si farà una valutazione sull’opportunità di concedere più ampi termini a difesa .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie l’istanza di proroga del termine per l’adempimento istruttorio di cui in motivazione nei sensi ivi precisati e rinvia la causa all’udienza pubblica del 23 novembre 2022.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21 settembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
ON Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
DR Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | ON Pasca |
IL SEGRETARIO