Articolo 5 della Legge 9 maggio 1975, n. 153
Articolo 4Articolo 6
Versione
10 giugno 1975
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Versione
6 giugno 1984
Art. 5. ((Le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, potranno apportare, all'occorrenza, variazioni alla destinazione dei fondi loro assegnati, nell'ambito delle finalita' indicate dalla presente legge))
Entrata in vigore il 6 giugno 1984
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