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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4911 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6273/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli, alla via Chiesa n. 30, presso lo studio dell'avv.
DO AR e SO AR, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/05/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo il Controparte_1 pagamento, da parte del fondo di garanzia istituito presso l'ente di quanto dovuto a titolo di ultime tre mensilità.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di essere stato dipendente della fino al 29.02.2020, data delle sue Controparte_2 dimissioni per omessa corresponsione delle retribuzioni maturate;
b) Che la datrice di lavoro è stata posta in amministrazione straordinaria dal Tribunale di
Torino;
c) Di essere stato ammesso al passivo fallimentare per la somma di € 3.769,56 per crediri retributivi;
d) Di aver presentato domanda al fondo di garanzia;
CP_3 e) Che l' ha solo parzialmente provveduto al pagamento della prestazione. CP_3
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto della CP_3 domanda.
Nelle note di trattazione scritta per la presente parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, procedendo a rideterminare il quantum della domanda.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Rispetto al presente giudizio deve osservarsi che non sussiste contestazione tra le parti quanto la debenza delle poste richieste sotto il profilo qualitativo: parte ricorrente, infatti, ha avanzato richiesta per il pagamento delle poste retributive maturate nelle ultime tre mensilità, e nella rideterminazione della domanda ha limitato anche il quantum richiesto rispetto ai ratei di
13esima e 14esima richiesti nel ricorso. Parte resistente, dunque, non contesta che al ricorrente spettino le retribuzioni non corrisposte con riferimento ai mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020, nonché i ratei di 13esima e 14esima maturati in detto periodo, ma asserisce di aver correttamente corrisposto tutto quanto dovuto.
Alla luce della dialettica processuale tra le parti non appare di alcuna utilità procedere ad un'approfondita analisi della normativa in tema di accesso al fondo di garanzia, essendo la debenza in astratto delle somme pacifica.
Residua, dunque, da verificare se il pagamento effettuato dall' possa dirsi satisfattivo CP_3 del diritto del ricorrente.
Come emerge dalla lettura dell'istanza di ammissione al passivo della datrice di lavoro il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dei crediti costituiti dalle retribuzioni non ricevute dei mesi di dicembre 2019, gennaio 2020, nonché la 13^ 2019 e dal rateo 13^ di gennaio 2020, dai ratei
(7/12) di 14^ mensilità per una somma determinata in corso di procedura in euro 3.769,56.
Dallo stato passivo, poi, si ricava che il ricorrente è stato effettivamente ammesso al passivo
“per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex d.lgsl n. 80/92” e “per euro 1.624,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n. 1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall' , sono collocati in altre categorie”. CP_3
Ebbene, l' ha provveduto alla liquidazione delle somme sulla base del primo CP_3 riferimento contenuto nello stato passivo, nel quali si fa riferimento ai crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione, mentre parte ricorrente ritiene che si debba fare riferimento anche all'ulteriore somma ammessa per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni. Al fine di correttamente interpretare le statuizioni di cui allo stato passivo – in assenza di diciture o conteggi specifici ad esso allegati – non può che farsi riferimento alla documentazione in atti: in particolare risultano determinanti l'istanza di ammissione al passivo e le retribuzioni in atti.
Sulla base dell'istanza, infatti, è possibile ricostruire quali crediti abbia domandato il ricorrente all'interno della procedura concorsuale: emerge, dunque, che il ricorrente ha chiesto le retribuzioni del mese di dicembre 2019, gennaio 2020, la tredicesima mensilità del 2019 ed i ratei di
13esima e di 14esima riferiti al 2020. Nessun altro credito è stato richiesto con l'istanza di ammissione al passivo, con la conseguenza che nessun altro credito può essere stato riconosciuto con lo stato passivo.
Già solo tale riferimento sarebbe sufficiente a determinare l'accoglimento della domanda perché rende evidente che il totale riconosciuto dal ricorrente pari ad euro 2.144,93 a cui si sommano euro 1.624,63 non può che fare riferimento alle richieste retribuzioni del mese di dicembre 2019, gennaio 2020, la tredicesima mensilità del 2019 ed i ratei di 13esima e di 14esima riferiti al 2020.
La conferma di quanto asserito, poi, si trae dalla documentazione in atti, ed in particolare dall'analisi delle buste paga depositate dal ricorrente da cui emerge che la somma pari ad euro
2.144,93 non può che fare riferimento alle retribuzioni ordinarie, con esclusione di quanto dovuto a titolo di 13esima e 14esima mensilità.
In senso contrario non può conferirsi rilievo determinante alle dichiarazioni rese in un momento successivo con il modello SR52, anche alla luce della genericità delle stesse e sulla base delle considerazioni appena svolte.
Alla luce della corretta rideterminazione degli importi in sede di note di discussione, ove la parte ha ridotto gli importi provvedendo a richiedere i ratei di 13esima e 14esima maturati esclusivamente nelle ultime tre mensilità, il ricorso deve essere accolto, con condanna dell'
[...]
al pagamento della somma di euro 536,70, oltre interessi e rivalutazione su tale CP_4 somma dalla data di presentazione della domanda amministrativa fino al saldo.
Tale somma, infatti, anche sommata a quanto già corrisposto, non eccede il massimale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e conseguentemente condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente CP_3 dell'importo di € 536,70, oltre interessi e rivalutazione su tale somma dalla presentazione della domanda amministrativa e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida in € CP_3
350,00, oltre spese, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 05.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6273/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli, alla via Chiesa n. 30, presso lo studio dell'avv.
DO AR e SO AR, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/05/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo il Controparte_1 pagamento, da parte del fondo di garanzia istituito presso l'ente di quanto dovuto a titolo di ultime tre mensilità.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di essere stato dipendente della fino al 29.02.2020, data delle sue Controparte_2 dimissioni per omessa corresponsione delle retribuzioni maturate;
b) Che la datrice di lavoro è stata posta in amministrazione straordinaria dal Tribunale di
Torino;
c) Di essere stato ammesso al passivo fallimentare per la somma di € 3.769,56 per crediri retributivi;
d) Di aver presentato domanda al fondo di garanzia;
CP_3 e) Che l' ha solo parzialmente provveduto al pagamento della prestazione. CP_3
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto della CP_3 domanda.
Nelle note di trattazione scritta per la presente parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, procedendo a rideterminare il quantum della domanda.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Rispetto al presente giudizio deve osservarsi che non sussiste contestazione tra le parti quanto la debenza delle poste richieste sotto il profilo qualitativo: parte ricorrente, infatti, ha avanzato richiesta per il pagamento delle poste retributive maturate nelle ultime tre mensilità, e nella rideterminazione della domanda ha limitato anche il quantum richiesto rispetto ai ratei di
13esima e 14esima richiesti nel ricorso. Parte resistente, dunque, non contesta che al ricorrente spettino le retribuzioni non corrisposte con riferimento ai mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020, nonché i ratei di 13esima e 14esima maturati in detto periodo, ma asserisce di aver correttamente corrisposto tutto quanto dovuto.
Alla luce della dialettica processuale tra le parti non appare di alcuna utilità procedere ad un'approfondita analisi della normativa in tema di accesso al fondo di garanzia, essendo la debenza in astratto delle somme pacifica.
Residua, dunque, da verificare se il pagamento effettuato dall' possa dirsi satisfattivo CP_3 del diritto del ricorrente.
Come emerge dalla lettura dell'istanza di ammissione al passivo della datrice di lavoro il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dei crediti costituiti dalle retribuzioni non ricevute dei mesi di dicembre 2019, gennaio 2020, nonché la 13^ 2019 e dal rateo 13^ di gennaio 2020, dai ratei
(7/12) di 14^ mensilità per una somma determinata in corso di procedura in euro 3.769,56.
Dallo stato passivo, poi, si ricava che il ricorrente è stato effettivamente ammesso al passivo
“per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex d.lgsl n. 80/92” e “per euro 1.624,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n. 1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall' , sono collocati in altre categorie”. CP_3
Ebbene, l' ha provveduto alla liquidazione delle somme sulla base del primo CP_3 riferimento contenuto nello stato passivo, nel quali si fa riferimento ai crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione, mentre parte ricorrente ritiene che si debba fare riferimento anche all'ulteriore somma ammessa per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni. Al fine di correttamente interpretare le statuizioni di cui allo stato passivo – in assenza di diciture o conteggi specifici ad esso allegati – non può che farsi riferimento alla documentazione in atti: in particolare risultano determinanti l'istanza di ammissione al passivo e le retribuzioni in atti.
Sulla base dell'istanza, infatti, è possibile ricostruire quali crediti abbia domandato il ricorrente all'interno della procedura concorsuale: emerge, dunque, che il ricorrente ha chiesto le retribuzioni del mese di dicembre 2019, gennaio 2020, la tredicesima mensilità del 2019 ed i ratei di
13esima e di 14esima riferiti al 2020. Nessun altro credito è stato richiesto con l'istanza di ammissione al passivo, con la conseguenza che nessun altro credito può essere stato riconosciuto con lo stato passivo.
Già solo tale riferimento sarebbe sufficiente a determinare l'accoglimento della domanda perché rende evidente che il totale riconosciuto dal ricorrente pari ad euro 2.144,93 a cui si sommano euro 1.624,63 non può che fare riferimento alle richieste retribuzioni del mese di dicembre 2019, gennaio 2020, la tredicesima mensilità del 2019 ed i ratei di 13esima e di 14esima riferiti al 2020.
La conferma di quanto asserito, poi, si trae dalla documentazione in atti, ed in particolare dall'analisi delle buste paga depositate dal ricorrente da cui emerge che la somma pari ad euro
2.144,93 non può che fare riferimento alle retribuzioni ordinarie, con esclusione di quanto dovuto a titolo di 13esima e 14esima mensilità.
In senso contrario non può conferirsi rilievo determinante alle dichiarazioni rese in un momento successivo con il modello SR52, anche alla luce della genericità delle stesse e sulla base delle considerazioni appena svolte.
Alla luce della corretta rideterminazione degli importi in sede di note di discussione, ove la parte ha ridotto gli importi provvedendo a richiedere i ratei di 13esima e 14esima maturati esclusivamente nelle ultime tre mensilità, il ricorso deve essere accolto, con condanna dell'
[...]
al pagamento della somma di euro 536,70, oltre interessi e rivalutazione su tale CP_4 somma dalla data di presentazione della domanda amministrativa fino al saldo.
Tale somma, infatti, anche sommata a quanto già corrisposto, non eccede il massimale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e conseguentemente condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente CP_3 dell'importo di € 536,70, oltre interessi e rivalutazione su tale somma dalla presentazione della domanda amministrativa e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida in € CP_3
350,00, oltre spese, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 05.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo