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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2220/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casarano - P.zza San Domenico 73042 Casarano LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. DI PAGAMEN n. ING.25/2024-1364 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2043/2025 depositato il 20/11/2025
Richieste delle parti:
Entrambe le parti si riportano agli scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avv. Ricorrente_1, con ricorso pervenuto il 24.7.2024, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 294,16, notificata da Andreani Tributi il 26.4.2024, relativa a Tares 2013 dovuta al Comune di Casarano, avente come destinatari “Nominativo_1”.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva: la nullità dell'atto impugnato perché contrastante con la delibera del Consiglio Comunale di Casarano n. 27 del 28.7.2023, che prevedeva l'annullamento automatico dei debiti fino a mille euro relativi ad atti emessi e/o affidati ad agenti per la riscossione nel periodo 1 gennaio
2000/31 dicembre 2015 nonché la rottamazione delle ingiunzioni di pagamento emesse dall'ente nel periodo
1.1.2000/30.6.2022 o affidate nel medesimo periodo agli agenti della riscossione;
l'illegittimità dell'atto impugnato, perché non preceduto dalla notifica di un avviso di accertamento.
Andreani Tributi srl, costituitasi in giudizio, eccepiva: che l'ingiunzione di pagamento impugnata era fuori dall'ambito temporale di applicazione della delibera del C.C. di Casarano n. 27/023 perché l'ingiunzione di pagamento era stata emessa nel corso del 2024 ed era relativa ad un avviso di accertamento emesso nell'anno 2018; che l'ingiunzione di pagamento era stata preceduta da un avviso di accertamento notificato per compiuta giacenza egli eredi della contribuente il 17.12.2018, divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Sia il ricorrente che la resistente depositavano memorie difensive.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il motivo di opposizione relativo alla asserita perenzione del debito tributario in virtù della delibera del C.C. di Casarano n. 27/2023 è destituito di fondamento perché – come ha correttamente osservato la società resistente - l'ingiunzione di pagamento impugnata è fuori dall'ambito temporale di applicazione della delibera del C.C. di Casarano n. 27/2023.
Fondato è invece il motivo di opposizione relativo alla illegittimità dell'ingiunzione di pagamento perché non preceduta dalla regolare notifica di un avviso di accertamento.
Vero è infatti che il Comune di Casarano ha emesso l'avviso di accertamento n. 828 del 28.11.2018 nei confronti di Nominativo_1”; ed è altresì vero che il Comune ha correttamente tentato di notificare tale atto collettivamente ed impersonalmente agli eredi presso l'ultimo domicilio della defunta, in quanto, non avendo gli eredi della IZ comunicato (ai sensi dell'art. 65, comma 2, dpr 600/1973) le loro generalità ed il loro domicilio fiscale, l'avviso di accertamento doveva essere notificato, ai sensi dell'ult. comma dello stesso art. 65 del citato dpr 600/1973, collettivamente ed impersonalmente agli eredi del contribuente presso l'ultimo domicilio del defunto.
Tuttavia, non vi è la prova che tale notifica sia andata a buon fine, mancando la prova che la compiuta giacenza sia stata preceduta dalla spedizione della raccomandata informativa (v. Cassazione civile sez. un.,
15/04/2021, n.10012, secondo cui “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”).
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna del resistente al rimborso delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la parte resistente, costituita in giudizio, al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 80/00, più onorario per euro 250/00, da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario, oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2220/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casarano - P.zza San Domenico 73042 Casarano LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. DI PAGAMEN n. ING.25/2024-1364 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2043/2025 depositato il 20/11/2025
Richieste delle parti:
Entrambe le parti si riportano agli scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avv. Ricorrente_1, con ricorso pervenuto il 24.7.2024, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 294,16, notificata da Andreani Tributi il 26.4.2024, relativa a Tares 2013 dovuta al Comune di Casarano, avente come destinatari “Nominativo_1”.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva: la nullità dell'atto impugnato perché contrastante con la delibera del Consiglio Comunale di Casarano n. 27 del 28.7.2023, che prevedeva l'annullamento automatico dei debiti fino a mille euro relativi ad atti emessi e/o affidati ad agenti per la riscossione nel periodo 1 gennaio
2000/31 dicembre 2015 nonché la rottamazione delle ingiunzioni di pagamento emesse dall'ente nel periodo
1.1.2000/30.6.2022 o affidate nel medesimo periodo agli agenti della riscossione;
l'illegittimità dell'atto impugnato, perché non preceduto dalla notifica di un avviso di accertamento.
Andreani Tributi srl, costituitasi in giudizio, eccepiva: che l'ingiunzione di pagamento impugnata era fuori dall'ambito temporale di applicazione della delibera del C.C. di Casarano n. 27/023 perché l'ingiunzione di pagamento era stata emessa nel corso del 2024 ed era relativa ad un avviso di accertamento emesso nell'anno 2018; che l'ingiunzione di pagamento era stata preceduta da un avviso di accertamento notificato per compiuta giacenza egli eredi della contribuente il 17.12.2018, divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Sia il ricorrente che la resistente depositavano memorie difensive.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il motivo di opposizione relativo alla asserita perenzione del debito tributario in virtù della delibera del C.C. di Casarano n. 27/2023 è destituito di fondamento perché – come ha correttamente osservato la società resistente - l'ingiunzione di pagamento impugnata è fuori dall'ambito temporale di applicazione della delibera del C.C. di Casarano n. 27/2023.
Fondato è invece il motivo di opposizione relativo alla illegittimità dell'ingiunzione di pagamento perché non preceduta dalla regolare notifica di un avviso di accertamento.
Vero è infatti che il Comune di Casarano ha emesso l'avviso di accertamento n. 828 del 28.11.2018 nei confronti di Nominativo_1”; ed è altresì vero che il Comune ha correttamente tentato di notificare tale atto collettivamente ed impersonalmente agli eredi presso l'ultimo domicilio della defunta, in quanto, non avendo gli eredi della IZ comunicato (ai sensi dell'art. 65, comma 2, dpr 600/1973) le loro generalità ed il loro domicilio fiscale, l'avviso di accertamento doveva essere notificato, ai sensi dell'ult. comma dello stesso art. 65 del citato dpr 600/1973, collettivamente ed impersonalmente agli eredi del contribuente presso l'ultimo domicilio del defunto.
Tuttavia, non vi è la prova che tale notifica sia andata a buon fine, mancando la prova che la compiuta giacenza sia stata preceduta dalla spedizione della raccomandata informativa (v. Cassazione civile sez. un.,
15/04/2021, n.10012, secondo cui “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”).
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna del resistente al rimborso delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la parte resistente, costituita in giudizio, al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 80/00, più onorario per euro 250/00, da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario, oltre ad accessori di legge, se dovuti.