Trib. Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 1708
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Sentenza 2 aprile 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia, nella persona del Giudice dott. Silvia Bianchi. La causa ha visto contrapporsi un attore, che ha contestato la validità di un contratto di prestito personale stipulato con una banca, e la convenuta, che ha difeso la legittimità delle proprie pratiche commerciali. L'attore ha richiesto la dichiarazione di nullità della clausola di determinazione del TAEG, sostenendo che il costo delle polizze assicurative, imposte come condizione per il finanziamento, dovesse essere incluso nel calcolo del TAEG. La banca, dal canto suo, ha negato l'obbligatorietà delle polizze, ritenendole facoltative.

Il Giudice ha accolto le argomentazioni dell'attore, affermando che la qualificazione delle polizze come facoltative non esclude la loro natura obbligatoria, considerando il contesto in cui sono state proposte. Ha evidenziato che la contestualità tra la stipula del prestito e delle assicurazioni presupponeva un collegamento obbligatorio, e che la banca non ha fornito prove sufficienti per dimostrare il contrario. Inoltre, ha richiamato sanzioni precedenti inflitte all'istituto di credito per pratiche commerciali scorrette. Pertanto, ha dichiarato la nullità della clausola relativa al TAEG e ha disposto la rimessione della causa in istruttoria per determinare l'importo da restituire all'attore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 1708
    Giurisdizione : Trib. Venezia
    Numero : 1708
    Data del deposito : 2 aprile 2025

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