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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/10/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 424/2025 RGA avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 505/2025, pubblicata il 25/04/2025 (R.G. n. 2129/2023), comunicata all'odierno reclamante in data 23 maggio 2025; avente ad oggetto: reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 09/10/2025; promossa da:
(c.f.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Massimo La Serra, presso il cui studio sito in Padova, Piazzetta Bettiol n. 15, è elettivamente domiciliato;
reclamante; contro (C.F.: , in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Retus e Nicola CP_2
Ghezzi, con elezione di domicilio presso il loro studio sito in Bologna, Via G. Livraghi n. 1; reclamata;
pag. 1 di 32 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso promosso ex art. 48 c. 1 l. 92/2012, depositato in data 10.1.23 presso il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 conveniva in giudizio la società CP_1
L'allora ricorrente allegava di essere stato assunto dalla banca convenuta il 3.10.2007 con mansioni promiscue, per poi assumere la qualifica di consulente titoli nel marzo 2015. Nella medesima data veniva assegnato all'Agenzia 1 CP_1 di Bologna con ruolo di Referente Personal, con decorrenza dal 17.5.2016, a copertura dell'assenza della collega Per_1 Perso L'allora ricorrente precisava che nel portafoglio clienti della collega era Perso compresa anche la sig.ra Nel novembre 2015, la sig.ra Persona_2 rientrava al lavoro e riacquisiva la gestione dei propri clienti. A seguito del Perso pensionamento della collega nel dicembre 2017, la cliente sig.ra Per_2 veniva assegnata all'allora ricorrente. Con raccomandata a mani del 9.6.2022, l'allora ricorrente veniva cautelativamente sospeso dal servizio (doc. 3 fasc. fase sommaria reclamante). Con raccomandata a mani del 24.6.2022, al sig. venivano contestati Pt_1 illegittimi prelievi a suo favore dal c.c. intestato alla sig.ra doc. 4 fasc. fase Per_2 sommaria reclamante). In particolare, veniva specificato che:
- a partire dal 2015 erano state rilasciate n. 4 carte bancomat, riconducibili al c.c. n. 2002106 acceso presso l'Agenzia 1 di Bologna ed intestate alla cliente Per_2
[...]
- dai movimenti registrati sul conto corrente in parola dal 2015 al 2022 erano emersi prelievi per contante allo sportello per € 31.000 e vari addebiti riconducibili agli utilizzi complessivi delle diverse carte bancomat per € 526.000; - le carte che sarebbero state utilizzate per eseguire i prelievi disconosciuti dalla cliente erano la n. 511090231, rilasciata il 7 maggio 2015 ed estinta il 9 gennaio 2019, e quella emessa in sostituzione lo stesso giorno, contraddistinta dal n. 61101706516; pag. 2 di 32 - l'operatività delle carte bancomat in esame divergeva dalle abitudini della cliente rilevate dall'esame degli altri strumenti di moneta elettronica nella disponibilità di quest'ultima;
- l'allora ricorrente, pur conoscendo già dal settembre 2021 le lamentele avanzate dalla cliente in merito a prelievi non riconosciuti, aveva omesso di informare della cosa la direzione della filiale;
- la signora con la figlia aveva bloccato, in data Per_2 Persona_3
17.02.2021, l'unica carta in suo possesso (recante il n.ro 51100395084) tramite il call center ritenendo che essa fosse stata clonata. L'addetto aveva inserito il CP_1 blocco, e invitato la cliente a sporgere denuncia e recarsi poi in filiale per il disconoscimento dei prelievi;
- il giorno seguente l'allora ricorrente aveva bloccato di propria iniziativa anche la carta bancomat n. 516 (rilasciata in sostituzione della n. 231, a sua volta rilasciata alla figlia della , quale delegata ad operare sul c/c della Per_2 Persona_3 madre), collegata alla con la causale “smarrimento”: in filiale si era Per_2 reperito il modulo non firmato dalla cliente, ma non la denuncia di smarrimento, necessaria per attivare il blocco;
- dall'esame della movimentazione dei rapporti dell'allora ricorrente, tra il 7 maggio 2015 ed il 18 febbraio 2021 erano emersi 40 versamenti di contante per un importo complessivo di 21.160 euro. Dal confronto tra le date nelle quali risultavano eseguiti tali accrediti e quelle degli utilizzi delle due carte bancomat di cui sopra, ed in particolare in riferimento a tre circostanze operative, era emersa una certa vicinanza cronologica. A conclusione del procedimento disciplinare, il lavoratore veniva licenziato senza preavviso con raccomandata a mani del 12.7.2022. L'allora ricorrente impugnava stragiudizialmente il licenziamento tramite PEC il 20.7.2022. Nel presente processo, instaurato ai sensi dell'art. 1 comma 48 l. n. 92/2012, il sig.
chiedeva di accertarsi l'illegittimità del licenziamento, con le conseguenze Pt_1 reintegratorie e risarcitorie previste dall'art. 18 l. 300/1970. Deduceva, in particolare, la tardività della contestazione disciplinare, e, in ogni caso, l'assenza di giusta causa del licenziamento. Ritualmente costituitasi, contestava integralmente quanto ex adverso CP_1
pag. 3 di 32 dedotto. In particolare, rilevava come la riconducibilità dei fatti contestati al ricorrente fosse ampiamente dimostrata sulla base di gravi e precisi elementi presuntivi, come analiticamente allegati in memoria di costituzione, quali - fra le altre - operazioni di contestuale prelievo dal c.c. della sig.ra e versamento Per_2 nel c.c. del ricorrente. Rilevava, altresì, come le giustificazioni fornite dal ricorrente in sede disciplinare (doc. 14 conv.) non avessero trovato alcun riscontro probatorio. In conclusione, domandava il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese. Con ordinanza del 28.9.2023, dopo avere escusso i testi per la Testimone_1
NC e , citato dal sig. , il Giudice della fase Testimone_2 Pt_1 sommaria riteneva illegittimo il licenziamento e ordinava la reintegrazione del sig.
condannando alla corresponsione in suo favore di un'indennità Pt_1 CP_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali. In particolare, il Giudice di prima istanza, da un lato, riteneva violato il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare e della tempestività dell'irrogazione della conseguente sanzione, e, dall'altro, riteneva insussistenti i fatti contestati al sig. e posti a fondamento del licenziamento. Pt_1
Con ricorso ex artt. 177, 287 e 288 c.p.c. il chiedeva al Tribunale felsineo Pt_1 di emendare l'ordinanza anzidetta nel senso di sostituire, relativamente alle modalità di computo dell'indennità risarcitoria ex art. 18 comma 4° L. 300/70, il riferimento all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR con l'ultima retribuzione globale di fatto. Con provvedimento reso in data 30 novembre 2023, dal seguente tenore testuale, il Giudice della fase sommaria disponeva la correzione dell'ordinanza 28.09.2023:
<< (…) dispone la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza emessa in data 24.10.2023, nella parte in cui ha disposto il “versamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” 7 sostituendo la predetta espressione con la seguente “versamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto” (…) >>. Con ricorso ex artt. 414 c.p.c. e 1 co. 51 L. 92/2012 adiva il Tribunale di CP_1
Bologna proponendo opposizione avverso la indicata ordinanza, censurandola pag. 4 di 32 sotto un duplice profilo. In particolare, contestava l'avversata ordinanza sotto l'aspetto del ritenuto CP_1 difetto “di immediatezza della contestazione e della tempestività dell'irrogazione della sanzione, per il fatto di avere proceduto alla contestazione disciplinare del 24.06.2022 ed al licenziamento del 12.07.2022 nonostante la ricezione, nell'aprile 2021, dell'ordine di esibizione da parte della Procura di Bologna di tutta la documentazione bancaria, compresi gli estratti del conto corrente della signora ed i prelievi delle due carte nn. 231 e 516”. Per_2
Sosteneva la che l'ordine di esibizione dell'aprile 2021, per quanto CP_1 nominasse la signora ed il suo rapporto con , non recava alcun Per_2 CP_1 riferimento al sig. , di modo che sarebbe stato impossibile per la Pt_1 CP_1 risalire alla persona del dipendente ed addebitargli alcunché. Inoltre, fino all'aprile 2021 non era pervenuta a alcuna segnalazione da parte della cliente, CP_1 considerato che le prime diffide della stessa risalivano al settembre ed al dicembre 2021, e quindi ad epoca successiva al provvedimento della Procura felsinea. CP_1 censurava quindi il comportamento del , che avrebbe gravemente mancato, Pt_1 inserendo le relative annotazioni delle segnalazioni della cliente nel CRM (acronimo che sta per “Customer Relationship Management”) senza informarne la Direzione e senza formulare apposito reclamo, impedendo alla di prendere CP_1 atto della esistenza delle problematiche in essere circa la posizione della cliente. Allegava che la cliente aveva portato a conoscenza della per la prima CP_1 CP_1 volta, tramite il proprio legale, le proprie doglianze nel febbraio del 2022, ella deducendo che nel corso degli anni erano stati eseguiti numerosi e costanti prelievi di denaro non autorizzati, effettuati con carte bancomat diverse da quelle in suo possesso e a lei mai consegnate;
che i prelievi erano stati eseguiti ad orari e presso sportelli incompatibili con le sue abitudini di vita quotidiana;
che il patrimonio da lei depositato presso aveva subito una ingente riduzione;
che era già stata CP_1 presentata denuncia querela per attivare le relative indagini penali;
che v'era stata una negligente gestione del patrimonio da parte degli addetti alla NC, stante la mancanza di qualsivoglia rendimento ed anzi a fronte dell'ingente depauperamento del medesimo. Al ricevimento della suddetta diffida, il Direttore della filiale sig. CP_3 unitamente al , predisponeva una nota nel cui contesto il nulla aveva Pt_1 Pt_1
pag. 5 di 32 segnalato circa le lamentele verbali avanzate dalla cliente nel settembre e dicembre 2021.
Conclusivamente, solamente in data 7.6.2022, al momento dell'accesso in filiale della Guardia di Finanza ed alla consegna dell'ordine di perquisizione e sequestro nei confronti del , aveva potuto avere cognizione del coinvolgimento Pt_1 CP_1 del dipendente nel correlato procedimento penale, ed aveva subito attivato l'indagine interna. Gli esiti dell'attività svolta avevano consentito di individuare diversi profili di anomalia dell'attività posta in essere da . In particolare: 1) aveva bloccato Pt_1 di propria iniziativa con la causale “smarrimento” una carta (la n. 516) assegnata a senza raccogliere alcuna firma nè la necessaria denuncia;
2) Persona_2 aveva inserito in due distinte circostanze nel campo “note su eventi” della procedura CRM cenni ai presunti prelievi bancomat, consapevolmente omettendo di comunicare tali rilevanti circostanze al responsabile della filiale;
3) aveva eseguito versamenti sul proprio conto corrente lo stesso giorno ed in stretta sequenza rispetto a prelievi registrati su una delle carte bancomat oggetto dell'indagine in corso.
Considerato che
le richieste della Procura di Bologna dell'aprile 2021 scaturivano da un procedimento contro ignoti, e che dell'identificazione nel del presunto responsabile degli ammanchi della Pt_1 signora aveva avuto contezza solo nel giugno del 2022, non sussisteva nè Per_2 il difetto di immediatezza della contestazione, nè il difetto di tempestività dell'irrogazione del licenziamento. La seconda censura avanzata da all'ordinanza del Tribunale concerneva la CP_1 ritenuta insussistenza dei fatti contestati, laddove il primo giudice aveva ritenuto il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di in ordine CP_1 all'ascrivibilità al sig. dei fatto contestati e posti a fondamento del Pt_1 licenziamento di cui è causa. Più precisamente, affermava, quanto alla CP_1 mancata informativa al responsabile della filiale Agenzia 1 del fatto che erano pervenute dalla cliente alcune lamentele in merito a presunti prelievi da lei non effettuati, omissione reiterata nel mese di aprile 2022 in occasione della predisposizione della nota per l'Ufficio deputato al riscontro del reclamo della cliente, che tali omissioni avevano esposto la ad un concreto rischio CP_1 patrimoniale nei confronti della signora Per_2
pag. 6 di 32 Con riferimento alle dichiarazioni rese dal sig. avverso la contestazione Pt_1 disciplinare mossagli, rilevava che esse non corrispondevano nemmeno alle CP_1 risultanze documentali depositate dal lavoratore all'udienza del 16.03.2023 (segnatamente, alla riproduzione della conversazione chat tra il e la figlia Pt_1 della signora , le quali evidenziavano che il blocco della Per_2 Persona_3 carta n. 516 era stato effettuato dal ricorrente senza autorizzazione della o Per_2 della di lei figlia asseriva la banca che il dipendente, venuto a conoscenza Per_3 del blocco della carta n. 084 da parte della cliente, aveva bloccato autonomamente la carta n. 516 per non destare sospetti. Sottolineava altresì la banca la scarsa credibilità della versione del lavoratore, in quanto dalla registrazione della telefonata tra l'operatore del Contact Center BPER e la era emersa la volontà della cliente di bloccare unicamente la carta n. Per_2
084, e non anche la n. 516. Anche la sottoscrizione da parte della signora del modulo di richiesta di Per_2 disattivazione della carta n. 231 e di contestuale attivazione della carta n. 516 doveva riguardarsi come una sottoscrizione del modulo in fiducia, senza una reale comprensione, da parte della cliente, di quanto ella andava sottoscrivendo. Rilevava inoltre che i fatti rilevati dall'Audit interno della banca CP_1 costituivano presunzioni gravi precise e concordanti circa la condotta inadempiente posta in essere dal e sostanziantesi nell'esecuzione di Pt_1
“numerosi, costanti e consistenti prelievi di denaro non autorizzati” tramite le carte nn. 231 e 516, delle quali le clienti non avevano mai avuto la materiale disponibilità: allegava all'uopo la la stretta sequenza temporale tra i prelievi CP_1 dal conto della ed il versamento nel conto del . Per_2 Pt_1
Quanto rilevato non poteva che deporre, a dire della a favore della CP_1 legittimità del licenziamento irrogato. Sosteneva poi che era ravvisabile nella fattispecie anche l'elemento CP_1 intenzionale quale elemento del licenziamento da valutarsi da parte del Giudice: nella fattispecie, tale elemento sarebbe stato ravvisabile nel blocco, senza autorizzazione della cliente, della carta 516; nella omissione, in due occasioni (23.09.2021 e 3.12.2021), dell'informativa al responsabile della filiale delle lamentele della cliente circa prelievi non effettuati dalla cliente stessa;
nella reiterazione di tale condotta nel mese di aprile 2022. Sempre a proposito del blocco pag. 7 di 32 della carta e della violazione da parte del dipendente del regolamento sulla gestione dei reclami, cui il primo Giudice, in ipotesi estrema, aveva annesso la possibilità della irrogazione di una mera sanzione conservativa, contestava tale CP_1 conclusione, affermando in primo luogo che le due condotte anzidette erano state dalla pienamente provate. V'era poi da considerare che la era CP_1 Per_2 persona anziana non pratica delle procedure bancarie, per cui doveva avere sottoscritto il contratto di emissione della carta n. 516 in via fiduciaria, senza conoscerne il contenuto. Doveva poi, secondo , considerarsi, ai fini della CP_1 valutazione circa la legittimità del licenziamento, anche la posizione delle parti ed il grado di affidamento richiesto dalle mansioni: alla luce di tali elementi, che trovavano riferimento da una parte nel ruolo di Referente Personal del lavoratore, dall'altro nel rigore insito nel vincolo fiduciario corrente nel settore bancario, il blocco della carta e la mancata segnalazione di prelievi non autorizzati costituivano inadempimenti gravi del . Il dipendente aveva esposto la ad un Pt_1 CP_1 rischio molto grave, - consistente nelle rivendicazioni già formulate dalla signora nelle diffide inviate dal proprio legale nel febbraio 2022 e nel dicembre Per_2 dello stesso anno -, rientrando l'operazione effettuata a mezzo di strumenti elettronici nell'alea professionale dell'Istituto di credito quale prestatore dei servizi a pagamento e profilandosi quindi, in relazione ai prelievi a mezzo bancomat non autorizzati dalla cliente, la responsabilità di quest'ultimo. In calce a quanto precede, deduceva in via subordinata la conversione del CP_1 licenziamento per giusta causa in giustificato motivo soggettivo, ed in via ulteriormente gradata la riconduzione del licenziamento nell'alveo della previsione dell'art. 18 comma 5 L. 300/70. Deduceva ancora la erroneità e CP_1 contraddizione tra parte motiva e dispositivo dell'ordinanza in ordine al criterio di quantificazione dell'indennità risarcitoria, questione tuttavia superata nelle more tra opposizione ed udienza, e quindi non più in discussione, avuto riguardo al provvedimento di correzione dell'errore materiale emesso dal primo Giudice in data 30.11.2023. Concludeva chiedendo al Tribunale adito di pronunciare, in accoglimento CP_1 della opposizione proposta, la revoca dell'ordinanza cron. N. 5801/2023 resa dal Tribunale di Bologna, G.U.L. dott.ssa Maria Luisa Pugliese, in data 28/09/2023 nel procedimento r.g.n. 33/2023. pag. 8 di 32 Costituitosi in giudizio con memoria depositata il 19 febbraio 2024 Parte_1
resisteva nei confronti dell'opposizione avversaria, svolgendo
[...] argomentazioni difensive in ordine alla correttezza e all'ineccepibilità delle valutazioni espresse nell'ordinanza di accoglimento del ricorso per impugnazione del licenziamento e concludeva per il rigetto dell'opposizione. All'udienza del 29.2.2024 la chiedeva di poter depositare tutti gli atti di CP_1 indagine eseguiti nel procedimento penale attivato dalla cliente sig.ra CP_1 nei confronti del sig. ed entrati nella disponibilità di Persona_2 Pt_1 CP_1 soltanto in data 7.11.2023. Il Giudice autorizzava tale produzione documentale, che veniva depositata in data 14.3.2024. Successivamente, veniva disposta l'escussione testimoniale dei testi di parte ricorrente e Testimone_3 CP_4
nonché della cliente sig.ra
[...] CP_1 Persona_2
All'udienza del 15 aprile 2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri atti di costituzione della fase di opposizione e alle argomentazioni esposte nelle note conclusive autorizzate, depositate rispettivamente il 4 aprile 2025 da e il 3 aprile 2025 da Controparte_1 [...]
. Parte_1
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 505/2025, pubblicata il 25/04/2025 (R.G. n. 2129/2023), ha definito il giudizio di opposizione, così statuendo: “(…) in accoglimento dell'opposizione formulata da revoca Controparte_1
l'ordinanza emessa il 28 settembre 2023 nel procedimento iscritto al n. 33/2023 R.G.L., e, per l'effetto, dichiara la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato a con lettera del 12 luglio 2022. Condanna Parte_1
alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte Parte_1 nelle due fasi del giudizio di impugnazione del licenziamento, liquidate in complessivi euro 9.257,00 per compensi professionali di avvocato, oltre euro 259,00 per recupero delle anticipazioni non imponibili versate nella presente fase di opposizione, rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge. (…)”. Il Giudice dell'opposizione, in estrema sintesi, nella sentenza predetta, riepilogato lo svolgimento del processo ed esaminato il compendio probatorio in atti, ha ritenuto “acclarate la tempestività della contestazione disciplinare, la sussistenza e l'entità dei prelievi abusivi nonché la piena attribuibilità degli stessi a
[...]
”, affermando anche “l'adeguatezza e la proporzionalità della Parte_1
pag. 9 di 32 sanzione irrogata rispetto alla gravità dei fatti, idonea a incidere in modo irrimediabile sul rapporto di fiducia riposto nel dipendente dalla banca”. Con ricorso depositato telematicamente in data 17/06/2025, il sig. Parte_1
ha proposto reclamo nei confronti della predetta pronuncia, chiedendo a
[...] questa Corte: “ (…) NEL MERITO: riformarsi la sentenza impugnata alla luce ed in conformità ai motivi di appello formulati, e pertanto confermarsi il provvedimento di condanna emesso dal Tribunale di Bologna all'esito della fase sommaria, in data 28 settembre 2023, come emendato a seguito al provvedimento di correzione in data 30 novembre 2023, dichiarando l'illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogato da a con CP_1 Parte_1 lettera del 12.07.2022, con tutte le conseguenze di legge. Spese e compensi della fase di opposizione e del presente reclamo liquidati a favore del difensore richiedente la distrazione. (…)”. Nello spiegato atto di reclamo, il sig. , riepilogato lo Parte_1 svolgimento del giudizio, ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di quattro distinti motivi di impugnazione, in concreto reiterativi delle prospettazioni da lui svolte nelle precedenti fasi del giudizio, rubricati rispettivamente: “1) Immediatezza della contestazione e tempestività dell'irrogazione della sanzione: violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 115 c.p.c.). Erroneità della sentenza”; “2) L'asserita omissione dell'opposto nel riferire le doglianze orali della cliente del settembre (23.09) e del dicembre (3.12) 2021 (manifesta Per_2 illogicità, violazione e falsa applicazione di norme di diritto - artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. -). Erroneità della sentenza”; “3) Sulla seconda censura della NC: il blocco della carta n. 516 (violazione e falsa applicazione di norme di diritto - artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. -). Erroneità della sentenza”; “4) L'asserito mancato possesso delle carte n. 231 e 516 da parte della cliente (omessa valutazione delle prove raccolte, violazione e falsa applicazione di norme di diritto - artt. 2697 c.c. e 115,116 c.p.c. -). Erroneità della sentenza”. ritualmente costituitasi in giudizio, ha diffusamente Controparte_1 contestato la fondatezza dell'avverso reclamo sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado. pag. 10 di 32 Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio acquisito nelle precedenti fasi del giudizio e mediante acquisizione del doc. E di parte reclamata (estratto verbale udienza dell'08.05.2025 proc. pen. n. 5240/23 R.G. e n. 7901/21 R.G.N.R.), di formazione successiva alla conclusione del giudizio di opposizione con conseguente sua producibilità in questa sede e, comunque, acquisibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c., trattandosi di importante produzione documentale confermativa delle risultanze istruttorie già in atti. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, quanto al primo motivo di gravame, a mezzo del quale l'odierno reclamante ha censurato le considerazioni espresse dal Giudice a quo in punto alla ritenuta tempestività della contestazione disciplinare che ha condotto al licenziamento per giusta causa del sig. , se Pt_1 ne deve rilevare l'infondatezza alla luce delle seguenti considerazioni. In tema di tempestività della contestazione, è opportuno ricordare che per unanime giurisprudenza la tempestività è intesa in modo non assoluto, bensì con riferimento alla particolarità delle infrazioni medesime, al periodo eventualmente richiesto per il loro accertamento e al momento di piena conoscenza delle condotte. È, infatti, consolidato il principio secondo il quale l'immediatezza va intesa in senso relativo, essendo compatibile, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, con un variabile intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti contestati, rilevando, altresì, l'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (cfr., ex multis, Cass. 25.5.2016, n. 10839). Ciò, tanto più, laddove – come nella fattispecie in esame, considerata la comune tipologia degli addebiti e la loro non episodicità – si rientri nell'ipotesi della convergenza di una serie di fatti in un'unica condotta: poiché è necessaria “una valutazione globale ed unitaria …, l'intimazione del licenziamento può seguire l'ultimo” dei fatti contestati, “anche ad una certa distanza temporale dai fatti precedenti” (Cass.
4.10.2012 n. 16860, cit. v. anche Cass. 22.9.2009, n. 20404 e Cass. 17.9.2008, n. 23739.). Del resto, non è configurabile in capo al datore di lavoro alcun onere di adottare per ciascuna inadempienza un adeguato provvedimento disciplinare e quindi di attivare il relativo procedimento. I predetti principi sono stati ribaditi in una decisione con cui la Suprema Corte., in pag. 11 di 32 netta condivisione con l'operato della Corte territoriale, ha osservato che non è ravvisabile alcuna violazione dei citati canoni, anche sotto “il peculiare profilo della tutela dell'affidamento del lavoratore incolpato, nello svolgere un'indagine, volta ad accertare l'illecito disciplinare, non solo più vasta, da un punto di vista temporale, ma anche più accurata, fino ad implicare l'assunzione di informazioni presso gli stessi esercizi ove erano state effettuate le spese di cui se ne richiede il rimborso”, diventando irrilevante, ai fini della tempestività della contestazione disciplinare, il tempo decorso per lo svolgimento del peculiare tipo di indagine (cfr. Cass., 6 aprile 2020, n. 7703; v. ancora, in fattispecie relativa al rimborso di spese per missioni mai effettuate, Cass., 27 settembre 2017, n. 22610, ove è stata esclusa l'intempestività dell'addebito sollevato nell'ottobre 2009 e relativo al periodo dicembre 2004 - aprile 2009, in considerazione del necessario “lungo lasso di tempo per il definitivo accertamento degli ammanchi, vista l'entità della somma ed attesa la loro risalenza nel tempo e frequenza, tenuto altresì conto delle notevoli dimensioni aziendali”). Ciò tanto più - ha sottolineato la Corte - se l'esito dell'indagine dà conto del carattere fraudolento della condotta del lavoratore. Ed ancora, va segnalata la decisione con cui, avuto riguardo al potere di controllo datoriale, la Cassazione ha significativamente precisato che tale potere non si traduce in un obbligo, atteso che “non è ipotizzabile un diritto del dipendente ad essere controllato o ad essere subito informato del fatto che le proprie infrazioni siano state scoperte dal datore di lavoro. Né siffatto obbligo può ricavarsi dai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 16196/09): lo smentisce il carattere fiduciario del rapporto di lavoro, che fa sì che normalmente il datore di lavoro conti sulla correttezza del proprio dipendente, ossia che faccia affidamento sul fatto che il lavoratore rispetti i propri doveri anche in assenza di assidui controlli” (cfr. Cass., 17 maggio 2016, n. 10069, che dunque ha confermato come la tempestività della contestazione disciplinare vada valutata “in relazione al momento in cui il datore di lavoro abbia acquisito piena conoscenza dell'infrazione”; v. ancora di recente Cass., 12 maggio 2020, n. 8803, che ha ritenuto i requisiti della immediatezza e tempestività, condizionanti la validità del licenziamento per giusta causa, compatibili con un intervallo temporaneo, quando il comportamento del lavoratore consti di una serie di fatti che, convergendo a comporre un'unica condotta, esigono una valutazione globale pag. 12 di 32 ed unitaria da parte del datore di lavoro). Di tali consolidati principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità risulta aver fatto corretta applicazione il Tribunale di Bologna nella gravata sentenza, osservando in punto alla tempestività della contestazione disciplinare per cui è causa quanto segue: << (…) Quanto alla immediatezza della contestazione rispetto alla compiuta e circostanziata acquisizione della notizia dei fatti, di rilevanza anche penale, attribuibili al dipendente e della Parte_1 correlativa tempestività dell'avvio del procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione della sanzione espulsiva, non può riconoscersi efficacia dirimente alla circostanza che, già nel mese di aprile 2021, fosse stata Controparte_1 attinta dall'ordine di esibizione di documentazione bancaria (compresi gli estratti del conto corrente intestato a e la cronologia dei prelievi delle due Persona_2 carte con cifre finali 231 e 516) e abbia poi proceduto: 1) alla contestazione disciplinare soltanto il 24 giugno 2022, dopo avere emesso provvedimento di sospensione cautelare il 9 giugno 2022 ai sensi dell'art. 45 del CCNL alla luce della notizia che il dipendente era indagato per il delitto di truffa di cui all'art. 640, commi 1 e 2-bis, aggravato dalla circostanza dell'art. 61, n. 5, c.p.c., e 2) al licenziamento del dipendente medesimo il 12 luglio 2022. Depongono a favore della immediatezza contestazione disciplinare numerose ragioni, enucleabili dall'istruttoria sia documentale sia orale. Non si può, infatti, concordare con l'affermazione, contenuta nella ordinanza oggetto di opposizione, secondo cui arebbe stata in grado, già Controparte_1 nell'aprile 2021, di effettuare le verifiche necessarie per formulare puntuale e dettagliata contestazione e sarebbe rimasta inerte per oltre un anno dalla notifica del decreto recante ordine di esibizione di atti e di documenti ex art. 256 c.p.p., notificato a nel quadro di un procedimento penale avviato a Controparte_1 carico di ignoti per ipotesi di sostituzione di persona e truffa aggravata in danno di (doc. n. 24 allegato al ricorso in opposizione, documento già Persona_2 depositato dalla controparte nella fase sommaria del Parte_1 giudizio all'udienza del 16 marzo 2023). Il decreto de quo, datato 20 aprile 2021, è, come detto, stato adottato nel corso di indagini di un procedimento a carico di ignoti ed è privo di cenni, anche indiretti, al Referente personal di . Detto decreto Persona_2 Parte_1
pag. 13 di 32 è assolutamente generico e non fa menzione delle ragioni sottese alla necessità di ricostruzione della movimentazione del conto corrente bancario 2002106 e dei prelievi effettuati con le carte bancomat con cifre finali 526 e 231 “verosimilmente alla [cliente] stessa intestate” (così testualmente il doc. n. 24) nonché della documentazione attestante prelievi e disposizioni di conto corrente. Da un punto di vista contenutistico va rilevato che il decreto sopra menzionato, datato 20 aprile 2021, è inidoneo a generare un sospetto sull'operato della banca per irregolarità nella gestione del rapporto di conto corrente e di deposito titoli con la cliente ad opera del suo Referente personal, . Persona_2 Parte_1
Piuttosto, la circostanza che l'ipotesi investigativa sia stata formulata dal Pubblico Ministero ai sensi del combinato disposto degli artt. 494 (rubricato
“Sostituzione di persona”) e 640 c.p. (“ ”), fa propendere per la Per_4 supposizione, del tutto verosimile in uno stadio così embrionale nel disvelamento della vicenda, della cd. clonazione, vale a dire dell'utilizzo, abusivo e fraudolento, delle carte bancomat (ATM) nonché del compimento di disposizioni su conto corrente via internet banking da parte di terzi, all'insaputa della titolare del conto corrente e non certamente ad opera del Referente personal, in capo al quale sia la banca sia la cliente hanno riposto la propria fiducia contando, da un lato, sulla fedeltà del dipendente e, dall'altro, sulla professionalità e lealtà nella gestione del rapporto. Situazione di contenuto radicalmente diverso è quella che si è verificata, al contrario, il 7 giugno 2022 presso l'agenzia n. 1 di via Emilia CP_1
Levante n. 81 a Bologna, quando la Guardia di Finanza ha esteso l'esecuzione delle operazioni di perquisizione e sequestro (emesso sulla premessa di una ben precisa ipotesi di reato indicata nella informazione di garanzia già notificata all'odierno resistente/opposto) dall'abitazione di , ove le Parte_1 operazioni stesse erano state effettuate con esito negativo, alla sede di lavoro dell'indagato (doc. n. 7 allegato al ricorso in opposizione). Avvalorano la valenza di piena e chiara conoscibilità per ella Controparte_1 condotta posta in essere dal dipendente soltanto al 7 giugno 2022 (data da cui sono partiti gli approfondimenti interni all'azienda bancaria mediante audit) le deposizioni di direttore dell'Agenzia 1 di Testimone_3 Controparte_1
Bologna dal 10 giugno 2022, e di dipendente Controparte_4 Controparte_1
pag. 14 di 32 dal 1992 fino a luglio 2024, ex Responsabile del servizio , che Parte_2 ha partecipato agli accertamenti di audit interno, la cui relazione è stata prodotta sub doc. n.
8-bis di parte ricorrente/opponente. Il primo testimone ha assunto le funzioni di Direttore dell'agenzia 1 all'indomani della perquisizione della Guardia di Finanza, segnatamente il 10 giugno 2022, ma era presente in loco già il 7 giugno 2022 per avvicendamento e passaggio di consegne dal precedente Direttore della medesima agenzia, , giunto Tes_4 al pensionamento.
Il testimone ha riferito, in particolare, in ordine alle iniziative assunte da
[...] dopo la perquisizione disposta a carico dell'indagato CP_1 Parte_1
: “Noi informammo subito dell'accaduto l'ufficio personale e partì la
[...] procedura di audit interno, che fu gestita dall'ufficio preposto. Io ho assistito alla raccolta da parte dei colleghi dell'Ispettorato interno delle informazioni e della documentazione, noi li abbiamo aiutati” (verbale dell'udienza del 22 ottobre 2024). Quanto riferito dal teste è significativo, specialmente se valutato congiuntamente rispetto ai documenti sopra menzionati, n. 24 e n. 7 di parte ricorrente/opponente, che fanno luce sulla conoscibilità in capo a degli accadimenti Controparte_1 subiti dalla cliente e sulla necessità di disporre approfondimenti Persona_2 da parte dell'istituto di credito. Altrettanto significativa è, sia per l'aspetto della tempestività della contestazione, qui preso in esame, sia per l'aspetto della sussistenza della condotta e della chiara attribuibilità della stessa a (su cui si dirà infra) la Parte_1 deposizione di dipendente dal 1992 fino a Controparte_4 Controparte_1 luglio 2024, ex Responsabile del servizio Special Investigation, escusso anch'egli all'udienza del 22 ottobre 2024. Sono espliciti, al riguardo, i seguenti passi della testimonianza di CP_4
“Ricordo la vicenda del , io ho svolto l'audit interno sulle attività
[...] Pt_1 messe in evidenza dal reclamo della cliente, [. . .] Noi abbiamo Persona_2 Parte iniziato le nostre attività di audit a seguito dell'accesso da parte della . A quel punto abbiamo fatto un'analisi della movimentazione delle carte bancomat oggetto della perquisizione (erano 4 le carte oggetto della nostra analisi) a anche un'analisi della movimentazione dei conti correnti intestati al collega Pt_1
pag. 15 di 32 accesi presso . All'esito delle attività, abbiamo redatto un report che CP_1 confermo essere il doc. 8 bis di parte . CP_1
Da questa analisi è emerso, in sostanza, che le carte bancomat erano state rilasciate quasi tutte, credo tranne l'ultima, dal;
che le carte erano intestate Pt_1 alla signora o alla figlia e la loro movimentazione aveva questa Per_2 particolarità: due di queste carte erano state utilizzate solo per prelievi ATM, mai per pagamenti, e sono le due indicate nella richiesta della GdF. Queste carte erano attive contemporaneamente all'altra carta, che invece aveva una operatività consona alla fascia di età della con prelievi ATM ma anche con spese, per Per_2 esempio in farmacia. Sia le spese sia i prelevamenti erano coerenti con la residenza della ed eseguiti in orari diurni. Le altre due carte invece erano Per_2 anomale nell'utilizzo perché vedevano solo prelevamenti in contanti, alcuni dei quali in orari particolari, come la sera tardi o la mattina presto. Confrontando le operazioni di prelievo di queste ultime due carte con i conti del collega , per alcune operazioni abbiamo trovato, a pochissima distanza dai Pt_1 prelievi, dei versamenti in contanti sui conti del collega, per importi compatibili”. La deposizione di è, quindi, eloquente poiché riassume quanto Controparte_4 diffusamente esposto nella relazione redatta all'esito dell'audit interno (doc. n.
8- bis di parte ricorrente/opponente) che, come detto, ha preso avvio dopo la segnalazione effettuata dal Direttore dell'agenzia 1 di Bologna di CP_1
secondo quanto riferito dal testimone e sopra brevemente
[...] Testimone_3 sintetizzato. Ne consegue che le date rilevanti per valutare la immediatezza della contestazione e la tempestività dell'avvio del procedimento disciplinare, anche in relazione al requisito dimensionale della struttura organizzativa di alla Controparte_1 stregua dei condivisibili criteri di giudizio affermati dalla costante giurisprudenza di legittimità (si cita a titolo esemplificativo, in ossequio alla funzione di uniforme interpretazione del diritto svolta dalla Suprema Corte, Cass., sez. lavoro, ord. n. 27069 del 25 ottobre 2018, a sua volta richiamata da Cass., sez. lavoro, sent. n. 12321 del 14 aprile 2022) sono: il 7 giugno 2022 quale dies a quo per l'avvio di indagini interne e per l'analisi della movimentazione dei conti correnti non soltanto della cliente ma anche del Referente personal Persona_2 [...]
, al fine della analisi incrociata dei rispettivi dati, e – quale dies Parte_1
pag. 16 di 32 ad quem - il 24 giugno 2022, data della puntuale lettera di contestazione disciplinare (doc. n. 13 di parte resistente/opponente), intervenuta a breve distanza di tempo dalla sospensione cautelare del dipendente disposta, in applicazione dell'art. 45 CCNL, con lettera raccomandata a mani datata 9 giugno 2022, efficace dalla notifica del provvedimento all'interessato, avvenuta il 13 giugno 2022 (doc. n. 8, già citato): il dies ad quem è stato quindi quello della contestazione disciplinare del 24 giugno 2022 (doc. n. 13), cui hanno fatto seguito le giustificazioni di il 4 luglio 2022 (doc. n. 14) e il Parte_1 licenziamento per giusta causa del 12 luglio 2022 (doc. n. 15). Tra il 7 giugno 2022 e il 24 giugno 2022 è trascorso, pertanto, un intervallo di tempo ragionevolmente breve laddove si consideri la necessità di verifiche interne della banca e di compiuta formulazione di un addebito disciplinare sufficientemente dettagliato, frutto di opportuna ponderazione sia per la gravità dei fatti addebitati sia per il necessario rispetto del principio della immodificabilità della contestazione. Peraltro, secondo altra pronuncia di legittimità di contenuto conforme a quella sopra citata, il principio dell'immediatezza della contestazione rispetto al fatto è compatibile con l'intervallo di tempo necessario all'accertamento della condotta del lavoratore e alle adeguate valutazioni di questa, “cosicché deve escludersi che incorra nella violazione di tale principio il datore di lavoro che, ai fini di un corretto accertamento del fatto, anziché procedere a proprie indagini, scelga di attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale” (Cass., sez. lavoro, ord. n. 12788 del 14 maggio 2019): nel caso in esame, ha valutato Controparte_1 con rapidità la gravità dei sospetti sorti a carico di alla Parte_1 luce delle ipotesi accusatorie formulate a suo carico e, come sopra rilevato, ha effettuato proprie indagini mediante audit interno. La circostanza qui sottolineata dimostra, quindi, la particolare celerità con cui la banca ha agito nell'avvio di propri controlli e nella conclusione del procedimento disciplinare a carico di con un motivato e documentato Parte_1 provvedimento sanzionatorio (documenti n. 12 e n. 13 di . Controparte_1
D'altro canto, escluso - per le ragioni sopra illustrate – che possa decorrere da aprile 2021 (epoca della notifica a del decreto del Pubblico Controparte_1
Ministero recante ordine di esibizione di atti e di documenti ex art. 256 c.p.p.), un pag. 17 di 32 lasso di tempo ragionevolmente breve per elaborare una contestazione disciplinare sorretta da adeguati riscontri documentali (quali sono, per l'appunto, i documenti n. 12 e n. 13 allegati al ricorso in opposizione), non può d'altro canto essere considerata data idonea a fungere da dies a quo per giungere a una contestazione disciplinare caratterizzata dal requisito di sufficiente immediatezza l'11 febbraio 2022, data della diffida della cliente presa in carico Persona_2 dalla banca il 22 febbraio 2022 per gli opportuni riscontri (documenti n. 4, n. 5 e n. 6 di parte ricorrente/opponente, quest'ultimo datato 12 aprile 2022 e redatto, in risposta alla missiva del legale di dell'11 febbraio 2022, Persona_2 dall'Ufficio Reclami NCri di . Controparte_1
Nella diffida de qua, infatti, sono denunciati episodi di “numerosi, costanti e consistenti prelievi di denaro non autorizzati dalla mia cliente, peraltro per lo più operati con carte bancomat diverse da quella in possesso della mia patrocinata e a lei mai consegnate, eseguiti anche presso sportelli automatici lontani dalla sua abitazione (anche fuori Bologna) ove la Sig.ra non si è mai recata e, in Parte_4 taluni altri casi, allo sportello in NC” ma non sono forniti elementi di verosimile coinvolgimento di , insistendosi sul lamentato Parte_1 difetto di diligenza della banca nella effettuazione della propria vigilanza interna. Peraltro, quanto alla condotta che il dipendente ha serbato in relazione alle segnalazioni della cliente, come emerso dall'audit interno e poi riferito dal testimone “Un altro aspetto che abbiamo evidenziato è che il Controparte_4
risultava essere a conoscenza di problematiche su queste carte, di cui non Pt_1 aveva parlato con nessuno;
c'è una procedura che si chiama CRM in cui i colleghi di Filiale inseriscono note e memorie sui rapporti con la clientela, una sorta di agenda in cui si tiene traccia di tutto. In due occasioni lo stesso aveva Pt_1 indicato nella procedura che c'erano lamentele della cliente su alcuni prelevamenti bancomat. Di questo non aveva però avvisato nessuno, come avrebbe dovuto fare, né aveva svolto alcuna attività”. In relazione alla diffida dell'11 febbraio 2022 a firma congiunta di Persona_2
e del suo legale, si rileva che nel Report n. 36 redatto all'esito dell'audit interno è sottolineato che “in data 14/02/2022 è pervenuto un reclamo presentato dallo Studio Legale dell'Avv. Santiago Arguello per conto della cliente Persona_2 per presunti “gravi pregiudizi subiti dalla cliente dal 2015 ad oggi, per condotte pag. 18 di 32 non autorizzate di dipendenti”. Nella missiva vi sono riferimenti generici a più circostanze che riguardano sia prelevamenti “non autorizzati” che investimenti mobiliari ritenuti dal legale potenzialmente anomali con riserva di predisporre
“apposita perizia”. L'Ufficio Reclami ha ricevuto una relazione della filiale alla quale ha partecipato anche - nella stessa non vi è alcun cenno a lamentele Pt_1 della cliente nei confronti della note al dipendente almeno sin da settembre CP_1
2021 - e in data 12/04/2022 ha comunicato all'avv. Santiago Arguello che per la
“...genericità e carenza di allegazione ancor prima che di prova …la si CP_1 trova nell'oggettiva impossibilità di riscontrare nel merito la missiva…considerando l'ampio lasso di tempo in considerazione…”, rendendosi disponibile a valutare eventuali integrazioni”. Anche in ordine alla diffida dell'11 febbraio 2022, pertanto, Parte_1
ha fornito elementi fuorvianti all'allora Direttore della filiale n. 1
[...] Tes_4
, analogamente a quanto già fatto per i reclami presentati da
[...] Persona_2
a settembre 2021 e a dicembre 2021, cui il resistente/opposto aveva dato con procedura CRM commenti e annotazioni tendenti a privare di significato la segnalazione della cliente. Alla luce di quanto sin qui illustrato, neanche l'11 febbraio 2022 può essere assunto quale ipotetico dies a quo di conoscibilità della censurabile condotta di
in capo a Non resta, pertanto, che Parte_1 Controparte_1 identificare detto dies a quo nel 7 giugno 2022, come sopra affermato. D'altro canto, anche i tentativi compiuti da e dalla figlia Persona_2 di far emergere anomalie nei prelievi di denaro e di fermare Persona_5
l'inspiegabile fenomeno hanno subito un arresto sul nascere, atteso che lo stesso dipendente, in violazione ancora una volta del dovere di curare gli interessi della cliente e di operare con assoluta fedeltà nei confronti dell'azienda bancaria, non ha avvisato nessuno (come avrebbe dovuto fare se avesse agito diligentemente) né ha svolto alcuna attività circa i fatti rappresentati se non quella di minimizzare la Parte valenza dei reclami con la procedura . Si veda, al riguardo il doc. n.
9-bis allegato alla memoria difensiva di costituzione, costituito dallo scambio di messaggi WhatsApp del 18 febbraio 2021 tra e il Referente personal della madre, . Persona_5 Parte_1
Quest'ultimo, in pari data, ormai consapevole del sospetto nato nella cliente, pag. 19 di 32 senza raccoglierne la firma e senza ricevere la denuncia di smarrimento, aveva già bloccato la carta bancomat con cifre finali 516 (una delle due carte con cui aveva sino ad allora operato abusivi prelievi di denaro) e ha inserito nel sistema la dicitura “smarrimento” quale causale del blocco di operatività della carta stessa. Sul punto hanno riferito, con precisione ed accuratezza, anche i testimoni e (vedasi il verbale dell'udienza del 22 ottobre Testimone_3 Controparte_4
2024). In sintesi, quando ha avuto contezza, dai messaggi scambiati con Persona_5
che si era accorta che erano stati effettuati prelievi dal
[...] Persona_2 conto corrente mediante carta bancomat non in suo possesso, Parte_1
ha bloccato l'operatività della carta medesima (con cifre finali 516) che
[...] lui stesso, e non la cliente, deteneva. La circostanza è stata riferita, in modo univoco e con piena attendibilità, dal teste
incaricato da degli accertamenti per audit Controparte_4 Controparte_1 interno: “Infine, l'altro aspetto che avevamo verificato riguardava il blocco di una delle carte. Risultava che la avesse chiesto al numero verde il blocco della Per_2 carta, perché pensava fosse stata clonata. La carta è stata bloccata, ed era quella che era in possesso della cliente. Probabilmente la i era accorta di prelievi Per_2 anomali e, non sapendo dell'esistenza di altre carte, ha bloccato l'unica che deteneva. L'operatore del numero verde ha fatto il blocco e ha detto alla cliente di portare la denuncia in ufficio, ma in filiale la denuncia non è stata trovata. Stranamente, il giorno successivo il ha bloccato con la causale “per Pt_1 smarrimento” l'altra carta che era operativa in contemporanea, senza richiesta della cliente e senza denuncia. Sappiamo che questo blocco lo ha eseguito il Pt_1 perché per questa operazione bisogna loggarsi, quindi il sistema registra la matricola di chi esegue l'operazione. Sulla base di questi elementi, noi abbiamo ricostruito la vicenda. ADR: dal punto di vista teorico, è possibile che altri abbia operato con la matricola del , ma vorrebbe dire che il aveva dato le sue credenziali Pt_1 Pt_1 personali ad un altro collega, il che è assolutamente vietato”. In definitiva, l'istruttoria orale ha permesso di accertare, soprattutto in virtù della deposizione di che , in violazione delle Controparte_4 Parte_1 procedure interne alla banca, non aveva segnalato ad alcuno dei suoi superiori pag. 20 di 32 gerarchici le lamentele già avanzate da nei mesi di settembre 2021 Persona_2
e di dicembre 2021 in ordine a misteriosi prelievi di denaro contante dal suo conto corrente, di cui la cliente si è avveduta molto tempo dopo. Parte_1
, al contrario si era limitato a inserire nel sistema CRM (definito dal
[...] teste “una sorta di agenda che tiene traccia di tutto”) generiche Controparte_4 annotazioni di quanto riferitogli dalla cliente, senza dare impulso a verifiche che lo avrebbero identificato come responsabile delle operazioni non autorizzate dalla titolare del conto corrente e del deposito titoli, Persona_2
Il testimone ha puntualizzato, rispondendo a richiesta di Controparte_4 chiarimenti: “non tutto quello che si annota nella procedura CRM va riferito, però in questo caso le anomalie sui prelievi devono essere in qualche modo evidenziate e gestite, non si possono ignorare, e ciò in forza del regolamento interno sui reclami”. Coerente con le circostanze emerse dell'audit interno e riferite dai testimoni e è la deposizione di persona Testimone_3 Controparte_4 Persona_2 offesa: la testimone, escussa all'udienza del 9 gennaio 2025, ha confermato quanto riferito dagli altri due testimoni: “Avevo anche un portafoglio investimenti consistente. Il mio consulente era . Adesso, dopo la vicenda per cui Parte_1
è causa, ho interrotto ogni rapporto con . A un certo punto mi sono accorta CP_1 che il valore del mio portafoglio titoli calava sempre, e io chiedevo il perché. Il
mi rispondeva che con il lock down erano calati i valori. Il mi
Pt_1 Pt_1 chiamava in banca a firmare dei documenti e io, che mi fidavo, firmavo senza leggere. A un certo punto mi sono insospettita e ho fatto vedere le carte in mio possesso ad un vecchio amico, esperto di finanza, che mi ha segnalato che c'era qualcosa che non andava. Allora sono andata alla Guardia di Finanza che ha fatto 6 mesi di accertamenti e poi ha rilevato che c'era stata una sottrazione, il
Pt_1 mi ha portato via tanti soldi. Io, fin dall'inizio, ho avuto in mio possesso una sola tessera bancomat, che usavo per le spese correnti. Io non ho mai dato la mia tessera al e non ho mai
Pt_1 avuto una seconda carta bancomat. Io l'estratto del conto non lo guardavo, perché mi fidavo del che mi trattava con grande cortesia e affetto”.
Pt_1
La deposizione di è rilevante in relazione non soltanto alla Persona_2 ricostruzione della infedele condotta del suo Referente personal di CP_1
pag. 21 di 32 ma anche alla complessità e alla durata degli accertamenti che sono stati CP_1 necessari all'istituto di credito per fare emergere l'accaduto con sufficiente grado di chiarezza e che hanno, quindi, richiesto un ragionevole lasso di tempo. Per_2
infatti, ha riferito, come già sopra trascritto: “A un certo punto mi sono
[...] insospettita e ho fatto vedere le carte in mio possesso ad un vecchio amico, esperto di finanza, che mi ha segnalato che c'era qualcosa che non andava. Allora sono andata alla Guardia di Finanza che ha fatto 6 mesi di accertamenti e poi ha rilevato che c'era stata una sottrazione”. L'immediatezza della contestazione e la tempestività dell'avvio del procedimento disciplinare vanno, pertanto, valutati anche in relazione all'ampio periodo (indicato dalla testimone in sei mesi) occorrente alla Guardia di Finanza per indagare sulle sottrazioni di denaro dal deposito titoli e dal conto corrente n. 2002106 acceso presso l'agenzia 1 di a Bologna. (…) >>. Controparte_1
Queste esaustive e convincenti considerazioni, suffragate dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia e frutto di un attento e meditato esame delle risultanze istruttorie in atti, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle censure sollevate dall'odierno reclamante con il primo motivo di impugnazione (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Al riguardo, va peraltro osservato che Cass. 109 del gennaio 2024, ha ribadito che:
“il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tendendo anche conto che il prudente vaglio del datore di lavoro ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate e comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (Cass. 10688 /2017, 1101/2007, 241/2006, 5308/2000)”. Nel caso di specie, come già evidenziato, l'odierno reclamante ha esercitato, con le proprie giustificazioni (rese sia in forma scritta) ogni facoltà difensiva nell'ambito della procedura disciplinare che ha condotto al di lui licenziamento. Pertanto, anche ove si volesse dissentire dalle suesposte considerazioni, l'eccepito difetto di tempestività della contestazione disciplinare per cui è causa non si pag. 22 di 32 tradurrebbe in un vizio del relativo procedimento. A tanto consegue, ad avviso della Corte, la reiezione del primo motivo di reclamo. Vanno, poi, esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di reclamo, tutti relativi alla contestata sussistenza degli illeciti disciplinari per cui è causa. Al riguardo, va evidenziato che, ad avviso di questa Corte, sussistono indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c. in merito all'intervenuta commissione da parte del sig. degli illeciti a lui contestati e che hanno Pt_1 condotto al suo licenziamento per giusta causa. Al riguardo, oltre a richiamare quanto già detto in punto alla tempestività della contestazione disciplinare, si rileva innanzitutto che i rapporti tra il sig. e Pt_1 la sig.ra risalgono al 2015, quando l'odierno reclamante, in qualità di Per_2 consulente finanziario della sig.ra aveva emesso, in nome e per conto della Per_2 cliente, le carte di credito n. 511090231 e n. 51100395084, nonché raccolto la documentazione relativa ad un contratto di finanziamento chirografario sottoscritto dalla sig.ra in data 20.5.2015. Per_2
Inoltre, a far data dal 27.3.2017, la gestione del rapporto contrattuale di conto corrente e del deposito titoli della sig.ra veniva definitivamente attribuita Per_2 al sig. . Pt_1
Poiché questo giudizio ha ad oggetto la mala gestio delle carte bancomat intestate alla sig.ra da parte dell'odierno reclamante, si ritiene opportuno riepilogare Per_2 di seguito gli estremi e le date di emissione delle predette carte: a) carta n. 511090231 (d'ora in poi, per brevità, “n. 231”), emessa a nome della figlia della sig.ra (sig.ra in data 7.5.2015 ed estinta in data Per_2 Per_5
9.1.2019, quando veniva sostituita dalla n. 61101706516. Si segnala tuttavia che né questa carta né la n. 516 (come si vedrà meglio infra) sono mai state nella materiale disponibilità della sig.ra e/o della figlia sig.ra Per_2 Per_5
b) carta n. 51100395084 (d'ora in poi, per brevità, “n. 084”), rilasciata alla sig.ra in data 3.6.2015 ed estinta in data 17.2.2021 (trattasi dell'unica carta di cui Per_2 la sig.ra aveva la materiale disponibilità); Per_2
c) carta n. 61101706516 (d'ora in poi, per brevità, “n. 516”), emessa in data 9.1.2019 in sostituzione della n. 231 ed estinta in data 18.2.2021. Giova rilevare pag. 23 di 32 sin d'ora che anche tale carta, come la n. 231, non è mai stata nella materiale disponibilità della sig.ra Per_2
d) carta n. 61102322945 (d'ora in poi, per brevità, “n. 945”), rilasciata alla sig.ra in data 12.4.2021. Per_2
Orbene, in data 7.6.2022, al momento dell'accesso della Guardia di Finanza all'interno dell'Agenzia 1 di Bologna, ove operava il sig. , Pt_1 CP_1 apprendeva che il sig. era indagato per il reato previsto dall'art. 640 co. 1 Pt_1 co. 2bis e 61 n. 5 c.p. perché, “nella sua qualità di dipendente della banca CP_5
sita in Bologna Via Emilia Levante n. 81 e consulente finanziario della p.o.,
[...] con artifizi e raggiri, chiedeva il rilascio di carte bancomat a nome della Per_2
[…] (persona anziana non esperta di pratiche bancarie) e della di lei
[...] figlia a loro insaputa, rispettivamente n.5111090231 e Persona_3
n.61101706516, prelevando denaro dai conti delle anzidette, conseguendo un ingiusto profitto con relativo danno patrimoniale della P.O., facendo loro firmare i documenti necessari (presentati alle p.o. come documenti di diversa natura). Accertato in Bologna in epoca anteriore o prossima al 19.2.2021” (cfr. doc. 7 allegato al ricorso in opposizione)”. La NC avviava pertanto un'indagine interna (le cui risultanze sono rinvenibili sub doc. 8bis allegato al ricorso in opposizione), dalla quale emergeva:
- che la sig.ra non era mai stata in possesso delle carte n. 231 e 516; che, Per_2 tra il 2015 e il 2021, tali carte erano state adoperate per effettuare prelievi di denaro presso ATM e Cassa di Risparmio di Cento, per un importo complessivo di CP_1
€ 342.000;
- che, per le carte n. 231 e 516, l'operatività era divergente da quella degli altri strumenti di moneta elettronica nella disponibilità della cliente sotto diversi profili (orari, entità dei prelievi);
- che in data 18.2.2021, senza alcuna apparente giustificazione, il sig. Pt_1 bloccava di propria iniziativa anche la carta n. 516, mai entrata nella materiale disponibilità della cliente, inserendo quale causale “smarrimento;
- che la sig.ra aveva denunciato i prelievi bancomat non autorizzati al sig. Per_2
già in data 23.9.2021 e 3.12.2021, ma che il lavoratore non aveva segnalato Pt_1 alcunché ai suoi superiori gerarchici;
- che il sig. non aveva segnalato, al momento della predisposizione della Pt_1
pag. 24 di 32 nota richiesta dall'Ufficio Reclami per il riscontro alla diffida della sig.ra Per_2 del 11.2.2022, di essere a conoscenza delle doglianze del 23.9.2021 e del 3.12.2021 in merito all'utilizzo delle sue carte bancomat;
- che sussistevano singolari coincidenze temporali tra le giornate e gli orari in cui risultavano prelievi dalle carte n. 231 e 516 e quelli in cui il sig. aveva Pt_1 effettuato versamenti sul proprio conto corrente. Tali circostanze venivano addebitate al sig. con contestazione disciplinare Pt_1 del 24.6.2022 (doc. 13 allegato al ricorso in opposizione) e la società, non ritenendo accoglibili le giustificazioni rese dall'odierno reclamanre, in data 12.7.2022 gli comminava licenziamento per giusta causa. Orbene, come sopra anticipato, l'istruttoria svolta nelle precedenti fasi del giudizio ha confermato la sussistenza degli addebiti di cui alla contestazione sub doc. 13 di parte reclamata. Nello specifico, è stato accertato che il sig. , tra il 2015 e il 2021, ha Pt_1 effettuato dalle carte n. 511090231 e 61101706516, intestate alla cliente CP_1 sig.ra molteplici prelievi non autorizzati di denaro, per un ammontare Per_2 complessivo di oltre 300.000 euro, che l'odierno reclamante sottraeva così alla cliente, approfittando del fatto che costei fosse una “persona anziana non esperta di pratiche bancarie” (l'espressione citata è mutuata dal decreto di perquisizione sub doc. 7 allegato al ricorso in opposizione). Tali circostanze sono comprovate, innanzitutto, dalle dichiarazioni rese all'udienza del 9.1.2025 dalla cliente truffata, la sig.ra “il mio consulente Persona_2 era . Adesso, dopo la vicenda per cui è causa, ho interrotto ogni Parte_1 rapporto con . A un certo punto mi sono accorta che il valore del mio CP_1 portafoglio titoli calava sempre, e io chiedevo il perché. Il mi rispondeva Pt_1 che con il lock down erano calati i valori. Il mi chiamava in banca a firmare Pt_1 dei documenti e io, che mi fidavo, firmavo senza leggere. A un certo punto mi sono insospettita e ho fatto vedere le carte in mio possesso ad un vecchio amico, esperto di finanza, che mi ha segnalato che c'era qualcosa che non andava. Allora sono andata alla Guardia di Finanza che ha fatto 6 mesi di accertamenti e poi ha rilevato che c'era stata una sottrazione, il mi ha portato via tanti soldi. Io, Pt_1 fin dall'inizio, ho avuto in mio possesso una sola tessera bancomat, che usavo per le spese correnti. Io non ho mai dato la mia tessera al Tiozzo e non ho mai avuto pag. 25 di 32 una seconda carta bancomat. Io l'estratto del conto non lo guardavo, perché mi fidavo del che mi trattava con grande cortesia e affetto”. La sig.ra Pt_1 Per_2 aggiungeva: “i prelievi io abitualmente li facevo dal BA esterno della CP_1 in via Guerrazzi in centro, al mattino, non ho mai fatto prelievi di denaro in orari serali o notturni. Ogni tanto, quando andavo in filiale, il mi faceva la Pt_1 cortesia di prelevare per mio conto e mi consegnava i contanti, che era circa 200
o 250 euro a volta” (cfr. sempre verbale udienza del 9.1.2025). Orbene, dalle parole della sig.ra si desume innanzitutto logicamente che la Per_2 cliente non aveva la materiale disponibilità delle carte n. 231 e 516, che è lecito presumere fossero in possesso del sig. . Pt_1
Un'ulteriore conferma di ciò è rinvenibile nel documento depositato nel fascicolo telematico dell'odierna reclamata in data 14.3.2024, contenente le risultanze delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza di Bologna a fronte della denuncia/querela presentata dalla sig.ra in data 19.2.2021. Per_2
Alla pagina 2 di tale documento si legge infatti che “gli estratti del conto corrente n. 2002106 [ossia il conto corrente principale della sig.ra ndr] evidenziano Per_2 che questa ingente somma di denaro [pari a € 343.000,00; ndr] è stata prelevata con due carte bancomat, entrambe non riconosciute dalla a) La carta Per_2 bancomat n. 5111090231 intestata a (figlia della Persona_3 denunciante), rilasciata il 07 maggio 2015 e restituita/annullata il 09 gennaio 2019; b) La carta bancomat n. 61101706516 intestata alla […]”. Persona_2
Tali carte intestate alla sig.ra erano state evidentemente emesse senza Per_2 alcuna autorizzazione dal sig. , il quale aveva verosimilmente sottoposto Pt_1 alla firma della cliente i moduli di emissione delle predette carte confidando nel fatto che costei, essendo una persona anziana, non avrebbe letto il contenuto dei medesimi (la stessa teste all'udienza del 9.1.2025, ha ammesso: “il Per_2
mi chiamava in banca a firmare dei documenti e io, che mi fidavo, firmavo Pt_1 senza leggere”) con la finalità di “confondere la cliente circa la sua esatta consistenza patrimoniale allo scopo di appropriarsi del suo denaro una volta smobilizzato e riversato sul conto principale, mediante prelievi a mezzo bancomat” (cfr. pag. 7 del doc. depositato da in data 14.3.2024). CP_1
Tale disegno criminoso emerge pacificamente dalle indagini della Guardia di Finanza che ha concluso: “ ha pianificato e poi Parte_1
pag. 26 di 32 saccheggiato il conto corrente della , al fine di mascherare tale condotta Per_2 delinquenziale, ha agito su un duplice fronte: a monte, come indicato sopra, ha aperto in modo ingannevole a nome della una miriade di sub-rapporti Per_2 collegati al conto corrente principale, quali tre GPM, altrettanti conti correnti ad esse asserviti, due carte BA (una a nome della figlia della vittima) che non ha consegnato e, dopo essersi impossessato dei rispettivi codici PIN, ha utilizzato per prelevare il denaro dal conto corrente. Il tutto allo scopo di confondere la vittima circa la reale consistenza del proprio patrimonio […]; a valle, partendo da una premessa: l'odierno indagato era dal 2013 titolare del conto corrente acceso presso e, come da estratto conto titoli, nel corso del CP_6 periodo in cui sono stati compiuti i fatti per cui si procede ha utilizzato tale rapporto per effettuare oltre 10.000 operazioni di trading ad altissimo rischio
[…]” (cfr. pag. 9 doc. indagini penali depositato in data 14.3.2024). Inoltre, sia dalla testimonianza della sig.ra ia dalle risultanze delle indagini Per_2 della Guardia di Finanza, è emersa la riconducibilità al sig. dei prelievi non Pt_1 autorizzati dalle carte bancomat intestate alla cliente , effettuati peraltro in CP_1 orari non compatibili con le abitudini della sig.ra Quest'ultima ha infatti Per_2 dichiarato di avere sempre effettuato prelievi allo sportello bancomat di Via Guerrazzi, a Bologna, e mai “in orari serali o notturni”. Tuttavia, come osservato dalla Guardia di Finanza nel documento depositato da in data 14.3.2024 CP_1
(cfr. pag. 5), dalle carte intestate alla sig.ra risultano prelievi anche presso Per_2 altri sportelli BA, distanti da quello situato in via Guerrazzi (trattasi in particolare degli sportelli di via Emilia Levante n. 81, di via Giacomo Venezian n. 5/A, di via Riva Reno n. 47 e di via Rizzoli n. 20). Inoltre, sempre dalle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza, è emerso che “quando vengono effettuati i prelievi di denaro dal conto della on le carte bancomat contestate, la Per_2 collocazione degli sportelli automatici utilizzati è compatibile con la presenza in quelle zone del per come si riscontra dai tabulati Parte_1 telefonici acquisiti agli atti del fascicolo” (cfr. pag. 12 del documento depositato da in data 14.3.2024; per un dettaglio sulle risultanze delle indagini sui CP_1 tabulati telefonici si vedano le pagine n. 12 e 13 del medesimo allegato). E ancora: dalle indagini effettuate è altresì emerso che alcuni prelievi di denaro dalla carta n. 516 erano stati effettuati “in orari inconsueti e che mal si addicono pag. 27 di 32 ad una anziana signora come la odierna denunciante” (cfr. pag. 3 doc. depositato in data 14.3.2024) presso lo sportello di Cassa di Risparmio di Cento situato in via della Grada n. 2, a Bologna che, guarda caso, dista solo 4 minuti a piedi dall'abitazione del sig. , situata in via Paradiso n. 2, a Bologna. Pt_1
Ad avvalorare definitivamente la tesi dell'ascrivibilità al sig. di tale disegno Pt_1 depone infine la seguente circostanza, emersa sempre nel corso delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza: i prelievi non autorizzati ammontano a complessivi € 342.660,00 (cfr. pag. 10 doc. depositato da in data 14.3.2024); CP_1 allo stesso tempo, nel medesimo arco temporale in cui alla sig.ra veniva Per_2 sottratto denaro, il sig. riversava “sui diversi suoi conti correnti denaro Pt_1 contante per una somma di oltre 300.000, rispetto alla quale gli accertamenti non hanno individuato alcuna provenienza legittima” (cfr. sempre pag. 10 doc. depositato da in data 14.3.2024). CP_1
Non è evidentemente un caso che la somma sottratta alla sig.ra da un lato, Per_2
e quella accreditata sul conto corrente del sig. , dall'altro, fossero Pt_1 sostanzialmente coincidenti. Dall'istruttoria svolta nelle precedenti fasi del giudizio nè emerso altresì che il sig.
, in data 18.2.2021, bloccava arbitrariamente la carta bancomat n. 516, Pt_1 intestata alla sig.ra senza raccogliere la firma della cliente e senza ricevere Per_2 la denuncia di smarrimento della carta necessaria ad attivare il blocco, inserendo quale causale “smarrimento”. Ed invero, in data 17.2.2021, la sig.ra ritenendo che la carta n. Per_2
51100395084 (l'unica di cui aveva la materiale disponibilità; la cliente, infatti, all'udienza del 9.1.2025, ha dichiarato: “io, fin dall'inizio, ho avuto in mio possesso una sola tessera bancomat, che usavo per le spese correnti. Io non ho mai dato la mia tessera al Tiozzo e non ho mai avuto una seconda carta bancomat”) fosse stata clonata, procedeva a bloccarla tramite il Contact Center
. CP_1
A conferma di ciò si veda la dichiarazione del teste all'udienza del CP_4
22.10.2024: “risultava che la vesse chiesto al numero verde il blocco della Per_2 carta, perché pensava fosse stata clonata. La carta è stata bloccata, ed era quella che era in possesso della cliente. Probabilmente la i era accorta di prelievi Per_2 anomali e, non sapendo dell'esistenza di altre carte, ha bloccato l'unica che pag. 28 di 32 deteneva”. Nello stesso senso anche il teste sempre all'udienza del Tes_3
22.10.2024, ha dichiarato: “In questo caso, erano coinvolte due carte: una era stata bloccata attraverso il numero verde, ma non c'era la denuncia”. Tuttavia, il giorno seguente (18.2.2021), in maniera del tutto arbitraria, il sig.
bloccava, senza alcuna autorizzazione da parte della sig.ra o della Pt_1 Per_2 di lei figlia, anche la carta n. 516, inserendo quale causale “smarrimento”. A conferma dell'ascrivibilità del blocco della carta n. 516 al sig. , si vedano le Pt_1 dichiarazioni del teste che, all'udienza del 22.10.2024, ha dichiarato: CP_4
“stranamente, il giorno successivo il ha bloccato con la causale “per Pt_1 smarrimento” l'altra carta che era operativa in contemporanea, senza richiesta della cliente e senza denuncia. Sappiamo che questo blocco lo ha eseguito il Pt_1 perché per questa operazione bisogna loggarsi, quindi il sistema registra la matricola di chi esegue l'operazione”. A riprova del fatto che il blocco non era stato autorizzato dalla cliente , si CP_1 vedano le dichiarazioni del teste che, all'udienza del 22.10.2024, ha Tes_3 affermato: “non abbiamo trovato denunce di smarrimento di nessuna carta. Trovammo una richiesta non firmata di blocco di una carta. ADR: l'operatività concreta funziona così: anzitutto il cliente blocca la carta nell'immediato con semplice telefonata al numero verde, che di solito gli dice di fare denuncia alle forze dell'ordine. Poi però il cliente deve portare in filiale la denuncia. Inoltre, ci sono tipologie di blocco che possono fare anche i colleghi della filiale, senza passare dal numero verde, ma viene rilasciato un modulo che si stampa e il cliente lo firma e comunque viene richiesta la denuncia. In questo caso, erano coinvolte due carte: una era stata bloccata attraverso il numero verde, ma non c'era la denuncia [trattasi della carta n. 084, di cui la sig.ra aveva la materiale Per_2 disponibilità, ndr], mentre l'altra [trattasi della carta n. 516, di cui la sig.ra Per_2 non era in possesso, ndr] era stata bloccata in filiale, ma il modulo non era firmato e non c'era la denuncia”. Né potrebbe avvalorare la tesi dell'odierno reclamante il doc. 9bis allegato dal lavoratore alla memoria in opposizione: trattasi della chat Whatsapp tra il sig.
e la figlia della sig.ra la sig.ra in data Pt_1 Per_2 Persona_5
18.2.2021, ossia nella giornata in cui il lavoratore bloccava di propria iniziativa la carta n. 516. Dalla conversazione allegata non si evince affatto che la sig.ra pag. 29 di 32 avesse chiesto al sig. di bloccare la carta n. 516 bensì, al contrario, Per_5 Pt_1 che il lavoratore aveva bloccato la carta prima ancora di comunicarlo alla cliente. Ed invero, a fronte delle congetture della sig.ra (“sto pensando… La Per_5 mamma quel bancomat non può averlo perché non ha mai prelevato. Glielo hanno rubato???”), il sig. replicava: “io intanto l'ho bloccato [la carta bancomat Pt_1
n. 516, ndr] così non si può fare più nulla!!!!!”. L'escussione testimoniale ha comprovato infine che il sig. , violando le Pt_1 policy interne alla NC (ed a prescindere dalla loro formalizzazione in un regolamento interno posteriore ai fatti di causa), non aveva segnalato ad alcuno dei suoi superiori gerarchici le lamentele avanzate dalla sig.ra nei mesi di Per_2 settembre e dicembre 2021 in ordine a prelievi di denaro contante non autorizzati dal suo conto corrente, limitandosi ad inserire nel CRM (trattasi di “una procedura
[…] in cui i colleghi di Filiale inseriscono note e memorie sui rapporti con la clientela, una sorta di agenda che tiene traccia di tutto”; così il teste CP_4 all'udienza del 22.10.2024) alcune annotazioni nelle quali dava atto, in maniera assai generica, di quanto riferitogli dalla sig.ra Per_2
Ciò è stato confermato dal teste il quale, all'udienza del 22.10.2024, ha CP_4 affermato: “in due occasioni lo stesso aveva indicato nella procedura che Pt_1
c'erano lamentele della cliente su alcuni prelevamenti bancomat. Di questo non aveva però avvisato nessuno, come avrebbe dovuto fare, né aveva svolto alcuna attività”, precisando altresì che “non tutto quello che si annota nella procedura CRM va riferito, però in questo caso le anomalie sui prelievi devono essere in qualche modo evidenziate e gestite, non si possono ignorare, e ciò in forza del regolamento interno sui reclami”. Ciò posto circa la sussistenza degli illeciti disciplinari commessi dal sig. ed Pt_1
a lui tempestivamente contestati, non può nemmeno dubitarsi della proporzionalità ed adeguatezza della sanzione disciplinare espulsiva comminata nei suoi confronti. Ed invero, il sig. si è reso protagonista di molteplici gravissime condotte Pt_1 disciplinarmente rilevanti atte, anche alla luce della loro rilevanza penale, nonché del particolare rigore con cui deve essere valutato il vincolo fiduciario nel rapporto di lavoro bancario (si vedano sul punto Cass., 07/09/2016, n. 17708, nonché Tribunale Firenze sez. lav., 14/02/2013, in Riv. it. dir. lav. 2013, 3, II, 616), a legittimare il licenziamento in tronco dell'odierno reclamante. pag. 30 di 32 Giova in proposito sottolineare che la condotta del sig. ha cagionato danni Pt_1 patrimoniali e non patrimoniali a . CP_1
Ciò, oltre ad essere comprovato dalle diffide inviate dal legale della sig.ra Per_2 nel febbraio 2022 e nel dicembre 2022 (cfr. doc. 4 e doc. 18 allegati al ricorso in opposizione), è stato confermato nel corso dell'escussione testimoniale, quando la sig.ra ha dichiarato: “sono stata cliente di […]. Adesso, dopo Per_2 CP_1 la vicenda per cui è causa, ho interrotto ogni rapporto con ” (cfr. verbale CP_1 udienza del 9.1.2025). Da tali affermazioni traspare tutto il risentimento della sig.ra nei confronti Per_2 della NC per quanto accaduto, nonché la volontà di non intrattenere più alcun rapporto con l'odierna reclamata. È dunque evidente che, a causa dell'illegittima condotta del sig. , ha Pt_1 CP_1 subito un danno all'immagine, nonché danni patrimoniali, perdendo una cliente che, da molti anni, aveva investito somme e titoli presso l'istituto e che sicuramente, in seguito a quanto accaduto, non ha fatto “buona pubblicità” alla con parenti e conoscenti. CP_1
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, il reclamo proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di media complessità), all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore di ). CP_1
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: pag. 31 di 32 1) rigetta il reclamo proposto dal sig. , con conseguente Parte_1 integrale conferma della sentenza gravata;
2) condanna il reclamante a rifondere alla società reclamata le spese del grado che si liquidano in € 8.470,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge;
3) dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 09.10.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 32 di 32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 424/2025 RGA avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 505/2025, pubblicata il 25/04/2025 (R.G. n. 2129/2023), comunicata all'odierno reclamante in data 23 maggio 2025; avente ad oggetto: reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 09/10/2025; promossa da:
(c.f.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Massimo La Serra, presso il cui studio sito in Padova, Piazzetta Bettiol n. 15, è elettivamente domiciliato;
reclamante; contro (C.F.: , in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Retus e Nicola CP_2
Ghezzi, con elezione di domicilio presso il loro studio sito in Bologna, Via G. Livraghi n. 1; reclamata;
pag. 1 di 32 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso promosso ex art. 48 c. 1 l. 92/2012, depositato in data 10.1.23 presso il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 conveniva in giudizio la società CP_1
L'allora ricorrente allegava di essere stato assunto dalla banca convenuta il 3.10.2007 con mansioni promiscue, per poi assumere la qualifica di consulente titoli nel marzo 2015. Nella medesima data veniva assegnato all'Agenzia 1 CP_1 di Bologna con ruolo di Referente Personal, con decorrenza dal 17.5.2016, a copertura dell'assenza della collega Per_1 Perso L'allora ricorrente precisava che nel portafoglio clienti della collega era Perso compresa anche la sig.ra Nel novembre 2015, la sig.ra Persona_2 rientrava al lavoro e riacquisiva la gestione dei propri clienti. A seguito del Perso pensionamento della collega nel dicembre 2017, la cliente sig.ra Per_2 veniva assegnata all'allora ricorrente. Con raccomandata a mani del 9.6.2022, l'allora ricorrente veniva cautelativamente sospeso dal servizio (doc. 3 fasc. fase sommaria reclamante). Con raccomandata a mani del 24.6.2022, al sig. venivano contestati Pt_1 illegittimi prelievi a suo favore dal c.c. intestato alla sig.ra doc. 4 fasc. fase Per_2 sommaria reclamante). In particolare, veniva specificato che:
- a partire dal 2015 erano state rilasciate n. 4 carte bancomat, riconducibili al c.c. n. 2002106 acceso presso l'Agenzia 1 di Bologna ed intestate alla cliente Per_2
[...]
- dai movimenti registrati sul conto corrente in parola dal 2015 al 2022 erano emersi prelievi per contante allo sportello per € 31.000 e vari addebiti riconducibili agli utilizzi complessivi delle diverse carte bancomat per € 526.000; - le carte che sarebbero state utilizzate per eseguire i prelievi disconosciuti dalla cliente erano la n. 511090231, rilasciata il 7 maggio 2015 ed estinta il 9 gennaio 2019, e quella emessa in sostituzione lo stesso giorno, contraddistinta dal n. 61101706516; pag. 2 di 32 - l'operatività delle carte bancomat in esame divergeva dalle abitudini della cliente rilevate dall'esame degli altri strumenti di moneta elettronica nella disponibilità di quest'ultima;
- l'allora ricorrente, pur conoscendo già dal settembre 2021 le lamentele avanzate dalla cliente in merito a prelievi non riconosciuti, aveva omesso di informare della cosa la direzione della filiale;
- la signora con la figlia aveva bloccato, in data Per_2 Persona_3
17.02.2021, l'unica carta in suo possesso (recante il n.ro 51100395084) tramite il call center ritenendo che essa fosse stata clonata. L'addetto aveva inserito il CP_1 blocco, e invitato la cliente a sporgere denuncia e recarsi poi in filiale per il disconoscimento dei prelievi;
- il giorno seguente l'allora ricorrente aveva bloccato di propria iniziativa anche la carta bancomat n. 516 (rilasciata in sostituzione della n. 231, a sua volta rilasciata alla figlia della , quale delegata ad operare sul c/c della Per_2 Persona_3 madre), collegata alla con la causale “smarrimento”: in filiale si era Per_2 reperito il modulo non firmato dalla cliente, ma non la denuncia di smarrimento, necessaria per attivare il blocco;
- dall'esame della movimentazione dei rapporti dell'allora ricorrente, tra il 7 maggio 2015 ed il 18 febbraio 2021 erano emersi 40 versamenti di contante per un importo complessivo di 21.160 euro. Dal confronto tra le date nelle quali risultavano eseguiti tali accrediti e quelle degli utilizzi delle due carte bancomat di cui sopra, ed in particolare in riferimento a tre circostanze operative, era emersa una certa vicinanza cronologica. A conclusione del procedimento disciplinare, il lavoratore veniva licenziato senza preavviso con raccomandata a mani del 12.7.2022. L'allora ricorrente impugnava stragiudizialmente il licenziamento tramite PEC il 20.7.2022. Nel presente processo, instaurato ai sensi dell'art. 1 comma 48 l. n. 92/2012, il sig.
chiedeva di accertarsi l'illegittimità del licenziamento, con le conseguenze Pt_1 reintegratorie e risarcitorie previste dall'art. 18 l. 300/1970. Deduceva, in particolare, la tardività della contestazione disciplinare, e, in ogni caso, l'assenza di giusta causa del licenziamento. Ritualmente costituitasi, contestava integralmente quanto ex adverso CP_1
pag. 3 di 32 dedotto. In particolare, rilevava come la riconducibilità dei fatti contestati al ricorrente fosse ampiamente dimostrata sulla base di gravi e precisi elementi presuntivi, come analiticamente allegati in memoria di costituzione, quali - fra le altre - operazioni di contestuale prelievo dal c.c. della sig.ra e versamento Per_2 nel c.c. del ricorrente. Rilevava, altresì, come le giustificazioni fornite dal ricorrente in sede disciplinare (doc. 14 conv.) non avessero trovato alcun riscontro probatorio. In conclusione, domandava il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese. Con ordinanza del 28.9.2023, dopo avere escusso i testi per la Testimone_1
NC e , citato dal sig. , il Giudice della fase Testimone_2 Pt_1 sommaria riteneva illegittimo il licenziamento e ordinava la reintegrazione del sig.
condannando alla corresponsione in suo favore di un'indennità Pt_1 CP_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali. In particolare, il Giudice di prima istanza, da un lato, riteneva violato il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare e della tempestività dell'irrogazione della conseguente sanzione, e, dall'altro, riteneva insussistenti i fatti contestati al sig. e posti a fondamento del licenziamento. Pt_1
Con ricorso ex artt. 177, 287 e 288 c.p.c. il chiedeva al Tribunale felsineo Pt_1 di emendare l'ordinanza anzidetta nel senso di sostituire, relativamente alle modalità di computo dell'indennità risarcitoria ex art. 18 comma 4° L. 300/70, il riferimento all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR con l'ultima retribuzione globale di fatto. Con provvedimento reso in data 30 novembre 2023, dal seguente tenore testuale, il Giudice della fase sommaria disponeva la correzione dell'ordinanza 28.09.2023:
<< (…) dispone la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza emessa in data 24.10.2023, nella parte in cui ha disposto il “versamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” 7 sostituendo la predetta espressione con la seguente “versamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto” (…) >>. Con ricorso ex artt. 414 c.p.c. e 1 co. 51 L. 92/2012 adiva il Tribunale di CP_1
Bologna proponendo opposizione avverso la indicata ordinanza, censurandola pag. 4 di 32 sotto un duplice profilo. In particolare, contestava l'avversata ordinanza sotto l'aspetto del ritenuto CP_1 difetto “di immediatezza della contestazione e della tempestività dell'irrogazione della sanzione, per il fatto di avere proceduto alla contestazione disciplinare del 24.06.2022 ed al licenziamento del 12.07.2022 nonostante la ricezione, nell'aprile 2021, dell'ordine di esibizione da parte della Procura di Bologna di tutta la documentazione bancaria, compresi gli estratti del conto corrente della signora ed i prelievi delle due carte nn. 231 e 516”. Per_2
Sosteneva la che l'ordine di esibizione dell'aprile 2021, per quanto CP_1 nominasse la signora ed il suo rapporto con , non recava alcun Per_2 CP_1 riferimento al sig. , di modo che sarebbe stato impossibile per la Pt_1 CP_1 risalire alla persona del dipendente ed addebitargli alcunché. Inoltre, fino all'aprile 2021 non era pervenuta a alcuna segnalazione da parte della cliente, CP_1 considerato che le prime diffide della stessa risalivano al settembre ed al dicembre 2021, e quindi ad epoca successiva al provvedimento della Procura felsinea. CP_1 censurava quindi il comportamento del , che avrebbe gravemente mancato, Pt_1 inserendo le relative annotazioni delle segnalazioni della cliente nel CRM (acronimo che sta per “Customer Relationship Management”) senza informarne la Direzione e senza formulare apposito reclamo, impedendo alla di prendere CP_1 atto della esistenza delle problematiche in essere circa la posizione della cliente. Allegava che la cliente aveva portato a conoscenza della per la prima CP_1 CP_1 volta, tramite il proprio legale, le proprie doglianze nel febbraio del 2022, ella deducendo che nel corso degli anni erano stati eseguiti numerosi e costanti prelievi di denaro non autorizzati, effettuati con carte bancomat diverse da quelle in suo possesso e a lei mai consegnate;
che i prelievi erano stati eseguiti ad orari e presso sportelli incompatibili con le sue abitudini di vita quotidiana;
che il patrimonio da lei depositato presso aveva subito una ingente riduzione;
che era già stata CP_1 presentata denuncia querela per attivare le relative indagini penali;
che v'era stata una negligente gestione del patrimonio da parte degli addetti alla NC, stante la mancanza di qualsivoglia rendimento ed anzi a fronte dell'ingente depauperamento del medesimo. Al ricevimento della suddetta diffida, il Direttore della filiale sig. CP_3 unitamente al , predisponeva una nota nel cui contesto il nulla aveva Pt_1 Pt_1
pag. 5 di 32 segnalato circa le lamentele verbali avanzate dalla cliente nel settembre e dicembre 2021.
Conclusivamente, solamente in data 7.6.2022, al momento dell'accesso in filiale della Guardia di Finanza ed alla consegna dell'ordine di perquisizione e sequestro nei confronti del , aveva potuto avere cognizione del coinvolgimento Pt_1 CP_1 del dipendente nel correlato procedimento penale, ed aveva subito attivato l'indagine interna. Gli esiti dell'attività svolta avevano consentito di individuare diversi profili di anomalia dell'attività posta in essere da . In particolare: 1) aveva bloccato Pt_1 di propria iniziativa con la causale “smarrimento” una carta (la n. 516) assegnata a senza raccogliere alcuna firma nè la necessaria denuncia;
2) Persona_2 aveva inserito in due distinte circostanze nel campo “note su eventi” della procedura CRM cenni ai presunti prelievi bancomat, consapevolmente omettendo di comunicare tali rilevanti circostanze al responsabile della filiale;
3) aveva eseguito versamenti sul proprio conto corrente lo stesso giorno ed in stretta sequenza rispetto a prelievi registrati su una delle carte bancomat oggetto dell'indagine in corso.
Considerato che
le richieste della Procura di Bologna dell'aprile 2021 scaturivano da un procedimento contro ignoti, e che dell'identificazione nel del presunto responsabile degli ammanchi della Pt_1 signora aveva avuto contezza solo nel giugno del 2022, non sussisteva nè Per_2 il difetto di immediatezza della contestazione, nè il difetto di tempestività dell'irrogazione del licenziamento. La seconda censura avanzata da all'ordinanza del Tribunale concerneva la CP_1 ritenuta insussistenza dei fatti contestati, laddove il primo giudice aveva ritenuto il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di in ordine CP_1 all'ascrivibilità al sig. dei fatto contestati e posti a fondamento del Pt_1 licenziamento di cui è causa. Più precisamente, affermava, quanto alla CP_1 mancata informativa al responsabile della filiale Agenzia 1 del fatto che erano pervenute dalla cliente alcune lamentele in merito a presunti prelievi da lei non effettuati, omissione reiterata nel mese di aprile 2022 in occasione della predisposizione della nota per l'Ufficio deputato al riscontro del reclamo della cliente, che tali omissioni avevano esposto la ad un concreto rischio CP_1 patrimoniale nei confronti della signora Per_2
pag. 6 di 32 Con riferimento alle dichiarazioni rese dal sig. avverso la contestazione Pt_1 disciplinare mossagli, rilevava che esse non corrispondevano nemmeno alle CP_1 risultanze documentali depositate dal lavoratore all'udienza del 16.03.2023 (segnatamente, alla riproduzione della conversazione chat tra il e la figlia Pt_1 della signora , le quali evidenziavano che il blocco della Per_2 Persona_3 carta n. 516 era stato effettuato dal ricorrente senza autorizzazione della o Per_2 della di lei figlia asseriva la banca che il dipendente, venuto a conoscenza Per_3 del blocco della carta n. 084 da parte della cliente, aveva bloccato autonomamente la carta n. 516 per non destare sospetti. Sottolineava altresì la banca la scarsa credibilità della versione del lavoratore, in quanto dalla registrazione della telefonata tra l'operatore del Contact Center BPER e la era emersa la volontà della cliente di bloccare unicamente la carta n. Per_2
084, e non anche la n. 516. Anche la sottoscrizione da parte della signora del modulo di richiesta di Per_2 disattivazione della carta n. 231 e di contestuale attivazione della carta n. 516 doveva riguardarsi come una sottoscrizione del modulo in fiducia, senza una reale comprensione, da parte della cliente, di quanto ella andava sottoscrivendo. Rilevava inoltre che i fatti rilevati dall'Audit interno della banca CP_1 costituivano presunzioni gravi precise e concordanti circa la condotta inadempiente posta in essere dal e sostanziantesi nell'esecuzione di Pt_1
“numerosi, costanti e consistenti prelievi di denaro non autorizzati” tramite le carte nn. 231 e 516, delle quali le clienti non avevano mai avuto la materiale disponibilità: allegava all'uopo la la stretta sequenza temporale tra i prelievi CP_1 dal conto della ed il versamento nel conto del . Per_2 Pt_1
Quanto rilevato non poteva che deporre, a dire della a favore della CP_1 legittimità del licenziamento irrogato. Sosteneva poi che era ravvisabile nella fattispecie anche l'elemento CP_1 intenzionale quale elemento del licenziamento da valutarsi da parte del Giudice: nella fattispecie, tale elemento sarebbe stato ravvisabile nel blocco, senza autorizzazione della cliente, della carta 516; nella omissione, in due occasioni (23.09.2021 e 3.12.2021), dell'informativa al responsabile della filiale delle lamentele della cliente circa prelievi non effettuati dalla cliente stessa;
nella reiterazione di tale condotta nel mese di aprile 2022. Sempre a proposito del blocco pag. 7 di 32 della carta e della violazione da parte del dipendente del regolamento sulla gestione dei reclami, cui il primo Giudice, in ipotesi estrema, aveva annesso la possibilità della irrogazione di una mera sanzione conservativa, contestava tale CP_1 conclusione, affermando in primo luogo che le due condotte anzidette erano state dalla pienamente provate. V'era poi da considerare che la era CP_1 Per_2 persona anziana non pratica delle procedure bancarie, per cui doveva avere sottoscritto il contratto di emissione della carta n. 516 in via fiduciaria, senza conoscerne il contenuto. Doveva poi, secondo , considerarsi, ai fini della CP_1 valutazione circa la legittimità del licenziamento, anche la posizione delle parti ed il grado di affidamento richiesto dalle mansioni: alla luce di tali elementi, che trovavano riferimento da una parte nel ruolo di Referente Personal del lavoratore, dall'altro nel rigore insito nel vincolo fiduciario corrente nel settore bancario, il blocco della carta e la mancata segnalazione di prelievi non autorizzati costituivano inadempimenti gravi del . Il dipendente aveva esposto la ad un Pt_1 CP_1 rischio molto grave, - consistente nelle rivendicazioni già formulate dalla signora nelle diffide inviate dal proprio legale nel febbraio 2022 e nel dicembre Per_2 dello stesso anno -, rientrando l'operazione effettuata a mezzo di strumenti elettronici nell'alea professionale dell'Istituto di credito quale prestatore dei servizi a pagamento e profilandosi quindi, in relazione ai prelievi a mezzo bancomat non autorizzati dalla cliente, la responsabilità di quest'ultimo. In calce a quanto precede, deduceva in via subordinata la conversione del CP_1 licenziamento per giusta causa in giustificato motivo soggettivo, ed in via ulteriormente gradata la riconduzione del licenziamento nell'alveo della previsione dell'art. 18 comma 5 L. 300/70. Deduceva ancora la erroneità e CP_1 contraddizione tra parte motiva e dispositivo dell'ordinanza in ordine al criterio di quantificazione dell'indennità risarcitoria, questione tuttavia superata nelle more tra opposizione ed udienza, e quindi non più in discussione, avuto riguardo al provvedimento di correzione dell'errore materiale emesso dal primo Giudice in data 30.11.2023. Concludeva chiedendo al Tribunale adito di pronunciare, in accoglimento CP_1 della opposizione proposta, la revoca dell'ordinanza cron. N. 5801/2023 resa dal Tribunale di Bologna, G.U.L. dott.ssa Maria Luisa Pugliese, in data 28/09/2023 nel procedimento r.g.n. 33/2023. pag. 8 di 32 Costituitosi in giudizio con memoria depositata il 19 febbraio 2024 Parte_1
resisteva nei confronti dell'opposizione avversaria, svolgendo
[...] argomentazioni difensive in ordine alla correttezza e all'ineccepibilità delle valutazioni espresse nell'ordinanza di accoglimento del ricorso per impugnazione del licenziamento e concludeva per il rigetto dell'opposizione. All'udienza del 29.2.2024 la chiedeva di poter depositare tutti gli atti di CP_1 indagine eseguiti nel procedimento penale attivato dalla cliente sig.ra CP_1 nei confronti del sig. ed entrati nella disponibilità di Persona_2 Pt_1 CP_1 soltanto in data 7.11.2023. Il Giudice autorizzava tale produzione documentale, che veniva depositata in data 14.3.2024. Successivamente, veniva disposta l'escussione testimoniale dei testi di parte ricorrente e Testimone_3 CP_4
nonché della cliente sig.ra
[...] CP_1 Persona_2
All'udienza del 15 aprile 2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri atti di costituzione della fase di opposizione e alle argomentazioni esposte nelle note conclusive autorizzate, depositate rispettivamente il 4 aprile 2025 da e il 3 aprile 2025 da Controparte_1 [...]
. Parte_1
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 505/2025, pubblicata il 25/04/2025 (R.G. n. 2129/2023), ha definito il giudizio di opposizione, così statuendo: “(…) in accoglimento dell'opposizione formulata da revoca Controparte_1
l'ordinanza emessa il 28 settembre 2023 nel procedimento iscritto al n. 33/2023 R.G.L., e, per l'effetto, dichiara la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato a con lettera del 12 luglio 2022. Condanna Parte_1
alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte Parte_1 nelle due fasi del giudizio di impugnazione del licenziamento, liquidate in complessivi euro 9.257,00 per compensi professionali di avvocato, oltre euro 259,00 per recupero delle anticipazioni non imponibili versate nella presente fase di opposizione, rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge. (…)”. Il Giudice dell'opposizione, in estrema sintesi, nella sentenza predetta, riepilogato lo svolgimento del processo ed esaminato il compendio probatorio in atti, ha ritenuto “acclarate la tempestività della contestazione disciplinare, la sussistenza e l'entità dei prelievi abusivi nonché la piena attribuibilità degli stessi a
[...]
”, affermando anche “l'adeguatezza e la proporzionalità della Parte_1
pag. 9 di 32 sanzione irrogata rispetto alla gravità dei fatti, idonea a incidere in modo irrimediabile sul rapporto di fiducia riposto nel dipendente dalla banca”. Con ricorso depositato telematicamente in data 17/06/2025, il sig. Parte_1
ha proposto reclamo nei confronti della predetta pronuncia, chiedendo a
[...] questa Corte: “ (…) NEL MERITO: riformarsi la sentenza impugnata alla luce ed in conformità ai motivi di appello formulati, e pertanto confermarsi il provvedimento di condanna emesso dal Tribunale di Bologna all'esito della fase sommaria, in data 28 settembre 2023, come emendato a seguito al provvedimento di correzione in data 30 novembre 2023, dichiarando l'illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogato da a con CP_1 Parte_1 lettera del 12.07.2022, con tutte le conseguenze di legge. Spese e compensi della fase di opposizione e del presente reclamo liquidati a favore del difensore richiedente la distrazione. (…)”. Nello spiegato atto di reclamo, il sig. , riepilogato lo Parte_1 svolgimento del giudizio, ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di quattro distinti motivi di impugnazione, in concreto reiterativi delle prospettazioni da lui svolte nelle precedenti fasi del giudizio, rubricati rispettivamente: “1) Immediatezza della contestazione e tempestività dell'irrogazione della sanzione: violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 115 c.p.c.). Erroneità della sentenza”; “2) L'asserita omissione dell'opposto nel riferire le doglianze orali della cliente del settembre (23.09) e del dicembre (3.12) 2021 (manifesta Per_2 illogicità, violazione e falsa applicazione di norme di diritto - artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. -). Erroneità della sentenza”; “3) Sulla seconda censura della NC: il blocco della carta n. 516 (violazione e falsa applicazione di norme di diritto - artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. -). Erroneità della sentenza”; “4) L'asserito mancato possesso delle carte n. 231 e 516 da parte della cliente (omessa valutazione delle prove raccolte, violazione e falsa applicazione di norme di diritto - artt. 2697 c.c. e 115,116 c.p.c. -). Erroneità della sentenza”. ritualmente costituitasi in giudizio, ha diffusamente Controparte_1 contestato la fondatezza dell'avverso reclamo sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado. pag. 10 di 32 Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio acquisito nelle precedenti fasi del giudizio e mediante acquisizione del doc. E di parte reclamata (estratto verbale udienza dell'08.05.2025 proc. pen. n. 5240/23 R.G. e n. 7901/21 R.G.N.R.), di formazione successiva alla conclusione del giudizio di opposizione con conseguente sua producibilità in questa sede e, comunque, acquisibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c., trattandosi di importante produzione documentale confermativa delle risultanze istruttorie già in atti. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, quanto al primo motivo di gravame, a mezzo del quale l'odierno reclamante ha censurato le considerazioni espresse dal Giudice a quo in punto alla ritenuta tempestività della contestazione disciplinare che ha condotto al licenziamento per giusta causa del sig. , se Pt_1 ne deve rilevare l'infondatezza alla luce delle seguenti considerazioni. In tema di tempestività della contestazione, è opportuno ricordare che per unanime giurisprudenza la tempestività è intesa in modo non assoluto, bensì con riferimento alla particolarità delle infrazioni medesime, al periodo eventualmente richiesto per il loro accertamento e al momento di piena conoscenza delle condotte. È, infatti, consolidato il principio secondo il quale l'immediatezza va intesa in senso relativo, essendo compatibile, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, con un variabile intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti contestati, rilevando, altresì, l'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (cfr., ex multis, Cass. 25.5.2016, n. 10839). Ciò, tanto più, laddove – come nella fattispecie in esame, considerata la comune tipologia degli addebiti e la loro non episodicità – si rientri nell'ipotesi della convergenza di una serie di fatti in un'unica condotta: poiché è necessaria “una valutazione globale ed unitaria …, l'intimazione del licenziamento può seguire l'ultimo” dei fatti contestati, “anche ad una certa distanza temporale dai fatti precedenti” (Cass.
4.10.2012 n. 16860, cit. v. anche Cass. 22.9.2009, n. 20404 e Cass. 17.9.2008, n. 23739.). Del resto, non è configurabile in capo al datore di lavoro alcun onere di adottare per ciascuna inadempienza un adeguato provvedimento disciplinare e quindi di attivare il relativo procedimento. I predetti principi sono stati ribaditi in una decisione con cui la Suprema Corte., in pag. 11 di 32 netta condivisione con l'operato della Corte territoriale, ha osservato che non è ravvisabile alcuna violazione dei citati canoni, anche sotto “il peculiare profilo della tutela dell'affidamento del lavoratore incolpato, nello svolgere un'indagine, volta ad accertare l'illecito disciplinare, non solo più vasta, da un punto di vista temporale, ma anche più accurata, fino ad implicare l'assunzione di informazioni presso gli stessi esercizi ove erano state effettuate le spese di cui se ne richiede il rimborso”, diventando irrilevante, ai fini della tempestività della contestazione disciplinare, il tempo decorso per lo svolgimento del peculiare tipo di indagine (cfr. Cass., 6 aprile 2020, n. 7703; v. ancora, in fattispecie relativa al rimborso di spese per missioni mai effettuate, Cass., 27 settembre 2017, n. 22610, ove è stata esclusa l'intempestività dell'addebito sollevato nell'ottobre 2009 e relativo al periodo dicembre 2004 - aprile 2009, in considerazione del necessario “lungo lasso di tempo per il definitivo accertamento degli ammanchi, vista l'entità della somma ed attesa la loro risalenza nel tempo e frequenza, tenuto altresì conto delle notevoli dimensioni aziendali”). Ciò tanto più - ha sottolineato la Corte - se l'esito dell'indagine dà conto del carattere fraudolento della condotta del lavoratore. Ed ancora, va segnalata la decisione con cui, avuto riguardo al potere di controllo datoriale, la Cassazione ha significativamente precisato che tale potere non si traduce in un obbligo, atteso che “non è ipotizzabile un diritto del dipendente ad essere controllato o ad essere subito informato del fatto che le proprie infrazioni siano state scoperte dal datore di lavoro. Né siffatto obbligo può ricavarsi dai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 16196/09): lo smentisce il carattere fiduciario del rapporto di lavoro, che fa sì che normalmente il datore di lavoro conti sulla correttezza del proprio dipendente, ossia che faccia affidamento sul fatto che il lavoratore rispetti i propri doveri anche in assenza di assidui controlli” (cfr. Cass., 17 maggio 2016, n. 10069, che dunque ha confermato come la tempestività della contestazione disciplinare vada valutata “in relazione al momento in cui il datore di lavoro abbia acquisito piena conoscenza dell'infrazione”; v. ancora di recente Cass., 12 maggio 2020, n. 8803, che ha ritenuto i requisiti della immediatezza e tempestività, condizionanti la validità del licenziamento per giusta causa, compatibili con un intervallo temporaneo, quando il comportamento del lavoratore consti di una serie di fatti che, convergendo a comporre un'unica condotta, esigono una valutazione globale pag. 12 di 32 ed unitaria da parte del datore di lavoro). Di tali consolidati principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità risulta aver fatto corretta applicazione il Tribunale di Bologna nella gravata sentenza, osservando in punto alla tempestività della contestazione disciplinare per cui è causa quanto segue: << (…) Quanto alla immediatezza della contestazione rispetto alla compiuta e circostanziata acquisizione della notizia dei fatti, di rilevanza anche penale, attribuibili al dipendente e della Parte_1 correlativa tempestività dell'avvio del procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione della sanzione espulsiva, non può riconoscersi efficacia dirimente alla circostanza che, già nel mese di aprile 2021, fosse stata Controparte_1 attinta dall'ordine di esibizione di documentazione bancaria (compresi gli estratti del conto corrente intestato a e la cronologia dei prelievi delle due Persona_2 carte con cifre finali 231 e 516) e abbia poi proceduto: 1) alla contestazione disciplinare soltanto il 24 giugno 2022, dopo avere emesso provvedimento di sospensione cautelare il 9 giugno 2022 ai sensi dell'art. 45 del CCNL alla luce della notizia che il dipendente era indagato per il delitto di truffa di cui all'art. 640, commi 1 e 2-bis, aggravato dalla circostanza dell'art. 61, n. 5, c.p.c., e 2) al licenziamento del dipendente medesimo il 12 luglio 2022. Depongono a favore della immediatezza contestazione disciplinare numerose ragioni, enucleabili dall'istruttoria sia documentale sia orale. Non si può, infatti, concordare con l'affermazione, contenuta nella ordinanza oggetto di opposizione, secondo cui arebbe stata in grado, già Controparte_1 nell'aprile 2021, di effettuare le verifiche necessarie per formulare puntuale e dettagliata contestazione e sarebbe rimasta inerte per oltre un anno dalla notifica del decreto recante ordine di esibizione di atti e di documenti ex art. 256 c.p.p., notificato a nel quadro di un procedimento penale avviato a Controparte_1 carico di ignoti per ipotesi di sostituzione di persona e truffa aggravata in danno di (doc. n. 24 allegato al ricorso in opposizione, documento già Persona_2 depositato dalla controparte nella fase sommaria del Parte_1 giudizio all'udienza del 16 marzo 2023). Il decreto de quo, datato 20 aprile 2021, è, come detto, stato adottato nel corso di indagini di un procedimento a carico di ignoti ed è privo di cenni, anche indiretti, al Referente personal di . Detto decreto Persona_2 Parte_1
pag. 13 di 32 è assolutamente generico e non fa menzione delle ragioni sottese alla necessità di ricostruzione della movimentazione del conto corrente bancario 2002106 e dei prelievi effettuati con le carte bancomat con cifre finali 526 e 231 “verosimilmente alla [cliente] stessa intestate” (così testualmente il doc. n. 24) nonché della documentazione attestante prelievi e disposizioni di conto corrente. Da un punto di vista contenutistico va rilevato che il decreto sopra menzionato, datato 20 aprile 2021, è inidoneo a generare un sospetto sull'operato della banca per irregolarità nella gestione del rapporto di conto corrente e di deposito titoli con la cliente ad opera del suo Referente personal, . Persona_2 Parte_1
Piuttosto, la circostanza che l'ipotesi investigativa sia stata formulata dal Pubblico Ministero ai sensi del combinato disposto degli artt. 494 (rubricato
“Sostituzione di persona”) e 640 c.p. (“ ”), fa propendere per la Per_4 supposizione, del tutto verosimile in uno stadio così embrionale nel disvelamento della vicenda, della cd. clonazione, vale a dire dell'utilizzo, abusivo e fraudolento, delle carte bancomat (ATM) nonché del compimento di disposizioni su conto corrente via internet banking da parte di terzi, all'insaputa della titolare del conto corrente e non certamente ad opera del Referente personal, in capo al quale sia la banca sia la cliente hanno riposto la propria fiducia contando, da un lato, sulla fedeltà del dipendente e, dall'altro, sulla professionalità e lealtà nella gestione del rapporto. Situazione di contenuto radicalmente diverso è quella che si è verificata, al contrario, il 7 giugno 2022 presso l'agenzia n. 1 di via Emilia CP_1
Levante n. 81 a Bologna, quando la Guardia di Finanza ha esteso l'esecuzione delle operazioni di perquisizione e sequestro (emesso sulla premessa di una ben precisa ipotesi di reato indicata nella informazione di garanzia già notificata all'odierno resistente/opposto) dall'abitazione di , ove le Parte_1 operazioni stesse erano state effettuate con esito negativo, alla sede di lavoro dell'indagato (doc. n. 7 allegato al ricorso in opposizione). Avvalorano la valenza di piena e chiara conoscibilità per ella Controparte_1 condotta posta in essere dal dipendente soltanto al 7 giugno 2022 (data da cui sono partiti gli approfondimenti interni all'azienda bancaria mediante audit) le deposizioni di direttore dell'Agenzia 1 di Testimone_3 Controparte_1
Bologna dal 10 giugno 2022, e di dipendente Controparte_4 Controparte_1
pag. 14 di 32 dal 1992 fino a luglio 2024, ex Responsabile del servizio , che Parte_2 ha partecipato agli accertamenti di audit interno, la cui relazione è stata prodotta sub doc. n.
8-bis di parte ricorrente/opponente. Il primo testimone ha assunto le funzioni di Direttore dell'agenzia 1 all'indomani della perquisizione della Guardia di Finanza, segnatamente il 10 giugno 2022, ma era presente in loco già il 7 giugno 2022 per avvicendamento e passaggio di consegne dal precedente Direttore della medesima agenzia, , giunto Tes_4 al pensionamento.
Il testimone ha riferito, in particolare, in ordine alle iniziative assunte da
[...] dopo la perquisizione disposta a carico dell'indagato CP_1 Parte_1
: “Noi informammo subito dell'accaduto l'ufficio personale e partì la
[...] procedura di audit interno, che fu gestita dall'ufficio preposto. Io ho assistito alla raccolta da parte dei colleghi dell'Ispettorato interno delle informazioni e della documentazione, noi li abbiamo aiutati” (verbale dell'udienza del 22 ottobre 2024). Quanto riferito dal teste è significativo, specialmente se valutato congiuntamente rispetto ai documenti sopra menzionati, n. 24 e n. 7 di parte ricorrente/opponente, che fanno luce sulla conoscibilità in capo a degli accadimenti Controparte_1 subiti dalla cliente e sulla necessità di disporre approfondimenti Persona_2 da parte dell'istituto di credito. Altrettanto significativa è, sia per l'aspetto della tempestività della contestazione, qui preso in esame, sia per l'aspetto della sussistenza della condotta e della chiara attribuibilità della stessa a (su cui si dirà infra) la Parte_1 deposizione di dipendente dal 1992 fino a Controparte_4 Controparte_1 luglio 2024, ex Responsabile del servizio Special Investigation, escusso anch'egli all'udienza del 22 ottobre 2024. Sono espliciti, al riguardo, i seguenti passi della testimonianza di CP_4
“Ricordo la vicenda del , io ho svolto l'audit interno sulle attività
[...] Pt_1 messe in evidenza dal reclamo della cliente, [. . .] Noi abbiamo Persona_2 Parte iniziato le nostre attività di audit a seguito dell'accesso da parte della . A quel punto abbiamo fatto un'analisi della movimentazione delle carte bancomat oggetto della perquisizione (erano 4 le carte oggetto della nostra analisi) a anche un'analisi della movimentazione dei conti correnti intestati al collega Pt_1
pag. 15 di 32 accesi presso . All'esito delle attività, abbiamo redatto un report che CP_1 confermo essere il doc. 8 bis di parte . CP_1
Da questa analisi è emerso, in sostanza, che le carte bancomat erano state rilasciate quasi tutte, credo tranne l'ultima, dal;
che le carte erano intestate Pt_1 alla signora o alla figlia e la loro movimentazione aveva questa Per_2 particolarità: due di queste carte erano state utilizzate solo per prelievi ATM, mai per pagamenti, e sono le due indicate nella richiesta della GdF. Queste carte erano attive contemporaneamente all'altra carta, che invece aveva una operatività consona alla fascia di età della con prelievi ATM ma anche con spese, per Per_2 esempio in farmacia. Sia le spese sia i prelevamenti erano coerenti con la residenza della ed eseguiti in orari diurni. Le altre due carte invece erano Per_2 anomale nell'utilizzo perché vedevano solo prelevamenti in contanti, alcuni dei quali in orari particolari, come la sera tardi o la mattina presto. Confrontando le operazioni di prelievo di queste ultime due carte con i conti del collega , per alcune operazioni abbiamo trovato, a pochissima distanza dai Pt_1 prelievi, dei versamenti in contanti sui conti del collega, per importi compatibili”. La deposizione di è, quindi, eloquente poiché riassume quanto Controparte_4 diffusamente esposto nella relazione redatta all'esito dell'audit interno (doc. n.
8- bis di parte ricorrente/opponente) che, come detto, ha preso avvio dopo la segnalazione effettuata dal Direttore dell'agenzia 1 di Bologna di CP_1
secondo quanto riferito dal testimone e sopra brevemente
[...] Testimone_3 sintetizzato. Ne consegue che le date rilevanti per valutare la immediatezza della contestazione e la tempestività dell'avvio del procedimento disciplinare, anche in relazione al requisito dimensionale della struttura organizzativa di alla Controparte_1 stregua dei condivisibili criteri di giudizio affermati dalla costante giurisprudenza di legittimità (si cita a titolo esemplificativo, in ossequio alla funzione di uniforme interpretazione del diritto svolta dalla Suprema Corte, Cass., sez. lavoro, ord. n. 27069 del 25 ottobre 2018, a sua volta richiamata da Cass., sez. lavoro, sent. n. 12321 del 14 aprile 2022) sono: il 7 giugno 2022 quale dies a quo per l'avvio di indagini interne e per l'analisi della movimentazione dei conti correnti non soltanto della cliente ma anche del Referente personal Persona_2 [...]
, al fine della analisi incrociata dei rispettivi dati, e – quale dies Parte_1
pag. 16 di 32 ad quem - il 24 giugno 2022, data della puntuale lettera di contestazione disciplinare (doc. n. 13 di parte resistente/opponente), intervenuta a breve distanza di tempo dalla sospensione cautelare del dipendente disposta, in applicazione dell'art. 45 CCNL, con lettera raccomandata a mani datata 9 giugno 2022, efficace dalla notifica del provvedimento all'interessato, avvenuta il 13 giugno 2022 (doc. n. 8, già citato): il dies ad quem è stato quindi quello della contestazione disciplinare del 24 giugno 2022 (doc. n. 13), cui hanno fatto seguito le giustificazioni di il 4 luglio 2022 (doc. n. 14) e il Parte_1 licenziamento per giusta causa del 12 luglio 2022 (doc. n. 15). Tra il 7 giugno 2022 e il 24 giugno 2022 è trascorso, pertanto, un intervallo di tempo ragionevolmente breve laddove si consideri la necessità di verifiche interne della banca e di compiuta formulazione di un addebito disciplinare sufficientemente dettagliato, frutto di opportuna ponderazione sia per la gravità dei fatti addebitati sia per il necessario rispetto del principio della immodificabilità della contestazione. Peraltro, secondo altra pronuncia di legittimità di contenuto conforme a quella sopra citata, il principio dell'immediatezza della contestazione rispetto al fatto è compatibile con l'intervallo di tempo necessario all'accertamento della condotta del lavoratore e alle adeguate valutazioni di questa, “cosicché deve escludersi che incorra nella violazione di tale principio il datore di lavoro che, ai fini di un corretto accertamento del fatto, anziché procedere a proprie indagini, scelga di attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale” (Cass., sez. lavoro, ord. n. 12788 del 14 maggio 2019): nel caso in esame, ha valutato Controparte_1 con rapidità la gravità dei sospetti sorti a carico di alla Parte_1 luce delle ipotesi accusatorie formulate a suo carico e, come sopra rilevato, ha effettuato proprie indagini mediante audit interno. La circostanza qui sottolineata dimostra, quindi, la particolare celerità con cui la banca ha agito nell'avvio di propri controlli e nella conclusione del procedimento disciplinare a carico di con un motivato e documentato Parte_1 provvedimento sanzionatorio (documenti n. 12 e n. 13 di . Controparte_1
D'altro canto, escluso - per le ragioni sopra illustrate – che possa decorrere da aprile 2021 (epoca della notifica a del decreto del Pubblico Controparte_1
Ministero recante ordine di esibizione di atti e di documenti ex art. 256 c.p.p.), un pag. 17 di 32 lasso di tempo ragionevolmente breve per elaborare una contestazione disciplinare sorretta da adeguati riscontri documentali (quali sono, per l'appunto, i documenti n. 12 e n. 13 allegati al ricorso in opposizione), non può d'altro canto essere considerata data idonea a fungere da dies a quo per giungere a una contestazione disciplinare caratterizzata dal requisito di sufficiente immediatezza l'11 febbraio 2022, data della diffida della cliente presa in carico Persona_2 dalla banca il 22 febbraio 2022 per gli opportuni riscontri (documenti n. 4, n. 5 e n. 6 di parte ricorrente/opponente, quest'ultimo datato 12 aprile 2022 e redatto, in risposta alla missiva del legale di dell'11 febbraio 2022, Persona_2 dall'Ufficio Reclami NCri di . Controparte_1
Nella diffida de qua, infatti, sono denunciati episodi di “numerosi, costanti e consistenti prelievi di denaro non autorizzati dalla mia cliente, peraltro per lo più operati con carte bancomat diverse da quella in possesso della mia patrocinata e a lei mai consegnate, eseguiti anche presso sportelli automatici lontani dalla sua abitazione (anche fuori Bologna) ove la Sig.ra non si è mai recata e, in Parte_4 taluni altri casi, allo sportello in NC” ma non sono forniti elementi di verosimile coinvolgimento di , insistendosi sul lamentato Parte_1 difetto di diligenza della banca nella effettuazione della propria vigilanza interna. Peraltro, quanto alla condotta che il dipendente ha serbato in relazione alle segnalazioni della cliente, come emerso dall'audit interno e poi riferito dal testimone “Un altro aspetto che abbiamo evidenziato è che il Controparte_4
risultava essere a conoscenza di problematiche su queste carte, di cui non Pt_1 aveva parlato con nessuno;
c'è una procedura che si chiama CRM in cui i colleghi di Filiale inseriscono note e memorie sui rapporti con la clientela, una sorta di agenda in cui si tiene traccia di tutto. In due occasioni lo stesso aveva Pt_1 indicato nella procedura che c'erano lamentele della cliente su alcuni prelevamenti bancomat. Di questo non aveva però avvisato nessuno, come avrebbe dovuto fare, né aveva svolto alcuna attività”. In relazione alla diffida dell'11 febbraio 2022 a firma congiunta di Persona_2
e del suo legale, si rileva che nel Report n. 36 redatto all'esito dell'audit interno è sottolineato che “in data 14/02/2022 è pervenuto un reclamo presentato dallo Studio Legale dell'Avv. Santiago Arguello per conto della cliente Persona_2 per presunti “gravi pregiudizi subiti dalla cliente dal 2015 ad oggi, per condotte pag. 18 di 32 non autorizzate di dipendenti”. Nella missiva vi sono riferimenti generici a più circostanze che riguardano sia prelevamenti “non autorizzati” che investimenti mobiliari ritenuti dal legale potenzialmente anomali con riserva di predisporre
“apposita perizia”. L'Ufficio Reclami ha ricevuto una relazione della filiale alla quale ha partecipato anche - nella stessa non vi è alcun cenno a lamentele Pt_1 della cliente nei confronti della note al dipendente almeno sin da settembre CP_1
2021 - e in data 12/04/2022 ha comunicato all'avv. Santiago Arguello che per la
“...genericità e carenza di allegazione ancor prima che di prova …la si CP_1 trova nell'oggettiva impossibilità di riscontrare nel merito la missiva…considerando l'ampio lasso di tempo in considerazione…”, rendendosi disponibile a valutare eventuali integrazioni”. Anche in ordine alla diffida dell'11 febbraio 2022, pertanto, Parte_1
ha fornito elementi fuorvianti all'allora Direttore della filiale n. 1
[...] Tes_4
, analogamente a quanto già fatto per i reclami presentati da
[...] Persona_2
a settembre 2021 e a dicembre 2021, cui il resistente/opposto aveva dato con procedura CRM commenti e annotazioni tendenti a privare di significato la segnalazione della cliente. Alla luce di quanto sin qui illustrato, neanche l'11 febbraio 2022 può essere assunto quale ipotetico dies a quo di conoscibilità della censurabile condotta di
in capo a Non resta, pertanto, che Parte_1 Controparte_1 identificare detto dies a quo nel 7 giugno 2022, come sopra affermato. D'altro canto, anche i tentativi compiuti da e dalla figlia Persona_2 di far emergere anomalie nei prelievi di denaro e di fermare Persona_5
l'inspiegabile fenomeno hanno subito un arresto sul nascere, atteso che lo stesso dipendente, in violazione ancora una volta del dovere di curare gli interessi della cliente e di operare con assoluta fedeltà nei confronti dell'azienda bancaria, non ha avvisato nessuno (come avrebbe dovuto fare se avesse agito diligentemente) né ha svolto alcuna attività circa i fatti rappresentati se non quella di minimizzare la Parte valenza dei reclami con la procedura . Si veda, al riguardo il doc. n.
9-bis allegato alla memoria difensiva di costituzione, costituito dallo scambio di messaggi WhatsApp del 18 febbraio 2021 tra e il Referente personal della madre, . Persona_5 Parte_1
Quest'ultimo, in pari data, ormai consapevole del sospetto nato nella cliente, pag. 19 di 32 senza raccoglierne la firma e senza ricevere la denuncia di smarrimento, aveva già bloccato la carta bancomat con cifre finali 516 (una delle due carte con cui aveva sino ad allora operato abusivi prelievi di denaro) e ha inserito nel sistema la dicitura “smarrimento” quale causale del blocco di operatività della carta stessa. Sul punto hanno riferito, con precisione ed accuratezza, anche i testimoni e (vedasi il verbale dell'udienza del 22 ottobre Testimone_3 Controparte_4
2024). In sintesi, quando ha avuto contezza, dai messaggi scambiati con Persona_5
che si era accorta che erano stati effettuati prelievi dal
[...] Persona_2 conto corrente mediante carta bancomat non in suo possesso, Parte_1
ha bloccato l'operatività della carta medesima (con cifre finali 516) che
[...] lui stesso, e non la cliente, deteneva. La circostanza è stata riferita, in modo univoco e con piena attendibilità, dal teste
incaricato da degli accertamenti per audit Controparte_4 Controparte_1 interno: “Infine, l'altro aspetto che avevamo verificato riguardava il blocco di una delle carte. Risultava che la avesse chiesto al numero verde il blocco della Per_2 carta, perché pensava fosse stata clonata. La carta è stata bloccata, ed era quella che era in possesso della cliente. Probabilmente la i era accorta di prelievi Per_2 anomali e, non sapendo dell'esistenza di altre carte, ha bloccato l'unica che deteneva. L'operatore del numero verde ha fatto il blocco e ha detto alla cliente di portare la denuncia in ufficio, ma in filiale la denuncia non è stata trovata. Stranamente, il giorno successivo il ha bloccato con la causale “per Pt_1 smarrimento” l'altra carta che era operativa in contemporanea, senza richiesta della cliente e senza denuncia. Sappiamo che questo blocco lo ha eseguito il Pt_1 perché per questa operazione bisogna loggarsi, quindi il sistema registra la matricola di chi esegue l'operazione. Sulla base di questi elementi, noi abbiamo ricostruito la vicenda. ADR: dal punto di vista teorico, è possibile che altri abbia operato con la matricola del , ma vorrebbe dire che il aveva dato le sue credenziali Pt_1 Pt_1 personali ad un altro collega, il che è assolutamente vietato”. In definitiva, l'istruttoria orale ha permesso di accertare, soprattutto in virtù della deposizione di che , in violazione delle Controparte_4 Parte_1 procedure interne alla banca, non aveva segnalato ad alcuno dei suoi superiori pag. 20 di 32 gerarchici le lamentele già avanzate da nei mesi di settembre 2021 Persona_2
e di dicembre 2021 in ordine a misteriosi prelievi di denaro contante dal suo conto corrente, di cui la cliente si è avveduta molto tempo dopo. Parte_1
, al contrario si era limitato a inserire nel sistema CRM (definito dal
[...] teste “una sorta di agenda che tiene traccia di tutto”) generiche Controparte_4 annotazioni di quanto riferitogli dalla cliente, senza dare impulso a verifiche che lo avrebbero identificato come responsabile delle operazioni non autorizzate dalla titolare del conto corrente e del deposito titoli, Persona_2
Il testimone ha puntualizzato, rispondendo a richiesta di Controparte_4 chiarimenti: “non tutto quello che si annota nella procedura CRM va riferito, però in questo caso le anomalie sui prelievi devono essere in qualche modo evidenziate e gestite, non si possono ignorare, e ciò in forza del regolamento interno sui reclami”. Coerente con le circostanze emerse dell'audit interno e riferite dai testimoni e è la deposizione di persona Testimone_3 Controparte_4 Persona_2 offesa: la testimone, escussa all'udienza del 9 gennaio 2025, ha confermato quanto riferito dagli altri due testimoni: “Avevo anche un portafoglio investimenti consistente. Il mio consulente era . Adesso, dopo la vicenda per cui Parte_1
è causa, ho interrotto ogni rapporto con . A un certo punto mi sono accorta CP_1 che il valore del mio portafoglio titoli calava sempre, e io chiedevo il perché. Il
mi rispondeva che con il lock down erano calati i valori. Il mi
Pt_1 Pt_1 chiamava in banca a firmare dei documenti e io, che mi fidavo, firmavo senza leggere. A un certo punto mi sono insospettita e ho fatto vedere le carte in mio possesso ad un vecchio amico, esperto di finanza, che mi ha segnalato che c'era qualcosa che non andava. Allora sono andata alla Guardia di Finanza che ha fatto 6 mesi di accertamenti e poi ha rilevato che c'era stata una sottrazione, il
Pt_1 mi ha portato via tanti soldi. Io, fin dall'inizio, ho avuto in mio possesso una sola tessera bancomat, che usavo per le spese correnti. Io non ho mai dato la mia tessera al e non ho mai
Pt_1 avuto una seconda carta bancomat. Io l'estratto del conto non lo guardavo, perché mi fidavo del che mi trattava con grande cortesia e affetto”.
Pt_1
La deposizione di è rilevante in relazione non soltanto alla Persona_2 ricostruzione della infedele condotta del suo Referente personal di CP_1
pag. 21 di 32 ma anche alla complessità e alla durata degli accertamenti che sono stati CP_1 necessari all'istituto di credito per fare emergere l'accaduto con sufficiente grado di chiarezza e che hanno, quindi, richiesto un ragionevole lasso di tempo. Per_2
infatti, ha riferito, come già sopra trascritto: “A un certo punto mi sono
[...] insospettita e ho fatto vedere le carte in mio possesso ad un vecchio amico, esperto di finanza, che mi ha segnalato che c'era qualcosa che non andava. Allora sono andata alla Guardia di Finanza che ha fatto 6 mesi di accertamenti e poi ha rilevato che c'era stata una sottrazione”. L'immediatezza della contestazione e la tempestività dell'avvio del procedimento disciplinare vanno, pertanto, valutati anche in relazione all'ampio periodo (indicato dalla testimone in sei mesi) occorrente alla Guardia di Finanza per indagare sulle sottrazioni di denaro dal deposito titoli e dal conto corrente n. 2002106 acceso presso l'agenzia 1 di a Bologna. (…) >>. Controparte_1
Queste esaustive e convincenti considerazioni, suffragate dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia e frutto di un attento e meditato esame delle risultanze istruttorie in atti, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle censure sollevate dall'odierno reclamante con il primo motivo di impugnazione (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Al riguardo, va peraltro osservato che Cass. 109 del gennaio 2024, ha ribadito che:
“il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tendendo anche conto che il prudente vaglio del datore di lavoro ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate e comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (Cass. 10688 /2017, 1101/2007, 241/2006, 5308/2000)”. Nel caso di specie, come già evidenziato, l'odierno reclamante ha esercitato, con le proprie giustificazioni (rese sia in forma scritta) ogni facoltà difensiva nell'ambito della procedura disciplinare che ha condotto al di lui licenziamento. Pertanto, anche ove si volesse dissentire dalle suesposte considerazioni, l'eccepito difetto di tempestività della contestazione disciplinare per cui è causa non si pag. 22 di 32 tradurrebbe in un vizio del relativo procedimento. A tanto consegue, ad avviso della Corte, la reiezione del primo motivo di reclamo. Vanno, poi, esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di reclamo, tutti relativi alla contestata sussistenza degli illeciti disciplinari per cui è causa. Al riguardo, va evidenziato che, ad avviso di questa Corte, sussistono indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c. in merito all'intervenuta commissione da parte del sig. degli illeciti a lui contestati e che hanno Pt_1 condotto al suo licenziamento per giusta causa. Al riguardo, oltre a richiamare quanto già detto in punto alla tempestività della contestazione disciplinare, si rileva innanzitutto che i rapporti tra il sig. e Pt_1 la sig.ra risalgono al 2015, quando l'odierno reclamante, in qualità di Per_2 consulente finanziario della sig.ra aveva emesso, in nome e per conto della Per_2 cliente, le carte di credito n. 511090231 e n. 51100395084, nonché raccolto la documentazione relativa ad un contratto di finanziamento chirografario sottoscritto dalla sig.ra in data 20.5.2015. Per_2
Inoltre, a far data dal 27.3.2017, la gestione del rapporto contrattuale di conto corrente e del deposito titoli della sig.ra veniva definitivamente attribuita Per_2 al sig. . Pt_1
Poiché questo giudizio ha ad oggetto la mala gestio delle carte bancomat intestate alla sig.ra da parte dell'odierno reclamante, si ritiene opportuno riepilogare Per_2 di seguito gli estremi e le date di emissione delle predette carte: a) carta n. 511090231 (d'ora in poi, per brevità, “n. 231”), emessa a nome della figlia della sig.ra (sig.ra in data 7.5.2015 ed estinta in data Per_2 Per_5
9.1.2019, quando veniva sostituita dalla n. 61101706516. Si segnala tuttavia che né questa carta né la n. 516 (come si vedrà meglio infra) sono mai state nella materiale disponibilità della sig.ra e/o della figlia sig.ra Per_2 Per_5
b) carta n. 51100395084 (d'ora in poi, per brevità, “n. 084”), rilasciata alla sig.ra in data 3.6.2015 ed estinta in data 17.2.2021 (trattasi dell'unica carta di cui Per_2 la sig.ra aveva la materiale disponibilità); Per_2
c) carta n. 61101706516 (d'ora in poi, per brevità, “n. 516”), emessa in data 9.1.2019 in sostituzione della n. 231 ed estinta in data 18.2.2021. Giova rilevare pag. 23 di 32 sin d'ora che anche tale carta, come la n. 231, non è mai stata nella materiale disponibilità della sig.ra Per_2
d) carta n. 61102322945 (d'ora in poi, per brevità, “n. 945”), rilasciata alla sig.ra in data 12.4.2021. Per_2
Orbene, in data 7.6.2022, al momento dell'accesso della Guardia di Finanza all'interno dell'Agenzia 1 di Bologna, ove operava il sig. , Pt_1 CP_1 apprendeva che il sig. era indagato per il reato previsto dall'art. 640 co. 1 Pt_1 co. 2bis e 61 n. 5 c.p. perché, “nella sua qualità di dipendente della banca CP_5
sita in Bologna Via Emilia Levante n. 81 e consulente finanziario della p.o.,
[...] con artifizi e raggiri, chiedeva il rilascio di carte bancomat a nome della Per_2
[…] (persona anziana non esperta di pratiche bancarie) e della di lei
[...] figlia a loro insaputa, rispettivamente n.5111090231 e Persona_3
n.61101706516, prelevando denaro dai conti delle anzidette, conseguendo un ingiusto profitto con relativo danno patrimoniale della P.O., facendo loro firmare i documenti necessari (presentati alle p.o. come documenti di diversa natura). Accertato in Bologna in epoca anteriore o prossima al 19.2.2021” (cfr. doc. 7 allegato al ricorso in opposizione)”. La NC avviava pertanto un'indagine interna (le cui risultanze sono rinvenibili sub doc. 8bis allegato al ricorso in opposizione), dalla quale emergeva:
- che la sig.ra non era mai stata in possesso delle carte n. 231 e 516; che, Per_2 tra il 2015 e il 2021, tali carte erano state adoperate per effettuare prelievi di denaro presso ATM e Cassa di Risparmio di Cento, per un importo complessivo di CP_1
€ 342.000;
- che, per le carte n. 231 e 516, l'operatività era divergente da quella degli altri strumenti di moneta elettronica nella disponibilità della cliente sotto diversi profili (orari, entità dei prelievi);
- che in data 18.2.2021, senza alcuna apparente giustificazione, il sig. Pt_1 bloccava di propria iniziativa anche la carta n. 516, mai entrata nella materiale disponibilità della cliente, inserendo quale causale “smarrimento;
- che la sig.ra aveva denunciato i prelievi bancomat non autorizzati al sig. Per_2
già in data 23.9.2021 e 3.12.2021, ma che il lavoratore non aveva segnalato Pt_1 alcunché ai suoi superiori gerarchici;
- che il sig. non aveva segnalato, al momento della predisposizione della Pt_1
pag. 24 di 32 nota richiesta dall'Ufficio Reclami per il riscontro alla diffida della sig.ra Per_2 del 11.2.2022, di essere a conoscenza delle doglianze del 23.9.2021 e del 3.12.2021 in merito all'utilizzo delle sue carte bancomat;
- che sussistevano singolari coincidenze temporali tra le giornate e gli orari in cui risultavano prelievi dalle carte n. 231 e 516 e quelli in cui il sig. aveva Pt_1 effettuato versamenti sul proprio conto corrente. Tali circostanze venivano addebitate al sig. con contestazione disciplinare Pt_1 del 24.6.2022 (doc. 13 allegato al ricorso in opposizione) e la società, non ritenendo accoglibili le giustificazioni rese dall'odierno reclamanre, in data 12.7.2022 gli comminava licenziamento per giusta causa. Orbene, come sopra anticipato, l'istruttoria svolta nelle precedenti fasi del giudizio ha confermato la sussistenza degli addebiti di cui alla contestazione sub doc. 13 di parte reclamata. Nello specifico, è stato accertato che il sig. , tra il 2015 e il 2021, ha Pt_1 effettuato dalle carte n. 511090231 e 61101706516, intestate alla cliente CP_1 sig.ra molteplici prelievi non autorizzati di denaro, per un ammontare Per_2 complessivo di oltre 300.000 euro, che l'odierno reclamante sottraeva così alla cliente, approfittando del fatto che costei fosse una “persona anziana non esperta di pratiche bancarie” (l'espressione citata è mutuata dal decreto di perquisizione sub doc. 7 allegato al ricorso in opposizione). Tali circostanze sono comprovate, innanzitutto, dalle dichiarazioni rese all'udienza del 9.1.2025 dalla cliente truffata, la sig.ra “il mio consulente Persona_2 era . Adesso, dopo la vicenda per cui è causa, ho interrotto ogni Parte_1 rapporto con . A un certo punto mi sono accorta che il valore del mio CP_1 portafoglio titoli calava sempre, e io chiedevo il perché. Il mi rispondeva Pt_1 che con il lock down erano calati i valori. Il mi chiamava in banca a firmare Pt_1 dei documenti e io, che mi fidavo, firmavo senza leggere. A un certo punto mi sono insospettita e ho fatto vedere le carte in mio possesso ad un vecchio amico, esperto di finanza, che mi ha segnalato che c'era qualcosa che non andava. Allora sono andata alla Guardia di Finanza che ha fatto 6 mesi di accertamenti e poi ha rilevato che c'era stata una sottrazione, il mi ha portato via tanti soldi. Io, Pt_1 fin dall'inizio, ho avuto in mio possesso una sola tessera bancomat, che usavo per le spese correnti. Io non ho mai dato la mia tessera al Tiozzo e non ho mai avuto pag. 25 di 32 una seconda carta bancomat. Io l'estratto del conto non lo guardavo, perché mi fidavo del che mi trattava con grande cortesia e affetto”. La sig.ra Pt_1 Per_2 aggiungeva: “i prelievi io abitualmente li facevo dal BA esterno della CP_1 in via Guerrazzi in centro, al mattino, non ho mai fatto prelievi di denaro in orari serali o notturni. Ogni tanto, quando andavo in filiale, il mi faceva la Pt_1 cortesia di prelevare per mio conto e mi consegnava i contanti, che era circa 200
o 250 euro a volta” (cfr. sempre verbale udienza del 9.1.2025). Orbene, dalle parole della sig.ra si desume innanzitutto logicamente che la Per_2 cliente non aveva la materiale disponibilità delle carte n. 231 e 516, che è lecito presumere fossero in possesso del sig. . Pt_1
Un'ulteriore conferma di ciò è rinvenibile nel documento depositato nel fascicolo telematico dell'odierna reclamata in data 14.3.2024, contenente le risultanze delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza di Bologna a fronte della denuncia/querela presentata dalla sig.ra in data 19.2.2021. Per_2
Alla pagina 2 di tale documento si legge infatti che “gli estratti del conto corrente n. 2002106 [ossia il conto corrente principale della sig.ra ndr] evidenziano Per_2 che questa ingente somma di denaro [pari a € 343.000,00; ndr] è stata prelevata con due carte bancomat, entrambe non riconosciute dalla a) La carta Per_2 bancomat n. 5111090231 intestata a (figlia della Persona_3 denunciante), rilasciata il 07 maggio 2015 e restituita/annullata il 09 gennaio 2019; b) La carta bancomat n. 61101706516 intestata alla […]”. Persona_2
Tali carte intestate alla sig.ra erano state evidentemente emesse senza Per_2 alcuna autorizzazione dal sig. , il quale aveva verosimilmente sottoposto Pt_1 alla firma della cliente i moduli di emissione delle predette carte confidando nel fatto che costei, essendo una persona anziana, non avrebbe letto il contenuto dei medesimi (la stessa teste all'udienza del 9.1.2025, ha ammesso: “il Per_2
mi chiamava in banca a firmare dei documenti e io, che mi fidavo, firmavo Pt_1 senza leggere”) con la finalità di “confondere la cliente circa la sua esatta consistenza patrimoniale allo scopo di appropriarsi del suo denaro una volta smobilizzato e riversato sul conto principale, mediante prelievi a mezzo bancomat” (cfr. pag. 7 del doc. depositato da in data 14.3.2024). CP_1
Tale disegno criminoso emerge pacificamente dalle indagini della Guardia di Finanza che ha concluso: “ ha pianificato e poi Parte_1
pag. 26 di 32 saccheggiato il conto corrente della , al fine di mascherare tale condotta Per_2 delinquenziale, ha agito su un duplice fronte: a monte, come indicato sopra, ha aperto in modo ingannevole a nome della una miriade di sub-rapporti Per_2 collegati al conto corrente principale, quali tre GPM, altrettanti conti correnti ad esse asserviti, due carte BA (una a nome della figlia della vittima) che non ha consegnato e, dopo essersi impossessato dei rispettivi codici PIN, ha utilizzato per prelevare il denaro dal conto corrente. Il tutto allo scopo di confondere la vittima circa la reale consistenza del proprio patrimonio […]; a valle, partendo da una premessa: l'odierno indagato era dal 2013 titolare del conto corrente acceso presso e, come da estratto conto titoli, nel corso del CP_6 periodo in cui sono stati compiuti i fatti per cui si procede ha utilizzato tale rapporto per effettuare oltre 10.000 operazioni di trading ad altissimo rischio
[…]” (cfr. pag. 9 doc. indagini penali depositato in data 14.3.2024). Inoltre, sia dalla testimonianza della sig.ra ia dalle risultanze delle indagini Per_2 della Guardia di Finanza, è emersa la riconducibilità al sig. dei prelievi non Pt_1 autorizzati dalle carte bancomat intestate alla cliente , effettuati peraltro in CP_1 orari non compatibili con le abitudini della sig.ra Quest'ultima ha infatti Per_2 dichiarato di avere sempre effettuato prelievi allo sportello bancomat di Via Guerrazzi, a Bologna, e mai “in orari serali o notturni”. Tuttavia, come osservato dalla Guardia di Finanza nel documento depositato da in data 14.3.2024 CP_1
(cfr. pag. 5), dalle carte intestate alla sig.ra risultano prelievi anche presso Per_2 altri sportelli BA, distanti da quello situato in via Guerrazzi (trattasi in particolare degli sportelli di via Emilia Levante n. 81, di via Giacomo Venezian n. 5/A, di via Riva Reno n. 47 e di via Rizzoli n. 20). Inoltre, sempre dalle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza, è emerso che “quando vengono effettuati i prelievi di denaro dal conto della on le carte bancomat contestate, la Per_2 collocazione degli sportelli automatici utilizzati è compatibile con la presenza in quelle zone del per come si riscontra dai tabulati Parte_1 telefonici acquisiti agli atti del fascicolo” (cfr. pag. 12 del documento depositato da in data 14.3.2024; per un dettaglio sulle risultanze delle indagini sui CP_1 tabulati telefonici si vedano le pagine n. 12 e 13 del medesimo allegato). E ancora: dalle indagini effettuate è altresì emerso che alcuni prelievi di denaro dalla carta n. 516 erano stati effettuati “in orari inconsueti e che mal si addicono pag. 27 di 32 ad una anziana signora come la odierna denunciante” (cfr. pag. 3 doc. depositato in data 14.3.2024) presso lo sportello di Cassa di Risparmio di Cento situato in via della Grada n. 2, a Bologna che, guarda caso, dista solo 4 minuti a piedi dall'abitazione del sig. , situata in via Paradiso n. 2, a Bologna. Pt_1
Ad avvalorare definitivamente la tesi dell'ascrivibilità al sig. di tale disegno Pt_1 depone infine la seguente circostanza, emersa sempre nel corso delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza: i prelievi non autorizzati ammontano a complessivi € 342.660,00 (cfr. pag. 10 doc. depositato da in data 14.3.2024); CP_1 allo stesso tempo, nel medesimo arco temporale in cui alla sig.ra veniva Per_2 sottratto denaro, il sig. riversava “sui diversi suoi conti correnti denaro Pt_1 contante per una somma di oltre 300.000, rispetto alla quale gli accertamenti non hanno individuato alcuna provenienza legittima” (cfr. sempre pag. 10 doc. depositato da in data 14.3.2024). CP_1
Non è evidentemente un caso che la somma sottratta alla sig.ra da un lato, Per_2
e quella accreditata sul conto corrente del sig. , dall'altro, fossero Pt_1 sostanzialmente coincidenti. Dall'istruttoria svolta nelle precedenti fasi del giudizio nè emerso altresì che il sig.
, in data 18.2.2021, bloccava arbitrariamente la carta bancomat n. 516, Pt_1 intestata alla sig.ra senza raccogliere la firma della cliente e senza ricevere Per_2 la denuncia di smarrimento della carta necessaria ad attivare il blocco, inserendo quale causale “smarrimento”. Ed invero, in data 17.2.2021, la sig.ra ritenendo che la carta n. Per_2
51100395084 (l'unica di cui aveva la materiale disponibilità; la cliente, infatti, all'udienza del 9.1.2025, ha dichiarato: “io, fin dall'inizio, ho avuto in mio possesso una sola tessera bancomat, che usavo per le spese correnti. Io non ho mai dato la mia tessera al Tiozzo e non ho mai avuto una seconda carta bancomat”) fosse stata clonata, procedeva a bloccarla tramite il Contact Center
. CP_1
A conferma di ciò si veda la dichiarazione del teste all'udienza del CP_4
22.10.2024: “risultava che la vesse chiesto al numero verde il blocco della Per_2 carta, perché pensava fosse stata clonata. La carta è stata bloccata, ed era quella che era in possesso della cliente. Probabilmente la i era accorta di prelievi Per_2 anomali e, non sapendo dell'esistenza di altre carte, ha bloccato l'unica che pag. 28 di 32 deteneva”. Nello stesso senso anche il teste sempre all'udienza del Tes_3
22.10.2024, ha dichiarato: “In questo caso, erano coinvolte due carte: una era stata bloccata attraverso il numero verde, ma non c'era la denuncia”. Tuttavia, il giorno seguente (18.2.2021), in maniera del tutto arbitraria, il sig.
bloccava, senza alcuna autorizzazione da parte della sig.ra o della Pt_1 Per_2 di lei figlia, anche la carta n. 516, inserendo quale causale “smarrimento”. A conferma dell'ascrivibilità del blocco della carta n. 516 al sig. , si vedano le Pt_1 dichiarazioni del teste che, all'udienza del 22.10.2024, ha dichiarato: CP_4
“stranamente, il giorno successivo il ha bloccato con la causale “per Pt_1 smarrimento” l'altra carta che era operativa in contemporanea, senza richiesta della cliente e senza denuncia. Sappiamo che questo blocco lo ha eseguito il Pt_1 perché per questa operazione bisogna loggarsi, quindi il sistema registra la matricola di chi esegue l'operazione”. A riprova del fatto che il blocco non era stato autorizzato dalla cliente , si CP_1 vedano le dichiarazioni del teste che, all'udienza del 22.10.2024, ha Tes_3 affermato: “non abbiamo trovato denunce di smarrimento di nessuna carta. Trovammo una richiesta non firmata di blocco di una carta. ADR: l'operatività concreta funziona così: anzitutto il cliente blocca la carta nell'immediato con semplice telefonata al numero verde, che di solito gli dice di fare denuncia alle forze dell'ordine. Poi però il cliente deve portare in filiale la denuncia. Inoltre, ci sono tipologie di blocco che possono fare anche i colleghi della filiale, senza passare dal numero verde, ma viene rilasciato un modulo che si stampa e il cliente lo firma e comunque viene richiesta la denuncia. In questo caso, erano coinvolte due carte: una era stata bloccata attraverso il numero verde, ma non c'era la denuncia [trattasi della carta n. 084, di cui la sig.ra aveva la materiale Per_2 disponibilità, ndr], mentre l'altra [trattasi della carta n. 516, di cui la sig.ra Per_2 non era in possesso, ndr] era stata bloccata in filiale, ma il modulo non era firmato e non c'era la denuncia”. Né potrebbe avvalorare la tesi dell'odierno reclamante il doc. 9bis allegato dal lavoratore alla memoria in opposizione: trattasi della chat Whatsapp tra il sig.
e la figlia della sig.ra la sig.ra in data Pt_1 Per_2 Persona_5
18.2.2021, ossia nella giornata in cui il lavoratore bloccava di propria iniziativa la carta n. 516. Dalla conversazione allegata non si evince affatto che la sig.ra pag. 29 di 32 avesse chiesto al sig. di bloccare la carta n. 516 bensì, al contrario, Per_5 Pt_1 che il lavoratore aveva bloccato la carta prima ancora di comunicarlo alla cliente. Ed invero, a fronte delle congetture della sig.ra (“sto pensando… La Per_5 mamma quel bancomat non può averlo perché non ha mai prelevato. Glielo hanno rubato???”), il sig. replicava: “io intanto l'ho bloccato [la carta bancomat Pt_1
n. 516, ndr] così non si può fare più nulla!!!!!”. L'escussione testimoniale ha comprovato infine che il sig. , violando le Pt_1 policy interne alla NC (ed a prescindere dalla loro formalizzazione in un regolamento interno posteriore ai fatti di causa), non aveva segnalato ad alcuno dei suoi superiori gerarchici le lamentele avanzate dalla sig.ra nei mesi di Per_2 settembre e dicembre 2021 in ordine a prelievi di denaro contante non autorizzati dal suo conto corrente, limitandosi ad inserire nel CRM (trattasi di “una procedura
[…] in cui i colleghi di Filiale inseriscono note e memorie sui rapporti con la clientela, una sorta di agenda che tiene traccia di tutto”; così il teste CP_4 all'udienza del 22.10.2024) alcune annotazioni nelle quali dava atto, in maniera assai generica, di quanto riferitogli dalla sig.ra Per_2
Ciò è stato confermato dal teste il quale, all'udienza del 22.10.2024, ha CP_4 affermato: “in due occasioni lo stesso aveva indicato nella procedura che Pt_1
c'erano lamentele della cliente su alcuni prelevamenti bancomat. Di questo non aveva però avvisato nessuno, come avrebbe dovuto fare, né aveva svolto alcuna attività”, precisando altresì che “non tutto quello che si annota nella procedura CRM va riferito, però in questo caso le anomalie sui prelievi devono essere in qualche modo evidenziate e gestite, non si possono ignorare, e ciò in forza del regolamento interno sui reclami”. Ciò posto circa la sussistenza degli illeciti disciplinari commessi dal sig. ed Pt_1
a lui tempestivamente contestati, non può nemmeno dubitarsi della proporzionalità ed adeguatezza della sanzione disciplinare espulsiva comminata nei suoi confronti. Ed invero, il sig. si è reso protagonista di molteplici gravissime condotte Pt_1 disciplinarmente rilevanti atte, anche alla luce della loro rilevanza penale, nonché del particolare rigore con cui deve essere valutato il vincolo fiduciario nel rapporto di lavoro bancario (si vedano sul punto Cass., 07/09/2016, n. 17708, nonché Tribunale Firenze sez. lav., 14/02/2013, in Riv. it. dir. lav. 2013, 3, II, 616), a legittimare il licenziamento in tronco dell'odierno reclamante. pag. 30 di 32 Giova in proposito sottolineare che la condotta del sig. ha cagionato danni Pt_1 patrimoniali e non patrimoniali a . CP_1
Ciò, oltre ad essere comprovato dalle diffide inviate dal legale della sig.ra Per_2 nel febbraio 2022 e nel dicembre 2022 (cfr. doc. 4 e doc. 18 allegati al ricorso in opposizione), è stato confermato nel corso dell'escussione testimoniale, quando la sig.ra ha dichiarato: “sono stata cliente di […]. Adesso, dopo Per_2 CP_1 la vicenda per cui è causa, ho interrotto ogni rapporto con ” (cfr. verbale CP_1 udienza del 9.1.2025). Da tali affermazioni traspare tutto il risentimento della sig.ra nei confronti Per_2 della NC per quanto accaduto, nonché la volontà di non intrattenere più alcun rapporto con l'odierna reclamata. È dunque evidente che, a causa dell'illegittima condotta del sig. , ha Pt_1 CP_1 subito un danno all'immagine, nonché danni patrimoniali, perdendo una cliente che, da molti anni, aveva investito somme e titoli presso l'istituto e che sicuramente, in seguito a quanto accaduto, non ha fatto “buona pubblicità” alla con parenti e conoscenti. CP_1
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, il reclamo proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di media complessità), all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore di ). CP_1
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: pag. 31 di 32 1) rigetta il reclamo proposto dal sig. , con conseguente Parte_1 integrale conferma della sentenza gravata;
2) condanna il reclamante a rifondere alla società reclamata le spese del grado che si liquidano in € 8.470,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge;
3) dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 09.10.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 32 di 32