Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1000
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità dell'atto per omessa o invalida notificazione degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che, sebbene l'ingiunzione del 2019 sia stata regolarmente notificata, la successiva intimazione del 2021 non è stata provata nella sua corretta notificazione a causa di carenze nella relata. Pertanto, l'unico atto successivo certamente portato a conoscenza della società contribuente è stato il preavviso di fermo del 2025, quando il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla notifica dell'ingiunzione del 2019, era già spirato.

  • Accolto
    Prescrizione del credito IMU

    La Corte ha ritenuto che, una volta notificata l'ingiunzione fiscale, il termine di prescrizione quinquennale decorre da tale notificazione e che l'onere di dimostrare validi atti interruttivi grava sull'ente impositore. Poiché la notifica dell'intimazione del 2021 non è stata provata e il preavviso di fermo del 2025 è intervenuto dopo la maturazione della prescrizione quinquennale decorrente dal 31 luglio 2019, il credito IMU doveva ritenersi estinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1000
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 1000
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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