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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
LL AR, Relatore
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11138/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240195968507002 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11967/2025 depositato il
01/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240195968507 per l'importo complessivo di € 269.687,36, notificatale in data 12.5.2025 in qualità di erede di Nominativo_1 e di coobbligata con Nominativo_2 e Nominativo_3.
La cartella impugnata reca l'iscrizione a ruolo conseguente all'accertamento n. RCE010601946/2009 effettuato per il periodo d'imposta 2004, modello Unico 2004, a carico di Nominativo_4, dante causa della moglie Nominativo_2, a sua volta dante causa del nipote Nominativo_1, dante causa della moglie odierna ricorrente.
1.2. La contribuente eccepisce il difetto di legittimazione passiva perché Nominativo_1, suo dante causa, non sarebbe mai stato erede di Nominativo_2, né di Nominativo_4, in quanto sia la sig.ra Nominativo_2 che il suo dante causa, Nominativo_4, avevano nominato, con testamento pubblico, erede universale Nominativo_5 che ha accettato l'eredità.
In particolare, deduce la contribuente che Nominativo_2 aveva designato, con testamento pubblico redatto in data 19.6.2013 presso il notaio Nominativo_6 in Palestrina, proprio erede universale Nominativo_5 FA, che tale testamento non sarebbe stato reperito e pubblicato al momento del decesso della sig.ra Nominativo_2 avvenuto in data 17.10.2018 e che per tale ragione Nominativo_3, Nominativo_2 e Nominativo_1 avevano presentato dichiarazione di successione nella convinzione di essere eredi. Solo nel 2021, a seguito di un accesso all'Archivio Notarile di Roma, è stato rinvenuto e pubblicato in data 29.10.2021.
Ne discenderebbe il difetto di legittimazione passiva di Nominativo_1 e conseguentemente della odierna ricorrente in quanto sua avente causa.
2. La Direzione Provinciale III di Roma si è costituita in giudizio ed ha eccepito il giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. 17886/2021 della Corte di Cassazione relativa all'avviso di accertamento n. RCE010601946/2009 effettuato per l'anno 2004 in capo Nominativo_4.
Con detta sentenza era stato disposto il rinvio al giudice tributario del Lazio e, in mancanza di riassunzione, il processo si è estinto ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 546/1992 con conseguente definitività dell'accertamento.
Ne conseguirebbe che attesa la natura di mero atto esecutivo dell'odierna cartella non sarebbe più consentito contestare il merito della debenza dell'imposta potendosi eccepire solo eventuali vizi propri dell'atto della riscossione, ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/92.
2.1. Con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione passiva l'Ufficio resistente ha dedotto che Nominativo_3, Nominativo_2 e Nominativo_1 hanno presentato dichiarazione di successione e depositato presso il Registro delle imprese le autocertificazioni, ai sensi degli artt. 3 e 76 d.P.R. n. 445/2000, comprovanti la qualità di eredi. Pertanto, seppure la dichiarazione di successione non attribuisce di per sé la qualità di erede, se il chiamato compie atti dispositivi incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità, tale circostanza è costitutiva di accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c.. Nel caso di specie, l'intestazione mortis causa di quote societarie della società “ Società_1 s.r.l.” e “Società_2.” avrebbe implicato il riconoscersi come eredi e il conseguente subentro in posizioni attive e passive, sostanziandosi in una accettazione tacita opponibile a tutti i terzi, ivi compreso il fisco, con effetti retroattivi ex art. 459 c.c. sicché gli stessi dovrebbero ritenersi eredi apparenti pienamente responsabili verso l'erario.
3. Con memorie illustrative, depositate il 18.9.2025, la contribuente ha insistito nell'istanza di sospensione, depositando altri provvedimenti assunti sia da questa Corte che dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado in controversie instaurate dalla stessa ricorrente o dagli altri coeredi.
4. Con l'ordinanza n. 2753 del 7.10.2025 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, osservando che “la complessità della vicenda giuridica sottesa al provvedimento impugnato merita un approfondimento proprio del merito e che la contribuente ha depositato l'ordinanza di accoglimento della sospensiva n. 2174 del 5.11.2024 della CGT di II grado su sentenza di rigetto di primo grado relativa ad altro coerede, l'ordinanza n. 2332/2025 del 23.7.2025 che ha sospeso l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 09720190187553514 e l'ordinanza n. 7770/2025 dell'11.9.2025 che ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'avviso di intimazione n. 097202490293329, notificate ai coobbligati di Ricorrente_1, quale erede di Nominativo_1, sigg.ri Nominativo_3 e Nominativo_2”.
5. Con memorie illustrative, depositate il 6.11.2025, parte ricorrente ha ribadito in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché nel merito l'infondatezza della pretesa azionata.
6. All'udienza del 17.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le seguenti ragioni.
8. Dalla documentazione allegata si evince che:
- Nominativo_4 aveva nominato, con testamento pubblico del 22.10.2015, suo erede universale il Nominativo_5;
- Nominativo_2, a sua volta, con testamento pubblico ricevuto dal notaio Nominativo_6 di Palestrina in data 19.6.2013 Numero_2 U.V. e dal medesimo notaio registrato con verbale del 15.6.2021 Numero_1, aveva nominato suo erede universale Nominativo_5;
- Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_1, dante causa dell'odierna ricorrente, presentavano alla data del decesso della zia la dichiarazione di successione depositando presso il Registro delle imprese la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 3 e 76 D.P.R. 445/2000 comprovante la qualità di erede;
- a seguito di accesso all'Archivio notarile di Roma è stato rinvenuto il testamento pubblico della de cuius, ricevuto dal notaio Nominativo_6 di Palestrina in data 19.6.2013, in forza del quale Nominativo_2 ha nominato proprio erede universale Nominativo_5 già amministratore unico, nonché socio sia della Società_2 S.R.L. che della Società_1 S.r.l.;
- Nominativo_5 ha notificato nel novembre del 2021 un atto di citazione iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Roma con RG 72051/2021 per sentire accertare la illegittimità della intestazione mortis causa delle quote delle Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l. in favore dei sigg.ri Nominativo_3, Nominativo_2 e Nominativo_1.
9. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in assenza di specifica volontà testamentaria del defunto, la successione dei beni del de cuius avvenga secondo criteri legali e, nello specifico, quelli dettati dagli articoli 565 e seguenti c. c.. Attraverso la successione legittima, l'ordinamento garantisce la regolare trasmissione del patrimonio del defunto, individuando uno specifico ordine di soggetti successibili, legati al de cuius da diversi gradi di parentela. Laddove però venga reperito anche successivamente un testamento, la Corte di Cassazione attribuisce prevalenza alla volontà del de cuius rispetto alla delazione legale, nel rispetto dell'irripetibilità e della rilevanza delle istruzioni date dal defunto. Quindi, una volta accertata l'esistenza di un testamento, ai sensi dell'art. 457 c. c., la successione testamentaria prevale sulla successione legittima /Cass. n. 24184 del 2019).
9.1. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione la qualità di erede legittimo deve essere provata in forma documentale, mediante gli atti dello stato civile, non essendo sufficiente la sola dichiarazione di successione (Cass., 4 maggio 1999, n. 4449; Cass., 10 febbraio 1995, n. 1484).
10. Tanto premesso, ne discende che nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto dall'Ufficio resistente, il reperimento del testamento in forza del quale Nominativo_2 ha nominato proprio erede universale Nominativo_5 che ha accettato la predetta qualità non può non rilevare rispetto alla legittimazione di Nominativo_1, dante causa dell'odierna ricorrente, ai fini della sua qualità di erede di Nominativo_2, attesa la prevalenza della successione testamentaria rispetto a quella legittima e attesa anche la insufficienza della mera dichiarazione di successione.
Né la circostanza che sia stata depositata presso il Registro delle imprese la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 3 e 76 d.P.R. 445/2000 vale a far acquisire a Nominativo_1 e per lui all'odierna ricorrente che ne è l'avente causa la qualità di erede e a superare quanto disposto da Nominativo_2 con testamento pubblico.
10.1. Tali considerazioni appaiono dirimenti ai fini dell'accoglimento del ricorso, atteso che il giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. 17886/2021 della Corte di Cassazione relativa all'avviso di accertamento n. RCE010601946/2009 effettuato per l'anno 2004 in capo Nominativo_4 non può che consolidarsi ed essere fatto valere nei confronti degli eredi di quest'ultimo.
11. Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato l'atto impugnato.
12. La complessità della vicenda esaminata induce il Collegio a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, fatta salva la restituzione del CUT al ricorrente, se versato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
LL AR, Relatore
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11138/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240195968507002 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11967/2025 depositato il
01/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240195968507 per l'importo complessivo di € 269.687,36, notificatale in data 12.5.2025 in qualità di erede di Nominativo_1 e di coobbligata con Nominativo_2 e Nominativo_3.
La cartella impugnata reca l'iscrizione a ruolo conseguente all'accertamento n. RCE010601946/2009 effettuato per il periodo d'imposta 2004, modello Unico 2004, a carico di Nominativo_4, dante causa della moglie Nominativo_2, a sua volta dante causa del nipote Nominativo_1, dante causa della moglie odierna ricorrente.
1.2. La contribuente eccepisce il difetto di legittimazione passiva perché Nominativo_1, suo dante causa, non sarebbe mai stato erede di Nominativo_2, né di Nominativo_4, in quanto sia la sig.ra Nominativo_2 che il suo dante causa, Nominativo_4, avevano nominato, con testamento pubblico, erede universale Nominativo_5 che ha accettato l'eredità.
In particolare, deduce la contribuente che Nominativo_2 aveva designato, con testamento pubblico redatto in data 19.6.2013 presso il notaio Nominativo_6 in Palestrina, proprio erede universale Nominativo_5 FA, che tale testamento non sarebbe stato reperito e pubblicato al momento del decesso della sig.ra Nominativo_2 avvenuto in data 17.10.2018 e che per tale ragione Nominativo_3, Nominativo_2 e Nominativo_1 avevano presentato dichiarazione di successione nella convinzione di essere eredi. Solo nel 2021, a seguito di un accesso all'Archivio Notarile di Roma, è stato rinvenuto e pubblicato in data 29.10.2021.
Ne discenderebbe il difetto di legittimazione passiva di Nominativo_1 e conseguentemente della odierna ricorrente in quanto sua avente causa.
2. La Direzione Provinciale III di Roma si è costituita in giudizio ed ha eccepito il giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. 17886/2021 della Corte di Cassazione relativa all'avviso di accertamento n. RCE010601946/2009 effettuato per l'anno 2004 in capo Nominativo_4.
Con detta sentenza era stato disposto il rinvio al giudice tributario del Lazio e, in mancanza di riassunzione, il processo si è estinto ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 546/1992 con conseguente definitività dell'accertamento.
Ne conseguirebbe che attesa la natura di mero atto esecutivo dell'odierna cartella non sarebbe più consentito contestare il merito della debenza dell'imposta potendosi eccepire solo eventuali vizi propri dell'atto della riscossione, ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/92.
2.1. Con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione passiva l'Ufficio resistente ha dedotto che Nominativo_3, Nominativo_2 e Nominativo_1 hanno presentato dichiarazione di successione e depositato presso il Registro delle imprese le autocertificazioni, ai sensi degli artt. 3 e 76 d.P.R. n. 445/2000, comprovanti la qualità di eredi. Pertanto, seppure la dichiarazione di successione non attribuisce di per sé la qualità di erede, se il chiamato compie atti dispositivi incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità, tale circostanza è costitutiva di accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c.. Nel caso di specie, l'intestazione mortis causa di quote societarie della società “ Società_1 s.r.l.” e “Società_2.” avrebbe implicato il riconoscersi come eredi e il conseguente subentro in posizioni attive e passive, sostanziandosi in una accettazione tacita opponibile a tutti i terzi, ivi compreso il fisco, con effetti retroattivi ex art. 459 c.c. sicché gli stessi dovrebbero ritenersi eredi apparenti pienamente responsabili verso l'erario.
3. Con memorie illustrative, depositate il 18.9.2025, la contribuente ha insistito nell'istanza di sospensione, depositando altri provvedimenti assunti sia da questa Corte che dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado in controversie instaurate dalla stessa ricorrente o dagli altri coeredi.
4. Con l'ordinanza n. 2753 del 7.10.2025 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, osservando che “la complessità della vicenda giuridica sottesa al provvedimento impugnato merita un approfondimento proprio del merito e che la contribuente ha depositato l'ordinanza di accoglimento della sospensiva n. 2174 del 5.11.2024 della CGT di II grado su sentenza di rigetto di primo grado relativa ad altro coerede, l'ordinanza n. 2332/2025 del 23.7.2025 che ha sospeso l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 09720190187553514 e l'ordinanza n. 7770/2025 dell'11.9.2025 che ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'avviso di intimazione n. 097202490293329, notificate ai coobbligati di Ricorrente_1, quale erede di Nominativo_1, sigg.ri Nominativo_3 e Nominativo_2”.
5. Con memorie illustrative, depositate il 6.11.2025, parte ricorrente ha ribadito in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché nel merito l'infondatezza della pretesa azionata.
6. All'udienza del 17.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le seguenti ragioni.
8. Dalla documentazione allegata si evince che:
- Nominativo_4 aveva nominato, con testamento pubblico del 22.10.2015, suo erede universale il Nominativo_5;
- Nominativo_2, a sua volta, con testamento pubblico ricevuto dal notaio Nominativo_6 di Palestrina in data 19.6.2013 Numero_2 U.V. e dal medesimo notaio registrato con verbale del 15.6.2021 Numero_1, aveva nominato suo erede universale Nominativo_5;
- Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_1, dante causa dell'odierna ricorrente, presentavano alla data del decesso della zia la dichiarazione di successione depositando presso il Registro delle imprese la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 3 e 76 D.P.R. 445/2000 comprovante la qualità di erede;
- a seguito di accesso all'Archivio notarile di Roma è stato rinvenuto il testamento pubblico della de cuius, ricevuto dal notaio Nominativo_6 di Palestrina in data 19.6.2013, in forza del quale Nominativo_2 ha nominato proprio erede universale Nominativo_5 già amministratore unico, nonché socio sia della Società_2 S.R.L. che della Società_1 S.r.l.;
- Nominativo_5 ha notificato nel novembre del 2021 un atto di citazione iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Roma con RG 72051/2021 per sentire accertare la illegittimità della intestazione mortis causa delle quote delle Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l. in favore dei sigg.ri Nominativo_3, Nominativo_2 e Nominativo_1.
9. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in assenza di specifica volontà testamentaria del defunto, la successione dei beni del de cuius avvenga secondo criteri legali e, nello specifico, quelli dettati dagli articoli 565 e seguenti c. c.. Attraverso la successione legittima, l'ordinamento garantisce la regolare trasmissione del patrimonio del defunto, individuando uno specifico ordine di soggetti successibili, legati al de cuius da diversi gradi di parentela. Laddove però venga reperito anche successivamente un testamento, la Corte di Cassazione attribuisce prevalenza alla volontà del de cuius rispetto alla delazione legale, nel rispetto dell'irripetibilità e della rilevanza delle istruzioni date dal defunto. Quindi, una volta accertata l'esistenza di un testamento, ai sensi dell'art. 457 c. c., la successione testamentaria prevale sulla successione legittima /Cass. n. 24184 del 2019).
9.1. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione la qualità di erede legittimo deve essere provata in forma documentale, mediante gli atti dello stato civile, non essendo sufficiente la sola dichiarazione di successione (Cass., 4 maggio 1999, n. 4449; Cass., 10 febbraio 1995, n. 1484).
10. Tanto premesso, ne discende che nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto dall'Ufficio resistente, il reperimento del testamento in forza del quale Nominativo_2 ha nominato proprio erede universale Nominativo_5 che ha accettato la predetta qualità non può non rilevare rispetto alla legittimazione di Nominativo_1, dante causa dell'odierna ricorrente, ai fini della sua qualità di erede di Nominativo_2, attesa la prevalenza della successione testamentaria rispetto a quella legittima e attesa anche la insufficienza della mera dichiarazione di successione.
Né la circostanza che sia stata depositata presso il Registro delle imprese la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 3 e 76 d.P.R. 445/2000 vale a far acquisire a Nominativo_1 e per lui all'odierna ricorrente che ne è l'avente causa la qualità di erede e a superare quanto disposto da Nominativo_2 con testamento pubblico.
10.1. Tali considerazioni appaiono dirimenti ai fini dell'accoglimento del ricorso, atteso che il giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. 17886/2021 della Corte di Cassazione relativa all'avviso di accertamento n. RCE010601946/2009 effettuato per l'anno 2004 in capo Nominativo_4 non può che consolidarsi ed essere fatto valere nei confronti degli eredi di quest'ultimo.
11. Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato l'atto impugnato.
12. La complessità della vicenda esaminata induce il Collegio a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, fatta salva la restituzione del CUT al ricorrente, se versato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.