Art. 3.
I beni immobili anzidetti passano al patrimonio indisponibile del comune di Carpi (Modena) e la loro destinazione, come indicata nell'articolo 2, non potra' essere mutata, ne' dar luogo a lucro alcuno.
I beni immobili anzidetti passano al patrimonio indisponibile del comune di Carpi (Modena) e la loro destinazione, come indicata nell'articolo 2, non potra' essere mutata, ne' dar luogo a lucro alcuno.