Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00143/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B2EE05F6A3, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariacristina Iadecola, Teresa Ardovini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Alatri, non costituito in giudizio;
nei confronti
Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Zaza D'Aulisio, Giovanni Maiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione del Responsabile del Settore 01 - Servizi Sociali del Comune di Alatri n. 652 del Registro generale (n. 143 del Registro settoriale) del 12 marzo 2025, avente per oggetto «Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la gestione del servizio di prevenzione. Parzialmente Finanziato dall''Unione Europea Next Generation EU - nell’ambito del PNRR, Missione 5 (inclusione e coesione) Componente 2 (infrastrutture, sociali, famiglie, comunità e terzo settore) Investimento vari. Aggiudicazione dell’appalto in favore dell’impresa INTESA Società Cooperativa Sociale Codice CPV: 85310000-5 CIG: B2EE05F6A3», resa nota al ricorrente mediante comunicazione ex art. 90, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 del 19 marzo 2025, trasmessa a mezzo pec in pari data;
- di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservata di gara, e segnatamente (i) del verbale di gara della 1° seduta del 7 ottobre 2024, (ii) del verbale di gara di seduta riservata del 9 dicembre 2024 e (iii) del verbale di gara della 2° seduta del 12 dicembre 2024, redatti dal Seggio di gara e dalla Commissione giudicatrice e richiamati nella determinazione di aggiudicazione sopra citata, nella parte in cui è stata disposta l’ammissione e la valutazione dell’offerta del controinteressato nei termini ivi indicati in modo da determinare l’aggiudicazione della procedura in suo favore, ivi inclusa la proposta di aggiudicazione;
- delle risultanze dei controlli effettuati sulle autodichiarazioni rese dal controinteressato e dei verbali di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte della stessa, conclusi con esito positivo, richiamati nella determinazione di aggiudicazione sopra citata e non conosciuti;
- della determinazione dirigenziale della S.U.A. della Provincia di Frosinone n. 3516 del 3 dicembre 2024 di nomina della Commissione giudicatrice;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti;
nonché per la declaratoria
di inefficacia del contratto, se nel frattempo stipulato,
e per la condanna
delle amministrazioni resistenti alla reintegrazione in forma specifica, con aggiudicazione dell’appalto al ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Parsifal Consorzio di cooperative sociali - società cooperativa sociale impresa sociale il 3 giugno 2025:
per l’annullamento
- del decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 83 del 1° settembre 2023 e dei provvedimenti ed atti ivi richiamati, ma non pubblicati: ovvero, i non conosciuti (a) decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 62 del 17 giugno 2022, (b) determinazione dirigenziale n. 2066 del 4 luglio 2022 - avente ad oggetto: “Approvazione avviso pubblico per istituzione albo dei Commissari di gara” - e (c) deliberazione del Consiglio provinciale n. 34 del 23 novembre 2020;
- del verbale di sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice del 22 ottobre 2024 e della decisione assunta dalla Commissione all’uopo costituita ed ivi verbalizzata;
atti entrambi trasmessi, all’esito di istanza di accesso agli atti del 13 maggio 2025, in data 30 maggio 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile a r.l. e della Provincia di Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa ES OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 18 aprile 2025 e depositato il seguente 22 aprile, il consorzio Parsifal ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della determinazione del Comune di Alatri n. 652 del Registro generale (n. 143 del Registro settoriale) del 12 marzo 2025, avente per oggetto la “Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la gestione del servizio di prevenzione. Parzialmente Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - nell’ambito del PNRR, Missione 5 (inclusione e coesione) Componente 2 (infrastrutture, sociali, famiglie, comunità e terzo settore) Investimento vari. Aggiudicazione dell’appalto in favore dell’impresa INTESA Società Cooperativa Sociale Codice CPV: 85310000-5 CIG: B2EE05F6A3”, resa nota al ricorrente mediante comunicazione ex art. 90, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 del 19 marzo 2025, trasmessa a mezzo pec in pari data, e di tutti gli atti connessi e consequenziali, come in epigrafe specificati; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato, e per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla reintegrazione in forma specifica, con aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente.
2. Con determina a contrarre n. 1468 del Registro generale (n. 282 del Registro settoriale) dell’11 giugno 2024, il Comune di Alatri, dato atto che l’espletamento della procedura di gara verrà effettuato dalla S.U.A. della Provincia di Frosinone, cui l’Ente ha deliberato di aderire con delibera di C.C. n. 23 del 22 maggio 2024, ha indetto la procedura aperta ex art. 71, d.lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un accordo quadro per la gestione del servizio di prevenzione nel Distretto Socio Assistenziale “A” - parzialmente finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR, Missione 5 (inclusione e coesione) Componente 2 (infrastrutture, sociali, famiglie, comunità e terzo settore) -, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, approvando contestualmente la documentazione di gara.
Il servizio posto a gara ha ad oggetto la gestione delle attività socio-educative rivolte a minori e adolescenti, gli interventi di sostegno per le loro famiglie e la promozione di azioni di prevenzione, sostegno e accompagnamento, mediante l’attivazione di: (a) un centro per la famiglia, (b) attività per minori, (c) un centro di aggregazione giovanile e (d) uno spazio neutro, come compiutamente illustrato nell’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, il quale fornisce una descrizione analitica di ognuna delle prestazioni suindicate.
Entro il termine di presentazione delle offerte - fissato per le ore 10,00 del 7 ottobre 2024, sono pervenute due offerte da parte del Consorzio ricorrente - gestore uscente - e del controinteressato.
Nella seduta pubblica del 7 ottobre 2024, il seggio di gara, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa, ha ammesso i due operatori economici partecipanti e ha proceduto all’apertura della busta virtuale contenente l’offerta tecnica, appurando la rispondenza del relativo contenuto alla richiesta minima prevista dal Disciplinare di gara.
Nella seduta riservata del 9 dicembre 2024, la Commissione giudicatrice - nominata con determinazione dirigenziale della S.U.A. n. 3516 del 3 dicembre 2024 - ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, secondo quanto attestato nel verbale comprensivo dei relativi allegati, attribuendo al Consorzio ricorrente il punteggio complessivo di 68,75 punti e al controinteressato quello di 68,66 punti.
Quindi, nella seduta pubblica del 12 dicembre 2024, la Commissione di gara, data lettura del punteggio attribuito alle offerte tecniche, ha provveduto alla valutazione delle offerte economiche dei due partecipanti, dando atto dei costi orari offerti e dei relativi punteggi attribuiti.
Pertanto, con la determinazione dirigenziale impugnata (n. 652 del Registro generale - n. 143 del Registro settoriale del 12 marzo 2025), il Comune di Alatri ha aggiudicato il servizio al Consorzio Intesa.
3. Il Consorzio Parsifal contesta la mancata esclusione dalla gara dell’aggiudicataria sulla base dei seguiti motivi di diritto:
I. Violazione delle previsioni della lex specialis di gara relative al contenuto e alle modalità di presentazione dell’offerta tecnica, in relazione all’art. 57 della l. reg. Lazio n. 11/2016 e all’art. 13 della direttiva del Presidente del C.D.M. 27 gennaio 1994. Mancanza di un elemento essenziale dell’offerta. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione della par condicio e dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità.
Secondo parte ricorrente l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per la mancata presentazione della Carta di Servizi, costituente un elemento essenziale dell’offerta.
II. Violazione delle previsioni della lex specialis di gara relative al contenuto e alle modalità di presentazione dell’offerta tecnica. Mancata rispondenza dell’offerta ai requisiti minimi richiesti. Illegittimità della valutazione compiuta dalla commissione di gara e dei punteggi attribuiti per eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, contraddittorietà con i criteri fissati dal disciplinare, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria. Violazione della par condicio e dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità.
Il progetto proposto dall’aggiudicataria sarebbe del tutto inadeguato, non contenendo le proposte migliorative inerenti le attività specifiche del Capitolato ma un mero elenco di proposte aggiuntive.
III. Violazione dell’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza.
La Commissione inoltre sarebbe illegittima perché non composta da soggetti esperti nello specifico settore oggetto del contratto.
4. Si sono costituiti in giudizio sia il controinteressato Consorzio Intesa, sia la Provincia di Frosinone, contestando nel merito la fondatezza della pretesa.
5. All’esito della camera di consiglio del 7 maggio 2025, con ordinanza cautelare n. 121/2025, è stata respinta la domanda cautelare proposta.
6. Con motivi aggiunti del 3 giugno 2025, parte ricorrente ha esteso l’impugnazione al decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 83 del 1° settembre 2023 e dei provvedimenti ed atti ivi richiamati, conosciuti all’esito dell’accesso espletato in data 30 maggio 2025, ovvero: il decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 62 del 17 giugno 2022, la determinazione dirigenziale n. 2066 del 4 luglio 2022 - avente ad oggetto: “Approvazione avviso pubblico per istituzione albo dei Commissari di gara” - e la deliberazione del Consiglio provinciale n. 34 del 23 novembre 2020.
Avverso tali atti sono dedotti i seguenti motivi di gravame:
I. Violazione dell’art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023.
Secondo il ricorrente, la decisione, attraverso le norme regolamentari impugnate, di istituire un Albo di esperti dal quale sorteggiare i membri della Commissione di gara si porrebbe in violazione con la norma del codice appalti (art. 93) che statuisce che la commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell’intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali e che solo in mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della Commissione anche tra funzionari di altre Amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.
II. Violazione dell’art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023; eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, travisamento, difetto di istruttoria, illogicità manifesta.
Il verbale del 22 ottobre 2024 dà conto del fatto che la Commissione preposta al sorteggio abbia proceduto alla «valutazione dei titoli e delle competenze mediante analisi dei curricula dei sorteggiati quale verifica dei requisiti dichiarati per l’iscrizione all’albo dei servizi sociali».
Sennonché, tra i sorteggiati figura la Dott.ssa Maria Paola D’Orazio dal cui curriculum si evincerebbe l’assenza di competenze e di esperienza nel settore specifico cui si riferisce la gara, in materia di gare d’appalto e in generale in ambiti in qualche modo riferibili alla gara per cui è giudizio.
III. Incompetenza; violazione dell’art. 1, comma 55, l. 7 aprile 2014, n. 56 e degli artt. 23, 25 e 35 dello Statuto della Provincia di Frosinone; violazione dell’art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000.
Il Presidente della Provincia, secondo il ricorrente, non avrebbe potestà regolamentare in materia di nomina delle commissioni di gara.
7. Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025 la causa è passata, infine, in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
Con il primo motivo del ricorso principale il Consorzio ricorrente contesta la mancata esclusione del Consorzio aggiudicatario per non avere, lo stesso, presentato la Carta di Servizi.
Il motivo è destituito di fondamento.
Innanzitutto, dal disciplinare di gara si evince chiaramente che la Carta di servizi non costituisce elemento essenziale dell’offerta tecnica, né, tantomeno, la sua mancanza viene indicata espressamente quale causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il punto 4.2.1 del disciplinare, infatti, prescrivendo il contenuto tassativo dell’offerta tecnica impone, a pena di esclusione, la sola relazione “ atta a descrivere, con riferimento ai criteri di valutazione ed ai relativi sub-criteri, le soluzioni, gli accorgimenti e le procedure proposti dal concorrente ”.
Il punto 6.4.3 del disciplinare, indica poi le cause di esclusione in fase di esame dell’offerta tecnica e, tra queste, nessuna menzione è fatta alla Carta dei Servizi.
La Carta di Servizi è invece disciplinata nel capitolato speciale di appalto, laddove si afferma che: “ L’aggiudicatario è obbligato a garantire gli standard qualitativi richiesti dal presente Capitolato Speciale, come dettagliati nell’offerta tecnica, con particolare attenzione agli aspetti relativi al rapporto con gli organi distrettuali, con le amministrazioni e gli altri soggetti istituzionali nonché con gli utenti finali. In proposito, in sede di presentazione dell’offerta i partecipanti dovranno presentare la Carta dei servizi che risulterà contrattualmente vincolante in caso di aggiudicazione, con riserva da parte dell’Amministrazione di richiedere eventuali integrazioni alla ditta aggiudicataria, allo scopo di rispondere in modo qualitativamente adeguato a specifiche esigenze emerse in corso di gestione .”
Dalla formulazione di detta clausola del disciplinare, è quindi agevole desumere che: a) il capitolato non prescrive alcuna specifica tecnica relativamente alle modalità di redazione e al contenuto minimo della carta dei servizi cui l’offerta debba necessariamente ottemperare per potersi considerare ammissibile; b) la possibilità di integrare la carta per ottemperare alle specifiche esigenze derivanti “in corso di gestione”, vale a dire nella fase esecutiva; c) la presentazione della carta dei servizi non è prescritta a pena di esclusione.
2. Con il secondo motivo di ricorso, il Consorzio Parsifal sostiene che il Consorzio Intesa avrebbe ottenuto un punteggio, per l’offerta tecnica presentata, del tutto irragionevole, in considerazione dell’inadeguatezza del progetto presentato.
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che il giudizio espresso dalla stazione appaltante sul merito tecnico dell'offerta è espressione di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità tecnica, per cui il medesimo è censurabile in sede giurisdizionale solo in presenza di manifesta illogicità o di travisamento dei fatti ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2024, n. 4373; Sez. III, 29 ottobre 2024, n. 8621; V, 20 dicembre 2024, n. 10256).
È stato altresì precisato che “quando l'Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare quest'ultimo non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità o l'evidente insostenibilità, con la conseguenza che, ove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione, il giudice amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della stessa la propria, giacché, diversamente, egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva all'Amministrazione” (così Cons. Stato, sez. III, 6 luglio 2020, n. 4312).
Ancora e in modo particolarmente incisivo si è osservato come a differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. discrezionalità amministrativa) ‒ dove il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla ponderazione degli interessi, pubblici e privati, non previamente selezionati e graduati dalle norme ‒ le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. discrezionalità tecnica) vanno vagliate alla luce del diverso e più severo parametro della estrinseca attendibilità tecnico-scientifica.
È ben possibile per l'interessato contestare, secondo i consueti indici di eccesso di potere, l'apprezzamento complesso, ma in tal caso egli ha l'onere di metterne seriamente in discussione l'attendibilità tecnico-scientifica.
Se questo onere non viene assolto in modo rigoroso e si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili - come avviene nell'ipotesi di specie - il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell'interessato, e ciò a garanzia della riserva di funzione pubblica corollario del principio supremo di separazione dei poteri, e che, sul piano del processo, si è tradotta nella tassatività dei casi di giurisdizione di merito (art. 134 c.p.a.) (cfr. Cons. Stato, V, 18 aprile 2023, n. 3892; Cons. Stato, V, 19 marzo 2024, n. 2631).
In definitiva, "la valutazione delle offerte tecniche come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica", Cons. Stato, V, 14 maggio 2018, n. 2853; con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiati da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta: cfr., tra le altre, già Cons. Stato, III, 7 marzo 2014, n. 1072; 14 novembre 2017, n. 5258; id., V, 17 gennaio 2018, n. 269) (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 282).
Ebbene, nella fattispecie concreta in esame, le censure formulate dalla parte ricorrente risultano concretamente non idonee a configurare i vizi dedotti in termini di manifesta irragionevolezza o di abnorme indeterminatezza né le relative allegazioni attingono, ai fini in questione, a un sufficiente grado di concludenza e compiutezza nella dimostrazione dei pretesi indici di palese incongruenza.
Le doglianze in parte qua si rivelano, difatti, in parte generiche, assertive e apodittiche e in parte destinate unicamente a sovrapporsi, in termini di mera opinabilità, rispetto alle scelte e valutazioni altamente tecniche e ampiamente discrezionali operate dalla Commissione di gara, connotate da un fisiologico e intrinseco margine di opinabilità, anche in relazione alle controdeduzioni partitamente replicate dal Consorzio controinteressato negli atti difensivi oltre ai pertinenti rilievi difensivi svolti dalla resistente amministrazione.
3. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso principale, come ampliato dal secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente contesta, poi la composizione della commissione esaminatrice che non sarebbe composta da soggetti in possesso dell’adeguata esperienza e professionalità nello specifico settore oggetto dell’appalto.
I motivi sono privi di pregio.
3.1. Il prevalente indirizzo giurisprudenziale ha già chiarito come la competenza della Commissione debba essere valutata nel suo complesso e non riguardo ai singoli componenti considerati (cfr. Cons. St.,V, 30 luglio 2020, n. 4855).
La giurisprudenza ha, altresì, precisato, in relazione al previgente art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016, come tale disposizione non imponga una perfetta e rigida corrispondenza tra competenze dei membri della Commissione, anche cumulativamente considerate, e i diversi ambiti materiali che concorrono all'integrazione del complessivo oggetto del contratto (cfr. Cons. St., V, 23 febbraio 2023, n. 1898), precisando ulteriormente che la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto (cfr. ex plurimis, Cons. St., V, 11 settembre 2019, n. 6135).
Pertanto, l'esperienza "nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto", di cui all’attuale art. 93, d. lgs. n. 63/2023 deve essere intesa in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell'amministrazione, alle quali quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere.
Alla luce dei riportati principi, non può dubitarsi che, nel caso di specie, le professionalità prescelte, complessivamente considerate, soddisfino ampiamente le competenze richieste per la valutazione delle offerte della gara in esame riguardante il settore dei servizi socio-educativi rivolti a minori e adolescenti e gli interventi di sostegno alle famiglie.
Nel caso di specie, la commissione è composta da tre membri: il dott. Calabrese, la cui esperienza e professionalità dello specifico settore non è posta in dubbio dal ricorrente, la dott.ssa Anna Maria Rutici e la dott.ssa Maria Paola D’Orazio.
a) Quanto alla dott.ssa Anna Maria Rutici, dal suo curriculum vitae emerge che, nell’ambito dei molteplici incarichi ricoperti quale commissario di gare, la stessa è stata già (giusta nomina protocollo n. 30371 del 07.12.2020 della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone), Presidente della Commissione esaminatrice per la gara Sua n. 73/2020 – procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai titolari di protezione internazionale, nell’ambito del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati del Comune di Arce per il biennio 2021/2022, nonché (giusta nomina protocollo 30371 del 02.12.2020 della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone) Presidente della Commissione esaminatrice per la gara Sua n. 74/2020 – Affidamento dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela finanziati dal fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e di funzionamento del sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati per gli anni 2021 – 2022. Comune di Sora, nonché (giusta nomina protocollo n. 27194 del 2.11.2020 della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone) componente della Commissione esaminatrice per la: “Gara SUA n. 29/2020 Servizio di assistenza specialistica destinato agli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Alatri e inseriti presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con certificazione del GLH di competenza o di altra struttura sanitaria pubblica che attesti il bisogno di assistenza scolastica” e, infine, (giusta nomina protocollo n. 29087 del 03/10/2019 della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone) componente della Commissione esaminatrice per la gara “Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di alunni residenti, diversamente abili, che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di ON LI (Fr)per gli anni scolastici 2022/2023-2023/2024-2024/2025”.
Dunque, la dott.ssa Rutici, appare aver maturato una notevole esperienza nel settore degli appalti pubblici quale commissario in numerose gare analoghe.
b) Per quanto riguarda, invece, la dott.ssa D’Orazio, sulla quale il ricorrente concentra in particolar modo la propria attenzione, attraverso le deduzioni svolte con il terzo e quarto motivo del ricorso principale e con il secondo motivo dei motivi aggiunti, si deve osservare quanto segue.
La dott.ssa D’Orazio, in qualità di consigliere comunale del comune di Sora, è stata componente della commissione consiliare istituita per lo studio delle problematiche sociali, pari opportunità e Sanità dal 1° marzo 2009 fino al termine della legislatura nel maggio 2011.
Nel giugno 2011 è stata, quindi, nominata Assessore Comunale (con decreto sindacale n. 20397 dell’8 giugno 2001) con delega, tra le altre, alle PA PP (giusto decreto sindacale n. 21854 del 17 giugno 2011).
In tale veste, la dott.ssa D’Orazio ha istituito la Consulta Comunale “Problematiche sociali e PA PP” (giusta delibera consiliare n. 43 del 28/11/2011) e, sempre nell’ambito di detta legislatura, si è occupata tra l’altro di molte iniziative volte al sostegno alle donne vittime di violenza e ai minori.
L’impegno politico e istituzionale dalla stessa svolto nel campo delle politiche sociali e inclusive (ambito dello specifico appalto in questione) è dunque stato provato nel corso delle legislature in cui la stessa ha svolto il proprio mandato, dal che può sicuramente evincersi che la stessa abbia così maturato una specifica esperienza nello specifico settore oggetto dell’appalto per cui è causa.
Sia la dott.ssa Rutici che la dott.ssa D’Orazio, da tempo in comando presso la Provincia di Frosinone, sono poi entrambe dipendenti interne della medesima Provincia, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente.
In conclusione, con riguardo al terzo motivo di ricorso, si deve ritenere che la commissione risulta composta nel suo complesso da membri aventi specifiche competenze nel settore dei servizi sociali, oggetto dell’appalto, peraltro composta per due terzi da dipendenti interni della stessa stazione appaltante.
3.2. Il ricorrente contesta, poi, con il quarto motivo di ricorso, il possibile conflitto di interessi che la dott.ssa D’Orazio potrebbe avere nella sua veste di membro della commissione di gara, in considerazione del suo ruolo di consigliere comunale del Comune di Sora, Comune per il quale il Consorzio Intesa risulta affidatario di servizi analoghi a quelli oggetto di gara.
Il motivo, oltre ad essere formulato in modo del tutto generico, è altresì infondato.
La nomina della dott.ssa D’Orazio è infatti avvenuta in conformità ai criteri di trasparenza, sulla base di un sorteggio avvenuto in ottemperanza al decreto presidenziale n. 83/2023, in seduta pubblica, alla presenza di testimoni e con conseguente verbalizzazione delle operazioni.
Alcuna violazione dell’art. 93, cod. app., è d’altra parte ravvisabile nella fattispecie de qua, non rinvenendosi alcune delle ipotesi di incompatibilità prevista al quarto comma, in particolare, per quel che interessa, non potendosi in alcun modo ritenere la carica di consigliere comunale rivestita in un diverso Comune, rispetto quello appaltante, come rientrante nell’ipotesi di cui alla lett. a) (“ coloro che nel biennio precedente all’indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante ”) né in quella della lett. c) (“ coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ”).
4. Infine, con il primo e terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente deduce l’illegittimità della nomina della commissione di gara sotto due ulteriori profili.
4.1. Con il primo motivo contesta la violazione dell’art. 93, comma 3, cod. app., nella parte in cui stabilisce che la commissione di gara è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell’intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali; che della commissione giudicatrice può far parte il RUP; e che solo in mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.
Sotto tale profilo, le norme regolamentari introdotte con decreto presidenziale n. 62 del 17 giugno 2022, come integrate dal decreto presidenziale n. 83 del 1° settembre 2023 sarebbero illegittime, in quanto la decisione di istituire un Albo di esperti dal quale sorteggiare i membri della commissione di gara si porrebbe in contrasto con le norme del nuovo codice appalti, in quanto della commissione non farebbe mai parte il RUP ed inoltre per tal via, la nomina potrebbe ricadere su dipendenti di altre amministrazioni o su esperti esterni, nonostante la presenza in organico di adeguate professionalità.
Il motivo si palesa inammissibile per carenza di interesse in quanto nell’appalto de quo, come già sopra esposto, i membri della commissione, la cui nomina è oggetto di contestazione (la dott.ssa Rutici e la dott.ssa D’Orazio) sono dipendenti della stazione appaltante.
4.2. Infine, con il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente deduce l’incompetenza del Presidente della Provincia di Frosinone ad emanare le norme regolamentari suddette, non essendo egli titolare del potere di formazione delle Commissioni giudicatrici.
Anche tale motivo risulta essere inammissibile, difettando l’interesse del ricorrente alla sua decisione, dal momento che non è stato in alcun modo dedotto in che modo l’eventuale illegittimità delle norme regolamentari per vizio di incompetenza e dalla cui applicazione è comunque derivata la composizione della commissione, in maggioranza, con dipendenti interni alla stazione appaltante scelti mediante sorteggio, avrebbe potuto aver inciso, in senso sfavorevole al ricorrente, nella valutazione della propria offerta tecnica che, ad ogni modo, aveva ottenuto un punteggio pur superiore a quello del consorzio aggiudicatario.
5. In conclusione e per tutto quanto esposto, il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere respinti perché infondati.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna il Consorzio Parsifal, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile a r.l. e della Provincia di Frosinone, liquidate nella somma complessiva di € 3.500 (euro tremilacinquecento/00) ciascuno, oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL SC, Presidente
ES OM, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES OM | EL SC |
IL SEGRETARIO