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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 04/06/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
RR IC, Relatore
VALEA IU, Giudice
in data 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7815/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo - Via Francesco Crispi 98057 Milazzo ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0068690 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3332/2025 depositato il
06/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.12.2024 la RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A., in persona del suo Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore, Ing. Rappresentante_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava la nota del Servizio Tributi e Tasse del Comune di Milazzo, notificata in data 15 ottobre 2024, avente ad oggetto TARI per le annualità dal 2015 al 2023.
Eccepiva il difetto di motivazione e la violazione delle sentenze di primo grado relative agli anni
2015-2016-2017 e 2018 per la mancata applicazione della riduzione dei coefficienti Kc e Kd della categoria tariffaria “esposizioni, autosaloni” con riferimento ai parcheggi di mq. 28.855;
la violazione del D.Lgs. n. 116/2020 che prevede la non assoggettabilità alla tari della categoria tariffaria
20 (attività industriali con capannoni di produzione); infine ha evidenziato che, per gli anni 2021-2023, non si è tenuto conto della denunzia di variazione presentata nel 2021 e del Regolamento Comunale approvato nel 2022 che dichiara non tassabili le aree di transito e di parcheggio.
Si costituiva il Comune di Milazzo, deduceva l'infondatezza del ricorso e l'inammissibilità dello stesso, trattandosi, nella fattispecie, di un mero ricalcolo di conteggi.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'atto opposto è rappresentato dalla nota del Servizio Tributi e Tasse del Comune di Milazzo, notificata in data 15 ottobre 2024, avente ad oggetto TARI per le annualità dal 2015 al 2023, emessa dall'Ente a seguito dell'incontro con la parte avvenuto in data 08.10.2024.
Il contenzioso tributario è regolato in via generale dal D.Lgs. 546/1992. L'art. 19 di tale decreto elenca tassativamente gli atti tributari impugnabili con ricorso davanti alla Corte Tributaria Provinciale (e, in appello, alla Corte Tributaria Regionale).
I commi successivi precisano poi gli effetti processuali: il comma 2 impone che ogni atto impugnabile contenga il termine (di norma 60 giorni) entro il quale proporre ricorso e la Corte tributaria competente;
il comma 3 ribadisce che “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente” e che ogni atto impugnabile può essere contestato solo per vizi propri. In altre parole, l'elenco di cui all'art.19 è tassativo: un atto che non compare in tale elenco non dà diritto a un ricorso tributario.
Ne consegue che, nel sistema tributario italiano, non tutti gli atti emessi dall'amministrazione finanziaria possono essere impugnati, ma è fondamentale distinguere quelli che incidono direttamente sulla posizione fiscale da quelli che hanno solo natura informativa o interlocutoria.
Orbene, l'atto opposto, non costituisce avviso di rettifica dei precedenti atti già emessi, trattandosi di un ricalcolo dei conteggi, ad oggetto la rideterminazione delle somme pretese a titolo di TARI, per gli anni
2015-2023 in base a quanto concordato e a quanto previsto dalla sentenza n. 2555/2022 e dalla CTU cui essa si richiamava, dovuti dalla parte solo in caso di transazione.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese in favore del
Comune di Milazzo liquidate in complessive €. 600,00.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 04/06/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
RR IC, Relatore
VALEA IU, Giudice
in data 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7815/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo - Via Francesco Crispi 98057 Milazzo ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0068690 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3332/2025 depositato il
06/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.12.2024 la RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A., in persona del suo Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore, Ing. Rappresentante_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava la nota del Servizio Tributi e Tasse del Comune di Milazzo, notificata in data 15 ottobre 2024, avente ad oggetto TARI per le annualità dal 2015 al 2023.
Eccepiva il difetto di motivazione e la violazione delle sentenze di primo grado relative agli anni
2015-2016-2017 e 2018 per la mancata applicazione della riduzione dei coefficienti Kc e Kd della categoria tariffaria “esposizioni, autosaloni” con riferimento ai parcheggi di mq. 28.855;
la violazione del D.Lgs. n. 116/2020 che prevede la non assoggettabilità alla tari della categoria tariffaria
20 (attività industriali con capannoni di produzione); infine ha evidenziato che, per gli anni 2021-2023, non si è tenuto conto della denunzia di variazione presentata nel 2021 e del Regolamento Comunale approvato nel 2022 che dichiara non tassabili le aree di transito e di parcheggio.
Si costituiva il Comune di Milazzo, deduceva l'infondatezza del ricorso e l'inammissibilità dello stesso, trattandosi, nella fattispecie, di un mero ricalcolo di conteggi.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'atto opposto è rappresentato dalla nota del Servizio Tributi e Tasse del Comune di Milazzo, notificata in data 15 ottobre 2024, avente ad oggetto TARI per le annualità dal 2015 al 2023, emessa dall'Ente a seguito dell'incontro con la parte avvenuto in data 08.10.2024.
Il contenzioso tributario è regolato in via generale dal D.Lgs. 546/1992. L'art. 19 di tale decreto elenca tassativamente gli atti tributari impugnabili con ricorso davanti alla Corte Tributaria Provinciale (e, in appello, alla Corte Tributaria Regionale).
I commi successivi precisano poi gli effetti processuali: il comma 2 impone che ogni atto impugnabile contenga il termine (di norma 60 giorni) entro il quale proporre ricorso e la Corte tributaria competente;
il comma 3 ribadisce che “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente” e che ogni atto impugnabile può essere contestato solo per vizi propri. In altre parole, l'elenco di cui all'art.19 è tassativo: un atto che non compare in tale elenco non dà diritto a un ricorso tributario.
Ne consegue che, nel sistema tributario italiano, non tutti gli atti emessi dall'amministrazione finanziaria possono essere impugnati, ma è fondamentale distinguere quelli che incidono direttamente sulla posizione fiscale da quelli che hanno solo natura informativa o interlocutoria.
Orbene, l'atto opposto, non costituisce avviso di rettifica dei precedenti atti già emessi, trattandosi di un ricalcolo dei conteggi, ad oggetto la rideterminazione delle somme pretese a titolo di TARI, per gli anni
2015-2023 in base a quanto concordato e a quanto previsto dalla sentenza n. 2555/2022 e dalla CTU cui essa si richiamava, dovuti dalla parte solo in caso di transazione.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese in favore del
Comune di Milazzo liquidate in complessive €. 600,00.