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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22316/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 2 aprile 2025 innanzi al dott. Silvia Bianchi, sono comparsi:
Per l'avv. RUOCCO ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Grespan Parte_1
per l'avv. ZEROLI ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Rioda Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Grespan insiste per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e, in subordine, precisa le conclusioni come da note conclusive. L'avv. Rioda precisa le conclusioni come da note conclusive, opponendosi all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22316/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA, giusta procura in calce al ricorso;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEROLI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ZEROLI ANDREA, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha esposto di avere stipulato in data 22.10.2019 con il contratto Controparte_1 di prestito personale per il finanziamento della complessiva somma di € 40.435,20, rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo.
Ha, poi, aggiunto che il contratto era stato estinto anticipatamente in data 30.10.2021.
Ha, quindi, lamentato che l'Istituto di credito, contestualmente alla stipula del finanziamento, aveva preteso dalla ricorrente, ai fini della concessione del credito, la stipula con MetLife S.p.A. di due polizze assicurative volte a garantire il rimborso della somma mutuata in caso morte, invalidità o malattia grave.
Sul presupposto che il TAEG indicato nel contratto fosse errato, per mancata inclusione del costo per la polizza assicurativa, la ricorrente ha chiesto che, ai sensi dell'art. 125 bis co. 6 TUB, fosse dichiarata la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente applicazione al finanziamento dei tassi BOT ex art. 125 bis co. 7 TUB e restituzione di tutte le spese connesse al finanziamento.
Si è costituita in giudizio la quale ha negato che il premio assicurativo dovesse CP_1 CP_1 essere incluso nel calcolo del TAEG, trattandosi di polizza facoltativa (e non obbligatoria).
Ritiene questo giudice che la domanda formulata dalla ricorrente sia fondata nell'an.
Innanzitutto, deve escludersi che la qualificazione quali facoltative delle assicurazioni, cui la cliente pagina 2 di 4 poteva accedere contestualmente alla conclusione del finanziamento, sia decisiva al fine di escludere la natura obbligatoria di dette coperture assicurative.
Infatti, a rilevare sono le reali caratteristiche delle assicurazioni proposte e il loro eventuale collegamento con il contratto di finanziamento, a prescindere da ogni definizione contenuta nel contratto predisposto unilateralmente dall'istituto di credito.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, poi, la sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazione (Cass. 8806/17).
Nel caso in esame, il contratto di finanziamento e le assicurazioni sono stati conclusi nello stesso momento, di tal ché spetta a parte resistente superare la presunzione della natura obbligatoria delle assicurazioni proposte.
Al fine di fornire detta prova, ha dimesso altri contratti di finanziamento, Controparte_1 conclusi nel medesimo periodo in cui è stato concluso il contratto con la ricorrente, dai quali si desume che i clienti hanno potuto accedere al finanziamento medesimo senza contestualmente stipulare una polizza assicurativa.
Come rilevato da parte ricorrente, tuttavia, la resistente non ha dimostrato che detti ulteriori contratti siano stati stipulati da soggetti con condizioni di rischio e merito creditizio analoghe a quelle della ricorrente.
Al contempo, non vi è prova che detti ulteriori soggetti non abbiano concesso ulteriori garanzie
(fideiussioni o altro), così rendendo non necessarie le assicurazioni proposte.
A fronte di detti rilievi, nessuna specificazione o chiarimento sono stati forniti dalla resistente, al fine di consentire di poter affermare con sicurezza che i contratti dimessi abbiano le medesime caratteristiche di quello concluso con la ricorrente.
Non essendo stata fornita la prova che i contratti di finanziamento siano tra loro comparabili, deve escludersi che gli stessi costituiscano prova della natura facoltativa delle assicurazioni.
Peraltro, la natura obbligatoria delle assicurazioni concluse dalla ricorrente è desumibile anche dal fatto che l'AGCM, con provvedimenti n. 28011/19 e n. 28345/20, ha sanzionato per la Controparte_1 pratica commerciale (definita scorretta), avendo obbligato la clientela a sottoscrivere contestualmente al prestito delle polizze assicurative di diverso genere (a garanzia del prestito o per copertura di sinistri estranei al credito).
Né appare decisiva la circostanza, sottolineata da parte resistente, che alla cliente fosse stato attribuito il diritto di recesso, trattandosi di facoltà riconosciuta per legge al consumatore.
Allo stesso modo, non appare determinante il fatto che il beneficiario dell'assicurazione sia lo stesso soggetto finanziato: la circostanza che il contratto di assicurazione faccia espresso richiamo al finanziamento e alla sua durata, parametrando la garanzia derivante dalla assicurazione alle caratteristiche concrete del prestito, porta ad affermare che, a prescindere dal beneficiario, il soggetto in concreto garantito sia la banca finanziatrice, la quale, nel caso di morte o malattia del cliente, può contare sulla aggredibilità della somma che il consumatore riceve dalla assicurazione.
Infine, non risulta rilevante la facoltà, prevista in favore della cliente, di mantenere efficace la garanzia anche in caso di estinzione anticipata del finanziamento: nella normalità dei casi, la assicurazione è stata strutturata in maniera tale da 'accompagnare' il finanziamento per tutta la sua durata, mentre l'estinzione anticipata appare costituire una ipotesi eccezionale in presenza della quale risulta plausibile consentire alla assicurata di mantenere ferma l'assicurazione rinunciando alla restituzione proporzionale del premio.
Per tutto quanto sin qui detto, va accertato che il contratto di prestito personale concluso in data pagina 3 di 4 22.10.2019 dalla ricorrente contiene una indicazione errata del TAEG, non essendo stato incluso nello stesso il costo delle assicurazioni obbligatorie stipulate dalla cliente in uno con il finanziamento.
La causa va, poi, rimessa in istruttoria, onde interpellare le parti circa la necessità di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, volta a determinare la somma spettante in restituzione alla sig.ra Pt_1 una volta applicati al finanziamento il tassi BOT ex art. 125 bis co. 7 TUB.
p.q.m.
non definitivamente decidendo nella causa n. 22316/2024 promossa da nei Parte_1 confronti di , ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, Controparte_1
- accerta la nullità della indicazione del TAEG contenuta nel contratto di prestito personale concluso in data 22.11.2019 da e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Venezia, 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Silvia Bianchi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 2 aprile 2025 innanzi al dott. Silvia Bianchi, sono comparsi:
Per l'avv. RUOCCO ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Grespan Parte_1
per l'avv. ZEROLI ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Rioda Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Grespan insiste per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e, in subordine, precisa le conclusioni come da note conclusive. L'avv. Rioda precisa le conclusioni come da note conclusive, opponendosi all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22316/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA, giusta procura in calce al ricorso;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEROLI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ZEROLI ANDREA, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha esposto di avere stipulato in data 22.10.2019 con il contratto Controparte_1 di prestito personale per il finanziamento della complessiva somma di € 40.435,20, rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo.
Ha, poi, aggiunto che il contratto era stato estinto anticipatamente in data 30.10.2021.
Ha, quindi, lamentato che l'Istituto di credito, contestualmente alla stipula del finanziamento, aveva preteso dalla ricorrente, ai fini della concessione del credito, la stipula con MetLife S.p.A. di due polizze assicurative volte a garantire il rimborso della somma mutuata in caso morte, invalidità o malattia grave.
Sul presupposto che il TAEG indicato nel contratto fosse errato, per mancata inclusione del costo per la polizza assicurativa, la ricorrente ha chiesto che, ai sensi dell'art. 125 bis co. 6 TUB, fosse dichiarata la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente applicazione al finanziamento dei tassi BOT ex art. 125 bis co. 7 TUB e restituzione di tutte le spese connesse al finanziamento.
Si è costituita in giudizio la quale ha negato che il premio assicurativo dovesse CP_1 CP_1 essere incluso nel calcolo del TAEG, trattandosi di polizza facoltativa (e non obbligatoria).
Ritiene questo giudice che la domanda formulata dalla ricorrente sia fondata nell'an.
Innanzitutto, deve escludersi che la qualificazione quali facoltative delle assicurazioni, cui la cliente pagina 2 di 4 poteva accedere contestualmente alla conclusione del finanziamento, sia decisiva al fine di escludere la natura obbligatoria di dette coperture assicurative.
Infatti, a rilevare sono le reali caratteristiche delle assicurazioni proposte e il loro eventuale collegamento con il contratto di finanziamento, a prescindere da ogni definizione contenuta nel contratto predisposto unilateralmente dall'istituto di credito.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, poi, la sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazione (Cass. 8806/17).
Nel caso in esame, il contratto di finanziamento e le assicurazioni sono stati conclusi nello stesso momento, di tal ché spetta a parte resistente superare la presunzione della natura obbligatoria delle assicurazioni proposte.
Al fine di fornire detta prova, ha dimesso altri contratti di finanziamento, Controparte_1 conclusi nel medesimo periodo in cui è stato concluso il contratto con la ricorrente, dai quali si desume che i clienti hanno potuto accedere al finanziamento medesimo senza contestualmente stipulare una polizza assicurativa.
Come rilevato da parte ricorrente, tuttavia, la resistente non ha dimostrato che detti ulteriori contratti siano stati stipulati da soggetti con condizioni di rischio e merito creditizio analoghe a quelle della ricorrente.
Al contempo, non vi è prova che detti ulteriori soggetti non abbiano concesso ulteriori garanzie
(fideiussioni o altro), così rendendo non necessarie le assicurazioni proposte.
A fronte di detti rilievi, nessuna specificazione o chiarimento sono stati forniti dalla resistente, al fine di consentire di poter affermare con sicurezza che i contratti dimessi abbiano le medesime caratteristiche di quello concluso con la ricorrente.
Non essendo stata fornita la prova che i contratti di finanziamento siano tra loro comparabili, deve escludersi che gli stessi costituiscano prova della natura facoltativa delle assicurazioni.
Peraltro, la natura obbligatoria delle assicurazioni concluse dalla ricorrente è desumibile anche dal fatto che l'AGCM, con provvedimenti n. 28011/19 e n. 28345/20, ha sanzionato per la Controparte_1 pratica commerciale (definita scorretta), avendo obbligato la clientela a sottoscrivere contestualmente al prestito delle polizze assicurative di diverso genere (a garanzia del prestito o per copertura di sinistri estranei al credito).
Né appare decisiva la circostanza, sottolineata da parte resistente, che alla cliente fosse stato attribuito il diritto di recesso, trattandosi di facoltà riconosciuta per legge al consumatore.
Allo stesso modo, non appare determinante il fatto che il beneficiario dell'assicurazione sia lo stesso soggetto finanziato: la circostanza che il contratto di assicurazione faccia espresso richiamo al finanziamento e alla sua durata, parametrando la garanzia derivante dalla assicurazione alle caratteristiche concrete del prestito, porta ad affermare che, a prescindere dal beneficiario, il soggetto in concreto garantito sia la banca finanziatrice, la quale, nel caso di morte o malattia del cliente, può contare sulla aggredibilità della somma che il consumatore riceve dalla assicurazione.
Infine, non risulta rilevante la facoltà, prevista in favore della cliente, di mantenere efficace la garanzia anche in caso di estinzione anticipata del finanziamento: nella normalità dei casi, la assicurazione è stata strutturata in maniera tale da 'accompagnare' il finanziamento per tutta la sua durata, mentre l'estinzione anticipata appare costituire una ipotesi eccezionale in presenza della quale risulta plausibile consentire alla assicurata di mantenere ferma l'assicurazione rinunciando alla restituzione proporzionale del premio.
Per tutto quanto sin qui detto, va accertato che il contratto di prestito personale concluso in data pagina 3 di 4 22.10.2019 dalla ricorrente contiene una indicazione errata del TAEG, non essendo stato incluso nello stesso il costo delle assicurazioni obbligatorie stipulate dalla cliente in uno con il finanziamento.
La causa va, poi, rimessa in istruttoria, onde interpellare le parti circa la necessità di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, volta a determinare la somma spettante in restituzione alla sig.ra Pt_1 una volta applicati al finanziamento il tassi BOT ex art. 125 bis co. 7 TUB.
p.q.m.
non definitivamente decidendo nella causa n. 22316/2024 promossa da nei Parte_1 confronti di , ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, Controparte_1
- accerta la nullità della indicazione del TAEG contenuta nel contratto di prestito personale concluso in data 22.11.2019 da e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Venezia, 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Silvia Bianchi
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