Articolo 3 della Legge 15 giugno 1984, n. 241
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 giugno 1984
Art. 3.
I beni immobili anzidetti passano al patrimonio indisponibile del comune di Carpi (Modena) e la loro destinazione, come indicata nell'articolo 2, non potra' essere mutata, ne' dar luogo a lucro alcuno.
Entrata in vigore il 21 giugno 1984