Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 133
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Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per mancata apposizione di idonea attestazione di conformità

    La Corte applica il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ritenendo che il contribuente, avendo piena conoscenza dell'atto e avendo potuto esercitare il proprio diritto di difesa, non possa dedurre vizi relativi alla notificazione.

  • Rigettato
    Nullità e/o inesistenza dell'avviso di accertamento per notifica tramite messo comunale privo di relata di notifica

    La Corte applica il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ritenendo che il contribuente, avendo piena conoscenza dell'atto e avendo potuto esercitare il proprio diritto di difesa, non possa dedurre vizi relativi alla notificazione.

  • Rigettato
    Nullità e/o inesistenza dell'avviso di accertamento per notifica tramite messo comunale privo di sottoscrizione autografa

    La Corte applica il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ritenendo che il contribuente, avendo piena conoscenza dell'atto e avendo potuto esercitare il proprio diritto di difesa, non possa dedurre vizi relativi alla notificazione.

  • Rigettato
    Difetto della prova della pretesa per mancata produzione del p.v.c. della Guardia di Finanza

    La Corte ritiene che il PVC, pur depositato in epoca anteriore alla modifica dell'art. 58 del D.Lgs. 546/92, fosse già conosciuto e in possesso della parte appellante, avendo la medesima sottoscritto il testo alla chiusura della verifica. Inoltre, richiama l'interpretazione di legittimità secondo cui i documenti implicitamente o parzialmente citati possono essere acquisiti ai fini di una più completa cognizione dei fatti di causa (cfr. Cass. 29856/21 e 24748/25 sulla applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 536/92).

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza delle pretese dell'ente impositore

    La Corte, applicando i termini di decadenza ordinari e tenendo conto della sospensione di 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) di cui all'art. 67, comma 1, DL 18/2020, ritiene che il termine ultimo per la notifica dell'accertamento fosse il 26/03/2022, pertanto non ancora spirato. La decadenza non può essere sanata dall'impugnazione dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 133
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 133
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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