CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1000/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE ON AN BATTISTA, Presidente
OR ZO, RE
CHIANURA PIETRO VITO, CE
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5037/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ascea - . 84046 Ascea SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8065009250000985 IMU 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8065009250000985 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8065009250000985 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8065009250000985 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 504/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 06 ottobre 2025 e ritualmente depositato presso la Segreteria della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Rappresentante_1, ha adito questa Corte al fine di ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 8065009250000985 del 09 luglio 2025, emessa dalla società Gamma Tributi S.r.l., quale concessionaria del servizio di riscossione coattiva per conto del Comune di Ascea, con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 92.251,15, asseritamente dovuto a titolo di IMU per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015. La parte ricorrente espone che l'atto impugnato costituisce il primo atto con cui è venuta concretamente a conoscenza della pretesa tributaria, poiché in precedenza non avrebbe mai ricevuto né l'ingiunzione di pagamento n. 1065009180001266 del 31 luglio 2019, né la successiva intimazione di pagamento n. 8065009210002066 dell'anno 2021, né alcun altro atto idoneo a rendere edotta la società dell'esistenza di un debito tributario riferito alle annualità in contestazione. L'intimazione di pagamento del luglio 2025, nel richiamare genericamente l'ingiunzione del 2019, un'ulteriore intimazione del 2021 e un preavviso di fermo amministrativo notificato in data 07 febbraio 2025, non risulta tuttavia corredata dalla prova dell'avvenuta e rituale notificazione degli atti presupposti, circostanza che, secondo la prospettazione della ricorrente, determina la nullità derivata dell'atto impugnato. La società deduce, inoltre, che, anche a voler ritenere regolarmente notificata l'ingiunzione del 31 luglio 2019, tra tale data e il primo atto di cui vi sia effettiva prova di notificazione, individuabile nel preavviso di fermo del febbraio 2025, sarebbe decorso un arco temporale superiore a cinque anni, con conseguente maturazione della prescrizione del credito IMU, trattandosi di tributo locale soggetto al termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ.
Conclude, pertanto, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di spese. Si
è costituita in giudizio Gamma Tributi S.r.l., la quale ha resistito al ricorso sostenendone l'infondatezza. La resistente espone che l'ingiunzione del 31 luglio 2019 sarebbe stata regolarmente notificata e non impugnata, con conseguente definitività della pretesa, e che successivamente sarebbe stata notificata un'ulteriore intimazione nel 2021, seguita dal preavviso di fermo del 2025, entrambi idonei ad interrompere il decorso della prescrizione. Ha inoltre richiamato la normativa emergenziale emanata durante il periodo pandemico quale causa di sospensione dei termini. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa insistendo nelle proprie difese e ribadendo l'assenza di prova valida della notificazione dell'intimazione del 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento.
Giova anzitutto rammentare che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, il contribuente che impugni un atto successivo della sequenza procedimentale può far valere anche i vizi derivanti dall'omessa o invalida notificazione degli atti presupposti, trattandosi di una facoltà e non di un onere. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contribuente, ove abbia avuto conoscenza della pretesa solo attraverso l'atto consequenziale, è legittimato a dedurre in tale sede anche le irregolarità degli atti precedenti. Nel caso di specie, risulta documentalmente provata la notificazione dell'ingiunzione di pagamento n.
1065009180001266 in data 31 luglio 2019. A partire da tale data, il credito IMU è assoggettato al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., come costantemente affermato dalla
Corte di Cassazione, la quale ha precisato che, una volta notificata l'ingiunzione fiscale, il termine di prescrizione decorre da tale notificazione e che incombe sull'ente impositore l'onere di dimostrare l'esistenza di validi atti interruttivi. La resistente assume che, in data 28 ottobre 2021, sarebbe stata notificata alla ricorrente un'ulteriore intimazione di pagamento n. 8065009210002066. Tuttavia, l'esame della documentazione prodotta evidenzia che l'atto è corredato da una relata in forma meramente prestampata, priva dell'indicazione della concreta modalità di notifica utilizzata, della data di spedizione o consegna, nonché delle ricevute di accettazione e consegna in caso di notifica a mezzo PEC o dell'avviso di ricevimento in caso di notifica postale. Tali carenze impediscono di ritenere dimostrato il perfezionamento della notificazione. Secondo un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, grava sull'ente impositore l'onere di provare la regolare notificazione degli atti che assumono efficacia interruttiva della prescrizione, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dell'atto. Ne consegue che l'unico atto successivo certamente portato a conoscenza della società contribuente risulta essere il preavviso di fermo amministrativo notificato il 07 febbraio 2025, quando il termine quinquennale decorrente dal 31 luglio 2019 era già spirato.
Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata del 09 luglio 2025, il credito IMU relativo alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 doveva ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato. Per il principio della soccombenza, parte resistente va condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio, cosi decide: a)accoglie il ricorso;
b) condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 1500,00, oltre spese accessorie per legge.
Così deciso in Salerno, il 06 febbraio 2026
Il CE relatore Il Presidente
NZ OR VA TT De ON
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE ON AN BATTISTA, Presidente
OR ZO, RE
CHIANURA PIETRO VITO, CE
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5037/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ascea - . 84046 Ascea SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8065009250000985 IMU 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8065009250000985 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8065009250000985 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8065009250000985 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 504/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 06 ottobre 2025 e ritualmente depositato presso la Segreteria della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Rappresentante_1, ha adito questa Corte al fine di ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 8065009250000985 del 09 luglio 2025, emessa dalla società Gamma Tributi S.r.l., quale concessionaria del servizio di riscossione coattiva per conto del Comune di Ascea, con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 92.251,15, asseritamente dovuto a titolo di IMU per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015. La parte ricorrente espone che l'atto impugnato costituisce il primo atto con cui è venuta concretamente a conoscenza della pretesa tributaria, poiché in precedenza non avrebbe mai ricevuto né l'ingiunzione di pagamento n. 1065009180001266 del 31 luglio 2019, né la successiva intimazione di pagamento n. 8065009210002066 dell'anno 2021, né alcun altro atto idoneo a rendere edotta la società dell'esistenza di un debito tributario riferito alle annualità in contestazione. L'intimazione di pagamento del luglio 2025, nel richiamare genericamente l'ingiunzione del 2019, un'ulteriore intimazione del 2021 e un preavviso di fermo amministrativo notificato in data 07 febbraio 2025, non risulta tuttavia corredata dalla prova dell'avvenuta e rituale notificazione degli atti presupposti, circostanza che, secondo la prospettazione della ricorrente, determina la nullità derivata dell'atto impugnato. La società deduce, inoltre, che, anche a voler ritenere regolarmente notificata l'ingiunzione del 31 luglio 2019, tra tale data e il primo atto di cui vi sia effettiva prova di notificazione, individuabile nel preavviso di fermo del febbraio 2025, sarebbe decorso un arco temporale superiore a cinque anni, con conseguente maturazione della prescrizione del credito IMU, trattandosi di tributo locale soggetto al termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ.
Conclude, pertanto, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di spese. Si
è costituita in giudizio Gamma Tributi S.r.l., la quale ha resistito al ricorso sostenendone l'infondatezza. La resistente espone che l'ingiunzione del 31 luglio 2019 sarebbe stata regolarmente notificata e non impugnata, con conseguente definitività della pretesa, e che successivamente sarebbe stata notificata un'ulteriore intimazione nel 2021, seguita dal preavviso di fermo del 2025, entrambi idonei ad interrompere il decorso della prescrizione. Ha inoltre richiamato la normativa emergenziale emanata durante il periodo pandemico quale causa di sospensione dei termini. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa insistendo nelle proprie difese e ribadendo l'assenza di prova valida della notificazione dell'intimazione del 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento.
Giova anzitutto rammentare che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, il contribuente che impugni un atto successivo della sequenza procedimentale può far valere anche i vizi derivanti dall'omessa o invalida notificazione degli atti presupposti, trattandosi di una facoltà e non di un onere. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contribuente, ove abbia avuto conoscenza della pretesa solo attraverso l'atto consequenziale, è legittimato a dedurre in tale sede anche le irregolarità degli atti precedenti. Nel caso di specie, risulta documentalmente provata la notificazione dell'ingiunzione di pagamento n.
1065009180001266 in data 31 luglio 2019. A partire da tale data, il credito IMU è assoggettato al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., come costantemente affermato dalla
Corte di Cassazione, la quale ha precisato che, una volta notificata l'ingiunzione fiscale, il termine di prescrizione decorre da tale notificazione e che incombe sull'ente impositore l'onere di dimostrare l'esistenza di validi atti interruttivi. La resistente assume che, in data 28 ottobre 2021, sarebbe stata notificata alla ricorrente un'ulteriore intimazione di pagamento n. 8065009210002066. Tuttavia, l'esame della documentazione prodotta evidenzia che l'atto è corredato da una relata in forma meramente prestampata, priva dell'indicazione della concreta modalità di notifica utilizzata, della data di spedizione o consegna, nonché delle ricevute di accettazione e consegna in caso di notifica a mezzo PEC o dell'avviso di ricevimento in caso di notifica postale. Tali carenze impediscono di ritenere dimostrato il perfezionamento della notificazione. Secondo un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, grava sull'ente impositore l'onere di provare la regolare notificazione degli atti che assumono efficacia interruttiva della prescrizione, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dell'atto. Ne consegue che l'unico atto successivo certamente portato a conoscenza della società contribuente risulta essere il preavviso di fermo amministrativo notificato il 07 febbraio 2025, quando il termine quinquennale decorrente dal 31 luglio 2019 era già spirato.
Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata del 09 luglio 2025, il credito IMU relativo alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 doveva ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato. Per il principio della soccombenza, parte resistente va condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio, cosi decide: a)accoglie il ricorso;
b) condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 1500,00, oltre spese accessorie per legge.
Così deciso in Salerno, il 06 febbraio 2026
Il CE relatore Il Presidente
NZ OR VA TT De ON