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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2586/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
TA ED, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14168/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT DI PAGAMENT n. 07120259019234303000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 286/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate
CO impugnando l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata,che assumeva notificata in data
22.07.2025 limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
07120110076793677001;
07120130059909489000;
07120140026280268001;
07120170103549768001;
07120150033103825001,
07120190012991081001;
07120160041992176001;
07120200010654441001;
07120200073822768000;
07120210078995975001;
07120220020369667000 (solo per la
Tari);
07120220131975735001;
e 07120230099010551001.
A fondamento del ricorso deduceva:1) la nullità dell'intimazione per difetto di sottoscrizione;
2) la violazione dell'art.50 comma 3 del D.P.R. N. 602/1973 il quale prevede che l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia trascorso un anno dalla notifica;
3)l'omessa sottoscrizione dell'intimazione di pagamento;
4)l'omessa indicazione del responsabile del procedimento;
5)l'omessa notifica degli atti prodromici alla gravata intimazione e 6) la prescrizione della pretesa azionata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate CO resistendo al ricorso chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e,per tale ragione, deve essere rigettato.
Le doglianze con cui parte ricorrente lamenta l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la prescrizione antecedente alla notifica delle medesime non è suscettibile di essere scrutinata in ragione della notifica dell'intimazione 07120229005455701000, a cui risultano sottese tutte le cartelle di cui alla gravata intimazione e che risulta notificata il 25.07.2022 e della notifica dell'intimazione 07120169035588518000 notificata in data 15.02.2017 a cui risultano sottese le cartelle di pagamento 07120110076793677001,071201300599
09489000,07120140026280268001,07120150033103825001,in forza del principio secondo il quale l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, co. 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Tale principio si fonda,a sua volta, sull'assunto della giurisprudenza di Legittimità secondo il quale l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, con la conseguenza che, laddove non sia impugnato nei termini decadenziali, ne deriva la cristallizzazione della pretesa impositiva e la conseguente preclusione del contribuente di eccepire la prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica dell'intimazione non impugnata (cfr ex multis Cass. sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025e Cassazione ord.
n. 3005 del 7.2.2020.
Dalla suindicata premessa consegue che anche l'eccezione di prescrizione successiva,ovvero decorrente successivamente alla notifica delle suindicate intimazioni,è infondata in considerazione del vrevissiomo lasso temprale intercorso tra la data di norifica dell' intimazione 07120229005455701000, che risulta intervenuta il 25.05.2022, e la notifica della gravata intimazione in data 22.07.2025.
Del pari non può essere accolta la doglianza con cui parte ricorrente lamenta l'omessa sottoscrizione dell'atto da parte del responsabile del procedimento risultando il medesimo aver regolarmente sottoscritto, l'atto impugnato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
2500,00 oltre IVA e CPA e altri oneri per legge .
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
TA ED, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14168/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT DI PAGAMENT n. 07120259019234303000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 286/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate
CO impugnando l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata,che assumeva notificata in data
22.07.2025 limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
07120110076793677001;
07120130059909489000;
07120140026280268001;
07120170103549768001;
07120150033103825001,
07120190012991081001;
07120160041992176001;
07120200010654441001;
07120200073822768000;
07120210078995975001;
07120220020369667000 (solo per la
Tari);
07120220131975735001;
e 07120230099010551001.
A fondamento del ricorso deduceva:1) la nullità dell'intimazione per difetto di sottoscrizione;
2) la violazione dell'art.50 comma 3 del D.P.R. N. 602/1973 il quale prevede che l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia trascorso un anno dalla notifica;
3)l'omessa sottoscrizione dell'intimazione di pagamento;
4)l'omessa indicazione del responsabile del procedimento;
5)l'omessa notifica degli atti prodromici alla gravata intimazione e 6) la prescrizione della pretesa azionata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate CO resistendo al ricorso chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e,per tale ragione, deve essere rigettato.
Le doglianze con cui parte ricorrente lamenta l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la prescrizione antecedente alla notifica delle medesime non è suscettibile di essere scrutinata in ragione della notifica dell'intimazione 07120229005455701000, a cui risultano sottese tutte le cartelle di cui alla gravata intimazione e che risulta notificata il 25.07.2022 e della notifica dell'intimazione 07120169035588518000 notificata in data 15.02.2017 a cui risultano sottese le cartelle di pagamento 07120110076793677001,071201300599
09489000,07120140026280268001,07120150033103825001,in forza del principio secondo il quale l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, co. 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Tale principio si fonda,a sua volta, sull'assunto della giurisprudenza di Legittimità secondo il quale l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, con la conseguenza che, laddove non sia impugnato nei termini decadenziali, ne deriva la cristallizzazione della pretesa impositiva e la conseguente preclusione del contribuente di eccepire la prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica dell'intimazione non impugnata (cfr ex multis Cass. sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025e Cassazione ord.
n. 3005 del 7.2.2020.
Dalla suindicata premessa consegue che anche l'eccezione di prescrizione successiva,ovvero decorrente successivamente alla notifica delle suindicate intimazioni,è infondata in considerazione del vrevissiomo lasso temprale intercorso tra la data di norifica dell' intimazione 07120229005455701000, che risulta intervenuta il 25.05.2022, e la notifica della gravata intimazione in data 22.07.2025.
Del pari non può essere accolta la doglianza con cui parte ricorrente lamenta l'omessa sottoscrizione dell'atto da parte del responsabile del procedimento risultando il medesimo aver regolarmente sottoscritto, l'atto impugnato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
2500,00 oltre IVA e CPA e altri oneri per legge .