CASS
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2024, n. 13388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13388 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
letta la requisitoria scritta del p.m., che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13388 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 27/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 22/06/2021, il GUP presso il Tribunale di AV, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato EV OT alla pena di mesi quattro di reclusione, poiché ritenuto colpevole del reato previsto dall'art.10 del d.lgs. n.74 del 2000, contestatogli in quanto - quale titolare dell'omonima ditta individuale - occultava documenti di cui era obbligatoria la conservazione, ovvero nove fatture relative all'anno 2014 e otto fatture relative all'anno 2016. La Corte di ON, Sezione Terza, con sentenza n.38861/2022, ha accolto i primi due motivi articolati dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di AV e relativi, in correlazione con il trattamento sanzionatorio, all'individuazione della data di consumazione del reato e fissata dal giudice procedente al momento di_ emissione delle fatture;
la Corte ha richiamato il principio in base al quale il reato previsto dall'art.10 del d.lgs. n.74 del 2000 ha natura permanente, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve essere individuato in quella della conclusione dell'accertamento da parte degli organi verificatori, derivandone che il momento medesimo doveva essere fissato al 28/01/2020; conseguendone, quindi, che il regime sanzionatorio applicabile andava individuato in quello introdotto dal d.l. n.124 del 2019, convertito nella I. n.157 del 2019; per l'effetto, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio rinviando per nuovo giudizio sul punto al GUP presso il Tribunale di AV. La Corte d'appello di Genova, decidendo a seguito della trasmissione degli atti da parte del Tribunale di AV, ha inizialmente affrontato l'appello originariamente proposto dall'imputato rigettando i motivi attinenti alla sussistenza dell'elemento oggettivo di quello soggettivo del reato ascritto;
in punto di trattamento sanzionatorio, ritenute non concedibili le circostanze attenuanti generiche, in ottemperanza al principio di diritto espresso dalla Terza Sezione la Corte lo ha determinato, alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. n.124/2019, in anni tre di reclusione, ridotti ad anni due per la scelta del rito. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione EV OT, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art.10 del d.lgs. n.74 del 2000; ha dedotto che, alla luce del disposto normativo, il reato ascritto non poteva sostanziarsi in un mero comportamento omissivo ma richiedeva un quid pluris a contenuto commissivo, rappresentato dall'occultamento ovvero dalla distruzione delle scritture contabili;
2 ha quindi argomentato che non era sufficiente il solo dato in base al quale la documentazione relativa non era stata messa a disposizione degli accertatori essendo invece necessaria la prova di un effettivo occultamento ovvero distruzione della documentazione;
anche in relazione all'elemento soggettivo, ha dedotto che la Corte aveva ricavato la sussistenza del medesimo dal solo dato rappresentato dalla mancata esibizione della documentazione richiesta, mancando quindi la prova del dolo specifico richiesto dalla disposizione incriminatrice. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art.2 cod.pen. e l'illegalità della pena in relazione all'art7 della CEDU;
ha dedotto che, quand'anche fosse stato preso in considerazione il criterio del tempus commissi delicti, i documenti occultati consistevano in fatture relative agli anni 2014 e 2016, di gran lunga precedenti alla modifica dell'arti° del d.lgs. n.74 del 2000; con conseguente violazione del principio di necessaria applicazione, in caso di successione di leggi penali, di quella più favorevole. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato l'elemento oggettivo e quello soggettivo del reato previsto dall'art. 10 del d.lgs. n.74 del 2000, ai sensi del quale « chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari». Il motivo è inammissibile, trattandosi di questione non rimessa all'esame del giudice del rinvio in sede di annullamento pronunciato dalla Terza Sezione e avente unicamente a oggetto il trattamento sanzionatorio. Sul punto, risulta dagli atti che - antecedentemente rispetto alla trattazione di fronte a questa Corte del ricorso per cassazione proposto dal p.m. - l'odierno imputato aveva proposto appello di fronte alla Corte territoriale di Genova;
che ha successivamente provveduto - a seguito della trasmissione degli atti da parte del Tribunale di AV - alla trattazione congiunta tanto dell'appello medesimo quanto del giudizio di rinvio incardinato ai sensi dell'art.627 cod.proc.pen.. Peraltro, attesa la precedente instaurazìone del giudizio di appello, la Corte di ON - successivamente adita - avrebbe dovuto constatare la sussistenza dei presupposti per disporre la conversione del ricorso per cassazione proposto dal p.m. in appello, ai sensì dell'art.580 cod.proc.pen.; la mancata constatazione in tale senso costituisce potenziale oggetto del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto regolato dall'art.625bis cod.proc.pen., a propria volta precluSo qualora non proposto entro i centottanta giorni dal provvedimento della Corte di ON (si veda, sul punto, il principio affermato da Sez. 3, n. 22311 del 15/02/2011, Larriarca, Rv. 250472). Ne consegue che, non avendo la difesa dell'imputato sollevato la relativa questione di fronte alla Terza Sezione e non avendo esperito il rimedio del ricorso straordinario, la valutazione dei motivi di appello rimaneva preclusa al giudice del rinvio, con la conseguenza che il relativo punto di doglianza - attinente a tale specifico aspetto del thema decidendum - deve ritenersi inammissibile in questa sede. 3. Il secondo motivo è inammissibile in relazione al disposto dell'art.628, comma 2, cod.proc.pen.; avendo la Corte territoriale, in sede di commisurazione del trattamento sanzionatorio, fatto applicazione del principio di diritto espresso da parte della Suprema Corte in sede di sentenza di annullamento e in riferimento, pertanto, al disposto dell'art.627, comma 3, cod.proc.pen.. Avendo la Terza Sezione enunciato il principio in base al quale l'art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, nella parte in cui sanziona l'occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell'inizio di detto accertamento (principio conforme a quanto espresso, tra le altre, da Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi te
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
letta la requisitoria scritta del p.m., che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13388 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 27/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 22/06/2021, il GUP presso il Tribunale di AV, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato EV OT alla pena di mesi quattro di reclusione, poiché ritenuto colpevole del reato previsto dall'art.10 del d.lgs. n.74 del 2000, contestatogli in quanto - quale titolare dell'omonima ditta individuale - occultava documenti di cui era obbligatoria la conservazione, ovvero nove fatture relative all'anno 2014 e otto fatture relative all'anno 2016. La Corte di ON, Sezione Terza, con sentenza n.38861/2022, ha accolto i primi due motivi articolati dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di AV e relativi, in correlazione con il trattamento sanzionatorio, all'individuazione della data di consumazione del reato e fissata dal giudice procedente al momento di_ emissione delle fatture;
la Corte ha richiamato il principio in base al quale il reato previsto dall'art.10 del d.lgs. n.74 del 2000 ha natura permanente, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve essere individuato in quella della conclusione dell'accertamento da parte degli organi verificatori, derivandone che il momento medesimo doveva essere fissato al 28/01/2020; conseguendone, quindi, che il regime sanzionatorio applicabile andava individuato in quello introdotto dal d.l. n.124 del 2019, convertito nella I. n.157 del 2019; per l'effetto, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio rinviando per nuovo giudizio sul punto al GUP presso il Tribunale di AV. La Corte d'appello di Genova, decidendo a seguito della trasmissione degli atti da parte del Tribunale di AV, ha inizialmente affrontato l'appello originariamente proposto dall'imputato rigettando i motivi attinenti alla sussistenza dell'elemento oggettivo di quello soggettivo del reato ascritto;
in punto di trattamento sanzionatorio, ritenute non concedibili le circostanze attenuanti generiche, in ottemperanza al principio di diritto espresso dalla Terza Sezione la Corte lo ha determinato, alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. n.124/2019, in anni tre di reclusione, ridotti ad anni due per la scelta del rito. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione EV OT, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art.10 del d.lgs. n.74 del 2000; ha dedotto che, alla luce del disposto normativo, il reato ascritto non poteva sostanziarsi in un mero comportamento omissivo ma richiedeva un quid pluris a contenuto commissivo, rappresentato dall'occultamento ovvero dalla distruzione delle scritture contabili;
2 ha quindi argomentato che non era sufficiente il solo dato in base al quale la documentazione relativa non era stata messa a disposizione degli accertatori essendo invece necessaria la prova di un effettivo occultamento ovvero distruzione della documentazione;
anche in relazione all'elemento soggettivo, ha dedotto che la Corte aveva ricavato la sussistenza del medesimo dal solo dato rappresentato dalla mancata esibizione della documentazione richiesta, mancando quindi la prova del dolo specifico richiesto dalla disposizione incriminatrice. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art.2 cod.pen. e l'illegalità della pena in relazione all'art7 della CEDU;
ha dedotto che, quand'anche fosse stato preso in considerazione il criterio del tempus commissi delicti, i documenti occultati consistevano in fatture relative agli anni 2014 e 2016, di gran lunga precedenti alla modifica dell'arti° del d.lgs. n.74 del 2000; con conseguente violazione del principio di necessaria applicazione, in caso di successione di leggi penali, di quella più favorevole. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato l'elemento oggettivo e quello soggettivo del reato previsto dall'art. 10 del d.lgs. n.74 del 2000, ai sensi del quale « chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari». Il motivo è inammissibile, trattandosi di questione non rimessa all'esame del giudice del rinvio in sede di annullamento pronunciato dalla Terza Sezione e avente unicamente a oggetto il trattamento sanzionatorio. Sul punto, risulta dagli atti che - antecedentemente rispetto alla trattazione di fronte a questa Corte del ricorso per cassazione proposto dal p.m. - l'odierno imputato aveva proposto appello di fronte alla Corte territoriale di Genova;
che ha successivamente provveduto - a seguito della trasmissione degli atti da parte del Tribunale di AV - alla trattazione congiunta tanto dell'appello medesimo quanto del giudizio di rinvio incardinato ai sensi dell'art.627 cod.proc.pen.. Peraltro, attesa la precedente instaurazìone del giudizio di appello, la Corte di ON - successivamente adita - avrebbe dovuto constatare la sussistenza dei presupposti per disporre la conversione del ricorso per cassazione proposto dal p.m. in appello, ai sensì dell'art.580 cod.proc.pen.; la mancata constatazione in tale senso costituisce potenziale oggetto del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto regolato dall'art.625bis cod.proc.pen., a propria volta precluSo qualora non proposto entro i centottanta giorni dal provvedimento della Corte di ON (si veda, sul punto, il principio affermato da Sez. 3, n. 22311 del 15/02/2011, Larriarca, Rv. 250472). Ne consegue che, non avendo la difesa dell'imputato sollevato la relativa questione di fronte alla Terza Sezione e non avendo esperito il rimedio del ricorso straordinario, la valutazione dei motivi di appello rimaneva preclusa al giudice del rinvio, con la conseguenza che il relativo punto di doglianza - attinente a tale specifico aspetto del thema decidendum - deve ritenersi inammissibile in questa sede. 3. Il secondo motivo è inammissibile in relazione al disposto dell'art.628, comma 2, cod.proc.pen.; avendo la Corte territoriale, in sede di commisurazione del trattamento sanzionatorio, fatto applicazione del principio di diritto espresso da parte della Suprema Corte in sede di sentenza di annullamento e in riferimento, pertanto, al disposto dell'art.627, comma 3, cod.proc.pen.. Avendo la Terza Sezione enunciato il principio in base al quale l'art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, nella parte in cui sanziona l'occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell'inizio di detto accertamento (principio conforme a quanto espresso, tra le altre, da Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi te