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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
RO VA, Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3067/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Azienda Ospedaliero-Universitaria EN CO Incorporante Ex Azienda Ospedaliera Pugliese
Ciaccio Cz - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240013242724000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite
Resistenti: conforme.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Nella procedura in oggetto entrambe le parti - l'ASP e la Direzione Provinciale di RO - con istanza congiunta depositata in udienza ed in data 14 gennaio 20216, con adesione dell'ente impositore, hanno chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della matria del contendere, sul presupposto di un accordo conciliativo totale (vedi istanza congiunta in atti).
Non resta pertanto all'uffcio che prendere semplicemente atto di detto accordo, con conseguente pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, sez. III, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA l'estinzione del giudizio per CESSATA materia del contendere.
2) SPESE integralmente compensate tra le parti.
RO, 14 gennaio 2026.
Il Presidente
(dott. Salvatore MURONE)
Il Giudice Estensore
(dott. Giovanni RO)
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
RO VA, Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3067/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Azienda Ospedaliero-Universitaria EN CO Incorporante Ex Azienda Ospedaliera Pugliese
Ciaccio Cz - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240013242724000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite
Resistenti: conforme.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Nella procedura in oggetto entrambe le parti - l'ASP e la Direzione Provinciale di RO - con istanza congiunta depositata in udienza ed in data 14 gennaio 20216, con adesione dell'ente impositore, hanno chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della matria del contendere, sul presupposto di un accordo conciliativo totale (vedi istanza congiunta in atti).
Non resta pertanto all'uffcio che prendere semplicemente atto di detto accordo, con conseguente pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, sez. III, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA l'estinzione del giudizio per CESSATA materia del contendere.
2) SPESE integralmente compensate tra le parti.
RO, 14 gennaio 2026.
Il Presidente
(dott. Salvatore MURONE)
Il Giudice Estensore
(dott. Giovanni RO)