Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 11/05/2026, n. 8611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8611 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08611/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01794/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1794 del 2026, proposto da
GE TE, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
del giudicato costituito dalla sentenza n. 3739/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Giovanna Palmieri, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 6621/2023, pubblicata in data 27/03/2024 e notificata il 06/01/2025, passata in giudicato;
nonchè con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. UC De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente chiede l’ottemperanza dell’Amministrazione della pronunzia giurisdizionale indicata in epigrafe (sentenza n. 3739/2024 del Tribunale Ordinario di Roma) che in favore della stessa ricorrente così disponeva: << accoglie parzialmente le domande e per l’effetto condanna il Ministero convenuto a pagare a parte ricorrente euro 4.670,05 oltre agli interessi al saggio legale dalla data della sentenza al saldo>>.
La sentenza veniva notificata al Ministero che tuttavia rimaneva inerte, sicchè, previa acquisizione del certificato di passaggio in giudicato, l’interessata ha proposto il presente ricorso.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di stile.
Alla camera di consiglio del 6 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
Va premesso che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
L’attività richiesta all’Amministrazione dalla pronunzia di cui viene domandata l’ottemperanza e sopra richiamata sommariamente non appare essere stata svolta e non emergono negli atti di causa elementi di qualsiasi genere che dimostrino il contrario o sopravvenienze che consentano di valutare eventuali elementi ostativi.
In particolare, a fronte di quanto allegato dalla ricorrente in ordine all’inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza.
Per quanto sopra il Ministero dell’Istruzione e del Merito va condannato, senza imposizione allo stato di una penalità ex art. 114 comma 4 lett. e), a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza ed in caso di inottemperanza va nominato quale Commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di 180 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione.
In applicazione del criterio della soccombenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito va condannato alle spese processuali, che si liquidano nelle somme indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto:
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito il quale, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o all’organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, provvederà in caso di inerzia dell’amministrazione, nel termine di 180 giorni decorrente dalla richiesta di parte ricorrente e previa comunicazione, anche se negativa, al Tribunale di quanto effettuato dall’amministrazione;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE OR, Presidente
UC De Gennaro, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| UC De Gennaro | IE OR |
IL SEGRETARIO