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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 13/07/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 260 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 587/2024, pubblicata in data 18 giugno 2024, in punto: risarcimento danni;
causa vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Cascio per mandato Parte_1
alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Mauro Bonato per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.
APPELLATA
NONCHÉ
e , entrambi residenti in [...] Controparte_3 Lepore, isolato 15, scala C, interno 14
APPELLATI CONTUMACI
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata: 1 ammettere i mezzi istruttori così come articolati nelle memorie 183 VI comma n. 2 c.p.c. e di conseguenza accogliere l'appello riformando la sentenza n. 587/2024 emessa dal Tribunale di Trieste come richiesto nel presente atto di appello;
2 accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del sig. Controparte_2
nella produzione del sinistro per cui è causa, e per l'effetto condannare l' CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patendi, riportati dall'istante comprensive le spese di ctu e ctp nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. instaurato innanzi al Tribunale di Trieste iscritto al r.g. 5299/2019 nella somma indeterminabile e ritenuta di giustizia che l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita riterrà più equa secondo le tabelle del Tribunale di Milano all'esito della ctu redatta dalla dott.ssa espletata nel procedimento ex art. 696 bis Persona_1
c.p.c. presso il Tribunale di Trieste iscritto al r.g. 5299/2019, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dall'evento fino all'effettivo saldo (cfr. cass. civ.
SS.UU. del 17.02.95 nr.1712); 3) condannare l' alla rifusione delle spese CP_1
e competenze di lite del doppio grado di giudizio e del procedimento 696 bis c.p.c.,
nonché tutte quelle connesse di conseguenza causale, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a come per legge e c.t.p, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto
2 difensore antistatario.”
Per l'appellata: “In via preliminare di rito: dichiararsi l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello avversario ex art. 348-bis e 350 bis c.p.c.; nel merito, nella non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello non ritenesse l'appello ex adverso proposto inammissibile e/o manifestamente infondato, rigettarsi comunque l'impugnazione avversaria per le ragioni dedotte ed eccepite in narrativa e conseguentemente confermarsi in ogni sua parte la sentenza impugnata (sentenza Tribunale di Trieste n.
587/2024 del 13 giugno 2024 pubblicata in data 18 giugno 2024); in subordine, rigettarsi l'appello anche in accoglimento delle qui riproposte domande ed eccezioni riproposte in questo giudizio da parte di in ulteriore subordine ridursi le pretese CP_1
avversarie a quanto di diritto e ragione o provato e documentato. In ogni caso: con condanna delle spese legali di primo e secondo grado nonché del procedimento per accertamento tecnico preventivo. In via istruttoria: a) si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui capitoli formulati nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.; b)
ci si oppone all'ammissione della prova per interpello e testi ex adverso richiesta per le ragioni già esposte nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 e nella denegata ipotesi in cui venissero ammessi i capitoli di prova formulati da parte attrice si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Trieste e Parte_1 CP_1
deducendo che in data 15 gennaio 2016, ore 19,00 circa, in Mugnano Controparte_2
di Napoli, mentre era trasportata a bordo del motociclo Piaggio Liberty targato EC09290
condotto dal quest'ultimo, nell'atto di svoltare alla propria destra, aveva perso Pt_1
il controllo del mezzo rovinando a terra sul lato destro unitamente alla trasportata;
che
3 a seguito della caduta era stata ricoverata con diagnosi di “trauma policontusivo con frattura lussazione bimalleolare e pilone tibiale”; che la responsabilità dell'evento era da addebitare esclusivamente al conducente del motociclo;
che erano intercorsi infruttuosi contatti con la compagnia di assicurazioni convenuta.
La causa era stata preceduta da un accertamento tecnico preventivo nel quale erano stati accertati a carico dell'attrice postumi permanenti nella misura del 24%, oltre ad una i.t.p. al 100% per giorni 10, al 75% per giorni 59, al 50% per giorni 90 e al 25% ulteriori giorni 90, ed oltre ad un modesto riflesso sull'attività di casalinga.
era rimasto contumace;
si era invece costituita Controparte_2 CP_1
resistendo alla pretesa risarcitoria, rilevando il difetto di integrità del contradittorio ex art. 141 del d.lgs. 209/05, non essendo stata convenuta la proprietaria del motociclo e contraente della polizza r.c.a. , ed eccependo la mancanza di prova Controparte_3
dell'evento, la nullità della polizza, la sussistenza di reati in danno all'assicurazione, la grave condotta processuale della controparte e la prescrizione dei diritti assicurativi ex art. 2952 cod. civ. e l'irrilevanza degli esiti dell'a.t.p. circa l'an debeatur.
Previa integrazione del contraddittorio nei confronti di , rimasta Controparte_3
contumace, la causa era stata definita, senza svolgimento di istruttoria orale, con sentenza pubblicata in data 18 giugno 2024, con la quale era stato statuito quanto segue:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
rigetta la domanda;
condanna l'attrice a rifondere alla convenuta in CP_1
persona del legale rappresentante, le rispettive spese processuali, del presente giudizio e del precedente per liquidate rispettivamente in euro 11.975 ed euro 3.800 per CP_4
compensi, oltre spese gen. 15% ed iva e c.a.p. come per legge;
condanna altresì l'attrice a rifondere alla suddetta convenuta l'importo di euro 1.200 per responsabilità aggravata
4 ex art. 96 c.p.c.”
Con tale decisione era stato rilevato che la compagnia convenuta aveva documentato, a mezzo della propria produzione n. 5, che il 7 marzo 2016 l'attrice aveva denunciato a analogo sinistro asseritamente avvenuto lo stesso 15 Controparte_5
gennaio 2016, ore 19,00 circa, sempre come trasportata su un motociclo, sebbene diverso e con differenti soggetti coinvolti, e che anche in tal caso la stessa aveva allegato il medesimo referto del Pronto Soccorso, deducendo che si trovava trasportata a bordo del mezzo condotto dal figlio quando una vettura, di proprietà di tale Testimone_1
, omettendo di fermarsi allo stop, era entrata in collisione con la parte Persona_2
sinistra del motociclo.
Era inoltre stato rilevato che la compagnia convenuta aveva documentato, a mezzo della propria produzione n. 12, che l'attrice era stata raggiunta da un decreto penale di condanna emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Trieste in data 25 novembre 2021,
non opposto e divenuto definitivo, per il reato di cui all'art. 642 c.p., “perché, al fine di conseguire l'indennizzo dalla società assicurativa con la condotta CP_1
consistita nel compilare il modello di constatazione amichevole di denuncia di sinistro e nel far inoltrare la richiesta di risarcimento danni all'assicurazione il 8.10.2018 per il tramite dell'Avv. Alessandro Cascio, denunciava un sinistro mai avvenuto: in particolare asseriva falsamente che il giorno 15.1.2016 mentre si trovava a bordo del motociclo Piaggio Liberty targato EC09290 quale trasportata e percorreva Via
Edmondo de Amicis a Mugnano di Napoli, a causa di una errata manovra del conducente cadeva a terra riportando delle lesioni.”
La mancata impugnazione del decreto penale, valutata alla stregua di una implicita ammissione di responsabilità, e il dato temporale dell'invio della richiesta risarcitoria
5 alla compagnia di assicurazioni, avvenuta a distanza di oltre due anni dalla precedente denuncia inoltrata ad erano pertanto stati ritenuti elementi idonei a Controparte_5
smentire il fondamento fattuale dell'azione proposta dall'attrice, avvalorando l'assunto difensivo della compagnia convenuta nel senso dell'inesistenza del sinistro oggetto della pretesa risarcitoria.
Non potevano del resto ritenersi dirimenti, in senso contrario, le risultanze dell'a.t.p., in quanto idonee ad esprimere un semplice giudizio di compatibilità tra le lesioni e una caduta da un motociclo, e ciò anche in considerazione del fatto che entrambi gli infortuni si riferivano ad una caduta dal lato destro di un motociclo, né poteva disporsi l'ammissione della prova testimoniale a mezzo dell'unico teste oculare indicato dall'attrice, sia per la genericità delle circostanze capitolate, sia perché non era stato spiegato come mai il nominativo di quest'ultimo fosse stato reso noto per la prima volta nella memoria istruttoria a sei anni dal fatto, mentre mai prima si era fatta menzione della presenza in loco di persone in grado di riferire sull'accaduto.
Quanto al modello di constatazione amichevole di incidente ne era stata correttamente esclusa l'efficacia di prova legale nei confronti dell'assicuratore.
Erano inoltre state evidenziate ulteriori incongruenze e anomalie relative alla polizza assicurativa del motociclo, che dall'analisi della sinistrosità pregressa era risultato coinvolto in altri sinistri in data 14.12.2015 e l'8.7.2016, e dalle indagini svolte nel procedimento penale a carico dell'attrice era da ultimo emersa altresì la falsità di alcuni certificati e referti medici prodotti nella causa civile.
La pretesa risarcitoria era pertanto stata respinta e l'attrice era stata condannata per ritenuta responsabilità aggravata, ex art. 96 ultimo comma c.p.c., al pagamento dell'importo di euro 1.200,00, somma commisurata al 10% dei compensi liquidati.
6 aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione Parte_1
notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data
21 giugno 2024; e erano rimasti contumaci;
si Controparte_2 Controparte_3
era invece costituita resistendo all'impugnazione nei termini indicati in CP_1
epigrafe e riproponendo in via subordinata le eccezioni risultate assorbite nella decisione di primo grado;
radicatosi il contraddittorio, era stata disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. e all'esito era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando, con il primo motivo che la stessa si fondava unicamente su prove atipiche desunte dal procedimento penale e presunzioni semplici e che non era stato dato ingresso ai mezzi di prova richiesti, e in particolare all'assunzione del teste , con ciò precludendo il diritto Testimone_2
alla prova del fatto allegato in atto di citazione, già supportato dalla c.t.u. relativa all'accertamento tecnico preventivo;
non si era inoltre tenuto conto della dichiarazione,
oggetto di discussione tra le parti, resa da , conducente e proprietario Controparte_2
del motociclo, il quale aveva confermato il sinistro e la sua sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole d'incidente.
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato la valutazione di inattendibilità del testimone oculare rilevando che tale giudizio poteva essere effettuato solo Tes_2
dopo la sua assunzione e che la mancata pregressa indicazione del nominativo non era indicativa in tal senso, e ha inoltre censurato il capo con il quale non era stata ammessa la prova per interpello del conducente del motociclo.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che la condanna ex art. 96 c.p.c., ultimo comma, doveva fare riferimento ad una delle ipotesi descritte dal legislatore nei commi
7 1 e 2, rispetto alle quali vi era difetto di motivazione.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che con i primi due motivi l'appellante si limita ad una sostanziale riproposizione delle originarie istanze di prova orale avanzate in primo grado, omettendo di confrontarsi con i capi della decisione nei quali erano state evidenziate le effettive ragioni della loro mancata ammissione.
Nessuna allegazione risulta, in particolare, svolta in ordine alle circostanze inerenti alla formazione e alla mancata impugnazione del decreto penale, nel quale risulta documentalmente attestata l'insussistenza del sinistro oggetto di causa, né alla sua ritenuta idoneità ad essere valutata alla stregua di una implicita ammissione di responsabilità, né ancora in ordine al dato temporale dell'invio della richiesta risarcitoria alla compagnia di assicurazioni, avvenuta a distanza di oltre due anni dalla prima denuncia inoltrata alla compagnia Controparte_5
Va inoltre rilevato come nel caso di specie la prova testimoniale fosse stata ritenuta,
oltre che superflua, altresì inammissibile in considerazione della genericità
dell'articolazione istruttoria - avendo l'interessata richiesto di provare che il conducente aveva perso il controllo del motociclo ed era rovinato al suolo unitamente al trasportato
“a causa di una errata manovra di sterzata”, senza spiegare in concreto in che cosa fosse consistito tale asserito errore – e come anche al riguardo sia di fatto mancata una effettiva critica della decisione di primo grado.
In merito alla prova per interpello va inoltre ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità (n. 22753/2004) “l'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità
di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e ad esclusivo favore del soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione
8 antitetica e contrastante, non può essere deferito, da una parte ad un'altra, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo soggetto, diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, dell'interrogato alle domande rivoltegli. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette.”
Nei giudizi con pluralità di parti, la confessione produce, in altri termini, il suo effetto di prova legale soltanto rispetto al confitente e alla parte che l'ha provocata, mentre non può vincolare persone diverse, non potendo il confitente stesso disporre di situazioni giuridiche che fanno capo ad altri e distinti soggetti del medesimo rapporto processuale
(si vedano, in tal senso, Cass. Sez. 3, n. 4486 del 24/02/2011; Sez. 6 - 3, n. 20476 del
12/10/2015; Sez. 6 - 2, n. 38626 del 06/12/2021).
Sono per l'effetto infondate anche le doglianze relative alla mancata ammissione della prova per interpello, dovendo, quanto alla relazione medico legale redatta nel procedimento di accertamento tecnico ante causam, essere altresì evidenziato che dalla stessa può essere bensì desunta una valutazione di compatibilità tra le lesioni e la caduta,
ma non anche una conferma del fatto storico specificamente ricadente nell'ambito dello specifico rischio assicurato, come nella fattispecie dedotto in atto introduttivo.
Le doglianze proposte con i primi due motivi debbono pertanto ritenersi inammissibili
9 ed infondate, ed altrettanto è a dirsi quanto al terzo motivo.
Va infatti ricordato che la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., in correlazione con la prevalente funzione punitiva e sanzionatoria della norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, trovando giustificazione nella condizione di mala fede - o colpa grave - della parte soccombente (Sez. U, Sentenza n.
9912 del 20/04/2018), nella fattispecie ritenuta in prime cure oggettivamente comprovata alla stregua di una complessiva valutazione degli elementi di prova offerti in comunicazione.
Il Supremo Collegio ha inoltre evidenziato (Sez. 3, n. 17902 del 04/07/2019) che la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria va parametrata alla gravità della violazione del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. e può di conseguenza “essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite, con l'unico limite della ragionevolezza.”
La statuizione impugnata deve pertanto meritevole di conferma anche in ordine al quantum debeatur, risultando la sanzione quantificata in misura pressoché equivalente ad una quota parte delle spese processuali alle quali tale condotta aveva dato causa.
* * *
L'appello deve pertanto ritenersi infondato e l'impugnata sentenza andrà confermata,
con quanto ne segue in ordine al regolamento delle spese del grado, da liquidarsi sulla base dello scaglione di valore relativo alle cause di valore indeterminato di bassa complessità, spese che dovranno per l'effetto necessariamente seguire la soccombenza.
Va inoltre disposta anche quanto al presente grado, in difetto di ragioni idonee a giustificare una revisione dell'esito della precedente fase processuale, la condanna della soccombente appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c., con obbligo di pagamento a favore
10 delle parti appellate di una somma da quantificarsi, con valutazione necessariamente equitativa, in misura pari ad euro 1.000,00 pari al 10% dei compensi liquidati.
Dovrà da ultimo darsi atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1
e , avverso la sentenza del CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Trieste n. 587/2024, pubblicata in data 18 giugno 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese del presente CP_1
grado di giudizio, che liquida per compensi professionali in complessivi euro 10.000,00
oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Condanna inoltre l'appellante, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore di CP_1
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115
del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 9 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 260 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 587/2024, pubblicata in data 18 giugno 2024, in punto: risarcimento danni;
causa vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Cascio per mandato Parte_1
alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Mauro Bonato per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.
APPELLATA
NONCHÉ
e , entrambi residenti in [...] Controparte_3 Lepore, isolato 15, scala C, interno 14
APPELLATI CONTUMACI
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata: 1 ammettere i mezzi istruttori così come articolati nelle memorie 183 VI comma n. 2 c.p.c. e di conseguenza accogliere l'appello riformando la sentenza n. 587/2024 emessa dal Tribunale di Trieste come richiesto nel presente atto di appello;
2 accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del sig. Controparte_2
nella produzione del sinistro per cui è causa, e per l'effetto condannare l' CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patendi, riportati dall'istante comprensive le spese di ctu e ctp nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. instaurato innanzi al Tribunale di Trieste iscritto al r.g. 5299/2019 nella somma indeterminabile e ritenuta di giustizia che l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita riterrà più equa secondo le tabelle del Tribunale di Milano all'esito della ctu redatta dalla dott.ssa espletata nel procedimento ex art. 696 bis Persona_1
c.p.c. presso il Tribunale di Trieste iscritto al r.g. 5299/2019, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dall'evento fino all'effettivo saldo (cfr. cass. civ.
SS.UU. del 17.02.95 nr.1712); 3) condannare l' alla rifusione delle spese CP_1
e competenze di lite del doppio grado di giudizio e del procedimento 696 bis c.p.c.,
nonché tutte quelle connesse di conseguenza causale, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a come per legge e c.t.p, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto
2 difensore antistatario.”
Per l'appellata: “In via preliminare di rito: dichiararsi l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello avversario ex art. 348-bis e 350 bis c.p.c.; nel merito, nella non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello non ritenesse l'appello ex adverso proposto inammissibile e/o manifestamente infondato, rigettarsi comunque l'impugnazione avversaria per le ragioni dedotte ed eccepite in narrativa e conseguentemente confermarsi in ogni sua parte la sentenza impugnata (sentenza Tribunale di Trieste n.
587/2024 del 13 giugno 2024 pubblicata in data 18 giugno 2024); in subordine, rigettarsi l'appello anche in accoglimento delle qui riproposte domande ed eccezioni riproposte in questo giudizio da parte di in ulteriore subordine ridursi le pretese CP_1
avversarie a quanto di diritto e ragione o provato e documentato. In ogni caso: con condanna delle spese legali di primo e secondo grado nonché del procedimento per accertamento tecnico preventivo. In via istruttoria: a) si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui capitoli formulati nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.; b)
ci si oppone all'ammissione della prova per interpello e testi ex adverso richiesta per le ragioni già esposte nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 e nella denegata ipotesi in cui venissero ammessi i capitoli di prova formulati da parte attrice si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Trieste e Parte_1 CP_1
deducendo che in data 15 gennaio 2016, ore 19,00 circa, in Mugnano Controparte_2
di Napoli, mentre era trasportata a bordo del motociclo Piaggio Liberty targato EC09290
condotto dal quest'ultimo, nell'atto di svoltare alla propria destra, aveva perso Pt_1
il controllo del mezzo rovinando a terra sul lato destro unitamente alla trasportata;
che
3 a seguito della caduta era stata ricoverata con diagnosi di “trauma policontusivo con frattura lussazione bimalleolare e pilone tibiale”; che la responsabilità dell'evento era da addebitare esclusivamente al conducente del motociclo;
che erano intercorsi infruttuosi contatti con la compagnia di assicurazioni convenuta.
La causa era stata preceduta da un accertamento tecnico preventivo nel quale erano stati accertati a carico dell'attrice postumi permanenti nella misura del 24%, oltre ad una i.t.p. al 100% per giorni 10, al 75% per giorni 59, al 50% per giorni 90 e al 25% ulteriori giorni 90, ed oltre ad un modesto riflesso sull'attività di casalinga.
era rimasto contumace;
si era invece costituita Controparte_2 CP_1
resistendo alla pretesa risarcitoria, rilevando il difetto di integrità del contradittorio ex art. 141 del d.lgs. 209/05, non essendo stata convenuta la proprietaria del motociclo e contraente della polizza r.c.a. , ed eccependo la mancanza di prova Controparte_3
dell'evento, la nullità della polizza, la sussistenza di reati in danno all'assicurazione, la grave condotta processuale della controparte e la prescrizione dei diritti assicurativi ex art. 2952 cod. civ. e l'irrilevanza degli esiti dell'a.t.p. circa l'an debeatur.
Previa integrazione del contraddittorio nei confronti di , rimasta Controparte_3
contumace, la causa era stata definita, senza svolgimento di istruttoria orale, con sentenza pubblicata in data 18 giugno 2024, con la quale era stato statuito quanto segue:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
rigetta la domanda;
condanna l'attrice a rifondere alla convenuta in CP_1
persona del legale rappresentante, le rispettive spese processuali, del presente giudizio e del precedente per liquidate rispettivamente in euro 11.975 ed euro 3.800 per CP_4
compensi, oltre spese gen. 15% ed iva e c.a.p. come per legge;
condanna altresì l'attrice a rifondere alla suddetta convenuta l'importo di euro 1.200 per responsabilità aggravata
4 ex art. 96 c.p.c.”
Con tale decisione era stato rilevato che la compagnia convenuta aveva documentato, a mezzo della propria produzione n. 5, che il 7 marzo 2016 l'attrice aveva denunciato a analogo sinistro asseritamente avvenuto lo stesso 15 Controparte_5
gennaio 2016, ore 19,00 circa, sempre come trasportata su un motociclo, sebbene diverso e con differenti soggetti coinvolti, e che anche in tal caso la stessa aveva allegato il medesimo referto del Pronto Soccorso, deducendo che si trovava trasportata a bordo del mezzo condotto dal figlio quando una vettura, di proprietà di tale Testimone_1
, omettendo di fermarsi allo stop, era entrata in collisione con la parte Persona_2
sinistra del motociclo.
Era inoltre stato rilevato che la compagnia convenuta aveva documentato, a mezzo della propria produzione n. 12, che l'attrice era stata raggiunta da un decreto penale di condanna emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Trieste in data 25 novembre 2021,
non opposto e divenuto definitivo, per il reato di cui all'art. 642 c.p., “perché, al fine di conseguire l'indennizzo dalla società assicurativa con la condotta CP_1
consistita nel compilare il modello di constatazione amichevole di denuncia di sinistro e nel far inoltrare la richiesta di risarcimento danni all'assicurazione il 8.10.2018 per il tramite dell'Avv. Alessandro Cascio, denunciava un sinistro mai avvenuto: in particolare asseriva falsamente che il giorno 15.1.2016 mentre si trovava a bordo del motociclo Piaggio Liberty targato EC09290 quale trasportata e percorreva Via
Edmondo de Amicis a Mugnano di Napoli, a causa di una errata manovra del conducente cadeva a terra riportando delle lesioni.”
La mancata impugnazione del decreto penale, valutata alla stregua di una implicita ammissione di responsabilità, e il dato temporale dell'invio della richiesta risarcitoria
5 alla compagnia di assicurazioni, avvenuta a distanza di oltre due anni dalla precedente denuncia inoltrata ad erano pertanto stati ritenuti elementi idonei a Controparte_5
smentire il fondamento fattuale dell'azione proposta dall'attrice, avvalorando l'assunto difensivo della compagnia convenuta nel senso dell'inesistenza del sinistro oggetto della pretesa risarcitoria.
Non potevano del resto ritenersi dirimenti, in senso contrario, le risultanze dell'a.t.p., in quanto idonee ad esprimere un semplice giudizio di compatibilità tra le lesioni e una caduta da un motociclo, e ciò anche in considerazione del fatto che entrambi gli infortuni si riferivano ad una caduta dal lato destro di un motociclo, né poteva disporsi l'ammissione della prova testimoniale a mezzo dell'unico teste oculare indicato dall'attrice, sia per la genericità delle circostanze capitolate, sia perché non era stato spiegato come mai il nominativo di quest'ultimo fosse stato reso noto per la prima volta nella memoria istruttoria a sei anni dal fatto, mentre mai prima si era fatta menzione della presenza in loco di persone in grado di riferire sull'accaduto.
Quanto al modello di constatazione amichevole di incidente ne era stata correttamente esclusa l'efficacia di prova legale nei confronti dell'assicuratore.
Erano inoltre state evidenziate ulteriori incongruenze e anomalie relative alla polizza assicurativa del motociclo, che dall'analisi della sinistrosità pregressa era risultato coinvolto in altri sinistri in data 14.12.2015 e l'8.7.2016, e dalle indagini svolte nel procedimento penale a carico dell'attrice era da ultimo emersa altresì la falsità di alcuni certificati e referti medici prodotti nella causa civile.
La pretesa risarcitoria era pertanto stata respinta e l'attrice era stata condannata per ritenuta responsabilità aggravata, ex art. 96 ultimo comma c.p.c., al pagamento dell'importo di euro 1.200,00, somma commisurata al 10% dei compensi liquidati.
6 aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione Parte_1
notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data
21 giugno 2024; e erano rimasti contumaci;
si Controparte_2 Controparte_3
era invece costituita resistendo all'impugnazione nei termini indicati in CP_1
epigrafe e riproponendo in via subordinata le eccezioni risultate assorbite nella decisione di primo grado;
radicatosi il contraddittorio, era stata disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. e all'esito era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando, con il primo motivo che la stessa si fondava unicamente su prove atipiche desunte dal procedimento penale e presunzioni semplici e che non era stato dato ingresso ai mezzi di prova richiesti, e in particolare all'assunzione del teste , con ciò precludendo il diritto Testimone_2
alla prova del fatto allegato in atto di citazione, già supportato dalla c.t.u. relativa all'accertamento tecnico preventivo;
non si era inoltre tenuto conto della dichiarazione,
oggetto di discussione tra le parti, resa da , conducente e proprietario Controparte_2
del motociclo, il quale aveva confermato il sinistro e la sua sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole d'incidente.
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato la valutazione di inattendibilità del testimone oculare rilevando che tale giudizio poteva essere effettuato solo Tes_2
dopo la sua assunzione e che la mancata pregressa indicazione del nominativo non era indicativa in tal senso, e ha inoltre censurato il capo con il quale non era stata ammessa la prova per interpello del conducente del motociclo.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che la condanna ex art. 96 c.p.c., ultimo comma, doveva fare riferimento ad una delle ipotesi descritte dal legislatore nei commi
7 1 e 2, rispetto alle quali vi era difetto di motivazione.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che con i primi due motivi l'appellante si limita ad una sostanziale riproposizione delle originarie istanze di prova orale avanzate in primo grado, omettendo di confrontarsi con i capi della decisione nei quali erano state evidenziate le effettive ragioni della loro mancata ammissione.
Nessuna allegazione risulta, in particolare, svolta in ordine alle circostanze inerenti alla formazione e alla mancata impugnazione del decreto penale, nel quale risulta documentalmente attestata l'insussistenza del sinistro oggetto di causa, né alla sua ritenuta idoneità ad essere valutata alla stregua di una implicita ammissione di responsabilità, né ancora in ordine al dato temporale dell'invio della richiesta risarcitoria alla compagnia di assicurazioni, avvenuta a distanza di oltre due anni dalla prima denuncia inoltrata alla compagnia Controparte_5
Va inoltre rilevato come nel caso di specie la prova testimoniale fosse stata ritenuta,
oltre che superflua, altresì inammissibile in considerazione della genericità
dell'articolazione istruttoria - avendo l'interessata richiesto di provare che il conducente aveva perso il controllo del motociclo ed era rovinato al suolo unitamente al trasportato
“a causa di una errata manovra di sterzata”, senza spiegare in concreto in che cosa fosse consistito tale asserito errore – e come anche al riguardo sia di fatto mancata una effettiva critica della decisione di primo grado.
In merito alla prova per interpello va inoltre ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità (n. 22753/2004) “l'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità
di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e ad esclusivo favore del soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione
8 antitetica e contrastante, non può essere deferito, da una parte ad un'altra, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo soggetto, diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, dell'interrogato alle domande rivoltegli. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette.”
Nei giudizi con pluralità di parti, la confessione produce, in altri termini, il suo effetto di prova legale soltanto rispetto al confitente e alla parte che l'ha provocata, mentre non può vincolare persone diverse, non potendo il confitente stesso disporre di situazioni giuridiche che fanno capo ad altri e distinti soggetti del medesimo rapporto processuale
(si vedano, in tal senso, Cass. Sez. 3, n. 4486 del 24/02/2011; Sez. 6 - 3, n. 20476 del
12/10/2015; Sez. 6 - 2, n. 38626 del 06/12/2021).
Sono per l'effetto infondate anche le doglianze relative alla mancata ammissione della prova per interpello, dovendo, quanto alla relazione medico legale redatta nel procedimento di accertamento tecnico ante causam, essere altresì evidenziato che dalla stessa può essere bensì desunta una valutazione di compatibilità tra le lesioni e la caduta,
ma non anche una conferma del fatto storico specificamente ricadente nell'ambito dello specifico rischio assicurato, come nella fattispecie dedotto in atto introduttivo.
Le doglianze proposte con i primi due motivi debbono pertanto ritenersi inammissibili
9 ed infondate, ed altrettanto è a dirsi quanto al terzo motivo.
Va infatti ricordato che la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., in correlazione con la prevalente funzione punitiva e sanzionatoria della norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, trovando giustificazione nella condizione di mala fede - o colpa grave - della parte soccombente (Sez. U, Sentenza n.
9912 del 20/04/2018), nella fattispecie ritenuta in prime cure oggettivamente comprovata alla stregua di una complessiva valutazione degli elementi di prova offerti in comunicazione.
Il Supremo Collegio ha inoltre evidenziato (Sez. 3, n. 17902 del 04/07/2019) che la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria va parametrata alla gravità della violazione del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. e può di conseguenza “essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite, con l'unico limite della ragionevolezza.”
La statuizione impugnata deve pertanto meritevole di conferma anche in ordine al quantum debeatur, risultando la sanzione quantificata in misura pressoché equivalente ad una quota parte delle spese processuali alle quali tale condotta aveva dato causa.
* * *
L'appello deve pertanto ritenersi infondato e l'impugnata sentenza andrà confermata,
con quanto ne segue in ordine al regolamento delle spese del grado, da liquidarsi sulla base dello scaglione di valore relativo alle cause di valore indeterminato di bassa complessità, spese che dovranno per l'effetto necessariamente seguire la soccombenza.
Va inoltre disposta anche quanto al presente grado, in difetto di ragioni idonee a giustificare una revisione dell'esito della precedente fase processuale, la condanna della soccombente appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c., con obbligo di pagamento a favore
10 delle parti appellate di una somma da quantificarsi, con valutazione necessariamente equitativa, in misura pari ad euro 1.000,00 pari al 10% dei compensi liquidati.
Dovrà da ultimo darsi atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1
e , avverso la sentenza del CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Trieste n. 587/2024, pubblicata in data 18 giugno 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese del presente CP_1
grado di giudizio, che liquida per compensi professionali in complessivi euro 10.000,00
oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Condanna inoltre l'appellante, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore di CP_1
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115
del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 9 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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