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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
05/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAX ANGELO, IC
FIORILLO ANTONIETTA, IC
in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 706/2023 depositato il 10/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara - Via Aurelia Ovest, 193 54100 Massa MS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 112/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MASSA
CARRARA sez. 1 e pubblicata il 16/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M01UC00242 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame la parte ricorrente Ricorrente_1 ha proposto atto di appello avverso le risultanze della sentenza n.112/01/22, resa dalla CGT di Massa-Carrara all'udienza del 12 febbraio 2022, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla medesima avverso di accertamento sopraindicato, relativo a maggiori imposte per l'annualità 2015.
Ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere
(tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del codice di procedura civile di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
In sintesi la parte appellante ha testualmente formulato i seguenti motivi:
1) Illegittimità dell'avviso di accertamento n. T8M01UC00242/2021 per violazione dell'art. 23 del D.Lgs.
82/2005 – Mancata apposizione di idonea “Attestazione di conformità” da parte di un pubblico Ufficiale a ciò autorizzato;
2) Nullità e/o inesistenza dell'avviso di accertamento n. T8M01UC00242/2021 notificata tramite messo comunale privo di relata di notifica – Violazione degli artt. 137, comma 4 e 148 c.p.c.;
3) Nullità e/o inesistenza dell'avviso di accertamento nr. T8M01UC00242/2021 notificato tramite messo comunale - privo di sottoscrizione autografa - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 del d.p.r. n. 600/73;
4) Difetto della prova della pretesa - Mancata produzione del p.v.c. del 19/07/2018 della Guardia di Finanza;
5) Intervenuta decadenza delle pretese dell'ente impositor
Diversamente argomentando l'Agenzia ha controdedotto analiticamente a tutti i motivi di cui meglio infra.
Seguono memorie aggiuntive di parte appellante in replica alle controdeduzioni
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle allegazioni processuali e delle argomentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti comparsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della questione il collegio non condivide le argomentazioni di parte appellante e valuta l'Appello non fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il IC non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
In relazione ai vizi di mero rito la Corte ritiene che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156/3°c.p.c., la sanatoria per raggiungimento dello scopo è applicabile anche agli avvisi di accertamento tributari, con la conseguenza che “se il contribuente mostra (tramite l'impugnazione dell'atto tributario) di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, lo stesso contribuente non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento” (cfr. Cass. 27326/24 – 4232/25) e non opera invece in caso di eventuale intervenuta decadenza, la quale non potrà mai essere sanata, nemmeno dall'impugnazione dell'atto (cfr. Cass.
n.11657/21).
Sul punto il Collegio condivide quanto riportato dalla Agenzia per cui “nel caso in disamina, il contribuente, per l'annualità 2015, ha omesso di presentare la dichiarazione, quindi, il termine ultimo per la notifica dell'accertamento risulta essere il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Pertanto, essendo il termine di presentazione della dichiarazione per il 2015, il 30 settembre del 2016, il termine ultimo per la notifica dell'accertamento, a mente dell'art. 43 (vigente ratione temporis) era il
31/12/2021. Questo in condizioni ordinarie.
Applicando invece ai detti termini, la sospensione di 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) di cui all'art. 67, comma 1, DL 18/2020, il termine ultimo per la notifica dell'accertamento sarebbe stato il 26/03/2022”.
Come ultimo argomento il Collegio ritiene che i documenti depositati ex art. 58, comma primo, del D.Lgs.
546/92 possono trovare ingresso in quanto necessari ed indispensabili ai fini della decisione.
In particolare il PVC, pur deposito in epoca anteriore alla modifica dell'art. 58 in realtà era già conosciuto ed in possesso della parte avendo la medesima sottoscritto il testo alla chiusura della verifica.
In merito poi ai poteri istruttori del Collegio si richiama l'interpretazione di legittimità per cui i documenti implicitamente o parzialmente citati possono essere acquisti ai fini di una più completa cognizione dei fatti di causa (cfr. Cass. 29856/21 e 24748/25 sulla applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 536/92).
Mancando, pertanto, nessuna contestazione di merito il Collegio ritiene di non accogliere l'Appello confermando la sentenza impugnata.
Circa le spese, l'esito del giudizio determina la liquidazione a favore della parte appellata in €.500,00 oltre oneri di legge, se dovuti,
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte respinge l'Appello e liquida le spese a favore della Agenzia in €. 500,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 5 giugno 2025. Il Presidente-relatore
(CA EC)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
05/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAX ANGELO, IC
FIORILLO ANTONIETTA, IC
in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 706/2023 depositato il 10/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara - Via Aurelia Ovest, 193 54100 Massa MS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 112/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MASSA
CARRARA sez. 1 e pubblicata il 16/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M01UC00242 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame la parte ricorrente Ricorrente_1 ha proposto atto di appello avverso le risultanze della sentenza n.112/01/22, resa dalla CGT di Massa-Carrara all'udienza del 12 febbraio 2022, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla medesima avverso di accertamento sopraindicato, relativo a maggiori imposte per l'annualità 2015.
Ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere
(tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del codice di procedura civile di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
In sintesi la parte appellante ha testualmente formulato i seguenti motivi:
1) Illegittimità dell'avviso di accertamento n. T8M01UC00242/2021 per violazione dell'art. 23 del D.Lgs.
82/2005 – Mancata apposizione di idonea “Attestazione di conformità” da parte di un pubblico Ufficiale a ciò autorizzato;
2) Nullità e/o inesistenza dell'avviso di accertamento n. T8M01UC00242/2021 notificata tramite messo comunale privo di relata di notifica – Violazione degli artt. 137, comma 4 e 148 c.p.c.;
3) Nullità e/o inesistenza dell'avviso di accertamento nr. T8M01UC00242/2021 notificato tramite messo comunale - privo di sottoscrizione autografa - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 del d.p.r. n. 600/73;
4) Difetto della prova della pretesa - Mancata produzione del p.v.c. del 19/07/2018 della Guardia di Finanza;
5) Intervenuta decadenza delle pretese dell'ente impositor
Diversamente argomentando l'Agenzia ha controdedotto analiticamente a tutti i motivi di cui meglio infra.
Seguono memorie aggiuntive di parte appellante in replica alle controdeduzioni
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle allegazioni processuali e delle argomentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti comparsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della questione il collegio non condivide le argomentazioni di parte appellante e valuta l'Appello non fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il IC non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
In relazione ai vizi di mero rito la Corte ritiene che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156/3°c.p.c., la sanatoria per raggiungimento dello scopo è applicabile anche agli avvisi di accertamento tributari, con la conseguenza che “se il contribuente mostra (tramite l'impugnazione dell'atto tributario) di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, lo stesso contribuente non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento” (cfr. Cass. 27326/24 – 4232/25) e non opera invece in caso di eventuale intervenuta decadenza, la quale non potrà mai essere sanata, nemmeno dall'impugnazione dell'atto (cfr. Cass.
n.11657/21).
Sul punto il Collegio condivide quanto riportato dalla Agenzia per cui “nel caso in disamina, il contribuente, per l'annualità 2015, ha omesso di presentare la dichiarazione, quindi, il termine ultimo per la notifica dell'accertamento risulta essere il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Pertanto, essendo il termine di presentazione della dichiarazione per il 2015, il 30 settembre del 2016, il termine ultimo per la notifica dell'accertamento, a mente dell'art. 43 (vigente ratione temporis) era il
31/12/2021. Questo in condizioni ordinarie.
Applicando invece ai detti termini, la sospensione di 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) di cui all'art. 67, comma 1, DL 18/2020, il termine ultimo per la notifica dell'accertamento sarebbe stato il 26/03/2022”.
Come ultimo argomento il Collegio ritiene che i documenti depositati ex art. 58, comma primo, del D.Lgs.
546/92 possono trovare ingresso in quanto necessari ed indispensabili ai fini della decisione.
In particolare il PVC, pur deposito in epoca anteriore alla modifica dell'art. 58 in realtà era già conosciuto ed in possesso della parte avendo la medesima sottoscritto il testo alla chiusura della verifica.
In merito poi ai poteri istruttori del Collegio si richiama l'interpretazione di legittimità per cui i documenti implicitamente o parzialmente citati possono essere acquisti ai fini di una più completa cognizione dei fatti di causa (cfr. Cass. 29856/21 e 24748/25 sulla applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 536/92).
Mancando, pertanto, nessuna contestazione di merito il Collegio ritiene di non accogliere l'Appello confermando la sentenza impugnata.
Circa le spese, l'esito del giudizio determina la liquidazione a favore della parte appellata in €.500,00 oltre oneri di legge, se dovuti,
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte respinge l'Appello e liquida le spese a favore della Agenzia in €. 500,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 5 giugno 2025. Il Presidente-relatore
(CA EC)