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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1511/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Medica Patrizia Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1511/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO DI Parte_1 C.F._1
LALLO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. . CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 20.05.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale, che le fosse assegnata la casa CP_1
coniugale e che fosse posto a carico del convenuto un obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie pari a € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica, è rimasto contumace.
All'udienza del 25.02.2025 la ricorrente, tenuto conto dell'irreperibilità del convenuto, ha dichiarato di rinunciare alla pretesa di un assegno di mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale, chiedendo che fosse solamente pronunciata sentenza di separazione personale.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, senza che vi sia stata alcuna riappacificazione tra i coniugi, come dedotto dalla ricorrente e nulla avendo dimostrato in contrario il resistente, rimasto contumace.
Le spese vanno dichiarate compensate non essendo configurabile soccombenza del resistente che non si
è opposto alla predetta domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
coniugati in Penne il 21.03.2022 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Penne al n. 3, parte I, anno 2022);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Penne di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Pescara 10 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Medica Patrizia Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1511/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO DI Parte_1 C.F._1
LALLO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. . CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 20.05.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale, che le fosse assegnata la casa CP_1
coniugale e che fosse posto a carico del convenuto un obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie pari a € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica, è rimasto contumace.
All'udienza del 25.02.2025 la ricorrente, tenuto conto dell'irreperibilità del convenuto, ha dichiarato di rinunciare alla pretesa di un assegno di mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale, chiedendo che fosse solamente pronunciata sentenza di separazione personale.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, senza che vi sia stata alcuna riappacificazione tra i coniugi, come dedotto dalla ricorrente e nulla avendo dimostrato in contrario il resistente, rimasto contumace.
Le spese vanno dichiarate compensate non essendo configurabile soccombenza del resistente che non si
è opposto alla predetta domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
coniugati in Penne il 21.03.2022 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Penne al n. 3, parte I, anno 2022);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Penne di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Pescara 10 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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