Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 06/12/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00975/2025REG.PROV.COLL.
N. 01012/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2023, proposto da ADM Net Italia S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Agnese Menna, Salvatore Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 00840/2023, resa tra le parti, di rigetto e per il conseguente annullamento:
- dell’ordinanza del Comune di Lipari n. 2 del 30 gennaio 2020 (prat. 4/20) con la quale veniva ordinato alla Air Max Italia di provvedere entro il termine di 90 giorni, allo smonto del traliccio e rimessa in pristino dei luoghi;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il Cons. SE Di TT e uditi per le parti gli avvocati nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ADM Net Italia S.r.l. impugnava l’ordinanza del Comune di Lipari n. 02 del 30 gennaio 2020, con la quale l’Amministrazione aveva ingiunto alla società Air Max Italia S.r.l. lo smontaggio di un traliccio metallico installato in località San Calogero, nonché la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Nel provvedimento impugnato si richiamava l’ordinanza commissariale n. 34 del 5 aprile 2007, con cui – nell’ambito dei poteri straordinari conferiti al Commissario delegato per l’emergenza – era stata autorizzata l’installazione, da parte della allora affidataria del servizio ADM Net Italia S.r.l., di un traliccio destinato alla posa di antenne per la comunicazione a banda larga.
Il Comune di Lipari si costituiva in primo grado resistendo al gravame e richiamando, in particolare, la natura temporanea dell’autorizzazione commissariale del 2007, funzionalmente collegata alle condizioni contrattuali di ADM Net Italia S.r.l. e non più operative; deduceva altresì il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, essendo l’impianto gestito da soggetto diverso, e invocava la natura vincolata dei provvedimenti repressivi edilizi, con conseguente irrilevanza delle doglianze relative alla comunicazione di avvio del procedimento e all’affidamento maturato nel tempo.
2. All’udienza del 9 marzo 2023 la causa veniva trattenuta in decisione e con sentenza n. 840 del 15 marzo 2023 il TAR Sicilia dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che i provvedimenti impugnati “ non riguardano l’odierna ricorrente ” e, comunque, infondato il merito.
3. Avverso tale sentenza ADM Net Italia S.r.l. ha proposto appello.
Il Comune di Lipari non si è costituito.
4. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
I. In via preliminare merita di essere confermata la statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto l’originaria ricorrente ADM Net Italia S.r.l. non risultava titolare della posizione soggettiva incisa dagli atti repressivi oggetto di impugnazione, fatta oggetto di confutazione dal solo terzo motivo di appello: che, per tale ragione, deve essere necessariamente scrutinato in via prioritaria.
Come puntualmente rilevato dal Giudice di prime cure , invero, il provvedimento gravato con il ricorso introduttivo – segnatamente l’ordinanza di smonto e di rimessione in pristino dei luoghi n. 2 del 30 gennaio 2020 – non era rivolto alla società ADM Net Italia S.r.l., bensì alla diversa società Air Max Italia S.r.l., espressamente individuata, nell’ordinanza stessa, quale soggetto gestore dell’impianto e destinataria dell’obbligo demolitorio. La circostanza emerge con assoluta chiarezza dalla motivazione del provvedimento, laddove il Comune, dopo avere ricostruito la genesi dell’installazione risalente al 2007, afferma che “ allo stato attuale la ditta che gestisce tale impianto risulta essere la società Air Max Italia S.r.l. ” e indirizza conseguentemente a quest’ultima l’ingiunzione a provvedere allo smontaggio del traliccio e al ripristino dell’area.
Ne deriva che ADM Net Italia S.r.l., pur essendo stata destinataria nel 2007 dell’ordinanza commissariale che autorizzò l’originaria installazione del traliccio, non è più – da quanto consta in atti – né proprietaria, né gestore, né detentrice dell’impianto, avendo la stessa parte appellante riconosciuto, negli atti difensivi sia del primo che del secondo grado, che la gestione corrente dell’infrastruttura è in capo alla menzionata società Air Max Italia S.r.l.
In definitiva, ADM Net Italia S.r.l. non subisce alcuna lesione attuale e diretta derivante dall’ordinanza demolitoria, la quale incide esclusivamente sulla posizione giuridica della diversa società Air Max Italia S.r.l., chiamata dall’Amministrazione a rispondere dell’uso e della gestione dell’impianto.
II. Il mancato superamento della declaratoria di inammissibilità – conseguente alla reiezione del testé scrutinato terzo motivo di appello – rende improcedibili tutti gli ulteriori motivi dell’odierno gravame, in quanto volti a riproporre le ragioni di illegittimità dell’ordinanza comunale impugnata in prime cure: confutazione che risulta però inutile, nella prospettiva valutativa dell’interesse di parte appellante, non essendosi superata la dirimente declaratoria di inammissibilità del ricorso di prime cure (che, in radice, osta al suo scrutinio nel merito).
Per concludere, l’appello va respinto, restando fondata la sentenza gravata nel mancato superamento della dirimente declaratoria di inammissibilità ivi resa.
Nulla deve disporsi riguardo alle spese di lite, in mancanza di costituzione del Comune di Lipari.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.g.r. 1012 del 2023, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile, secondo quanto indicato in motivazione.
Nulla per le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN de IS, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
SE Di TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE Di TT | AN de IS |
IL SEGRETARIO