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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/11/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. AL RI Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa RA CE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 5179/2024 vg promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. MARTINI MARISA
e
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'Avv. VANDELLI MONICA
RICORRENTI
pagina 1 di 13 Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 12/12/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127
cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 24/03/2025
pagina 2 di 13 sentenza di separazione consensuale n. 323/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, impegnandosi,
sin da ora, a comunicarsi eventuali variazioni e prestandosi reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o carta di identità validi per l'espatrio a scopo turistico e/o professionale per sé e la OR;
2. I coniugi danno atto che la sig.ra in accordo con il marito, CP_1
si impegna a rilasciare la casa coniugale, sita in Maranello (MO), Via
F. Testi n. 24, in comproprietà del marito e della sorella (cognata), entro il termine ultimo ed essenziale del 31/07/2025, reperendo a sua cura e spese un immobile in cui si trasferirà a vivere con la IA
PE OR . Pertanto la casa coniugale, di comune accordo tra i coniugi, viene assegnata al sig. che ivi continuerà a Parte_1
risiedere;
pagina 3 di 13 3. I coniugi convengono che la sig.ra al momento del rilascio CP_1
della casa coniugale asporterà, oltre i propri effetti personali, i seguenti beni, di cui diverrà esclusiva proprietaria:
- Stoviglie e biancheria (nella misura della metà)
- Aspirapolvere Folletto
- Freezer
- Camera da letto matrimoniale (composta da letto, materasso, comodini, comò e armadio)
- Divano
Tutti i restanti arredi, corredi e suppellettili che arredano e corredano la casa famigliare non compresi nell'elenco di cui sopra diverranno di proprietà esclusiva del sig. ; Parte_1
4. I coniugi convengono che nell'ottica dell'accordo separativo già raggiunto, nonché della circostanza che contestualmente gli stessi hanno fatto richiesta anche di divorzio con la previsione della corresponsione di un assegno divorzile una tantum e, pertanto, nell'ottica di una composizione già concordata delle condizioni di separazione e di divorzio, il sig. si è reso disponibile a Pt_1
corrispondere alla sig.ra la somma complessiva di euro CP_1
50.000,00 (diconsi cinquantamilaeuro/00), di cui euro 45.000,00
(diconsi quarantacinquemilaeuro/00) in sede di separazione con le seguenti modalità:
pagina 4 di 13 - quanto ad euro 30.000,00 (trentamilaeuro/00) con assegno circolare al momento della sottoscrizione del presente atto e conseguente deposito telematico;
- quanto ad euro 15.000,00 (quindicimilaeuro/00) con assegno circolare al momento del deposito delle note scritte che sostituiranno l'udienza di comparizione parti per addivenire alla separazione consensuale dei coniugi;
ed euro 5.000,00 (cinquemilaeuro/00) a titolo di assegno divorzile una tantum in favore della moglie in sede di divorzio, ossia al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio mediante sottoscrizione e deposito di dichiarazione di acquiescenza da parte dei coniugi entro 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione della sentenza medesima con assegno circolare. A tale ultimo proposito i coniugi precisano, ove ve ne fosse bisogno, che la quantificazione dell'assegno divorzile una tantum nella misura di euro
5.000,00 è avvenuta tenendo in debito conto, non solo dello stato occupazionale, reddituale e patrimoniale delle parti, dell'importo dovuto a titolo di assegno divorzile, dell'età dei ricorrenti, della durata del matrimonio, ma anche delle ulteriori somme (euro 45.000,00) che il marito ha versato in in favore della moglie sulla base degli accordi tutti di cui al presente atto;
PE 5. I genitori convengono che la IA OR sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente pagina 5 di 13 presso la madre e residenza anagrafica ai fini amministrativi presso la casa materna. La responsabilità genitoriale, pertanto, dovrà essere esercitata congiuntamente ed in particolare le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della OR stessa, mentre ciascun genitore potrà assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse della IA OR durante il tempo di permanenza di quest'ultima presso di sé. Sarà comunque onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla OR e mantenere fra loro rapporti equilibrati,
PE sereni e rispettosi, garantendo a un ambiente tranquillo e consono per la sua crescita;
PE 6. I genitori concordano che la IA OR trascorrerà con ciascun genitore un periodo di tempo secondo le modalità concordate tra gli stessi, ossia suddividendosi i giorni della settimana come segue:
SETTIMANA A
- Lunedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, con pernotto incluso, con la mamma;
pagina 6 di 13 - Mercoledì dall'uscita da scuola sino a giovedì mattina con il papà, inclusi i pernotti;
-Giovedì dall'uscita da scuola sino a lunedì mattina, inclusi i pernotti, con la mamma;
SETTIMANA B
- Lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì mattina, incluso il pernotto, con il papà;
-Martedì dall'uscita da scuola sino a venerdì mattina, inclusi i pernotti, con la mamma;
- Da venerdì all'uscita da scuola sino a lunedì mattina, inclusi i pernotti, con il papà.
PE
- I genitori concordano che chi avrà a casa la notte precedente la accompagnerà a scuola il giorno successivo;
- I genitori, inoltre, danno atto che il suddetto calendario di visita potrà subire variazioni, conseguentemente si obbligano a prestarsi reciproco assenso a concordare e concedersi cambi di orario ed eventualmente dei giorni del citato calendario di vista nel rispetto degli impegni della IA e dei rispettivi orari di lavoro, il tutto con preavviso di almeno 48 ore prima;
- Per quanto concerne per le vacanze natalizie e di capodanno, nonché quelle pasquali, salvo diversi accordi tra i genitori, gli stessi avranno cura di alternare tra loro di anno in anno le festività,
pagina 7 di 13 assicurandosi così tra loro l'alternanza, in modo tale che chi ha trascorso con la IA il Natale, l'anno dopo trascorra Santo Stefano, chi ha trascorso il Capodanno e il 1 dell'Anno, l'anno dopo trascorra l'NI e, allo stesso modo, chi ha trascorso con la IA la
Domenica di Pasqua, l'anno successivo trascorra il Lunedì dell'Angelo;
- Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere un pari periodo di vacanza di due settimane, anche non
PE consecutive, con la IA , con l'impegno a concordare il periodo prescelto entro il 31 maggio di ciascun anno fornendosi reciprocamente il piano ferie;
7. Il sig. si impegna a corrispondere dal mese successivo Parte_1
al rilascio della casa famigliare da parte della moglie alla sig.ra CP_1
la somma mensile di euro 400,00 (euro quattrocento/00) a titolo di
PE contributo al mantenimento ordinario per la IA OR , sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultima,
somma che verrà aggiornata di anno in anno secondo gli indici ISTAT
a decorrere dal 1 gennaio 2026. L'importo concordato verrà versato dal sig. entro il giorno 20 di ciascun mese, a partire dal mese Pt_1
successivo al rilascio della casa famigliare da parte della madre, mediante bonifico bancario sul C/C intestato alla sig.ra CP_1
che fornisce le seguenti coordinate bancarie IBAN
[...];
pagina 8 di 13 8. Per quanto concerne, invece, le spese straordinarie che si
PE renderanno necessarie per la IA OR , i genitori vi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, come stabilito dal vigente protocollo in uso presso il Tribunale di Modena:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari, farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio Sanitario Nazionale, cure non convenzionali e farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati,
pagina 9 di 13 corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola,
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze.In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail,
ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è
avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
9. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano l'uno/a nei confronti dell'altro/a a chiedersi reciprocamente somme di denaro a titolo di contributo al mantenimento, essendo in grado di provvedere in via autonoma al loro sostentamento con i rispettivi redditi da lavoro;
pagina 10 di 13 10. Con l'esatto e tempestivo adempimento di tutto quanto ivi previsto, per la cui realizzazione i coniugi s'impegnano, fin da ora, a prestarsi massima collaborazione, gli stessi, come sopra identificati, si danno atto reciprocamente di aver previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per i titoli ivi dedotti né per qualunque diverso ed ulteriore titolo;
11. Per quanto concerne le spese legali per la redazione del presente ricorso e successive occorrende ciascuna parte provvederà a corrispondere al proprio legale di fiducia quanto dovuto. ”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole ORnne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole ORnne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
pagina 11 di 13 Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Maranello (MO) il 30/06/2012 fra , Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...]
NO (RE) il 11/11/1981 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Maranello
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2012 Atto
n. 8 Parte II Serie A;
pagina 12 di 13 3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Giudice estensore
RA CE
Il Presidente
AL RI
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. AL RI Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa RA CE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 5179/2024 vg promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. MARTINI MARISA
e
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'Avv. VANDELLI MONICA
RICORRENTI
pagina 1 di 13 Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 12/12/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127
cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 24/03/2025
pagina 2 di 13 sentenza di separazione consensuale n. 323/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, impegnandosi,
sin da ora, a comunicarsi eventuali variazioni e prestandosi reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o carta di identità validi per l'espatrio a scopo turistico e/o professionale per sé e la OR;
2. I coniugi danno atto che la sig.ra in accordo con il marito, CP_1
si impegna a rilasciare la casa coniugale, sita in Maranello (MO), Via
F. Testi n. 24, in comproprietà del marito e della sorella (cognata), entro il termine ultimo ed essenziale del 31/07/2025, reperendo a sua cura e spese un immobile in cui si trasferirà a vivere con la IA
PE OR . Pertanto la casa coniugale, di comune accordo tra i coniugi, viene assegnata al sig. che ivi continuerà a Parte_1
risiedere;
pagina 3 di 13 3. I coniugi convengono che la sig.ra al momento del rilascio CP_1
della casa coniugale asporterà, oltre i propri effetti personali, i seguenti beni, di cui diverrà esclusiva proprietaria:
- Stoviglie e biancheria (nella misura della metà)
- Aspirapolvere Folletto
- Freezer
- Camera da letto matrimoniale (composta da letto, materasso, comodini, comò e armadio)
- Divano
Tutti i restanti arredi, corredi e suppellettili che arredano e corredano la casa famigliare non compresi nell'elenco di cui sopra diverranno di proprietà esclusiva del sig. ; Parte_1
4. I coniugi convengono che nell'ottica dell'accordo separativo già raggiunto, nonché della circostanza che contestualmente gli stessi hanno fatto richiesta anche di divorzio con la previsione della corresponsione di un assegno divorzile una tantum e, pertanto, nell'ottica di una composizione già concordata delle condizioni di separazione e di divorzio, il sig. si è reso disponibile a Pt_1
corrispondere alla sig.ra la somma complessiva di euro CP_1
50.000,00 (diconsi cinquantamilaeuro/00), di cui euro 45.000,00
(diconsi quarantacinquemilaeuro/00) in sede di separazione con le seguenti modalità:
pagina 4 di 13 - quanto ad euro 30.000,00 (trentamilaeuro/00) con assegno circolare al momento della sottoscrizione del presente atto e conseguente deposito telematico;
- quanto ad euro 15.000,00 (quindicimilaeuro/00) con assegno circolare al momento del deposito delle note scritte che sostituiranno l'udienza di comparizione parti per addivenire alla separazione consensuale dei coniugi;
ed euro 5.000,00 (cinquemilaeuro/00) a titolo di assegno divorzile una tantum in favore della moglie in sede di divorzio, ossia al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio mediante sottoscrizione e deposito di dichiarazione di acquiescenza da parte dei coniugi entro 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione della sentenza medesima con assegno circolare. A tale ultimo proposito i coniugi precisano, ove ve ne fosse bisogno, che la quantificazione dell'assegno divorzile una tantum nella misura di euro
5.000,00 è avvenuta tenendo in debito conto, non solo dello stato occupazionale, reddituale e patrimoniale delle parti, dell'importo dovuto a titolo di assegno divorzile, dell'età dei ricorrenti, della durata del matrimonio, ma anche delle ulteriori somme (euro 45.000,00) che il marito ha versato in in favore della moglie sulla base degli accordi tutti di cui al presente atto;
PE 5. I genitori convengono che la IA OR sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente pagina 5 di 13 presso la madre e residenza anagrafica ai fini amministrativi presso la casa materna. La responsabilità genitoriale, pertanto, dovrà essere esercitata congiuntamente ed in particolare le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della OR stessa, mentre ciascun genitore potrà assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse della IA OR durante il tempo di permanenza di quest'ultima presso di sé. Sarà comunque onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla OR e mantenere fra loro rapporti equilibrati,
PE sereni e rispettosi, garantendo a un ambiente tranquillo e consono per la sua crescita;
PE 6. I genitori concordano che la IA OR trascorrerà con ciascun genitore un periodo di tempo secondo le modalità concordate tra gli stessi, ossia suddividendosi i giorni della settimana come segue:
SETTIMANA A
- Lunedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, con pernotto incluso, con la mamma;
pagina 6 di 13 - Mercoledì dall'uscita da scuola sino a giovedì mattina con il papà, inclusi i pernotti;
-Giovedì dall'uscita da scuola sino a lunedì mattina, inclusi i pernotti, con la mamma;
SETTIMANA B
- Lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì mattina, incluso il pernotto, con il papà;
-Martedì dall'uscita da scuola sino a venerdì mattina, inclusi i pernotti, con la mamma;
- Da venerdì all'uscita da scuola sino a lunedì mattina, inclusi i pernotti, con il papà.
PE
- I genitori concordano che chi avrà a casa la notte precedente la accompagnerà a scuola il giorno successivo;
- I genitori, inoltre, danno atto che il suddetto calendario di visita potrà subire variazioni, conseguentemente si obbligano a prestarsi reciproco assenso a concordare e concedersi cambi di orario ed eventualmente dei giorni del citato calendario di vista nel rispetto degli impegni della IA e dei rispettivi orari di lavoro, il tutto con preavviso di almeno 48 ore prima;
- Per quanto concerne per le vacanze natalizie e di capodanno, nonché quelle pasquali, salvo diversi accordi tra i genitori, gli stessi avranno cura di alternare tra loro di anno in anno le festività,
pagina 7 di 13 assicurandosi così tra loro l'alternanza, in modo tale che chi ha trascorso con la IA il Natale, l'anno dopo trascorra Santo Stefano, chi ha trascorso il Capodanno e il 1 dell'Anno, l'anno dopo trascorra l'NI e, allo stesso modo, chi ha trascorso con la IA la
Domenica di Pasqua, l'anno successivo trascorra il Lunedì dell'Angelo;
- Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere un pari periodo di vacanza di due settimane, anche non
PE consecutive, con la IA , con l'impegno a concordare il periodo prescelto entro il 31 maggio di ciascun anno fornendosi reciprocamente il piano ferie;
7. Il sig. si impegna a corrispondere dal mese successivo Parte_1
al rilascio della casa famigliare da parte della moglie alla sig.ra CP_1
la somma mensile di euro 400,00 (euro quattrocento/00) a titolo di
PE contributo al mantenimento ordinario per la IA OR , sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultima,
somma che verrà aggiornata di anno in anno secondo gli indici ISTAT
a decorrere dal 1 gennaio 2026. L'importo concordato verrà versato dal sig. entro il giorno 20 di ciascun mese, a partire dal mese Pt_1
successivo al rilascio della casa famigliare da parte della madre, mediante bonifico bancario sul C/C intestato alla sig.ra CP_1
che fornisce le seguenti coordinate bancarie IBAN
[...];
pagina 8 di 13 8. Per quanto concerne, invece, le spese straordinarie che si
PE renderanno necessarie per la IA OR , i genitori vi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, come stabilito dal vigente protocollo in uso presso il Tribunale di Modena:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari, farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio Sanitario Nazionale, cure non convenzionali e farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati,
pagina 9 di 13 corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola,
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze.In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail,
ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è
avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
9. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano l'uno/a nei confronti dell'altro/a a chiedersi reciprocamente somme di denaro a titolo di contributo al mantenimento, essendo in grado di provvedere in via autonoma al loro sostentamento con i rispettivi redditi da lavoro;
pagina 10 di 13 10. Con l'esatto e tempestivo adempimento di tutto quanto ivi previsto, per la cui realizzazione i coniugi s'impegnano, fin da ora, a prestarsi massima collaborazione, gli stessi, come sopra identificati, si danno atto reciprocamente di aver previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per i titoli ivi dedotti né per qualunque diverso ed ulteriore titolo;
11. Per quanto concerne le spese legali per la redazione del presente ricorso e successive occorrende ciascuna parte provvederà a corrispondere al proprio legale di fiducia quanto dovuto. ”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole ORnne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole ORnne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
pagina 11 di 13 Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Maranello (MO) il 30/06/2012 fra , Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...]
NO (RE) il 11/11/1981 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Maranello
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2012 Atto
n. 8 Parte II Serie A;
pagina 12 di 13 3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Giudice estensore
RA CE
Il Presidente
AL RI
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