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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5372 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2129 dell'anno 2019, vertente
TRA
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Paolo De Vincenzo - C.F._4
- presso il quale in Napoli alla Via Email_1
San Pasquale n. 55 sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
E
(codice fiscale e partita IVA n. ), nella Controparte_1 P.IVA_1 qualità di cessionaria della e per essa, quale mandataria, Controparte_2
(nuova denominazione assunta da (codice CP_3 CP_4 fiscale , p. iva ), in persona dei ll.rr.pp.tt., P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Nappi ( ) con C.F._5 studio in Napoli alla Via Alcide de Gasperi n. 33- 2
presso il quale è elettivamente Email_2 domiciliata
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2669/2019 del Tribunale di
Napoli pubblicata in data 12.3.2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
DELLA DECISIONE
e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto rituale appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il
Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da ha CP_2 dichiarato l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice, dell'atto di donazione rogato il 21.1.2014, col quale , debitrice della Parte_1 banca, aveva trasferito alle figlie la proprietà Controparte_5 dell'appartamento sito nel fabbricato ubicato in Napoli al Vicoletto Rosario a
Portamedina 5, lamentando l'erroneità della decisione gravata, e chiedendone la riforma.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita nella Controparte_1 qualità di cessionaria della e per essa, quale mandataria, Controparte_2
resistendo al gravame e concludendo per il rigetto. CP_3
In data 23.05.2023 è stato depositato dalle appellanti atto di rinuncia ex art. 306, c.p.c. notificato a mezzo PEC all'appellata il 13.12.2022.
La parte appellata ha formalizzato atto di accettazione della rinuncia con atto notificato a mezzo PEC alle appellanti il 19.12.2022, con il quale ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.10.2025.
Le parti hanno depositato note scritte di udienza, e la causa è stata riservata in decisione senza termini. 3
*****
La rinuncia agli atti del giudizio, accettata da controparte, comporta l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., da dichiararsi con sentenza ex art. 307 co. 4
c.p.c.
Le spese debbono essere compensate, giusta richiesta e accordo con la parte accettante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara interamente compensate tra le parti costituite le spese processuali del grado.
Così deciso in Napoli, 31.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2129 dell'anno 2019, vertente
TRA
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Paolo De Vincenzo - C.F._4
- presso il quale in Napoli alla Via Email_1
San Pasquale n. 55 sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
E
(codice fiscale e partita IVA n. ), nella Controparte_1 P.IVA_1 qualità di cessionaria della e per essa, quale mandataria, Controparte_2
(nuova denominazione assunta da (codice CP_3 CP_4 fiscale , p. iva ), in persona dei ll.rr.pp.tt., P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Nappi ( ) con C.F._5 studio in Napoli alla Via Alcide de Gasperi n. 33- 2
presso il quale è elettivamente Email_2 domiciliata
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2669/2019 del Tribunale di
Napoli pubblicata in data 12.3.2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
DELLA DECISIONE
e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto rituale appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il
Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da ha CP_2 dichiarato l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice, dell'atto di donazione rogato il 21.1.2014, col quale , debitrice della Parte_1 banca, aveva trasferito alle figlie la proprietà Controparte_5 dell'appartamento sito nel fabbricato ubicato in Napoli al Vicoletto Rosario a
Portamedina 5, lamentando l'erroneità della decisione gravata, e chiedendone la riforma.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita nella Controparte_1 qualità di cessionaria della e per essa, quale mandataria, Controparte_2
resistendo al gravame e concludendo per il rigetto. CP_3
In data 23.05.2023 è stato depositato dalle appellanti atto di rinuncia ex art. 306, c.p.c. notificato a mezzo PEC all'appellata il 13.12.2022.
La parte appellata ha formalizzato atto di accettazione della rinuncia con atto notificato a mezzo PEC alle appellanti il 19.12.2022, con il quale ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.10.2025.
Le parti hanno depositato note scritte di udienza, e la causa è stata riservata in decisione senza termini. 3
*****
La rinuncia agli atti del giudizio, accettata da controparte, comporta l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., da dichiararsi con sentenza ex art. 307 co. 4
c.p.c.
Le spese debbono essere compensate, giusta richiesta e accordo con la parte accettante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara interamente compensate tra le parti costituite le spese processuali del grado.
Così deciso in Napoli, 31.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO