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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/10/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1573/2022 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
, che con l'avv. Luca Crotta la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del
[...] fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Controparte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Italo Doglio, che con l'avv. Salvatore Paolo Satta la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico,
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_2 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti, resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3 giugno 2022, ha agito in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale, nei confronti della Controparte_1
CP_ (in seguito anche solo e dell' esponendo:
[...] CP_1
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal novembre 1999 fino al 10 febbraio
2014, come “istruttore di nuoto” e “coordinatore-responsabile della piscina di Sinnai”;
- che il rapporto di lavoro era stato surrettiziamente formalizzato in termini di collaborazione coordinata e continuativa e si era interrotto il 10 febbraio 2014 per licenziamento orale;
- di aver impugnato giudizialmente il recesso datoriale;
- che il giudizio, trattato con il c.d. , era stato definito con l'ordinanza n. CP_3
3/2016 del 15 gennaio 2016, con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari
pagina 1 di 17 aveva accolto la domanda, riconoscendo l'instaurazione tra le parti, con decorrenza dal mese di marzo 2009, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni di impiegata di concetto e orario di lavoro di 23 ore settimanali;
dichiarando l'inefficacia del licenziamento orale intimato nel febbraio 2014 e condannando la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
- che con dichiarazione scritta datata 2 febbraio 2016, inviata a mezzo pec l'11 febbraio
2016, aveva optato per la non prosecuzione del rapporto di lavoro “dietro il pagamento dell'equivalente di 15 mesi di retribuzione, come previsto dall'art. 18 della legge n. 300 del
1970”;
- che con ricorso depositato il 14 febbraio 2016, aveva proposto opposizione CP_1 avverso l'ordinanza n. 3/2016, “chiedendone l'annullamento e allegando, peraltro, un
"aliunde perceptum, nonchè l'aliunde percipiendum, da determinarsi secondo equità..."”;
- che “nelle more del suddetto giudizio, l'intestato Tribunale, su istanza della signora
con decreto ingiuntivo n. 604/2016 ha ingiunto alla il Pt_1 Controparte_4 pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma netta di euro 21.105,55 a titolo di indennità risarcitoria (calcolata al netto dell'aliunde perceptum determinato in euro
13.183,23), indennità sostitutiva della reintegrazione e Tfr calcolato per il periodo
11.02.2014/11.02.2016, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre spese del procedimento”;
- che “la società convenuta ha provveduto al pagamento della somma lorda di euro
23.015,65, pari alla somma netta di euro 21.105,55”;
- che “con diffida in data 12 febbraio 2018, inoltre, la signora ha chiesto, in forza Pt_1 dell'ordinanza n. 3/2016 del Tribunale Civile di Cagliari - Sezione Lavoro, il pagamento di tutte le differenze di trattamento economico maturate nel corso del rapporto di lavoro, in particolare differenze di retribuzione rispetto a quanto percepito a titolo di compenso per il rapporto di collaborazione, 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, lavoro festivo, straordinario e/o supplementare, indennità di mancato preavviso e Tfr. Oltre a ciò, la ricorrente ha rivendicato che l'indennità risarcitoria e
l'indennità sostitutiva della reintegrazione fossero ricalcolate sulla base dell'effettiva durata della prestazione lavorativa e della retribuzione effettivamente spettante”; pagina 2 di 17 - che “successivamente, il giudizio in opposizione alla menzionata ordinanza è CP_3 stato deciso con la sentenza n. 589/2020 del 3 agosto 2020, passata in giudicato in data 3 febbraio 2021, con la quale il Giudice del Lavoro adito, confermando l'ordinanza n. 3/2016
(Racl 4845/2014), ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dalla Controparte_4
e ha disposto che ".... dall'importo spettante a titolo di risarcimento del danno in
[...] favore di come meglio quantificato nell'ordinanza qui opposta venga Parte_1 detratto, a titolo di aliunde perceptum, l'importo come quantificato in motivazione cui si rinvia;
..."”;
- che “in forza della suddetta sentenza, pertanto, la signora è, ad oggi, creditrice Pt_1 delle somme che a breve si esporranno per i seguenti motivi: - differenze di retribuzione spettanti per l'orario di lavoro effettivamente rispettato e per la qualifica spettante di coordinatore- responsabile di II livello;
- rideterminazione dell'indennità risarcitoria e della indennità sostitutiva della reintegrazione sulla base della retribuzione effettivamente spettante;
- risarcimento dei danni per l'omissione contributiva”;
- che - sebbene l'ordinanza n. 3/2016 del Tribunale di Cagliari, confermata dalla sentenza n. 589/2020, abbia accertato che, a decorrere dal mese di marzo 2009, tra la ricorrente e la
è stato instaurato "un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con CP_1 orario di lavoro di 23 ore settimanali e prestazioni inquadrabili, ai soli sensi e fini dell'art.
36 Cost., considerati gli evidenziati compiti di coordinamento e controllo sugli istruttori svolti dalla ricorrente, il possesso da parte della stessa del patentino da istruttore e la decennale esperienza come istruttore di nuoto dalla medesima maturata presso la stessa convenuta, nonché, altresì, per altro verso, la semplicità della struttura organizzativa cui era adibita, nel 3° livello, CCNL palestre e impianti sportivi”, il diritto “al pagamento delle differenze retributive” si spiegherebbe perché le mansioni di fatto svolte (“selezionare il personale da assumere, compreso quello da adibire alle pulizie, e contrattare la relativa paga oraria;
definire i metodi di allenamento con gli istruttori ed indicare i turni dei corsi;
stabilire le modalità di iscrizione ai corsi con le tariffe determinate dalla direzione;
svolgere tutti gli adempimenti necessari a rendere operativo ed efficiente l'impianto, nonché occuparsi di tutto ciò che era inerente la sua gestione, quali, ad esempio, verificare il PH dell'acqua della piscina, le modalità di utilizzo del cloro, la manutenzione della caldaia e la pulizia della vasca;
intrattenere i rapporti con il di Sinnai, nella persona del CP_5 geometra attestare la presenza per il tirocinio degli iscritti di “scienze motorie con CP_6 giudizio” ( , ed ); gestire i Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
pagina 3 di 17 rapporti con le scuole per i corsi destinati agli studenti;
sostituire il personale di segreteria, laddove assente, e ciò accadeva 2/3 volte al mese;
gestire e risolvere qualsiasi problema o imprevisto, quale ad esempio la rottura della maniglia di una porta”) sarebbero state proprie del superiore livello II del sistema classificatorio del C.C.N.L. Impianti sportivi e
LE, e ciò anche in ragione dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata per lo svolgimento dell'attività di istruttrice di nuoto;
- che anche l'orario di lavoro abitualmente osservato sarebbe stato differente da quello già accertato giudizialmente, ammontando a complessive 28,50 ore settimanali
(“precisamente: due pomeriggi dalle ore 16,30 alle ore 20,30; due pomeriggi dalle ore
16,00 alle ore 22,30; tre mattine dalle ore 8,15 alle ore 10,45”), non senza considerare il lavoro supplementare, supplementare festivo e straordinario;
- di essere rimasta altresì creditrice delle indennità per ferie e permessi non goduti, da calcolarsi sempre sulla base dei parametri retributivi previsti per il II livello del C.C.N.L.
Impianti sportivi e LE, al netto delle somme effettivamente percepite;
- che il credito vantato sarebbe pari ad euro 21.799,85 lordi, comprensivi di retribuzioni per lavoro festivo, lavoro supplementare prestato nelle giornate di sabato e domenica, e lavoro straordinario, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati durante tutta la durata del rapporto di lavoro, indennità per ferie e permessi non goduti;
- di essere altresì creditrice di maggiori somme a titolo di indennità risarcitoria e indennità sostitutiva della reintegrazione, in considerazione dell'entità dei minori importi da portare a deconto a titolo di aliunde perceptum, come quantificabile secondo i criteri stabiliti nella sentenza del Tribunale di Cagliari n. 589/2020;
- di essere infine titolare del diritto ad ottenere la costituzione della rendita vitalizia riversibile disciplinato dall'art. 13 commi 1 e 5 della legge n. 1338 del 1962.
Sulla base della ricostruzione che precede, la ricorrente ha domandato: “1) in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 2° livello del CCNL Impianti Sportivi e LE e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle conseguenti differenze retributive, pari all'importo lordo di euro 21.799,85, ovvero di quell'altro importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuto di giustizia;
2) sempre in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, la società convenuta tenuta al pagamento della somma lorda di euro
8.978,65, ovvero di quell'altro importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa o pagina 4 di 17 che sarà ritenuto di giustizia, dovuta a titolo di differenze su indennità risarcitoria per illegittimità del licenziamento e sostitutiva della reintegrazione;
3) sempre in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali dovuti dalla società convenuta e, per l'effetto, CP_ condannarla al pagamento in favore dell della somma di euro 38.865,66, ovvero di quell'altro importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuto di giustizia, a titolo di onere per la costituzione della rivendicata rendita vitalizia;
4) Con condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat come per legge;
5) Con condanna, altresì, al pagamento delle competenze professionali relative all'elaborazione dei conteggi di parte da calcolarsi in applicazione del D.M. sulla liquidazione delle spese per i Consulenti del Lavoro;
6) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, come per legge”.
La società cooperativa dilettantistica Promogest ha resistito in giudizio. CP_ Si è costituito in giudizio l' per eccepire “in via di cautela” la prescrizione del diritto alla costituzione della rendita, ma chiarendo anche che “nulla osta da parte dell'istituto alla costituzione della rendita vitalizia, nei limiti prescrizionali sopra indicati e nei termini e alle condizioni di legge”.
2. In limine, è bene distinguere per sommi capi le domande sulle quali il Tribunale è chiamato a pronunciarsi.
(I) La ricorrente ha rivendicato, innanzitutto, il pagamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità lungo l'intero rapporto di lavoro subordinato già accertato con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 589 del 3 agosto 2020, a sua volta confermativa dell'ordinanza resa il 15 gennaio 2016 all'esito della prima fase del c.d. , avente CP_3 ad oggetto l'impugnativa del licenziamento orale intimato da il 10 febbraio 2014. CP_1
(II) Ha rivendicato il pagamento di somme a titolo di compenso per lavoro supplementare abituale, anche festivo, prestato lungo l'intero rapporto.
(III) Ha anche domandato di condannare la parte datoriale al pagamento di somme a titolo di compenso per lavoro straordinario e di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, oltre che di trattamento di fine rapporto.
(IV) Ha domandato di riparametrare le suddette voci retributive al II livello di inquadramento secondo il C.C.N.L. Impianti sportivi e LE.
pagina 5 di 17 (V) Ha richiesto di quantificare i valori del risarcimento forfetizzato del danno da licenziamento orale illegittimo in ragione dell'accertamento dell'aliunde perceptum contenuto nella più volte citata sentenza n. 589/2020. CP_ (VI) Ha infine chiesto di condannare la al pagamento in favore dell' delle CP_1 somme necessarie per la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 l. n. 1338/1962.
3. Così ricostruito in sintesi il thema decidendum, deve in limine osservarsi che le domande finalizzate ad ottenere un ripronunciamento del Tribunale sulla quantità e qualità del lavoro prestato dalla ricorrente in favore di si pongono in contrasto con CP_1 quanto già dichiarato dal Tribunale di Cagliari con la sentenza n. 589/2020, pacificamente coperta da giudicato.
Il Tribunale, con quella sentenza, ha infatti confermato l'accertamento compiuto all'esito della prima fase del giudizio, con l'ordinanza n. 3 del 15 gennaio 2016, ossia che la ricorrente era stata occupata da in forza di un contratto di lavoro instaurato per CP_1 fatti concludenti, mascherato da una formale collaborazione autonoma, in qualità di lavoratrice subordinata di III livello secondo il C.C.N.L. Impianti sportivi e LE, con orario di lavoro di 23 ore settimanali.
La formazione del giudicato preclude una rivalutazione dei fatti già ricostruiti in quella sede processuale e impedisce una nuova pronuncia sull'esatto ammontare delle ore di lavoro abitualmente prestate (a questo mira surrettiziamente la richiesta di accertare la prestazione abituale di “lavoro supplementare”, così da innalzare l'orario di lavoro settimanale da 23 a
28,50) e sul corretto inquadramento della lavoratrice, in virtù delle mansioni di fatto svolte, lungo l'intero rapporto di lavoro.
Nel quadro di un orientamento giurisprudenziale che ha correttamente sancito - in funzione del rispetto del canone fondamentale del ne bis in idem e dei principi del giusto processo - la rilevabilità ex officio del giudicato esterno, costituisce ius receptum che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. civ., S.U., 16 giugno 2006, n. 13916). pagina 6 di 17 4. Il precedente pronunciamento giudiziale coperto da giudicato ha anche riconosciuto il diritto di a percepire la retribuzione propria di un lavoratore di 3° livello Parte_1 secondo il C.C.N.L. Impianti sportivi e LE, nelle sue articolazioni della retribuzione tabellare e della tredicesima mensilità e a dette voci ha parametrato l'indennità risarcitoria attribuitale in conseguenza dell'accertamento dell'inefficacia del licenziamento orale intimato da nel febbraio 2014. CP_1
Il giudicato preclude la possibilità di ampliare il diritto retributivo della lavoratrice fino a ricomprendere anche la voce per quattordicesima mensilità.
5. Essendo tra le parti sorto un rapporto di lavoro di fatto, rispetto al quale il C.C.N.L.
Impianti sportivi e LE è stato eletto a mero parametro esterno per la verifica di rispondenza della retribuzione percepita a quella minima costituzionalmente garantita (art. 36 Cost.), non può che ritenersi infondata anche la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva dei permessi non goduti, trattandosi di materia regolata dalla fonte di contrattazione collettiva, la cui diretta applicabilità deve escludersi nel caso di specie.
6. La domanda di condanna della resistente al pagamento di maggiori somme CP_1
a titolo di lavoro straordinario è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
A tal riguardo, si deve osservare che le deduzioni della ricorrente in punto di lavoro prestato oltre la soglia del tempo pieno sono rimaste del tutto generiche e detta genericità si
è invero ripercossa anche sulle deduzioni istruttorie, da considerarsi pertanto inammissibili per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 230 e 244 c.p.c., che impongono che la prova per interrogatorio formale e per testimoni siano dedotta su fatti specifici.
Il requisito della specificità non può dirsi rispettato, in particolare, di fronte a capi di prova così formulati:
“e) la piscina, due/tre giorni alla settimana, era occupata da corsisti facenti parte del
CP_7 che terminavano le lezioni intorno alle ore 22.30/23.00 e la ricorrente, in quei
[...] giorni, chiudeva l'impianto solo al termine delle predette lezioni;
f) la ricorrente ha lavorato nelle giornate di sabato e domenica per controllare i parametri dell'acqua e per verificare il funzionamento della caldaia;
g) la ricorrente ha lavorato in occasione delle gare, nello specifico nelle seguenti date:
- 27.01.2013 domenica;
- 23/24.02.2013 sabato e domenica;
- 16.03.2013 sabato;
pagina 7 di 17 -18.05.2013 sabato;
- 19.05.2013 domenica;
- 01.06.2013 sabato;
- 02.06.2013 domenica.
-15.06.2013 sabato;
- 06.07.2013 sabato;
- 07.07.2013 domenica”.
E' appena il caso di osservare che l'attrice non ha nemmeno indicato i giorni in cui la prestazione lavorativa straordinaria si sarebbe svolta (capo e) e gli orari in cui in altre occasioni ciò si sarebbe verificato (capi f, g).
7. E' invece fondata la domanda di condanna di al pagamento di somme a CP_1 titolo di tredicesima mensilità maturata nel corso dell'intero rapporto di lavoro (la tredicesima mensilità rientra infatti nel c.d. minimo costituzionale ex art. 36 Cost. ed il
Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 589/2020, confermando l'ordinanza n. 3/2016, ne ha accertato la debenza).
Sulla base dei conteggi aggiornati depositati dalla ricorrente in data 14 dicembre 2023, non contestati specificamente da si ricava che per questo titolo la lavoratrice ha CP_1 diritto al pagamento della somma di euro 6.179,55.
8. Non essendo contestato che, durante il rapporto di lavoro, non avesse Parte_1 goduto di ferie per 36,33 giorni complessivi, a titolo di indennità sostitutiva le è dovuto l'importo di euro 1.698,64, ottenuto moltiplicando il numero di giorni di ferie non goduti per il valore della retribuzione giornaliera (parametrata ai minimi tabellari per un lavoratore di
III livello secondo il C.C.N.L. Impianti sportivi e LE, occupato a tempo parziale per 23 ore settimanali), pacificamente pari ad euro 46,76.
9. Il trattamento di fine rapporto è infine dovuto ai sensi dell'art. 2120 c.c. e il suo ammontare, per le quote maturate fino al 10 febbraio 2014 (data del licenziamento orale), secondo gli ultimi conteggi prodotti dalla ricorrente, non contestati specificamente, è pari ad euro 5.561,19.
Considerato che il calcolo, come scritto, si arresta al 10 febbraio 2014, non v'è alcuna sovrapposizione rispetto alla richiesta di pagamento accolta dal Tribunale di Cagliari con il decreto ingiuntivo n. 604/2016, la quale risulta comprendere esclusivamente le quote di t.f.r. maturate dopo il 10 febbraio 2014 (cfr. docc. 6 e 16 allegati al ricorso).
10. deve essere pertanto condannata al Controparte_1
pagina 8 di 17 pagamento dell'importo complessivo di euro 13.439,38 (euro 6.179,55 + euro 1.698,64 + euro 5.561,19), oltre interessi in misura legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al saldo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
11. La domanda di condanna specifica di al pagamento di maggiori somme a CP_1 titolo di risarcimento forfetizzato del danno da licenziamento orale illegittimo deve essere accolta nei limiti in cui la stessa si è riconosciuta debitrice, ossia per euro CP_1
2.628,50.
Valga osservare quanto segue.
Con l'ordinanza n. 3/2016, il Tribunale di Cagliari, dichiarato inefficace il licenziamento orale intimato a nel febbraio 2014, aveva condannato al pagamento Parte_1 CP_1 in favore della stessa, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dalla data del licenziamento sino a quella della effettiva reintegrazione, senza alcuna decurtazione a titolo di aliunde perceptum.
Nell'inerzia di la lavoratrice si era vista costretta ad introdurre procedimento CP_1 monitorio al fine di vedere soddisfatte le proprie pretese e, nel ricorso, aveva spontaneamente decurtato il proprio credito dell'aliunde perceptum, riconosciuto in quella sede nella misura complessiva di euro 13.183,23 (il ricorso per ingiunzione è stato prodotto dalla lavoratrice come doc. 6 e i conteggi su cui si fonda sono identificati come doc. 16. Per una migliore comprensione di come abbia proceduto nel calcolo, si rinvia al ricorso introduttivo di questo giudizio, paragrafo 15a).
Era stato quindi emesso il decreto ingiuntivo n. 604/2016 del 20 giugno 2016, in accoglimento integralmente delle richieste della lavoratrice, e aveva dato corso al CP_1 pagamento (circostanza pacifica – si veda anche la busta paga emessa ad agosto 2016, allegata alla memoria di costituzione della società resistente).
Successivamente, il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 589/2020, definitiva del giudizio di opposizione all'ordinanza n. 3/2016, incardinato il 15 febbraio 2016, ignorando evidentemente che la lavoratrice avesse inteso riconoscere spontaneamente la decurtazione, si era pronunciato nel senso di affermare che l'aliunde perceptum dovesse essere portato a deconto del credito risarcitorio della lavoratrice per il periodo compreso tra il 1° ottobre
2014 e il 15 gennaio 2015 e dal 1° gennaio 2016 fino all'11 febbraio 2016 (data di risoluzione del rapporto), e dovesse essere equitativamente quantificato in misura corrispondente alla retribuzione ordinaria di un lavoratore inquadrato nel III livello Impianti sportivi e LE “con contratto a tempo parziale in ragione di 23 ore settimanali”. pagina 9 di 17 Calcolando il valore dell'aliunde perceptum secondo le indicazioni ed i criteri offerti dal
Tribunale con la sentenza n. 589/2020, la lavoratrice si è avveduta di aver chiesto in sede monitoria un importo inferiore a titolo di indennità risarcitoria (perché nel ricorso per ingiunzione aveva riconosciuto spontaneamente un maggior aliunde perceptum) e in questa sede agisce per ottenere la differenza.
Deve peraltro osservarsi che in tal modo ha contravvenuto al divieto di Parte_1
“venire contra factum proprium”, domandando in questa sede al Tribunale di riliquidare un credito che lei stessa aveva contribuito a far quantificare in misura ridotta in altra procedura giudiziale, riconoscendo, senza esservi obbligata, di aver percepito, tra il 2014 e il 2016, maggiori somme da lavoro rispetto a quelle poi giudizialmente accertate dal Tribunale con la più volte citata sentenza n. 589/2020.
Alla condotta abusiva della ricorrente, stante il rimedio della c.d. exceptio doli generalis seu praesentis, suscettibile di rilievo officioso (“in coerenza” come osservato in dottrina
“con il principio per cui le eccezioni sono di regola rilevabili d'ufficio”) seguirebbe il rigetto integrale della domanda, se la resistente nel costituirsi in giudizio, non avesse CP_1 dichiarato essa stessa di voler corrispondere per detto titolo la minor somma di euro
2.628,50.
Da ciò discende, quindi, che deve essere condannata al pagamento della CP_1 somma di euro 2.628,50, a titolo di risarcimento del danno forfetizzato da licenziamento orale accertato con sentenza n. 589/2020, per la quota non ancora corrisposta, oltre interessi in misura legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al saldo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
12. Deve essere infine accolta, per quanto di ragione, la domanda di condanna della società al pagamento della somma di denaro necessaria per la costituzione della CP_1 rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13, l. 12 agosto 1962, n. 1338.
12.1. E' stato osservato nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., S.U., 16 febbraio 2009, n. 3678) che la tutela apprestata a favore del lavoratore dalla legge n. 1338 del 1962, art. 13, per il caso di inadempimento contributivo da parte del datore di lavoro - quando in conseguenza della prescrizione del "normale" versamento dei contributi previdenziali non possa operare di per sé il principio di automaticità delle prestazioni (che presuppone pur sempre la correlazione tra contributi e prestazioni) - tende non ad offrire un particolare modo di risarcimento del danno, bensì a realizzare il medesimo effetto dell'ormai non più possibile adempimento dell'obbligo contributivo;
creandosi così uno strumento per pagina 10 di 17 rendere più incisiva, nell'ambito di una regolamentazione generale costituzionalmente garantita, la tutela del lavoratore, nei cui confronti il datore di lavoro è sostanzialmente un debitore di sicurezza e l'ente previdenziale il debitore - obbligato principale, allorquando il datore di lavoro non provveda a soddisfare il proprio debito annullando la finalità specifica dell'assicurazione obbligatoria.
Nell'evidenziare la complessità della questione connessa all'inadempimento contributivo per l'intreccio tra profilo risarcitorio e profilo restitutorio, si è messo così in rilievo che alla tutela risarcitoria si aggiunge, nell'ambito delle garanzie per il lavoratore, la tutela prevista, appunto, dalla legge n. 1338/1962, art. 13, con riferimento all'ipotesi di omissione contributiva, che può considerarsi espressione di un principio immanente alla disciplina della responsabilità civile.
In generale la potenzialità di un danno ingiusto, connessa all'omissione contributiva in sé considerata, se da una parte non consente la quantificazione della riparazione, ma semmai solo una pronuncia di condanna generica, d'altra parte può attualizzare e quindi radicare una pretesa immediatamente e pienamente azionabile dal danneggiato, allorché quest'ultimo si attivi per rimuovere tale potenzialità di danno sì da rimanerne immune.
Ove ciò comporti una diminuzione patrimoniale per il danneggiato, ha egli una pretesa restitutoria nei confronti del danneggiante, che è immediatamente azionabile, senza necessità di attendere quel momento in cui il danno si sarebbe in ipotesi determinato.
Questo principio generale è calato poi nella fattispecie speciale disciplinata dall'art. 13 della legge 1338/1962, disposizione questa che “ha una doppia faccia perché non si limita a fissare un criterio di calcolo del danno già determinatosi al fine di integrare il trattamento pensionistico del lavoratore ma appronta anche una specifica tutela preventiva per la rimozione ex ante della potenzialità di danno che incombe sul lavoratore nel periodo suddetto (periodo che va dalla prescrizione dell'obbligo del datore di versare i contributi previdenziali al momento di attivazione della prestazione previdenziale e di attualizzazione del danno)” (così le S.U. nella sentenza 3678/2009 cit.).
Il lavoratore (e prima ancora lo stesso datore di lavoro, che intenda eliminare la potenzialità del danno prima che si verifichi al fine di non subire l'eventuale aggravamento CP_ della sua responsabilità risarcitoria) può chiedere all' la costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o alla quota di pensione adeguata all'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
Una volta versata la somma pari alla riserva matematica corrispondente alla rendita, la pagina 11 di 17 posizione assicurativa del lavoratore è ricostituita e la potenzialità del danno è rimossa preventivamente. Però il lavoratore viene a subire la diminuzione patrimoniale pari alla somma versata (al fine suddetto) a causa di un atto illecito (l'inadempimento contributivo) del datore di lavoro;
ciò radica una pretesa restitutoria che è azionabile (e alla quale il datore di lavoro può resistere contestando in ipotesi la sussistenza dei presupposti per la costituzione della rendita).
Di conseguenza (sempre stando al ragionamento di Cass. civ. n. 3678/2009 cit.), della legge n. 1338 del 1962, art. 13, è possibile “una triplice lettura secondo una progressione di tutela del lavoratore:
a) può ritenersi riconosciuta una mera facoltà del lavoratore (che si affianca ad analoga facoltà del datore di lavoro) di costituzione della rendita vitalizia presso l' con CP_2 possibilità di successivo recupero della riserva matematica in sede di risarcimento del danno;
b) può alternativamente ritenersi che insorga, al momento del pagamento della riserva matematica, un credito restitutorio nei confronti dal datore di lavoro;
c) può, infine, costruirsi un vero e proprio diritto del lavoratore nei confronti del datore di lavoro alla costituzione della rendita vitalizia con conseguente possibilità di domandare in giudizio la condanna di quest'ultimo a versare la riserva matematica all (Cass. n. CP_2
14680/1999). Nell'ipotesi sub c) - più garantistica per il lavoratore e che è quella che è stata accolta della giurisprudenza della Corte - la L. n. 1338 del 1962, art. 13, comma 5, vede come soggetto destinatario del potere di provvedere al pagamento della riserva matematica lo stesso lavoratore danneggiato dall'omissione contributiva che si sostituisce (=si surroga) al datore di lavoro inadempiente nei confronti dell'ente previdenziale.
Coesistono, pertanto, 1) un rapporto tra datore di lavoro inadempiente e lavoratore - rapporto all'interno del quale si pone la richiesta del secondo, nei confronti del primo, di provvedere al pagamento delle somme necessarie alla costituzione della rendita vitalizia e
2) un rapporto fra lavoratore - che provvede al pagamento delle somme richieste per la riserva matematica - e l'ente previdenziale - destinatario delle stesse e obbligato al pagamento della rendita vitalizia.
A tale rapporti, coesistenti ab initio, si aggiungono effettivamente 3) il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro per la costituzione della somma versata per la costituzione della rendita vitalizia e 4) il rapporto tra ente previdenziale e datore di lavoro in ordine alle eventuali conseguenze penali a carico di quest'ultimo per effetto dell'originario pagina 12 di 17 inadempimento contributivo in forza della L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, comma 1, ("ferme restando le disposizioni penali").
La precisazione del contenuto della norma vale a confermare quanto ritenuto in dottrina che "dalla L. n. 1338 del 1962, art. 13, si evince che il lavoratore, fornendo la prova richiesta, ha diritto di ricostituire la sua posizione assicurativa per cui l'interesse del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela previdenziale è un interesse giuridicamente protetto ed azionabile nei confronti degli altri due soggetti - datore di lavoro ed ente previdenziale - che sono entrambi tenuti a cooperare attivamente alla soddisfazione dell'interesse stesso”.
In questo quadro, la regola è che il lavoratore azioni la pretesa avente ad oggetto la costituzione della rendita vitalizia, nei confronti del datore di lavoro (Cass. civ., Sez. L, 25 maggio 2004, n. 10057).
C'è però, per il lavoratore rimasto privo di copertura assicurativa, un favor ulteriore, espresso dalla prevista facoltà di diretta costituzione della rendita vitalizia.
E' stato osservato che “là dove è il datore di lavoro che chiede la costituzione della rendita vitalizia c'è anche, da parte di quest'ultimo, il riconoscimento della sussistenza del rapporto e di tutti gli altri obblighi connessi, tra cui innanzi tutto quello di risarcire il danno pensionistico che ha lo stesso presupposto della costituzione della rendita: ossia
l'inadempimento dell'obbligo contributivo che viene espressamente ammesso dal datore di lavoro;
e ciò vale a ridurre il rischio di posizioni lavorative fittizie, mentre nel caso in cui il lavoratore agisca direttamente nei confronti dell la posizione del datore di lavoro è CP_2 del tutto impregiudicata. Non di meno il quinto comma consente al lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro, ricorrendo la fattispecie prevista come eccezione dal quinto comma dell'art. 13 cit;
ma occorre che il lavoratore non possa far valere nei confronti del datore di lavoro la pretesa alla costituzione della rendita vitalizia, vuoi perché la pretesa suddetta non è concretamente ed utilmente esperibile nei confronti del datore di lavoro, vuoi perché in ipotesi il diritto è prescritto. Allora la citata disposizione accorda al lavoratore la facoltà di sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere direttamente all'ente previdenziale la costituzione della rendita medesima: il lavoratore può - in forza del quinto comma dell'art.
13 - versare lui stesso la provvista necessaria per la costituzione della rendita, rimanendo conseguentemente creditore di tale somma nei confronti del datore di lavoro e conseguentemente, ove l' disconosca tale facoltà sostitutoria, può agire direttamente CP_2 nei confronti dell'Istituto. pagina 13 di 17 La previsione di questa facoltà di sostituzione - come disciplina di favor per il lavoratore che abbia subito l'inadempienza del datore di lavoro nell'assolvimento dell'obbligo contributivo - rappresenta quindi l'eccezione rispetto alla regola che vuole che sia il datore di lavoro a costituire la rendita vitalizia in favore del dipendente” (Cass. n. 10057/2004 cit.).
Una volta prescritto in capo al datore di lavoro il diritto alla costituzione della rendita, il lavoratore potrà egli stesso chiedere, nell'inerzia datoriale ed a condizione di dimostrare all'Istituto previdenziale l'esistenza dei requisiti di legge (prova dell'esistenza e durata del rapporto di lavoro e della retribuzione ricevuta), la costituzione della rendita, restando salvo il suo diritto ad essere risarcito del danno subito per essersi sostituito al datore di lavoro nel versare la riserva matematica necessaria. Resta sempre salva inoltre in suo favore la possibilità di ottenere, nel ricorso dei presupposti di cui all'art. 2116, comma 2, c.c.,
l'ulteriore risarcimento del danno. CP_ La facoltà di chiedere all' la costituzione della rendita vitalizia reversibile disciplinata dall'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - esercitabile sia dal datore inadempiente (comma 1) sia, in sua sostituzione, dal lavoratore assicurato (comma 5) - è soggetta alla prescrizione decennale, il cui termine inizia a decorrere, per il datore di lavoro, dal momento in cui si è CP_ prescritto il diritto dell' all'adempimento dell'obbligo contributivo, e, per il dipendente, da quando è maturata la prescrizione del diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione di detta rendita (Cass. civ., S.U., 7 agosto 2025, n. 22802).
12.2. Nel caso di specie, chiede la condanna della ex datrice di lavoro al Parte_1 versamento della riserva matematica necessaria per costituire la rendita ex art. 13 l.
1338/1962, per le omissioni contributive risalenti agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 e 2016 (cfr. doc. 25 allegato al ricorso), ossia da quando è sorto (marzo 2009) il rapporto di lavoro (accertato compiutamente tra e nel separato Parte_1 CP_1 giudizio avente ad oggetto anche l'impugnativa del licenziamento orale del febbraio 2014, definito con ordinanza n. 3/2016, confermata con sentenza n. 589/2020; detti provvedimenti CP_ si valorizzano appieno come prova dello stesso rapporto anche nei confronti dell' , fino a quando si è risolto (febbraio 2016).
Deve peraltro osservarsi che la condizione imprescindibile perché la speciale azione qui in considerazione possa attivarsi è che i contributi il cui pagamento risulta omesso siano prescritti.
Giova rammentare che il termine di prescrizione del credito contributivo di cui è titolare pagina 14 di 17 l'ente previdenziale è stato stabilito in cinque anni per effetto dell'art. 3, comma 9, della l. 8 agosto 1995, n. 335, salvo l'effetto novativo della sentenza di condanna al loro pagamento, nel qual caso il termine si trasforma in quello decennale ex art. 2953 c.c.
Nella specie, per i contributi dovuti dalla per il periodo corrente dal marzo CP_1
2009 fino al 9 febbraio 2014 (ossia fino al giorno prima del licenziamento orale di Pt_1
vale senz'altro il termine quinquennale di prescrizione, il quale, alla data di
[...] introduzione del presente giudizio (3 giugno 2022), era senz'altro decorso (mentre non era decorso il termine decennale di prescrizione per la costituzione della rendita ex art. 13 l.
1338/1962, neppure ai sensi del primo comma).
Per i contributi invece maturati dall'10 febbraio 2014 (dal licenziamento) fino alla risoluzione del rapporto (11 febbraio 2016), il termine di prescrizione dei contributi deve intendersi decennale e non era ancora trascorso alla data di introduzione del presente giudizio.
Infatti, il pagamento di quei contributi ha formato oggetto di condanna in forza dell'ordinanza n. 3/2016, confermata dalla sentenza n. 589/2020 del Tribunale di Cagliari, pacificamente passata in giudicato.
Quel provvedimento ha fatto applicazione della regola in forza della quale, con la sentenza che dichiara l'inefficacia del licenziamento orale (nella specie era applicabile l'art. 18 St. Lav.), il datore di lavoro è condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Si tratta, come è noto, di una forma eccezionale di sostituzione processuale ex art. 81
c.p.c., in cui l'accoglimento dell'azione promossa dal lavoratore produce effetti anche nel rapporto contributivo tra datore di lavoro e l'istituto previdenziale, benché questo non sia parte in causa.
In tale ipotesi, la prescrizione quinquennale del credito contributivo comincia a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento (Cass. civ.,
Sez. L, 10 marzo 2021, n. 6722).
12.3. Al fine di quantificare la riserva matematica, nel caso di specie, valga basarsi sui CP_ conteggi depositati dalla parte ricorrente, non contestati né da né dall' CP_1
CP_ effettuati in autodichiarata applicazione dei criteri stabiliti dall' con la circolare 78 del
29 maggio 2019 (doc. 24 allegato al ricorso) per la determinazione del relativo onere con riferimento a periodi che si collocano nel sistema contributivo della futura pensione. pagina 15 di 17 Detti conteggi sono peraltro emendati d'ufficio dal giudice, nel senso che devono riguardare esclusivamente il periodo corrente da marzo 2009 a febbraio 2014 (quelli successivi non sono prescritti) e, inoltre, devono essere calibrati su una retribuzione mensile lorda di euro 866,03 (oltre tredicesima mensilità), ossia quella spettante (secondo i conteggi in atti) per una lavoratrice di III livello secondo il C.C.N.L. Impianti sportivi e LE, con rapporto di lavoro part time a 23 ore settimanali.
Tenendo conto di detti criteri, la riserva matematica che il datore di lavoro va condannato CP_ a versare all' deve quantificarsi nella misura di euro 21.486,40. CP_ deve essere, quindi, condannata al versamento in favore dell' della riserva CP_1 matematica necessaria alla costituzione di rendita ex art. 13 l. n. 1338/1962, che si quantifica in euro 21.486,40.
13. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite devono essere compensate per la metà tra la ricorrente e la quale, CP_1 prevalentemente soccombente, è condannata alla rifusione in favore della prima delle spese processuali residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia del lavoro.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 26.000,01 e gli euro
52.000,00, posto che le domande attoree si sommano tra loro, ai sensi dell'art. 10, comma 2,
c.p.c. CP_ deve essere inoltre condannata alla rifusione delle spese processuali dell' CP_1 ai sensi dell'art. 91 c.p.c., tenendo conto della tabella per la materia previdenziale (valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna al pagamento in favore della ricorrente dell'importo residuo di CP_1 euro 13.439,38 a titolo di differenze retributive come in parte motiva meglio indicate, oltre interessi in misura legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al saldo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore della ricorrente dell'importo residuo di CP_1 euro 2.628,50, a titolo di risarcimento del danno forfetizzato da licenziamento orale accertato con sentenza n. 589/2020, oltre interessi in misura legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al saldo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; pagina 16 di 17 CP_
- condanna al pagamento in favore dell' dell'importo di euro 21.486,40, a CP_1 titolo di riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita ex art. 13 l. n.
1338/1962;
- compensa le spese di lite nella misura di un mezzo tra la ricorrente e e, per CP_1
l'effetto, condanna quest'ultima alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 processuali residue, che liquida in euro 3.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
CP_
- condanna alla rifusione in favore dell' delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 2.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 29 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1573/2022 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
, che con l'avv. Luca Crotta la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del
[...] fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Controparte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Italo Doglio, che con l'avv. Salvatore Paolo Satta la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico,
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_2 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti, resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3 giugno 2022, ha agito in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale, nei confronti della Controparte_1
CP_ (in seguito anche solo e dell' esponendo:
[...] CP_1
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal novembre 1999 fino al 10 febbraio
2014, come “istruttore di nuoto” e “coordinatore-responsabile della piscina di Sinnai”;
- che il rapporto di lavoro era stato surrettiziamente formalizzato in termini di collaborazione coordinata e continuativa e si era interrotto il 10 febbraio 2014 per licenziamento orale;
- di aver impugnato giudizialmente il recesso datoriale;
- che il giudizio, trattato con il c.d. , era stato definito con l'ordinanza n. CP_3
3/2016 del 15 gennaio 2016, con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari
pagina 1 di 17 aveva accolto la domanda, riconoscendo l'instaurazione tra le parti, con decorrenza dal mese di marzo 2009, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni di impiegata di concetto e orario di lavoro di 23 ore settimanali;
dichiarando l'inefficacia del licenziamento orale intimato nel febbraio 2014 e condannando la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
- che con dichiarazione scritta datata 2 febbraio 2016, inviata a mezzo pec l'11 febbraio
2016, aveva optato per la non prosecuzione del rapporto di lavoro “dietro il pagamento dell'equivalente di 15 mesi di retribuzione, come previsto dall'art. 18 della legge n. 300 del
1970”;
- che con ricorso depositato il 14 febbraio 2016, aveva proposto opposizione CP_1 avverso l'ordinanza n. 3/2016, “chiedendone l'annullamento e allegando, peraltro, un
"aliunde perceptum, nonchè l'aliunde percipiendum, da determinarsi secondo equità..."”;
- che “nelle more del suddetto giudizio, l'intestato Tribunale, su istanza della signora
con decreto ingiuntivo n. 604/2016 ha ingiunto alla il Pt_1 Controparte_4 pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma netta di euro 21.105,55 a titolo di indennità risarcitoria (calcolata al netto dell'aliunde perceptum determinato in euro
13.183,23), indennità sostitutiva della reintegrazione e Tfr calcolato per il periodo
11.02.2014/11.02.2016, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre spese del procedimento”;
- che “la società convenuta ha provveduto al pagamento della somma lorda di euro
23.015,65, pari alla somma netta di euro 21.105,55”;
- che “con diffida in data 12 febbraio 2018, inoltre, la signora ha chiesto, in forza Pt_1 dell'ordinanza n. 3/2016 del Tribunale Civile di Cagliari - Sezione Lavoro, il pagamento di tutte le differenze di trattamento economico maturate nel corso del rapporto di lavoro, in particolare differenze di retribuzione rispetto a quanto percepito a titolo di compenso per il rapporto di collaborazione, 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, lavoro festivo, straordinario e/o supplementare, indennità di mancato preavviso e Tfr. Oltre a ciò, la ricorrente ha rivendicato che l'indennità risarcitoria e
l'indennità sostitutiva della reintegrazione fossero ricalcolate sulla base dell'effettiva durata della prestazione lavorativa e della retribuzione effettivamente spettante”; pagina 2 di 17 - che “successivamente, il giudizio in opposizione alla menzionata ordinanza è CP_3 stato deciso con la sentenza n. 589/2020 del 3 agosto 2020, passata in giudicato in data 3 febbraio 2021, con la quale il Giudice del Lavoro adito, confermando l'ordinanza n. 3/2016
(Racl 4845/2014), ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dalla Controparte_4
e ha disposto che ".... dall'importo spettante a titolo di risarcimento del danno in
[...] favore di come meglio quantificato nell'ordinanza qui opposta venga Parte_1 detratto, a titolo di aliunde perceptum, l'importo come quantificato in motivazione cui si rinvia;
..."”;
- che “in forza della suddetta sentenza, pertanto, la signora è, ad oggi, creditrice Pt_1 delle somme che a breve si esporranno per i seguenti motivi: - differenze di retribuzione spettanti per l'orario di lavoro effettivamente rispettato e per la qualifica spettante di coordinatore- responsabile di II livello;
- rideterminazione dell'indennità risarcitoria e della indennità sostitutiva della reintegrazione sulla base della retribuzione effettivamente spettante;
- risarcimento dei danni per l'omissione contributiva”;
- che - sebbene l'ordinanza n. 3/2016 del Tribunale di Cagliari, confermata dalla sentenza n. 589/2020, abbia accertato che, a decorrere dal mese di marzo 2009, tra la ricorrente e la
è stato instaurato "un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con CP_1 orario di lavoro di 23 ore settimanali e prestazioni inquadrabili, ai soli sensi e fini dell'art.
36 Cost., considerati gli evidenziati compiti di coordinamento e controllo sugli istruttori svolti dalla ricorrente, il possesso da parte della stessa del patentino da istruttore e la decennale esperienza come istruttore di nuoto dalla medesima maturata presso la stessa convenuta, nonché, altresì, per altro verso, la semplicità della struttura organizzativa cui era adibita, nel 3° livello, CCNL palestre e impianti sportivi”, il diritto “al pagamento delle differenze retributive” si spiegherebbe perché le mansioni di fatto svolte (“selezionare il personale da assumere, compreso quello da adibire alle pulizie, e contrattare la relativa paga oraria;
definire i metodi di allenamento con gli istruttori ed indicare i turni dei corsi;
stabilire le modalità di iscrizione ai corsi con le tariffe determinate dalla direzione;
svolgere tutti gli adempimenti necessari a rendere operativo ed efficiente l'impianto, nonché occuparsi di tutto ciò che era inerente la sua gestione, quali, ad esempio, verificare il PH dell'acqua della piscina, le modalità di utilizzo del cloro, la manutenzione della caldaia e la pulizia della vasca;
intrattenere i rapporti con il di Sinnai, nella persona del CP_5 geometra attestare la presenza per il tirocinio degli iscritti di “scienze motorie con CP_6 giudizio” ( , ed ); gestire i Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
pagina 3 di 17 rapporti con le scuole per i corsi destinati agli studenti;
sostituire il personale di segreteria, laddove assente, e ciò accadeva 2/3 volte al mese;
gestire e risolvere qualsiasi problema o imprevisto, quale ad esempio la rottura della maniglia di una porta”) sarebbero state proprie del superiore livello II del sistema classificatorio del C.C.N.L. Impianti sportivi e
LE, e ciò anche in ragione dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata per lo svolgimento dell'attività di istruttrice di nuoto;
- che anche l'orario di lavoro abitualmente osservato sarebbe stato differente da quello già accertato giudizialmente, ammontando a complessive 28,50 ore settimanali
(“precisamente: due pomeriggi dalle ore 16,30 alle ore 20,30; due pomeriggi dalle ore
16,00 alle ore 22,30; tre mattine dalle ore 8,15 alle ore 10,45”), non senza considerare il lavoro supplementare, supplementare festivo e straordinario;
- di essere rimasta altresì creditrice delle indennità per ferie e permessi non goduti, da calcolarsi sempre sulla base dei parametri retributivi previsti per il II livello del C.C.N.L.
Impianti sportivi e LE, al netto delle somme effettivamente percepite;
- che il credito vantato sarebbe pari ad euro 21.799,85 lordi, comprensivi di retribuzioni per lavoro festivo, lavoro supplementare prestato nelle giornate di sabato e domenica, e lavoro straordinario, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati durante tutta la durata del rapporto di lavoro, indennità per ferie e permessi non goduti;
- di essere altresì creditrice di maggiori somme a titolo di indennità risarcitoria e indennità sostitutiva della reintegrazione, in considerazione dell'entità dei minori importi da portare a deconto a titolo di aliunde perceptum, come quantificabile secondo i criteri stabiliti nella sentenza del Tribunale di Cagliari n. 589/2020;
- di essere infine titolare del diritto ad ottenere la costituzione della rendita vitalizia riversibile disciplinato dall'art. 13 commi 1 e 5 della legge n. 1338 del 1962.
Sulla base della ricostruzione che precede, la ricorrente ha domandato: “1) in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 2° livello del CCNL Impianti Sportivi e LE e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle conseguenti differenze retributive, pari all'importo lordo di euro 21.799,85, ovvero di quell'altro importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuto di giustizia;
2) sempre in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, la società convenuta tenuta al pagamento della somma lorda di euro
8.978,65, ovvero di quell'altro importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa o pagina 4 di 17 che sarà ritenuto di giustizia, dovuta a titolo di differenze su indennità risarcitoria per illegittimità del licenziamento e sostitutiva della reintegrazione;
3) sempre in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali dovuti dalla società convenuta e, per l'effetto, CP_ condannarla al pagamento in favore dell della somma di euro 38.865,66, ovvero di quell'altro importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuto di giustizia, a titolo di onere per la costituzione della rivendicata rendita vitalizia;
4) Con condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat come per legge;
5) Con condanna, altresì, al pagamento delle competenze professionali relative all'elaborazione dei conteggi di parte da calcolarsi in applicazione del D.M. sulla liquidazione delle spese per i Consulenti del Lavoro;
6) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, come per legge”.
La società cooperativa dilettantistica Promogest ha resistito in giudizio. CP_ Si è costituito in giudizio l' per eccepire “in via di cautela” la prescrizione del diritto alla costituzione della rendita, ma chiarendo anche che “nulla osta da parte dell'istituto alla costituzione della rendita vitalizia, nei limiti prescrizionali sopra indicati e nei termini e alle condizioni di legge”.
2. In limine, è bene distinguere per sommi capi le domande sulle quali il Tribunale è chiamato a pronunciarsi.
(I) La ricorrente ha rivendicato, innanzitutto, il pagamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità lungo l'intero rapporto di lavoro subordinato già accertato con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 589 del 3 agosto 2020, a sua volta confermativa dell'ordinanza resa il 15 gennaio 2016 all'esito della prima fase del c.d. , avente CP_3 ad oggetto l'impugnativa del licenziamento orale intimato da il 10 febbraio 2014. CP_1
(II) Ha rivendicato il pagamento di somme a titolo di compenso per lavoro supplementare abituale, anche festivo, prestato lungo l'intero rapporto.
(III) Ha anche domandato di condannare la parte datoriale al pagamento di somme a titolo di compenso per lavoro straordinario e di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, oltre che di trattamento di fine rapporto.
(IV) Ha domandato di riparametrare le suddette voci retributive al II livello di inquadramento secondo il C.C.N.L. Impianti sportivi e LE.
pagina 5 di 17 (V) Ha richiesto di quantificare i valori del risarcimento forfetizzato del danno da licenziamento orale illegittimo in ragione dell'accertamento dell'aliunde perceptum contenuto nella più volte citata sentenza n. 589/2020. CP_ (VI) Ha infine chiesto di condannare la al pagamento in favore dell' delle CP_1 somme necessarie per la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 l. n. 1338/1962.
3. Così ricostruito in sintesi il thema decidendum, deve in limine osservarsi che le domande finalizzate ad ottenere un ripronunciamento del Tribunale sulla quantità e qualità del lavoro prestato dalla ricorrente in favore di si pongono in contrasto con CP_1 quanto già dichiarato dal Tribunale di Cagliari con la sentenza n. 589/2020, pacificamente coperta da giudicato.
Il Tribunale, con quella sentenza, ha infatti confermato l'accertamento compiuto all'esito della prima fase del giudizio, con l'ordinanza n. 3 del 15 gennaio 2016, ossia che la ricorrente era stata occupata da in forza di un contratto di lavoro instaurato per CP_1 fatti concludenti, mascherato da una formale collaborazione autonoma, in qualità di lavoratrice subordinata di III livello secondo il C.C.N.L. Impianti sportivi e LE, con orario di lavoro di 23 ore settimanali.
La formazione del giudicato preclude una rivalutazione dei fatti già ricostruiti in quella sede processuale e impedisce una nuova pronuncia sull'esatto ammontare delle ore di lavoro abitualmente prestate (a questo mira surrettiziamente la richiesta di accertare la prestazione abituale di “lavoro supplementare”, così da innalzare l'orario di lavoro settimanale da 23 a
28,50) e sul corretto inquadramento della lavoratrice, in virtù delle mansioni di fatto svolte, lungo l'intero rapporto di lavoro.
Nel quadro di un orientamento giurisprudenziale che ha correttamente sancito - in funzione del rispetto del canone fondamentale del ne bis in idem e dei principi del giusto processo - la rilevabilità ex officio del giudicato esterno, costituisce ius receptum che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. civ., S.U., 16 giugno 2006, n. 13916). pagina 6 di 17 4. Il precedente pronunciamento giudiziale coperto da giudicato ha anche riconosciuto il diritto di a percepire la retribuzione propria di un lavoratore di 3° livello Parte_1 secondo il C.C.N.L. Impianti sportivi e LE, nelle sue articolazioni della retribuzione tabellare e della tredicesima mensilità e a dette voci ha parametrato l'indennità risarcitoria attribuitale in conseguenza dell'accertamento dell'inefficacia del licenziamento orale intimato da nel febbraio 2014. CP_1
Il giudicato preclude la possibilità di ampliare il diritto retributivo della lavoratrice fino a ricomprendere anche la voce per quattordicesima mensilità.
5. Essendo tra le parti sorto un rapporto di lavoro di fatto, rispetto al quale il C.C.N.L.
Impianti sportivi e LE è stato eletto a mero parametro esterno per la verifica di rispondenza della retribuzione percepita a quella minima costituzionalmente garantita (art. 36 Cost.), non può che ritenersi infondata anche la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva dei permessi non goduti, trattandosi di materia regolata dalla fonte di contrattazione collettiva, la cui diretta applicabilità deve escludersi nel caso di specie.
6. La domanda di condanna della resistente al pagamento di maggiori somme CP_1
a titolo di lavoro straordinario è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
A tal riguardo, si deve osservare che le deduzioni della ricorrente in punto di lavoro prestato oltre la soglia del tempo pieno sono rimaste del tutto generiche e detta genericità si
è invero ripercossa anche sulle deduzioni istruttorie, da considerarsi pertanto inammissibili per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 230 e 244 c.p.c., che impongono che la prova per interrogatorio formale e per testimoni siano dedotta su fatti specifici.
Il requisito della specificità non può dirsi rispettato, in particolare, di fronte a capi di prova così formulati:
“e) la piscina, due/tre giorni alla settimana, era occupata da corsisti facenti parte del
CP_7 che terminavano le lezioni intorno alle ore 22.30/23.00 e la ricorrente, in quei
[...] giorni, chiudeva l'impianto solo al termine delle predette lezioni;
f) la ricorrente ha lavorato nelle giornate di sabato e domenica per controllare i parametri dell'acqua e per verificare il funzionamento della caldaia;
g) la ricorrente ha lavorato in occasione delle gare, nello specifico nelle seguenti date:
- 27.01.2013 domenica;
- 23/24.02.2013 sabato e domenica;
- 16.03.2013 sabato;
pagina 7 di 17 -18.05.2013 sabato;
- 19.05.2013 domenica;
- 01.06.2013 sabato;
- 02.06.2013 domenica.
-15.06.2013 sabato;
- 06.07.2013 sabato;
- 07.07.2013 domenica”.
E' appena il caso di osservare che l'attrice non ha nemmeno indicato i giorni in cui la prestazione lavorativa straordinaria si sarebbe svolta (capo e) e gli orari in cui in altre occasioni ciò si sarebbe verificato (capi f, g).
7. E' invece fondata la domanda di condanna di al pagamento di somme a CP_1 titolo di tredicesima mensilità maturata nel corso dell'intero rapporto di lavoro (la tredicesima mensilità rientra infatti nel c.d. minimo costituzionale ex art. 36 Cost. ed il
Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 589/2020, confermando l'ordinanza n. 3/2016, ne ha accertato la debenza).
Sulla base dei conteggi aggiornati depositati dalla ricorrente in data 14 dicembre 2023, non contestati specificamente da si ricava che per questo titolo la lavoratrice ha CP_1 diritto al pagamento della somma di euro 6.179,55.
8. Non essendo contestato che, durante il rapporto di lavoro, non avesse Parte_1 goduto di ferie per 36,33 giorni complessivi, a titolo di indennità sostitutiva le è dovuto l'importo di euro 1.698,64, ottenuto moltiplicando il numero di giorni di ferie non goduti per il valore della retribuzione giornaliera (parametrata ai minimi tabellari per un lavoratore di
III livello secondo il C.C.N.L. Impianti sportivi e LE, occupato a tempo parziale per 23 ore settimanali), pacificamente pari ad euro 46,76.
9. Il trattamento di fine rapporto è infine dovuto ai sensi dell'art. 2120 c.c. e il suo ammontare, per le quote maturate fino al 10 febbraio 2014 (data del licenziamento orale), secondo gli ultimi conteggi prodotti dalla ricorrente, non contestati specificamente, è pari ad euro 5.561,19.
Considerato che il calcolo, come scritto, si arresta al 10 febbraio 2014, non v'è alcuna sovrapposizione rispetto alla richiesta di pagamento accolta dal Tribunale di Cagliari con il decreto ingiuntivo n. 604/2016, la quale risulta comprendere esclusivamente le quote di t.f.r. maturate dopo il 10 febbraio 2014 (cfr. docc. 6 e 16 allegati al ricorso).
10. deve essere pertanto condannata al Controparte_1
pagina 8 di 17 pagamento dell'importo complessivo di euro 13.439,38 (euro 6.179,55 + euro 1.698,64 + euro 5.561,19), oltre interessi in misura legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al saldo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
11. La domanda di condanna specifica di al pagamento di maggiori somme a CP_1 titolo di risarcimento forfetizzato del danno da licenziamento orale illegittimo deve essere accolta nei limiti in cui la stessa si è riconosciuta debitrice, ossia per euro CP_1
2.628,50.
Valga osservare quanto segue.
Con l'ordinanza n. 3/2016, il Tribunale di Cagliari, dichiarato inefficace il licenziamento orale intimato a nel febbraio 2014, aveva condannato al pagamento Parte_1 CP_1 in favore della stessa, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dalla data del licenziamento sino a quella della effettiva reintegrazione, senza alcuna decurtazione a titolo di aliunde perceptum.
Nell'inerzia di la lavoratrice si era vista costretta ad introdurre procedimento CP_1 monitorio al fine di vedere soddisfatte le proprie pretese e, nel ricorso, aveva spontaneamente decurtato il proprio credito dell'aliunde perceptum, riconosciuto in quella sede nella misura complessiva di euro 13.183,23 (il ricorso per ingiunzione è stato prodotto dalla lavoratrice come doc. 6 e i conteggi su cui si fonda sono identificati come doc. 16. Per una migliore comprensione di come abbia proceduto nel calcolo, si rinvia al ricorso introduttivo di questo giudizio, paragrafo 15a).
Era stato quindi emesso il decreto ingiuntivo n. 604/2016 del 20 giugno 2016, in accoglimento integralmente delle richieste della lavoratrice, e aveva dato corso al CP_1 pagamento (circostanza pacifica – si veda anche la busta paga emessa ad agosto 2016, allegata alla memoria di costituzione della società resistente).
Successivamente, il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 589/2020, definitiva del giudizio di opposizione all'ordinanza n. 3/2016, incardinato il 15 febbraio 2016, ignorando evidentemente che la lavoratrice avesse inteso riconoscere spontaneamente la decurtazione, si era pronunciato nel senso di affermare che l'aliunde perceptum dovesse essere portato a deconto del credito risarcitorio della lavoratrice per il periodo compreso tra il 1° ottobre
2014 e il 15 gennaio 2015 e dal 1° gennaio 2016 fino all'11 febbraio 2016 (data di risoluzione del rapporto), e dovesse essere equitativamente quantificato in misura corrispondente alla retribuzione ordinaria di un lavoratore inquadrato nel III livello Impianti sportivi e LE “con contratto a tempo parziale in ragione di 23 ore settimanali”. pagina 9 di 17 Calcolando il valore dell'aliunde perceptum secondo le indicazioni ed i criteri offerti dal
Tribunale con la sentenza n. 589/2020, la lavoratrice si è avveduta di aver chiesto in sede monitoria un importo inferiore a titolo di indennità risarcitoria (perché nel ricorso per ingiunzione aveva riconosciuto spontaneamente un maggior aliunde perceptum) e in questa sede agisce per ottenere la differenza.
Deve peraltro osservarsi che in tal modo ha contravvenuto al divieto di Parte_1
“venire contra factum proprium”, domandando in questa sede al Tribunale di riliquidare un credito che lei stessa aveva contribuito a far quantificare in misura ridotta in altra procedura giudiziale, riconoscendo, senza esservi obbligata, di aver percepito, tra il 2014 e il 2016, maggiori somme da lavoro rispetto a quelle poi giudizialmente accertate dal Tribunale con la più volte citata sentenza n. 589/2020.
Alla condotta abusiva della ricorrente, stante il rimedio della c.d. exceptio doli generalis seu praesentis, suscettibile di rilievo officioso (“in coerenza” come osservato in dottrina
“con il principio per cui le eccezioni sono di regola rilevabili d'ufficio”) seguirebbe il rigetto integrale della domanda, se la resistente nel costituirsi in giudizio, non avesse CP_1 dichiarato essa stessa di voler corrispondere per detto titolo la minor somma di euro
2.628,50.
Da ciò discende, quindi, che deve essere condannata al pagamento della CP_1 somma di euro 2.628,50, a titolo di risarcimento del danno forfetizzato da licenziamento orale accertato con sentenza n. 589/2020, per la quota non ancora corrisposta, oltre interessi in misura legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al saldo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
12. Deve essere infine accolta, per quanto di ragione, la domanda di condanna della società al pagamento della somma di denaro necessaria per la costituzione della CP_1 rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13, l. 12 agosto 1962, n. 1338.
12.1. E' stato osservato nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., S.U., 16 febbraio 2009, n. 3678) che la tutela apprestata a favore del lavoratore dalla legge n. 1338 del 1962, art. 13, per il caso di inadempimento contributivo da parte del datore di lavoro - quando in conseguenza della prescrizione del "normale" versamento dei contributi previdenziali non possa operare di per sé il principio di automaticità delle prestazioni (che presuppone pur sempre la correlazione tra contributi e prestazioni) - tende non ad offrire un particolare modo di risarcimento del danno, bensì a realizzare il medesimo effetto dell'ormai non più possibile adempimento dell'obbligo contributivo;
creandosi così uno strumento per pagina 10 di 17 rendere più incisiva, nell'ambito di una regolamentazione generale costituzionalmente garantita, la tutela del lavoratore, nei cui confronti il datore di lavoro è sostanzialmente un debitore di sicurezza e l'ente previdenziale il debitore - obbligato principale, allorquando il datore di lavoro non provveda a soddisfare il proprio debito annullando la finalità specifica dell'assicurazione obbligatoria.
Nell'evidenziare la complessità della questione connessa all'inadempimento contributivo per l'intreccio tra profilo risarcitorio e profilo restitutorio, si è messo così in rilievo che alla tutela risarcitoria si aggiunge, nell'ambito delle garanzie per il lavoratore, la tutela prevista, appunto, dalla legge n. 1338/1962, art. 13, con riferimento all'ipotesi di omissione contributiva, che può considerarsi espressione di un principio immanente alla disciplina della responsabilità civile.
In generale la potenzialità di un danno ingiusto, connessa all'omissione contributiva in sé considerata, se da una parte non consente la quantificazione della riparazione, ma semmai solo una pronuncia di condanna generica, d'altra parte può attualizzare e quindi radicare una pretesa immediatamente e pienamente azionabile dal danneggiato, allorché quest'ultimo si attivi per rimuovere tale potenzialità di danno sì da rimanerne immune.
Ove ciò comporti una diminuzione patrimoniale per il danneggiato, ha egli una pretesa restitutoria nei confronti del danneggiante, che è immediatamente azionabile, senza necessità di attendere quel momento in cui il danno si sarebbe in ipotesi determinato.
Questo principio generale è calato poi nella fattispecie speciale disciplinata dall'art. 13 della legge 1338/1962, disposizione questa che “ha una doppia faccia perché non si limita a fissare un criterio di calcolo del danno già determinatosi al fine di integrare il trattamento pensionistico del lavoratore ma appronta anche una specifica tutela preventiva per la rimozione ex ante della potenzialità di danno che incombe sul lavoratore nel periodo suddetto (periodo che va dalla prescrizione dell'obbligo del datore di versare i contributi previdenziali al momento di attivazione della prestazione previdenziale e di attualizzazione del danno)” (così le S.U. nella sentenza 3678/2009 cit.).
Il lavoratore (e prima ancora lo stesso datore di lavoro, che intenda eliminare la potenzialità del danno prima che si verifichi al fine di non subire l'eventuale aggravamento CP_ della sua responsabilità risarcitoria) può chiedere all' la costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o alla quota di pensione adeguata all'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
Una volta versata la somma pari alla riserva matematica corrispondente alla rendita, la pagina 11 di 17 posizione assicurativa del lavoratore è ricostituita e la potenzialità del danno è rimossa preventivamente. Però il lavoratore viene a subire la diminuzione patrimoniale pari alla somma versata (al fine suddetto) a causa di un atto illecito (l'inadempimento contributivo) del datore di lavoro;
ciò radica una pretesa restitutoria che è azionabile (e alla quale il datore di lavoro può resistere contestando in ipotesi la sussistenza dei presupposti per la costituzione della rendita).
Di conseguenza (sempre stando al ragionamento di Cass. civ. n. 3678/2009 cit.), della legge n. 1338 del 1962, art. 13, è possibile “una triplice lettura secondo una progressione di tutela del lavoratore:
a) può ritenersi riconosciuta una mera facoltà del lavoratore (che si affianca ad analoga facoltà del datore di lavoro) di costituzione della rendita vitalizia presso l' con CP_2 possibilità di successivo recupero della riserva matematica in sede di risarcimento del danno;
b) può alternativamente ritenersi che insorga, al momento del pagamento della riserva matematica, un credito restitutorio nei confronti dal datore di lavoro;
c) può, infine, costruirsi un vero e proprio diritto del lavoratore nei confronti del datore di lavoro alla costituzione della rendita vitalizia con conseguente possibilità di domandare in giudizio la condanna di quest'ultimo a versare la riserva matematica all (Cass. n. CP_2
14680/1999). Nell'ipotesi sub c) - più garantistica per il lavoratore e che è quella che è stata accolta della giurisprudenza della Corte - la L. n. 1338 del 1962, art. 13, comma 5, vede come soggetto destinatario del potere di provvedere al pagamento della riserva matematica lo stesso lavoratore danneggiato dall'omissione contributiva che si sostituisce (=si surroga) al datore di lavoro inadempiente nei confronti dell'ente previdenziale.
Coesistono, pertanto, 1) un rapporto tra datore di lavoro inadempiente e lavoratore - rapporto all'interno del quale si pone la richiesta del secondo, nei confronti del primo, di provvedere al pagamento delle somme necessarie alla costituzione della rendita vitalizia e
2) un rapporto fra lavoratore - che provvede al pagamento delle somme richieste per la riserva matematica - e l'ente previdenziale - destinatario delle stesse e obbligato al pagamento della rendita vitalizia.
A tale rapporti, coesistenti ab initio, si aggiungono effettivamente 3) il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro per la costituzione della somma versata per la costituzione della rendita vitalizia e 4) il rapporto tra ente previdenziale e datore di lavoro in ordine alle eventuali conseguenze penali a carico di quest'ultimo per effetto dell'originario pagina 12 di 17 inadempimento contributivo in forza della L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, comma 1, ("ferme restando le disposizioni penali").
La precisazione del contenuto della norma vale a confermare quanto ritenuto in dottrina che "dalla L. n. 1338 del 1962, art. 13, si evince che il lavoratore, fornendo la prova richiesta, ha diritto di ricostituire la sua posizione assicurativa per cui l'interesse del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela previdenziale è un interesse giuridicamente protetto ed azionabile nei confronti degli altri due soggetti - datore di lavoro ed ente previdenziale - che sono entrambi tenuti a cooperare attivamente alla soddisfazione dell'interesse stesso”.
In questo quadro, la regola è che il lavoratore azioni la pretesa avente ad oggetto la costituzione della rendita vitalizia, nei confronti del datore di lavoro (Cass. civ., Sez. L, 25 maggio 2004, n. 10057).
C'è però, per il lavoratore rimasto privo di copertura assicurativa, un favor ulteriore, espresso dalla prevista facoltà di diretta costituzione della rendita vitalizia.
E' stato osservato che “là dove è il datore di lavoro che chiede la costituzione della rendita vitalizia c'è anche, da parte di quest'ultimo, il riconoscimento della sussistenza del rapporto e di tutti gli altri obblighi connessi, tra cui innanzi tutto quello di risarcire il danno pensionistico che ha lo stesso presupposto della costituzione della rendita: ossia
l'inadempimento dell'obbligo contributivo che viene espressamente ammesso dal datore di lavoro;
e ciò vale a ridurre il rischio di posizioni lavorative fittizie, mentre nel caso in cui il lavoratore agisca direttamente nei confronti dell la posizione del datore di lavoro è CP_2 del tutto impregiudicata. Non di meno il quinto comma consente al lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro, ricorrendo la fattispecie prevista come eccezione dal quinto comma dell'art. 13 cit;
ma occorre che il lavoratore non possa far valere nei confronti del datore di lavoro la pretesa alla costituzione della rendita vitalizia, vuoi perché la pretesa suddetta non è concretamente ed utilmente esperibile nei confronti del datore di lavoro, vuoi perché in ipotesi il diritto è prescritto. Allora la citata disposizione accorda al lavoratore la facoltà di sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere direttamente all'ente previdenziale la costituzione della rendita medesima: il lavoratore può - in forza del quinto comma dell'art.
13 - versare lui stesso la provvista necessaria per la costituzione della rendita, rimanendo conseguentemente creditore di tale somma nei confronti del datore di lavoro e conseguentemente, ove l' disconosca tale facoltà sostitutoria, può agire direttamente CP_2 nei confronti dell'Istituto. pagina 13 di 17 La previsione di questa facoltà di sostituzione - come disciplina di favor per il lavoratore che abbia subito l'inadempienza del datore di lavoro nell'assolvimento dell'obbligo contributivo - rappresenta quindi l'eccezione rispetto alla regola che vuole che sia il datore di lavoro a costituire la rendita vitalizia in favore del dipendente” (Cass. n. 10057/2004 cit.).
Una volta prescritto in capo al datore di lavoro il diritto alla costituzione della rendita, il lavoratore potrà egli stesso chiedere, nell'inerzia datoriale ed a condizione di dimostrare all'Istituto previdenziale l'esistenza dei requisiti di legge (prova dell'esistenza e durata del rapporto di lavoro e della retribuzione ricevuta), la costituzione della rendita, restando salvo il suo diritto ad essere risarcito del danno subito per essersi sostituito al datore di lavoro nel versare la riserva matematica necessaria. Resta sempre salva inoltre in suo favore la possibilità di ottenere, nel ricorso dei presupposti di cui all'art. 2116, comma 2, c.c.,
l'ulteriore risarcimento del danno. CP_ La facoltà di chiedere all' la costituzione della rendita vitalizia reversibile disciplinata dall'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - esercitabile sia dal datore inadempiente (comma 1) sia, in sua sostituzione, dal lavoratore assicurato (comma 5) - è soggetta alla prescrizione decennale, il cui termine inizia a decorrere, per il datore di lavoro, dal momento in cui si è CP_ prescritto il diritto dell' all'adempimento dell'obbligo contributivo, e, per il dipendente, da quando è maturata la prescrizione del diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione di detta rendita (Cass. civ., S.U., 7 agosto 2025, n. 22802).
12.2. Nel caso di specie, chiede la condanna della ex datrice di lavoro al Parte_1 versamento della riserva matematica necessaria per costituire la rendita ex art. 13 l.
1338/1962, per le omissioni contributive risalenti agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 e 2016 (cfr. doc. 25 allegato al ricorso), ossia da quando è sorto (marzo 2009) il rapporto di lavoro (accertato compiutamente tra e nel separato Parte_1 CP_1 giudizio avente ad oggetto anche l'impugnativa del licenziamento orale del febbraio 2014, definito con ordinanza n. 3/2016, confermata con sentenza n. 589/2020; detti provvedimenti CP_ si valorizzano appieno come prova dello stesso rapporto anche nei confronti dell' , fino a quando si è risolto (febbraio 2016).
Deve peraltro osservarsi che la condizione imprescindibile perché la speciale azione qui in considerazione possa attivarsi è che i contributi il cui pagamento risulta omesso siano prescritti.
Giova rammentare che il termine di prescrizione del credito contributivo di cui è titolare pagina 14 di 17 l'ente previdenziale è stato stabilito in cinque anni per effetto dell'art. 3, comma 9, della l. 8 agosto 1995, n. 335, salvo l'effetto novativo della sentenza di condanna al loro pagamento, nel qual caso il termine si trasforma in quello decennale ex art. 2953 c.c.
Nella specie, per i contributi dovuti dalla per il periodo corrente dal marzo CP_1
2009 fino al 9 febbraio 2014 (ossia fino al giorno prima del licenziamento orale di Pt_1
vale senz'altro il termine quinquennale di prescrizione, il quale, alla data di
[...] introduzione del presente giudizio (3 giugno 2022), era senz'altro decorso (mentre non era decorso il termine decennale di prescrizione per la costituzione della rendita ex art. 13 l.
1338/1962, neppure ai sensi del primo comma).
Per i contributi invece maturati dall'10 febbraio 2014 (dal licenziamento) fino alla risoluzione del rapporto (11 febbraio 2016), il termine di prescrizione dei contributi deve intendersi decennale e non era ancora trascorso alla data di introduzione del presente giudizio.
Infatti, il pagamento di quei contributi ha formato oggetto di condanna in forza dell'ordinanza n. 3/2016, confermata dalla sentenza n. 589/2020 del Tribunale di Cagliari, pacificamente passata in giudicato.
Quel provvedimento ha fatto applicazione della regola in forza della quale, con la sentenza che dichiara l'inefficacia del licenziamento orale (nella specie era applicabile l'art. 18 St. Lav.), il datore di lavoro è condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Si tratta, come è noto, di una forma eccezionale di sostituzione processuale ex art. 81
c.p.c., in cui l'accoglimento dell'azione promossa dal lavoratore produce effetti anche nel rapporto contributivo tra datore di lavoro e l'istituto previdenziale, benché questo non sia parte in causa.
In tale ipotesi, la prescrizione quinquennale del credito contributivo comincia a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento (Cass. civ.,
Sez. L, 10 marzo 2021, n. 6722).
12.3. Al fine di quantificare la riserva matematica, nel caso di specie, valga basarsi sui CP_ conteggi depositati dalla parte ricorrente, non contestati né da né dall' CP_1
CP_ effettuati in autodichiarata applicazione dei criteri stabiliti dall' con la circolare 78 del
29 maggio 2019 (doc. 24 allegato al ricorso) per la determinazione del relativo onere con riferimento a periodi che si collocano nel sistema contributivo della futura pensione. pagina 15 di 17 Detti conteggi sono peraltro emendati d'ufficio dal giudice, nel senso che devono riguardare esclusivamente il periodo corrente da marzo 2009 a febbraio 2014 (quelli successivi non sono prescritti) e, inoltre, devono essere calibrati su una retribuzione mensile lorda di euro 866,03 (oltre tredicesima mensilità), ossia quella spettante (secondo i conteggi in atti) per una lavoratrice di III livello secondo il C.C.N.L. Impianti sportivi e LE, con rapporto di lavoro part time a 23 ore settimanali.
Tenendo conto di detti criteri, la riserva matematica che il datore di lavoro va condannato CP_ a versare all' deve quantificarsi nella misura di euro 21.486,40. CP_ deve essere, quindi, condannata al versamento in favore dell' della riserva CP_1 matematica necessaria alla costituzione di rendita ex art. 13 l. n. 1338/1962, che si quantifica in euro 21.486,40.
13. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite devono essere compensate per la metà tra la ricorrente e la quale, CP_1 prevalentemente soccombente, è condannata alla rifusione in favore della prima delle spese processuali residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia del lavoro.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 26.000,01 e gli euro
52.000,00, posto che le domande attoree si sommano tra loro, ai sensi dell'art. 10, comma 2,
c.p.c. CP_ deve essere inoltre condannata alla rifusione delle spese processuali dell' CP_1 ai sensi dell'art. 91 c.p.c., tenendo conto della tabella per la materia previdenziale (valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna al pagamento in favore della ricorrente dell'importo residuo di CP_1 euro 13.439,38 a titolo di differenze retributive come in parte motiva meglio indicate, oltre interessi in misura legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al saldo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore della ricorrente dell'importo residuo di CP_1 euro 2.628,50, a titolo di risarcimento del danno forfetizzato da licenziamento orale accertato con sentenza n. 589/2020, oltre interessi in misura legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al saldo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; pagina 16 di 17 CP_
- condanna al pagamento in favore dell' dell'importo di euro 21.486,40, a CP_1 titolo di riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita ex art. 13 l. n.
1338/1962;
- compensa le spese di lite nella misura di un mezzo tra la ricorrente e e, per CP_1
l'effetto, condanna quest'ultima alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 processuali residue, che liquida in euro 3.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
CP_
- condanna alla rifusione in favore dell' delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 2.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 29 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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