TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17409 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Ottava Sezione Civile
in persona del Giudice, dott. Fausto Basile, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37388 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza dell'11 novembre 2025 e vertente
t r a
(già , C.F. e P. IVA Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulio Tumbarello e Giuseppe Vacca, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Lorenzo Respighi n. 13, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrente
e
, C.F. , domiciliato in VIA NAZIONALE, 406 - 98070 CP_1 C.F._1
RI EO (ME);
Resistente contumace
OGGETTO: inadempimento contratto di locazione finanziaria;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “in via principale, accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 delle condizioni contrattuali, A) condannare C.F. domiciliato CP_1 C.F._1 in VIA NAZIONALE, 406 - 98070 RI EO (ME), PEC: a Email_1 pagare, in favore della (già , la somma di € 10.229,47 per le Parte_1 Parte_2 causali di cui in premessa, oltre agli interessi convenzionali di mora a decorrere dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo;
B) nonché condannare C.F. CP_1
domiciliato in VIA NAZIONALE, 406 - 98070 RI EO (ME), PEC: C.F._1
a restituire alla (già il Email_1 Parte_1 Parte_2 seguente bene mobile di sua proprietà: “DISTRIBUTORE PER JA TOUCH FULL CP_2
SPACE CON ACCESSORI D'SO”; - in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse ritenersi perfezionata la fattispecie a formazione progressiva di cui alla clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto, si chiede l'emissione di un provvedimento costitutivo della risoluzione del contratto di cui in premessa per inadempimento dell'odierna resistente e, per l'effetto, comunque, A) condannare C.F. CP_1
domiciliato in VIA NAZIONALE, 406 - 98070 RI EO (ME), PEC: C.F._1
a pagare, in favore della (già Email_1 Parte_1 Parte_2
, la somma di € 10.229,47 per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi convenzionali di
[...] mora a decorrere dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo;
B) nonché condannare
C.F. domiciliato in VIA NAZIONALE, 406 - 98070 CP_1 C.F._1
RI EO (ME), PEC: a restituire alla Email_1 Parte_1
(già il seguente bene mobile di sua proprietà: “DISTRIBUTORE PER RE Parte_2
JA TOUCH FULL SPACE CON ACCESSORI D'SO”. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre Iva e C.P.A. come per legg”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 25.07.2025 e notificato a mezzo PEC a CP_1
il 22.09.2025, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, la
[...]
ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare l'intervenuta risoluzione del Parte_1 contratto di locazione finanziaria di beni mobili n. 200820/13669 (rif. int. n. 203267) stipulato tra le parti per inadempimento di e di condannare quest'ultimo al pagamento della complessiva CP_1 somma di euro 10.229,47 oltre interessi convenzionali di mora, nonché di condannare lo stesso alla restituzione del bene mobile oggetto del menzionato contratto, esponendo quanto segue:
- che in virtù del contratto di locazione finanziaria di beni mobili n. 200820/13669 (rif. int. n. 203267)
(rif.int 255463) sottoscritto inter partes in data 02.02.2021, veniva pattuita la fornitura di DISTRIBUTORE
PER RE JA D'SO a fronte di un Parte_3 corrispettivo pari ad euro € € 28.789,80, oltre imposte, suddiviso in 60 canoni da euro € 479,83 ciascuno, da corrispondersi con cadenza mensile a mezzo di rimessa interbancaria diretta ed un interesse moratorio per l'eventuale ritardo nel pagamento “convenzionalmente fissato nell'Euribor tempo in tempo vigente + 6 punti”;
- che l'art. 12 delle Condizioni generali del contratto prevedeva una clausola risolutiva espressa in conseguenza del mancato pagamento di quattro canoni, senza preventiva costituzione in mora, mediante il solo invio di una lettera raccomandata A/R o pec;
- che , nonostante l'avvenuta consegna dei beni sopra descritti (cfr. verbale consegna CP_1 datato 25.02.2021, All.02 al ricorso introduttivo), si rendeva inadempiente al pagamento dei predetti canoni a decorrere dalla scadenza del 01 luglio 2024 in poi;
- che di conseguenza la con missiva a mezzo pec del 19 marzo 2025, comunicava Controparte_3 la formale risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni generali e chiedeva il pagamento dei canoni di locazione finanziaria e degli interessi di mora, nonché la restituzione dei beni locati;
- che, inoltre, il predetto articolo prevedeva anche una clausola penale della quale la Controparte_3 si riservava di avvalersi all'esito della eventuale mancata-restituzione del bene e della sua ricollocazione sul mercato;
-che la restituzione del bene non risulta essere avvenuta;
- che dunque, risulta moroso, nei confronti della , sia in relazione CP_1 Parte_2 alla restituzione del bene di cui sopra e sia in relazione al pagamento dell'importo complessivo pari ad €
10.229,47, di cui € 4.722,16 per capitale residuo;
€ 5.245,06 a titolo di canoni maturati ed insoluti, oltre interessi convenzionali di mora dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo effettivo ed € 262,25 a titolo di penale per risoluzione (penale ex art. 12 pari al 5% del debito residuo).
All'udienza di comparizione delle parti del 11.11.2025, la ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle domande;
il resistente non si è costituito in giudizio e non è comparso, nonostante la regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
****
Alla stregua gli atti e della documentazione acquisita al fascicolo processuale, va rilevato come parte ricorrente abbia documentalmente provato i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria derivante dal mancato pagamento, da parte di , dei canoni previsti dal contratto di locazione CP_1 finanziaria di beni mobili n. 200820/13669 (rif. int. n. 203267) (rif.int 255463) sottoscritto inter partes in data 02.02.2021, a fronte dell'acquisto e dell'avvenuta consegna del bene all'utilizzatore (cfr. verbale di consegna del 25/02/2021 all.2).
In particolare, a seguito dei mancati pagamenti delle rate a decorrere dalla scadenza del 01 luglio 2024 in poi, in data 19.03.2025, la ha inviato all'utilizzatore la lettera di risoluzione del contratto, avvalendosi CP_4 della clausola risolutiva espressa prevista dall'art 12 delle condizioni generali, con diffida di pagamento e invito alla restituzione dei beni.
L'art. 12 delle Condizioni generali di contratto prevede, infatti, che l'utilizzatore, qui resistente, è tenuto al pagamento sia dei canoni scaduti, pena la risoluzione del contratto, che, in tal caso, dell'importo della penale calcolata sulle successive rate fino a scadenza naturale del contratto, pari al 5% dell'ammontare in linea capitale dei canoni a scadere e del valore residuo dei beni.
Neppure risulta che l'utilizzatore abbia restituito il bene concessogli in locazione finanziaria e consegnatogli dall'odierno ricorrente;
pertanto, anche la penale applicata nella percentuale del 5% appare adeguatamente determinata, tenuto conto dell'equilibrio complessivo delle rispettive obbligazioni contrattuali. Il resistente risulta, dunque, debitore della ricorrente per i canoni maturati ed insoluti di cui all' estratto conto depositato, nonché per i canoni residui alla data della risoluzione, anche a titolo di penale contrattuale, come previsto dall'art. 12 citato, non avendo provveduto all'immediata restituzione del bene.
Al riguardo, va infine osservato che in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, il creditore ha soltanto l'onere di produrre il titolo e di allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere di quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento, ovvero che il mancato adempimento è dipeso da causa a lui non imputabile secondo la diligenza professionale richiesta in considerazione della tipologia di contratto (Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nella specie, invece, parte ricorrente rimanendo contumace, nonostante le sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, non ha sollevato alcun tipo di eccezione estintiva, modificativa o impeditiva rispetto ai fatti costitutivi della pretesa creditoria dedotti e documentalmente provati da parte ricorrente.
In conclusione, le domande formulate da risultano fondate e, pertanto, Controparte_3 meritano accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi stabiliti dal D.M. n. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, VIII Sezione Civile, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta la intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria di beni mobili n.
200820/13669 (rif. int. n. 203267) (rif.int 255463) sottoscritto inter partes in data 02.02.2021;
2) condanna al pagamento, in favore di (già CP_1 Controparte_3 [...]
, della complessiva somma di euro € 10.229,47, oltre gli interessi convenzionali dalla messa in Parte_2 mora al saldo effettivo;
somma dalla quale andranno detratti o rimborsati gli importi eventualmente incassati dalla concedente a seguito della vendita del bene mobile oggetto del contratto per cui è causa ove lo stesso venisse restituito dall'utilizzatore o coattivamente recuperato dalla creditrice;
3) condanna alla restituzione in favore di (già CP_1 Controparte_3 [...]
di N.1 DISTRIBUTORE PER Parte_2 Controparte_5
” il cui eventuale valore di realizzo andrà detratto o restituito all'utilizzatore resistente
[...] come da punto n. 2);
3) condanna , al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 [...]
(già , che liquida in euro 237,00 per esborsi, ed euro 1.700,00 per CP_3 Parte_2 compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
Provvedimento redatto con l'ausilio della Dott.ssa Martina Roccamo, Funzionaria addetta all'Ufficio per il processo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Ottava Sezione Civile
in persona del Giudice, dott. Fausto Basile, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37388 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza dell'11 novembre 2025 e vertente
t r a
(già , C.F. e P. IVA Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulio Tumbarello e Giuseppe Vacca, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Lorenzo Respighi n. 13, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrente
e
, C.F. , domiciliato in VIA NAZIONALE, 406 - 98070 CP_1 C.F._1
RI EO (ME);
Resistente contumace
OGGETTO: inadempimento contratto di locazione finanziaria;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “in via principale, accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 delle condizioni contrattuali, A) condannare C.F. domiciliato CP_1 C.F._1 in VIA NAZIONALE, 406 - 98070 RI EO (ME), PEC: a Email_1 pagare, in favore della (già , la somma di € 10.229,47 per le Parte_1 Parte_2 causali di cui in premessa, oltre agli interessi convenzionali di mora a decorrere dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo;
B) nonché condannare C.F. CP_1
domiciliato in VIA NAZIONALE, 406 - 98070 RI EO (ME), PEC: C.F._1
a restituire alla (già il Email_1 Parte_1 Parte_2 seguente bene mobile di sua proprietà: “DISTRIBUTORE PER JA TOUCH FULL CP_2
SPACE CON ACCESSORI D'SO”; - in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse ritenersi perfezionata la fattispecie a formazione progressiva di cui alla clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto, si chiede l'emissione di un provvedimento costitutivo della risoluzione del contratto di cui in premessa per inadempimento dell'odierna resistente e, per l'effetto, comunque, A) condannare C.F. CP_1
domiciliato in VIA NAZIONALE, 406 - 98070 RI EO (ME), PEC: C.F._1
a pagare, in favore della (già Email_1 Parte_1 Parte_2
, la somma di € 10.229,47 per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi convenzionali di
[...] mora a decorrere dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo;
B) nonché condannare
C.F. domiciliato in VIA NAZIONALE, 406 - 98070 CP_1 C.F._1
RI EO (ME), PEC: a restituire alla Email_1 Parte_1
(già il seguente bene mobile di sua proprietà: “DISTRIBUTORE PER RE Parte_2
JA TOUCH FULL SPACE CON ACCESSORI D'SO”. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre Iva e C.P.A. come per legg”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 25.07.2025 e notificato a mezzo PEC a CP_1
il 22.09.2025, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, la
[...]
ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare l'intervenuta risoluzione del Parte_1 contratto di locazione finanziaria di beni mobili n. 200820/13669 (rif. int. n. 203267) stipulato tra le parti per inadempimento di e di condannare quest'ultimo al pagamento della complessiva CP_1 somma di euro 10.229,47 oltre interessi convenzionali di mora, nonché di condannare lo stesso alla restituzione del bene mobile oggetto del menzionato contratto, esponendo quanto segue:
- che in virtù del contratto di locazione finanziaria di beni mobili n. 200820/13669 (rif. int. n. 203267)
(rif.int 255463) sottoscritto inter partes in data 02.02.2021, veniva pattuita la fornitura di DISTRIBUTORE
PER RE JA D'SO a fronte di un Parte_3 corrispettivo pari ad euro € € 28.789,80, oltre imposte, suddiviso in 60 canoni da euro € 479,83 ciascuno, da corrispondersi con cadenza mensile a mezzo di rimessa interbancaria diretta ed un interesse moratorio per l'eventuale ritardo nel pagamento “convenzionalmente fissato nell'Euribor tempo in tempo vigente + 6 punti”;
- che l'art. 12 delle Condizioni generali del contratto prevedeva una clausola risolutiva espressa in conseguenza del mancato pagamento di quattro canoni, senza preventiva costituzione in mora, mediante il solo invio di una lettera raccomandata A/R o pec;
- che , nonostante l'avvenuta consegna dei beni sopra descritti (cfr. verbale consegna CP_1 datato 25.02.2021, All.02 al ricorso introduttivo), si rendeva inadempiente al pagamento dei predetti canoni a decorrere dalla scadenza del 01 luglio 2024 in poi;
- che di conseguenza la con missiva a mezzo pec del 19 marzo 2025, comunicava Controparte_3 la formale risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni generali e chiedeva il pagamento dei canoni di locazione finanziaria e degli interessi di mora, nonché la restituzione dei beni locati;
- che, inoltre, il predetto articolo prevedeva anche una clausola penale della quale la Controparte_3 si riservava di avvalersi all'esito della eventuale mancata-restituzione del bene e della sua ricollocazione sul mercato;
-che la restituzione del bene non risulta essere avvenuta;
- che dunque, risulta moroso, nei confronti della , sia in relazione CP_1 Parte_2 alla restituzione del bene di cui sopra e sia in relazione al pagamento dell'importo complessivo pari ad €
10.229,47, di cui € 4.722,16 per capitale residuo;
€ 5.245,06 a titolo di canoni maturati ed insoluti, oltre interessi convenzionali di mora dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo effettivo ed € 262,25 a titolo di penale per risoluzione (penale ex art. 12 pari al 5% del debito residuo).
All'udienza di comparizione delle parti del 11.11.2025, la ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle domande;
il resistente non si è costituito in giudizio e non è comparso, nonostante la regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
****
Alla stregua gli atti e della documentazione acquisita al fascicolo processuale, va rilevato come parte ricorrente abbia documentalmente provato i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria derivante dal mancato pagamento, da parte di , dei canoni previsti dal contratto di locazione CP_1 finanziaria di beni mobili n. 200820/13669 (rif. int. n. 203267) (rif.int 255463) sottoscritto inter partes in data 02.02.2021, a fronte dell'acquisto e dell'avvenuta consegna del bene all'utilizzatore (cfr. verbale di consegna del 25/02/2021 all.2).
In particolare, a seguito dei mancati pagamenti delle rate a decorrere dalla scadenza del 01 luglio 2024 in poi, in data 19.03.2025, la ha inviato all'utilizzatore la lettera di risoluzione del contratto, avvalendosi CP_4 della clausola risolutiva espressa prevista dall'art 12 delle condizioni generali, con diffida di pagamento e invito alla restituzione dei beni.
L'art. 12 delle Condizioni generali di contratto prevede, infatti, che l'utilizzatore, qui resistente, è tenuto al pagamento sia dei canoni scaduti, pena la risoluzione del contratto, che, in tal caso, dell'importo della penale calcolata sulle successive rate fino a scadenza naturale del contratto, pari al 5% dell'ammontare in linea capitale dei canoni a scadere e del valore residuo dei beni.
Neppure risulta che l'utilizzatore abbia restituito il bene concessogli in locazione finanziaria e consegnatogli dall'odierno ricorrente;
pertanto, anche la penale applicata nella percentuale del 5% appare adeguatamente determinata, tenuto conto dell'equilibrio complessivo delle rispettive obbligazioni contrattuali. Il resistente risulta, dunque, debitore della ricorrente per i canoni maturati ed insoluti di cui all' estratto conto depositato, nonché per i canoni residui alla data della risoluzione, anche a titolo di penale contrattuale, come previsto dall'art. 12 citato, non avendo provveduto all'immediata restituzione del bene.
Al riguardo, va infine osservato che in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, il creditore ha soltanto l'onere di produrre il titolo e di allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere di quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento, ovvero che il mancato adempimento è dipeso da causa a lui non imputabile secondo la diligenza professionale richiesta in considerazione della tipologia di contratto (Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nella specie, invece, parte ricorrente rimanendo contumace, nonostante le sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, non ha sollevato alcun tipo di eccezione estintiva, modificativa o impeditiva rispetto ai fatti costitutivi della pretesa creditoria dedotti e documentalmente provati da parte ricorrente.
In conclusione, le domande formulate da risultano fondate e, pertanto, Controparte_3 meritano accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi stabiliti dal D.M. n. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, VIII Sezione Civile, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta la intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria di beni mobili n.
200820/13669 (rif. int. n. 203267) (rif.int 255463) sottoscritto inter partes in data 02.02.2021;
2) condanna al pagamento, in favore di (già CP_1 Controparte_3 [...]
, della complessiva somma di euro € 10.229,47, oltre gli interessi convenzionali dalla messa in Parte_2 mora al saldo effettivo;
somma dalla quale andranno detratti o rimborsati gli importi eventualmente incassati dalla concedente a seguito della vendita del bene mobile oggetto del contratto per cui è causa ove lo stesso venisse restituito dall'utilizzatore o coattivamente recuperato dalla creditrice;
3) condanna alla restituzione in favore di (già CP_1 Controparte_3 [...]
di N.1 DISTRIBUTORE PER Parte_2 Controparte_5
” il cui eventuale valore di realizzo andrà detratto o restituito all'utilizzatore resistente
[...] come da punto n. 2);
3) condanna , al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 [...]
(già , che liquida in euro 237,00 per esborsi, ed euro 1.700,00 per CP_3 Parte_2 compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
Provvedimento redatto con l'ausilio della Dott.ssa Martina Roccamo, Funzionaria addetta all'Ufficio per il processo.