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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1376/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZO IN AN MA, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6010/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230068092756 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente per il ricorrente.
Resistente: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie memorie con richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 9 Luglio 2024, il Sig. Franco Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso cartella di pagamento n. 29320230068092756000, relativa a Rit. Irpef anno 2017, notificato in data 20.05.2024, recante la somma di euro 23.424,07 e
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione e
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Illegittima coobbligazione del sostituito per le sanzioni proprie del sostituto irrogate con l'accertamento n. TYS07RD00752/2023
Si premette che l'art. 14 D.Lgs. n.471 del 1997 (come modif. con art. 15 D.Lgs. n.158 del 2015) stabilisce che “Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto” Di tale sanzione, oltre al tributo non trattenuto alla fonte, è per legge coobbligato in solido il sostituito (art. 35 DPR 602/1973).
Restano ovviamente escluse dalla coobligazione, le sanzioni irrogate al sostituito per le violazione proprie, nella fattispecie riportate nell'accertamento n. TYS07RD00752/2023.
2) Illegittima coobbligazione del sostituito per le sanzioni proprie del sostituto irrogate con l'accertamento n. TYS03RD00475/2023 –
Nel medesimo errore è incorsa l'Agenzia, addossando al sostituito le sanzioni per le violazioni proprie del sostituito, circa la omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta ed il numero dei percipienti per i quali si è verificata l'omissione.
Ciò, per l'ammontare complessivo di € 7.722,50, quale differenza tra l'importo della sanzione richiesta
(€ 9.427,50) e quella effettivamente dovuta (€ 1.705,00) pari al 20% della ritenuta non effettuata.
3) Illegittimità delle pretesa di imposta per duplicazione –
La pretesa dell'imposta nei confronti del sostituito Sig. Nominativo_1, costituisce duplicato con altra e diversa iscrizione a ruolo a nome del sostituito Soc. Nominativo_2 srl. L'Agenzia, cioè, avendo formato (attraverso il ruolo) due distinti titoli esecutivi, ha posto in essere illegittima duplicazione di imposta.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato. Con un unico motivo di impugnazione la controparte lamenta la parziale infondatezza dell'atto impugnato, nella parte in cui viene chiesto il pagamento di sanzioni diverse da quella afferente all'omesso versamento di ritenute. Con riguardo al solo atto n. TYS03RD00475/2023, inoltre, la controparte deduce genericamente una omessa notifica dell'atto nei confronti del sostituto l'Ufficio tiene, innanzitutto, a rilevare che l'accertamento n. TYS03RD00475/2023 non riguarda la società Società1 – come ipotizzato dal ricorrente – ma la diversa società Società_3, nei cui confronti l'atto è stato validamente notificato. Ciò posto, l'Ufficio, preso atto del contenuto del ricorso, ha provveduto ad emettere i due provvedimenti di sgravio parziale.
Per i suesposti motivi chiede di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiamata in causa, non risulta costituita in giudizio.
In data 29 Gennaio 2026 il ricorrente deposita note di replica con la quale aderisce alla richiesta dell'Ente di cessata materia del contendere.
All'udienza del 11 Febbraio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento risulta che il ricorrente ha impugnato la cartella dipagamento n. 293/2023/0068092756/000, relativa all'anno d'imposta
2017, lamentando, in particolare, l'illegittima coobbligazione per sanzioni irrogate al sostituto d'imposta e la mancata notifica di uno degli accertamenti presupposti. In dettaglio, il ricorrente ha contestato la richiesta di pagamento delle sanzioni riferite a violazioni proprie del sostituto d'imposta (Società_1 srl), sostenendo che tali sanzioni non possono essere poste a carico del sostituito, e ha eccepito la mancata notifica dell'accertamento n. TYS03RD00475/2023 alla società sostituta. l'Ufficio, costituitosi in giudizio, ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze limitatamente alle sanzioni diverse da quelle afferenti all'omesso versamento delle ritenute, provvedendo all'emissione di due distinti provvedimenti di sgravio parziale, con i quali sono state escluse dal ruolo le somme richieste a titolo di sanzioni non dovute dal sostituito. Tali provvedimenti, prodotti in atti, documentano lo sgravio delle seguenti somme: per l'accertamento n.
TYS07RD00752/2023: sgravio di € 1.678,40; per l'accertamento n. TYS03RD00475/2023: sgravio di
€ 7.722,50. Pertanto, in relazione a tali importi, la materia del contendere deve ritenersi cessata, non residuando più interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio su tali somme. Per quanto concerne le ulteriori doglianze del ricorrente, relative alla presunta mancata notifica dell'accertamento n.
TYS03RD00475/2023 e alla dedotta duplicazione della pretesa impositiva, dagli atti depositati dall'Ufficio risulta che l'accertamento in questione è stato notificato alla società Società1, e non a Società_1 srl come sostenuto dal ricorrente. l'Ufficio ha altresì prodotto documentazione attestante la regolare notifica degli atti presupposti. Non emergono, quindi, elementi che giustifichino l'accoglimento delle ulteriori censure sollevate dal ricorrente.
Alla luce delle superiori considerazioni, la materia del contendere deve ritenersi cessata limitatamente alle somme oggetto di sgravio, mentre per la parte residua il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle somme oggetto di sgravio come da provvedimenti depositati agli atti;
Rigetta il ricorso per il resto. Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 11 Febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Antonino Angelo Matarazzo)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZO IN AN MA, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6010/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230068092756 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente per il ricorrente.
Resistente: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie memorie con richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 9 Luglio 2024, il Sig. Franco Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso cartella di pagamento n. 29320230068092756000, relativa a Rit. Irpef anno 2017, notificato in data 20.05.2024, recante la somma di euro 23.424,07 e
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione e
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Illegittima coobbligazione del sostituito per le sanzioni proprie del sostituto irrogate con l'accertamento n. TYS07RD00752/2023
Si premette che l'art. 14 D.Lgs. n.471 del 1997 (come modif. con art. 15 D.Lgs. n.158 del 2015) stabilisce che “Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto” Di tale sanzione, oltre al tributo non trattenuto alla fonte, è per legge coobbligato in solido il sostituito (art. 35 DPR 602/1973).
Restano ovviamente escluse dalla coobligazione, le sanzioni irrogate al sostituito per le violazione proprie, nella fattispecie riportate nell'accertamento n. TYS07RD00752/2023.
2) Illegittima coobbligazione del sostituito per le sanzioni proprie del sostituto irrogate con l'accertamento n. TYS03RD00475/2023 –
Nel medesimo errore è incorsa l'Agenzia, addossando al sostituito le sanzioni per le violazioni proprie del sostituito, circa la omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta ed il numero dei percipienti per i quali si è verificata l'omissione.
Ciò, per l'ammontare complessivo di € 7.722,50, quale differenza tra l'importo della sanzione richiesta
(€ 9.427,50) e quella effettivamente dovuta (€ 1.705,00) pari al 20% della ritenuta non effettuata.
3) Illegittimità delle pretesa di imposta per duplicazione –
La pretesa dell'imposta nei confronti del sostituito Sig. Nominativo_1, costituisce duplicato con altra e diversa iscrizione a ruolo a nome del sostituito Soc. Nominativo_2 srl. L'Agenzia, cioè, avendo formato (attraverso il ruolo) due distinti titoli esecutivi, ha posto in essere illegittima duplicazione di imposta.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato. Con un unico motivo di impugnazione la controparte lamenta la parziale infondatezza dell'atto impugnato, nella parte in cui viene chiesto il pagamento di sanzioni diverse da quella afferente all'omesso versamento di ritenute. Con riguardo al solo atto n. TYS03RD00475/2023, inoltre, la controparte deduce genericamente una omessa notifica dell'atto nei confronti del sostituto l'Ufficio tiene, innanzitutto, a rilevare che l'accertamento n. TYS03RD00475/2023 non riguarda la società Società1 – come ipotizzato dal ricorrente – ma la diversa società Società_3, nei cui confronti l'atto è stato validamente notificato. Ciò posto, l'Ufficio, preso atto del contenuto del ricorso, ha provveduto ad emettere i due provvedimenti di sgravio parziale.
Per i suesposti motivi chiede di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiamata in causa, non risulta costituita in giudizio.
In data 29 Gennaio 2026 il ricorrente deposita note di replica con la quale aderisce alla richiesta dell'Ente di cessata materia del contendere.
All'udienza del 11 Febbraio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento risulta che il ricorrente ha impugnato la cartella dipagamento n. 293/2023/0068092756/000, relativa all'anno d'imposta
2017, lamentando, in particolare, l'illegittima coobbligazione per sanzioni irrogate al sostituto d'imposta e la mancata notifica di uno degli accertamenti presupposti. In dettaglio, il ricorrente ha contestato la richiesta di pagamento delle sanzioni riferite a violazioni proprie del sostituto d'imposta (Società_1 srl), sostenendo che tali sanzioni non possono essere poste a carico del sostituito, e ha eccepito la mancata notifica dell'accertamento n. TYS03RD00475/2023 alla società sostituta. l'Ufficio, costituitosi in giudizio, ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze limitatamente alle sanzioni diverse da quelle afferenti all'omesso versamento delle ritenute, provvedendo all'emissione di due distinti provvedimenti di sgravio parziale, con i quali sono state escluse dal ruolo le somme richieste a titolo di sanzioni non dovute dal sostituito. Tali provvedimenti, prodotti in atti, documentano lo sgravio delle seguenti somme: per l'accertamento n.
TYS07RD00752/2023: sgravio di € 1.678,40; per l'accertamento n. TYS03RD00475/2023: sgravio di
€ 7.722,50. Pertanto, in relazione a tali importi, la materia del contendere deve ritenersi cessata, non residuando più interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio su tali somme. Per quanto concerne le ulteriori doglianze del ricorrente, relative alla presunta mancata notifica dell'accertamento n.
TYS03RD00475/2023 e alla dedotta duplicazione della pretesa impositiva, dagli atti depositati dall'Ufficio risulta che l'accertamento in questione è stato notificato alla società Società1, e non a Società_1 srl come sostenuto dal ricorrente. l'Ufficio ha altresì prodotto documentazione attestante la regolare notifica degli atti presupposti. Non emergono, quindi, elementi che giustifichino l'accoglimento delle ulteriori censure sollevate dal ricorrente.
Alla luce delle superiori considerazioni, la materia del contendere deve ritenersi cessata limitatamente alle somme oggetto di sgravio, mentre per la parte residua il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle somme oggetto di sgravio come da provvedimenti depositati agli atti;
Rigetta il ricorso per il resto. Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 11 Febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Antonino Angelo Matarazzo)