Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 42
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di motivazione e violazione sentenze primo grado

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile poiché l'atto impugnato, una nota del Servizio Tributi e Tasse contenente un ricalcolo delle somme dovute a titolo di TARI, non rientra tra gli atti tassativamente previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 come impugnabili autonomamente. L'atto ha natura interlocutoria e non incide direttamente sulla posizione fiscale del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 42
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 42
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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