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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 22/07/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 912/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 912/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/11/1970, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. VINAI DANIELE
(c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
e
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
14/09/1970, elettivamente domiciliata presso lo studio legale l'Avv. BRUNETTI ANTONIO
(c.f. , che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 [...]
hanno esposto: CP_1
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in VILLANOVA SOLARO il 18/06/1995, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie
A, dell'anno 1995 ;
- che dal matrimonio sono nate due figlie: in data 16/07/1997 e in data 03/07/2001 Per_1
Letizia;
- che in data 16.5.2018 sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione consensuale e che il Tribunale, con decreto del 25.5.2017 (n.
6310/2017, RG n. 488/2017) ha omologato la separazione personale dei coniugi;
- che, con ricorso 27/06/2019, hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione sulla scorta di un nuovo accordo tra le stesse intercorso ed il Tribunale, con decreto del
27/07/2019 (cron. 4274/2019, RG 2620/2019) aveva provveduto in conformità;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. La casa ex coniugale, sita in Villanova Solaro, di proprietà del padre della sig.ra continuerà ad essere abitata dalla stessa con la figlia maggiorenne . CP_1 _2
I coniugi dichiarano di aver già diviso e regolato ogni questione riguardante gli arredi.
I coniugi danno atto che è già economicamente indipendente e vive in una propria Per_1
abitazione con cessazione da tempo di ogni esigenza di mantenimento, mentre ha _2
terminato il percorso di studi di laurea triennale e sta svolgendo attualmente un percorso lavorativo fino al luglio 2025 con retribuzione piena.
2. Stante quanto sopra le Parti danno atto che il sig. non versa più alcun Pt_1
mantenimento in favore della figlia , mentre verserà nei confronti di , fino al Per_1 _2 luglio 2025, la somma di € 200/mese; successivamente, laddove il percorso lavorativo proseguisse stabilmente, cesserà ogni obbligo di mantenimento;
nel caso in cui l'attività si arrestasse o la ragazza decidesse di proseguire nel percorso di studi il sig. Pt_1 contribuirà al di lei mantenimento corrispondendole, in via diretta, la somma mensile di €
350, rivalutabile annualmente secondo l'Istat, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Ciò fino al raggiungimento, come accaduto per la sorella, dell'autonomia economica.
3. Il sig. in ragione della propria ridotta capacità reddituale rispetto al tempo della Pt_1
separazione e della precedente modifica delle condizioni, corrisponderà, altresì, alla sig.ra un contributo al mantenimento per la complessiva somma mensile di euro CP_1
300,00, rivalutabile annualmente secondo l'Istat, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese
2 mediante bonifico bancario sul conto corrente sino ad oggi già utilizzato.
4. Il sig. rimborserà alla sig.ra entro la fine del mese successivo a Pt_1 CP_1
quello del sostenimento del costo, il 50% delle spese straordinarie, mediche scolastiche e per attività sportive sostenute e documentate (previamente comunicate, salva l'urgenza) riguardanti la figlia . _2
5. Nel caso di ripresa del percorso universitario da parte di , le tasse saranno a carico _2 del padre nella misura del 100%: la sig.ra si impegna all'uopo a fornire i dati CP_1
isee per il calcolo delle spese universitarie.
6. Quanto sopra sempre fino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte di
. _2
7. Il conto corrente cointestato con firma congiunta e già accesso presso Ubi Banca
Regionale Europea Filiale di Racconigi, mini sportello di , (ora Intesa San Paolo) CP_2
viene mantenuto con le somme oggi presenti, depositate da entrambe le parti fino alla scadenza degli investimenti correnti con impegno a trasferire in allora ogni somma dividendola in parti uguali tra le figlie. Le parti concordano che tali somme saranno, comunque, utilizzate sempre in parti uguali tra le figlie in caso di necessità straordinarie urgenti.
8. Ogni altra questione economica è da ritenersi superata e definita”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di mantenimento della figlia _2
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , n. il Parte_1
01/11/1970 a PINEROLO (TO), e , n. il 14/09/1970 SALUZZO Controparte_1
(CN), celebrato in VILLANOVA SOLARO il 18/06/1995, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 1995 ;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLANOVA SOLARO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 912/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/11/1970, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. VINAI DANIELE
(c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
e
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
14/09/1970, elettivamente domiciliata presso lo studio legale l'Avv. BRUNETTI ANTONIO
(c.f. , che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 [...]
hanno esposto: CP_1
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in VILLANOVA SOLARO il 18/06/1995, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie
A, dell'anno 1995 ;
- che dal matrimonio sono nate due figlie: in data 16/07/1997 e in data 03/07/2001 Per_1
Letizia;
- che in data 16.5.2018 sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione consensuale e che il Tribunale, con decreto del 25.5.2017 (n.
6310/2017, RG n. 488/2017) ha omologato la separazione personale dei coniugi;
- che, con ricorso 27/06/2019, hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione sulla scorta di un nuovo accordo tra le stesse intercorso ed il Tribunale, con decreto del
27/07/2019 (cron. 4274/2019, RG 2620/2019) aveva provveduto in conformità;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. La casa ex coniugale, sita in Villanova Solaro, di proprietà del padre della sig.ra continuerà ad essere abitata dalla stessa con la figlia maggiorenne . CP_1 _2
I coniugi dichiarano di aver già diviso e regolato ogni questione riguardante gli arredi.
I coniugi danno atto che è già economicamente indipendente e vive in una propria Per_1
abitazione con cessazione da tempo di ogni esigenza di mantenimento, mentre ha _2
terminato il percorso di studi di laurea triennale e sta svolgendo attualmente un percorso lavorativo fino al luglio 2025 con retribuzione piena.
2. Stante quanto sopra le Parti danno atto che il sig. non versa più alcun Pt_1
mantenimento in favore della figlia , mentre verserà nei confronti di , fino al Per_1 _2 luglio 2025, la somma di € 200/mese; successivamente, laddove il percorso lavorativo proseguisse stabilmente, cesserà ogni obbligo di mantenimento;
nel caso in cui l'attività si arrestasse o la ragazza decidesse di proseguire nel percorso di studi il sig. Pt_1 contribuirà al di lei mantenimento corrispondendole, in via diretta, la somma mensile di €
350, rivalutabile annualmente secondo l'Istat, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Ciò fino al raggiungimento, come accaduto per la sorella, dell'autonomia economica.
3. Il sig. in ragione della propria ridotta capacità reddituale rispetto al tempo della Pt_1
separazione e della precedente modifica delle condizioni, corrisponderà, altresì, alla sig.ra un contributo al mantenimento per la complessiva somma mensile di euro CP_1
300,00, rivalutabile annualmente secondo l'Istat, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese
2 mediante bonifico bancario sul conto corrente sino ad oggi già utilizzato.
4. Il sig. rimborserà alla sig.ra entro la fine del mese successivo a Pt_1 CP_1
quello del sostenimento del costo, il 50% delle spese straordinarie, mediche scolastiche e per attività sportive sostenute e documentate (previamente comunicate, salva l'urgenza) riguardanti la figlia . _2
5. Nel caso di ripresa del percorso universitario da parte di , le tasse saranno a carico _2 del padre nella misura del 100%: la sig.ra si impegna all'uopo a fornire i dati CP_1
isee per il calcolo delle spese universitarie.
6. Quanto sopra sempre fino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte di
. _2
7. Il conto corrente cointestato con firma congiunta e già accesso presso Ubi Banca
Regionale Europea Filiale di Racconigi, mini sportello di , (ora Intesa San Paolo) CP_2
viene mantenuto con le somme oggi presenti, depositate da entrambe le parti fino alla scadenza degli investimenti correnti con impegno a trasferire in allora ogni somma dividendola in parti uguali tra le figlie. Le parti concordano che tali somme saranno, comunque, utilizzate sempre in parti uguali tra le figlie in caso di necessità straordinarie urgenti.
8. Ogni altra questione economica è da ritenersi superata e definita”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di mantenimento della figlia _2
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , n. il Parte_1
01/11/1970 a PINEROLO (TO), e , n. il 14/09/1970 SALUZZO Controparte_1
(CN), celebrato in VILLANOVA SOLARO il 18/06/1995, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 1995 ;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLANOVA SOLARO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
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