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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/11/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 19.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2050/2020 R.G., avente ad oggetto “indennità di maternità”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] Musebbi Calicantone n. 14/1, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro C.F._1 Roccasalva e dall'Avv. Luigi Iaia del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato l'01.10.2020 lavoratrice Parte_1 autonoma occasionale iscritta alla Gestione Separata, ha chiesto volersi accertare il proprio diritto all'indennità per congedo di maternità ex art. 16 D.Lvo. n. 151/2001 per il periodo dal 29.08.2018 al 07.02.2019, in relazione al parto del 07.11.2018 (data presunta 29.10.2018), prestazione richiesta con domanda del 06.12.2018, che l' aveva tuttavia illegittimamente respinto siccome priva CP_2 dell'indicazione dei redditi degli anni 2017 e 2018 e per intervenuta prescrizione. A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che:
1- i dati reddituali, reperibili presso l' erano stati comunicati all' in occasione del ricorso Controparte_3 CP_1 amministrativo del 30.09.2020; e 2- il termine annuale di prescrizione era sospeso per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 7 L. n. 533/1973 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto di cui all'art. 46 L. n. 88/1989. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto del ricorso, attesa l'omessa prova dei CP_2 requisiti reddituali necessari ai fini della liquidazione della prestazione e la tacita abrogazione della sospensione della prescrizione di cui all'art. 97 R.D.L. n. 1827/1935, non riproposta nei successivi testi normativi recanti la nuova disciplina dei ricorsi amministrativi. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 19.09.2025.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto. Non è intanto dato comprendere le ragioni a sostegno della ritenuta prescrizione della domanda amministrativa presentata dalla in data 06.12.2018, ad un mese dal parto, poste a Parte_1 fondamento dell'impugnato provvedimento reiettivo. Nella memoria difensiva l' ha quindi reiterato l'eccezione di prescrizione per CP_1 compiuto decorso, in data 07.02.2020, del termine annuale di cui all'art. 6, u.c., L. n. 138/1943, attesa l'inapplicabilità dell'art. 97, u.c., R.D.L. n. 1827/1935 e dell'ivi disposto effetto sospensivo del procedimento amministrativo sui termini di prescrizione della rivendicata prestazione, ritenuta in ragione dell'omessa riproduzione della disposizione nella successiva disciplina normativa dei ricorsi amministrativi. L'argomento non appare tuttavia persuasivo, meritando per contro condivisione l'orientamento pretorio di cui all'arresto di legittimità richiamato dall'opponente, a tenor del quale “in tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore ex art. 7 l. n. 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 c.p.c., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dall'art. 97 del r.d.l. n. 1827 del 1935 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, secondo il quale il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato. Ne consegue che la prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale ai sensi degli artt. 6 l. n. 138 del 1943 e 15 l. n. 1204 del 1971, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 7 l. n. 533 del 1973 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dall'art. 46 l. n. 88 del 1989” (cfr. CASS. n. 24031/2017). Parimenti infondato appare l'argomento reiettivo fondato sull'omessa comunicazione dei dati reddituali della ricorrente, già evincibili dall'estratto contributivo consultabile dall'ISTITUTO (in atti), nel quale si espongono redditi per € 8.931,00 per l'anno 2017 e redditi per € 8.932,00 per l'anno 2018 (e corrispondenti versamenti contributivi), atti a consentire la liquidazione della reclamata indennità in applicazione dei criteri di cui all'art. 4 D.M. MIN. LAVORO e POLITICHE SOCIALI del 04.04.2002, per il quale “
1. L'indennità di cui agli articoli precedenti è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.
2. Ai fini di cui al comma precedente, il reddito dei liberi professionisti iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è calcolato prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi d'interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi.”. Attesa per quanto sopra l'infondatezza della difesa dell' il ricorso merita accoglimento, CP_2 con conseguente condanna dell'ISTITUTO al pagamento, in favore della ricorrente, della chiesta indennità. Giusta soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell' , nella misura CP_1 liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opponente Avv. Luigi Iaia, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2050/2020 R.G., in accoglimento del ricorso;
dichiara il diritto di all'indennità per congedo di maternità richiesta con la Parte_1 respinta domanda amministrativa del 06.12.2008 e condanna l' al pagamento, in favore CP_2 della predetta, della dovuta prestazione;
condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in CP_2 complessivi € 1.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Luigi Iaia. Così deciso in Ragusa il 6 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 19.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2050/2020 R.G., avente ad oggetto “indennità di maternità”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] Musebbi Calicantone n. 14/1, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro C.F._1 Roccasalva e dall'Avv. Luigi Iaia del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato l'01.10.2020 lavoratrice Parte_1 autonoma occasionale iscritta alla Gestione Separata, ha chiesto volersi accertare il proprio diritto all'indennità per congedo di maternità ex art. 16 D.Lvo. n. 151/2001 per il periodo dal 29.08.2018 al 07.02.2019, in relazione al parto del 07.11.2018 (data presunta 29.10.2018), prestazione richiesta con domanda del 06.12.2018, che l' aveva tuttavia illegittimamente respinto siccome priva CP_2 dell'indicazione dei redditi degli anni 2017 e 2018 e per intervenuta prescrizione. A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che:
1- i dati reddituali, reperibili presso l' erano stati comunicati all' in occasione del ricorso Controparte_3 CP_1 amministrativo del 30.09.2020; e 2- il termine annuale di prescrizione era sospeso per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 7 L. n. 533/1973 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto di cui all'art. 46 L. n. 88/1989. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto del ricorso, attesa l'omessa prova dei CP_2 requisiti reddituali necessari ai fini della liquidazione della prestazione e la tacita abrogazione della sospensione della prescrizione di cui all'art. 97 R.D.L. n. 1827/1935, non riproposta nei successivi testi normativi recanti la nuova disciplina dei ricorsi amministrativi. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 19.09.2025.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto. Non è intanto dato comprendere le ragioni a sostegno della ritenuta prescrizione della domanda amministrativa presentata dalla in data 06.12.2018, ad un mese dal parto, poste a Parte_1 fondamento dell'impugnato provvedimento reiettivo. Nella memoria difensiva l' ha quindi reiterato l'eccezione di prescrizione per CP_1 compiuto decorso, in data 07.02.2020, del termine annuale di cui all'art. 6, u.c., L. n. 138/1943, attesa l'inapplicabilità dell'art. 97, u.c., R.D.L. n. 1827/1935 e dell'ivi disposto effetto sospensivo del procedimento amministrativo sui termini di prescrizione della rivendicata prestazione, ritenuta in ragione dell'omessa riproduzione della disposizione nella successiva disciplina normativa dei ricorsi amministrativi. L'argomento non appare tuttavia persuasivo, meritando per contro condivisione l'orientamento pretorio di cui all'arresto di legittimità richiamato dall'opponente, a tenor del quale “in tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore ex art. 7 l. n. 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 c.p.c., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dall'art. 97 del r.d.l. n. 1827 del 1935 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, secondo il quale il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato. Ne consegue che la prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale ai sensi degli artt. 6 l. n. 138 del 1943 e 15 l. n. 1204 del 1971, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 7 l. n. 533 del 1973 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dall'art. 46 l. n. 88 del 1989” (cfr. CASS. n. 24031/2017). Parimenti infondato appare l'argomento reiettivo fondato sull'omessa comunicazione dei dati reddituali della ricorrente, già evincibili dall'estratto contributivo consultabile dall'ISTITUTO (in atti), nel quale si espongono redditi per € 8.931,00 per l'anno 2017 e redditi per € 8.932,00 per l'anno 2018 (e corrispondenti versamenti contributivi), atti a consentire la liquidazione della reclamata indennità in applicazione dei criteri di cui all'art. 4 D.M. MIN. LAVORO e POLITICHE SOCIALI del 04.04.2002, per il quale “
1. L'indennità di cui agli articoli precedenti è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.
2. Ai fini di cui al comma precedente, il reddito dei liberi professionisti iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è calcolato prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi d'interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi.”. Attesa per quanto sopra l'infondatezza della difesa dell' il ricorso merita accoglimento, CP_2 con conseguente condanna dell'ISTITUTO al pagamento, in favore della ricorrente, della chiesta indennità. Giusta soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell' , nella misura CP_1 liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opponente Avv. Luigi Iaia, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2050/2020 R.G., in accoglimento del ricorso;
dichiara il diritto di all'indennità per congedo di maternità richiesta con la Parte_1 respinta domanda amministrativa del 06.12.2008 e condanna l' al pagamento, in favore CP_2 della predetta, della dovuta prestazione;
condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in CP_2 complessivi € 1.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Luigi Iaia. Così deciso in Ragusa il 6 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella