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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2846/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2846/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLETTI Parte_1 C.F._1
SERENA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1
predetto difensore, piazza Jacopo D'Appiano n. 38, Ponsacco (PI) nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente (l'unica costituita) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, allegava di aver contratto il 18 dicembre 2015 Parte_1 matrimonio in Kryevidh (Albania) con dall'unione con il quale nascevano i figli, Controparte_1
Per
, l'11 maggio 2016 e il 16 giugno 2019; allegava il venir meno dell'unione materiale e Per_2 spirituale tra i coniugi e l'impossibilità di proseguire la loro vita matrimoniale.
Concludeva, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nell'affido super esclusivo dei minori alla madre, nella previsione di incontri protetti padre-figli, nonché nella previsione a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli e della moglie nella misura di € 600,00 mensili (€
200,00 per ciascuno), oltre ISTAT, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
Seppur raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio il resistente, né compariva personalmente all'udienza del 20 febbraio 2025, in occasione della quale il procuratore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia non definitiva in ordine alla separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
Preliminarmente, va rilevato che il matrimonio contratto in Albania, seppure non trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è efficace anche in Italia, così rappresentando il necessario presupposto per richiedere la pronuncia di separazione personale delle parti. E questo perché la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995 e dell'art. 19 legge n. 396/2000 attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa. La Suprema Corte da tempo ha, altresì, affermato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile: il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95) e, comunque, “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. Civ., Sezioni Unite,
n. 5292 del 28.10.1985).
Ciò posto, rileva il Collegio che sussiste, altresì, la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo i coniugi stabilito la residenza abituale in Casciana Terme-
Lari e che è inoltre applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale, in mancanza di scelta ad opera delle parti e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Nel merito, il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma (anche) nella volontà di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa. Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art.151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta della parte ricorrente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio per quel che attiene alle ulteriori questioni.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi Parte_1 Controparte_1
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 20/02/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2846/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLETTI Parte_1 C.F._1
SERENA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1
predetto difensore, piazza Jacopo D'Appiano n. 38, Ponsacco (PI) nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente (l'unica costituita) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, allegava di aver contratto il 18 dicembre 2015 Parte_1 matrimonio in Kryevidh (Albania) con dall'unione con il quale nascevano i figli, Controparte_1
Per
, l'11 maggio 2016 e il 16 giugno 2019; allegava il venir meno dell'unione materiale e Per_2 spirituale tra i coniugi e l'impossibilità di proseguire la loro vita matrimoniale.
Concludeva, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nell'affido super esclusivo dei minori alla madre, nella previsione di incontri protetti padre-figli, nonché nella previsione a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli e della moglie nella misura di € 600,00 mensili (€
200,00 per ciascuno), oltre ISTAT, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
Seppur raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio il resistente, né compariva personalmente all'udienza del 20 febbraio 2025, in occasione della quale il procuratore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia non definitiva in ordine alla separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
Preliminarmente, va rilevato che il matrimonio contratto in Albania, seppure non trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è efficace anche in Italia, così rappresentando il necessario presupposto per richiedere la pronuncia di separazione personale delle parti. E questo perché la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995 e dell'art. 19 legge n. 396/2000 attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa. La Suprema Corte da tempo ha, altresì, affermato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile: il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95) e, comunque, “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. Civ., Sezioni Unite,
n. 5292 del 28.10.1985).
Ciò posto, rileva il Collegio che sussiste, altresì, la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo i coniugi stabilito la residenza abituale in Casciana Terme-
Lari e che è inoltre applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale, in mancanza di scelta ad opera delle parti e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Nel merito, il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma (anche) nella volontà di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa. Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art.151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta della parte ricorrente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio per quel che attiene alle ulteriori questioni.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi Parte_1 Controparte_1
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 20/02/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina