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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 17/11/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
n. 47/2011 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
dr. Maria Grazia d'Errico Presidente
dr. Rita Carosella Consigliere rel.
dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 47/2011 R.G. avverso la SENTENZA n. 386/2010 del 17/11/2010, dep. in
Cancelleria in pari data, non notificata per la decorrenza del termine breve per l'impugnazione, emessa dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Larino, nella causa civile iscritta al n. 665/08
R.g. (cui sono stati riuntiti i nn. 666 e 667/08),
avente ad oggetto: Appalto
tra
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
IG OS, elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuseppe Fazio in Campobasso, alla Via
Monsignor Bologna n. 35, in virtù della procura alle liti allegata al ricorso
APPELLANTE
e
(P.I. ), titolare dell'omonima ditta, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Marcari, elettivamente domiciliato presso il difensore in
Guardialfiera, alla Via Insorti d'Ungheria n.1, in virtù della procura alle liti allegata al ricorso;
APPELLATO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
È stato proposto appello da parte di avverso la sentenza n. Parte_1
386/2010 del 17/11/2010, dep. in Cancelleria in pari data, non notificata per la decorrenza del termine breve per l'impugnazione, emessa dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Larino, nella causa civile iscritta al n. 665/08 R.g. (cui sono stati riuntiti i nn. 666 e 667/08).
Con Ordinanza depositata in data 17/06/2015, resa a seguito del deposito della Visura camerale del
10/06/2015 da parte di , è stata dichiarata l'interruzione del processo Controparte_1 considerato l'avvenuto fallimento della Società odierna attrice, così come si evince da della Visura;
dalle risultanze del fascicolo cartaceo, emerge che l'ordinanza è stata comunicata ai procuratori delle parti costituite.
Va rilevato che all'atto dell'emissione della presente sentenza è decorso il termine di legge dall'interruzione del procedimento senza che nessuno abbia proceduto alla sua riassunzione.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 305 c.p.c. si deve ordinare l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini.
Spese ex art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 386/2010 del 17/11/2010, dep. in Cancelleria in pari Parte_1 data, non notificata per la decorrenza del termine breve per l'impugnazione, emessa dal Giudice
Monocratico presso il Tribunale di Larino, nella causa civile iscritta al n. 665/08 R.g. (cui sono stati riuntiti i nn. 666 e 667/08), così provvede:
dichiara estinto il giudizio.
spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della Corte d'Appello, in data 10/11/2025.
Il Consigliere est.– dott.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE – DR.SSA Maria Grazia d'Errico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
dr. Maria Grazia d'Errico Presidente
dr. Rita Carosella Consigliere rel.
dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 47/2011 R.G. avverso la SENTENZA n. 386/2010 del 17/11/2010, dep. in
Cancelleria in pari data, non notificata per la decorrenza del termine breve per l'impugnazione, emessa dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Larino, nella causa civile iscritta al n. 665/08
R.g. (cui sono stati riuntiti i nn. 666 e 667/08),
avente ad oggetto: Appalto
tra
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
IG OS, elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuseppe Fazio in Campobasso, alla Via
Monsignor Bologna n. 35, in virtù della procura alle liti allegata al ricorso
APPELLANTE
e
(P.I. ), titolare dell'omonima ditta, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Marcari, elettivamente domiciliato presso il difensore in
Guardialfiera, alla Via Insorti d'Ungheria n.1, in virtù della procura alle liti allegata al ricorso;
APPELLATO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
È stato proposto appello da parte di avverso la sentenza n. Parte_1
386/2010 del 17/11/2010, dep. in Cancelleria in pari data, non notificata per la decorrenza del termine breve per l'impugnazione, emessa dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Larino, nella causa civile iscritta al n. 665/08 R.g. (cui sono stati riuntiti i nn. 666 e 667/08).
Con Ordinanza depositata in data 17/06/2015, resa a seguito del deposito della Visura camerale del
10/06/2015 da parte di , è stata dichiarata l'interruzione del processo Controparte_1 considerato l'avvenuto fallimento della Società odierna attrice, così come si evince da della Visura;
dalle risultanze del fascicolo cartaceo, emerge che l'ordinanza è stata comunicata ai procuratori delle parti costituite.
Va rilevato che all'atto dell'emissione della presente sentenza è decorso il termine di legge dall'interruzione del procedimento senza che nessuno abbia proceduto alla sua riassunzione.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 305 c.p.c. si deve ordinare l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini.
Spese ex art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 386/2010 del 17/11/2010, dep. in Cancelleria in pari Parte_1 data, non notificata per la decorrenza del termine breve per l'impugnazione, emessa dal Giudice
Monocratico presso il Tribunale di Larino, nella causa civile iscritta al n. 665/08 R.g. (cui sono stati riuntiti i nn. 666 e 667/08), così provvede:
dichiara estinto il giudizio.
spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della Corte d'Appello, in data 10/11/2025.
Il Consigliere est.– dott.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE – DR.SSA Maria Grazia d'Errico