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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/11/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria
Iandiorio, pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2159/2022 R.G., avente ad oggetto “Comunione e Condominio,
impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali” e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Manganelli,
ATTORE
E
C.F. rappresentato e difeso dagli avv. Controparte_1 P.IVA_1
GE e ER ME
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 169/2022 con il quale il aveva ingiunto il pagamento Parte_2
di € 10576,68 per le causali meglio esposte in ricorso.
Deduceva la prescrizione del credito relativo agli oneri condominiali per la gestione ordinaria con riferimento alle somme precedenti al 2017; l'assoluta incertezza del credito in ragione della mancata allegazione alle delibere della documentazione comprovante i costi sostenuti per la gestione ordinaria;
l'erronea ripartizione degli oneri condominiali determinata dall'assenza del regolamento di condominio;
l'insussistenza del credito relativo agli oneri condominiali asseritamente dovuti per i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, in ragione della mancata esecuzione di gran parte dei lavori, laddove quelli realizzati sono stati malprogettati e/o non eseguiti a regola d'arte (v. foto dell'immobile dell'attore e recente verbale sopralluogo ASL attestante l'insalubrità dell'unità
abitativa, già agli atti) e, comunque, della mancata produzione della documentazione (SS.AA.LL. ed altro) comprovante la corrispondenza tra il credito indebitamente azionato in via monitoria dal e quello effettivamente maturato dall'impresa per i lavori materialmente realizzati;
la CP_1
carenza di prova documentale relativa agli ulteriori versamenti (tosap) necessari per eseguire i lavori condominiali straordinari;
la carenza di legittimazione del a procedere per il recupero del CP_1
credito, in ragione di quanto disposto dall'art. 13 del contratto d'appalto e dalla restante documentazione prodotta (iniziative stragiudiziali di recupero del credito intraprese dall'impresa)
comprovante che la legittimazione ad agire è in capo all'impresa appaltatrice.
Si è costituito il che ha resistito all'opposizione. CP_1
Ritenuta la causa istruita documentalmente, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
29.10.2025.
Premesso quanto sopra, va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente per intervenuta prescrizione con riferimento alle annualità antecedenti al 2017.
Ed infatti, come correttamente evidenziato dal convenuto, la somma di € 479,42 a titolo CP_1
di conguaglio della gestione ordinaria dell'anno 2014 è stata inglobata nei rendiconti delle annualità
successive, da ultimo quelli relativi agli anni 2017,2018,2019, regolarmente approvati dalle assemblee dei condomini svoltesi l' 8/3/2019 ed il 17/7/2020; la somma di € 51,63 a titolo di conguaglio della gestione ordinaria dell'anno 2016, risulta inglobata nei rendiconti degli anni
2017,2018,2019, regolarmente approvati dalle assemblee dei condomini svoltesi l' 8/3/2019 ed il
17/7/2020. Nei rendiconti relativi alle annualità 2017, 2018 e 2019, allegati al ricorso monitorio, si rinviene una tabella degli insoluti dovuti da ciascun condomino per le gestioni condominiali relative agli anni precedenti (fascicolo procedimento monitorio: doc.2, rendiconto anno 2017 p.11; doc.3, rendiconto anno 2018 p.12; doc.5, rendiconto anno 2019, p.5). In ciascuno di questi prospetti si legge chiaramente che il è debitore del condominio degli importi di € 479,42 ed € 51,63 quali Pt_1
conguagli per le gestioni condominiali relative rispettivamente al periodo 2015 e 2016. Il primo dei due importi risulta dal rendiconto relativo al periodo 1/10/2014- 31/12/2015, approvato, unitamente al piano di riparto, dall'assemblea svoltasi il 26/4/2017 (doc.
2- verbale assemblea del 26/4/2017; doc.
3- rendiconto gestione ordinaria 1/10/2014- 31/12/2015 e relativo piano di riparto,p.10) La medesima assemblea del 26/4/2017 ha approvato anche il rendiconto relativo al periodo 1/1- 31/12/2016, da cui risulta che il è tenuto a corrispondere l'importo di € 51,63 a titolo di conguaglio (doc.4 Pt_1
rendiconto gestione ordinaria 2016 e relativo piano di riparto,p.7).
La prescrizione può ritenersi interrotta se le somme pregresse sono state riepilogate e approvate in successive delibere assembleari, purché tali delibere siano state comunicate al condomino e non impugnate. L'approvazione del rendiconto condominiale da parte dell'assemblea costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione, se comunicato al condomino.
Il Tribunale di Genova (sent. n. 2087/2025) ha stabilito che le delibere non impugnate vincolano i
condomini anche per debiti risalenti nel tempo, purché siano state regolarmente approvate e comunicate. La delibera assembleare che riepiloga le somme pregresse può essere considerata come
ricognizione del debito, e quindi idonea a interrompere la prescrizione
Cass. Civ. n. 27849/2021 ha stabilito che “il consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel
prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al , CP_1
comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall'assemblea,
può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del
credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante”
Conformi Cass. Civ. n. 4489/2014, Cass. Civ. n. 20006/2020, Cass. Civ. n. 14237/2023. Nel caso di specie, si rinvengono, altresì, raccomandate interruttive della prescrizione.
Proseguendo nella disamina delle eccezioni, vanno rigettate tutte quelle che afferiscono alla pendenza di altri giudizi pendenti innanzi al tribunale di Avellino per l'annullamento del regolamento condominiale o di altre delibere connesse.
Ed infatti in assenza di provvedimenti di sospensiva o di sentenze di accoglimento che comprovino l'annullamento delle delibere in questione, il Tribunale dovrà valutare le delibere come espressive della volontà condominiale di certificare determinati lavori e determinate spese, volontà che non può
essere superata da ipotesi di illegittimità non accertate nelle sedi appropriate.
Secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, le delibere condominiali approvate dall'assemblea e non sospese o annullate sono pienamente efficaci e vincolanti per tutti i condomini,
anche se impugnate. Il condominio può agire in via monitoria ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. sulla base di tali delibere, e ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Cass. Civ., Sez. II, n.
9839/2012: “La delibera condominiale non sospesa né annullata è efficace e vincolante, anche se
impugnata, e legittima l'amministratore a richiedere il decreto ingiuntivo.”
Ne deriva che nulla serve, in tale sede, riferire della pendenza di ulteriori giudizi relativi alla impugnativa di delibere sottese alla richiesta di pagamento, ove non si produca un provvedimento di sospensione e/o di annullamento.
Parimenti a dirsi per l'eccezione, per la verità fumosa e generica, relativa alla inesattezza dei lavori condominiali. Si tratta, infatti, di valutazioni che dovranno essere, eventualmente, esaminate alla luce di riscontri probatori precisi e documentati e non per il tramite di asserzioni prive di conforto fattuale.
Parimenti da rigettare l'eccezione secondo cui non vi sarebbe legittimazione attiva da parte del condominio poiché secondo l'articolo 13 del contratto di appalto soltanto l'impresa appaltatrice potrebbe procedere legalmente nei confronti di eventuali condomini morosi. In realtà, vi è il pieno diritto dell'amministratore di agire nei confronti dei condomini morosi, come sancito dall'art. 63 disp.att. c.c..
La previsione di cui all'art. 13 del contratto di appalto è evitare che il terzo creditore possa agire nei confronti del nella sua totalità e/o dei condomini adempienti (T. Napoli 6280/2022). Ciò CP_1
è tanto più vero quando si considera che «il terzo creditore può agire nei confronti del singolo
condomino sempre che la sua quota sia rimasta inadempiuta. Il presupposto per l'azione diretta nei
suoi confronti è il mancato pagamento della sua quota ex art. 1123 c.c. all'amministratore del
condominio. Quindi, il singolo condomino non può opporre all'amministratore che il pagamento sia
stato effettuato al terzo, in quanto ciò altererebbe la gestione complessiva del condominio» (Cass.
2049/2013). In altre parole, è l'amministratore del condominio ad essere l'unico referente dei pagamenti per gli obblighi assunti dal condominio nei confronti dei terzi.
Essendo diversa la ratio sottesa alla clausola contrattuale citata, l'amministratore ha legittimazione attiva autonoma per agire nei confronti del condomino moroso, anche se nel contratto di appalto è
prevista la facoltà per l'appaltatore di agire direttamente. Cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 1847/2017 che ha chiarito che “la legittimazione dell'amministratore a riscuotere i contributi condominiali non viene
meno per il solo fatto che l'appaltatore possa agire direttamente contro i singoli condomini”.
conforme, Cass. Civ., Sez. II, n. 7044/2015 secondo cui “la clausola che consente all'appaltatore di
agire verso i singoli condomini non priva il condominio della titolarità del credito verso il moroso”.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 169/2022 GIA'
ESECUTIVO?;
2. condanna parte opponente al pagamento in favore del costituito delle spese di lite, che CP_1
si liquidano in per compenso professionale oltre IVA e CPA nonché spese accessorie al 15%.
Si comunichi.
Così deciso in Avellino, 30/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria
Iandiorio, pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2159/2022 R.G., avente ad oggetto “Comunione e Condominio,
impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali” e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Manganelli,
ATTORE
E
C.F. rappresentato e difeso dagli avv. Controparte_1 P.IVA_1
GE e ER ME
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 169/2022 con il quale il aveva ingiunto il pagamento Parte_2
di € 10576,68 per le causali meglio esposte in ricorso.
Deduceva la prescrizione del credito relativo agli oneri condominiali per la gestione ordinaria con riferimento alle somme precedenti al 2017; l'assoluta incertezza del credito in ragione della mancata allegazione alle delibere della documentazione comprovante i costi sostenuti per la gestione ordinaria;
l'erronea ripartizione degli oneri condominiali determinata dall'assenza del regolamento di condominio;
l'insussistenza del credito relativo agli oneri condominiali asseritamente dovuti per i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, in ragione della mancata esecuzione di gran parte dei lavori, laddove quelli realizzati sono stati malprogettati e/o non eseguiti a regola d'arte (v. foto dell'immobile dell'attore e recente verbale sopralluogo ASL attestante l'insalubrità dell'unità
abitativa, già agli atti) e, comunque, della mancata produzione della documentazione (SS.AA.LL. ed altro) comprovante la corrispondenza tra il credito indebitamente azionato in via monitoria dal e quello effettivamente maturato dall'impresa per i lavori materialmente realizzati;
la CP_1
carenza di prova documentale relativa agli ulteriori versamenti (tosap) necessari per eseguire i lavori condominiali straordinari;
la carenza di legittimazione del a procedere per il recupero del CP_1
credito, in ragione di quanto disposto dall'art. 13 del contratto d'appalto e dalla restante documentazione prodotta (iniziative stragiudiziali di recupero del credito intraprese dall'impresa)
comprovante che la legittimazione ad agire è in capo all'impresa appaltatrice.
Si è costituito il che ha resistito all'opposizione. CP_1
Ritenuta la causa istruita documentalmente, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
29.10.2025.
Premesso quanto sopra, va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente per intervenuta prescrizione con riferimento alle annualità antecedenti al 2017.
Ed infatti, come correttamente evidenziato dal convenuto, la somma di € 479,42 a titolo CP_1
di conguaglio della gestione ordinaria dell'anno 2014 è stata inglobata nei rendiconti delle annualità
successive, da ultimo quelli relativi agli anni 2017,2018,2019, regolarmente approvati dalle assemblee dei condomini svoltesi l' 8/3/2019 ed il 17/7/2020; la somma di € 51,63 a titolo di conguaglio della gestione ordinaria dell'anno 2016, risulta inglobata nei rendiconti degli anni
2017,2018,2019, regolarmente approvati dalle assemblee dei condomini svoltesi l' 8/3/2019 ed il
17/7/2020. Nei rendiconti relativi alle annualità 2017, 2018 e 2019, allegati al ricorso monitorio, si rinviene una tabella degli insoluti dovuti da ciascun condomino per le gestioni condominiali relative agli anni precedenti (fascicolo procedimento monitorio: doc.2, rendiconto anno 2017 p.11; doc.3, rendiconto anno 2018 p.12; doc.5, rendiconto anno 2019, p.5). In ciascuno di questi prospetti si legge chiaramente che il è debitore del condominio degli importi di € 479,42 ed € 51,63 quali Pt_1
conguagli per le gestioni condominiali relative rispettivamente al periodo 2015 e 2016. Il primo dei due importi risulta dal rendiconto relativo al periodo 1/10/2014- 31/12/2015, approvato, unitamente al piano di riparto, dall'assemblea svoltasi il 26/4/2017 (doc.
2- verbale assemblea del 26/4/2017; doc.
3- rendiconto gestione ordinaria 1/10/2014- 31/12/2015 e relativo piano di riparto,p.10) La medesima assemblea del 26/4/2017 ha approvato anche il rendiconto relativo al periodo 1/1- 31/12/2016, da cui risulta che il è tenuto a corrispondere l'importo di € 51,63 a titolo di conguaglio (doc.4 Pt_1
rendiconto gestione ordinaria 2016 e relativo piano di riparto,p.7).
La prescrizione può ritenersi interrotta se le somme pregresse sono state riepilogate e approvate in successive delibere assembleari, purché tali delibere siano state comunicate al condomino e non impugnate. L'approvazione del rendiconto condominiale da parte dell'assemblea costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione, se comunicato al condomino.
Il Tribunale di Genova (sent. n. 2087/2025) ha stabilito che le delibere non impugnate vincolano i
condomini anche per debiti risalenti nel tempo, purché siano state regolarmente approvate e comunicate. La delibera assembleare che riepiloga le somme pregresse può essere considerata come
ricognizione del debito, e quindi idonea a interrompere la prescrizione
Cass. Civ. n. 27849/2021 ha stabilito che “il consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel
prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al , CP_1
comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall'assemblea,
può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del
credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante”
Conformi Cass. Civ. n. 4489/2014, Cass. Civ. n. 20006/2020, Cass. Civ. n. 14237/2023. Nel caso di specie, si rinvengono, altresì, raccomandate interruttive della prescrizione.
Proseguendo nella disamina delle eccezioni, vanno rigettate tutte quelle che afferiscono alla pendenza di altri giudizi pendenti innanzi al tribunale di Avellino per l'annullamento del regolamento condominiale o di altre delibere connesse.
Ed infatti in assenza di provvedimenti di sospensiva o di sentenze di accoglimento che comprovino l'annullamento delle delibere in questione, il Tribunale dovrà valutare le delibere come espressive della volontà condominiale di certificare determinati lavori e determinate spese, volontà che non può
essere superata da ipotesi di illegittimità non accertate nelle sedi appropriate.
Secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, le delibere condominiali approvate dall'assemblea e non sospese o annullate sono pienamente efficaci e vincolanti per tutti i condomini,
anche se impugnate. Il condominio può agire in via monitoria ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. sulla base di tali delibere, e ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Cass. Civ., Sez. II, n.
9839/2012: “La delibera condominiale non sospesa né annullata è efficace e vincolante, anche se
impugnata, e legittima l'amministratore a richiedere il decreto ingiuntivo.”
Ne deriva che nulla serve, in tale sede, riferire della pendenza di ulteriori giudizi relativi alla impugnativa di delibere sottese alla richiesta di pagamento, ove non si produca un provvedimento di sospensione e/o di annullamento.
Parimenti a dirsi per l'eccezione, per la verità fumosa e generica, relativa alla inesattezza dei lavori condominiali. Si tratta, infatti, di valutazioni che dovranno essere, eventualmente, esaminate alla luce di riscontri probatori precisi e documentati e non per il tramite di asserzioni prive di conforto fattuale.
Parimenti da rigettare l'eccezione secondo cui non vi sarebbe legittimazione attiva da parte del condominio poiché secondo l'articolo 13 del contratto di appalto soltanto l'impresa appaltatrice potrebbe procedere legalmente nei confronti di eventuali condomini morosi. In realtà, vi è il pieno diritto dell'amministratore di agire nei confronti dei condomini morosi, come sancito dall'art. 63 disp.att. c.c..
La previsione di cui all'art. 13 del contratto di appalto è evitare che il terzo creditore possa agire nei confronti del nella sua totalità e/o dei condomini adempienti (T. Napoli 6280/2022). Ciò CP_1
è tanto più vero quando si considera che «il terzo creditore può agire nei confronti del singolo
condomino sempre che la sua quota sia rimasta inadempiuta. Il presupposto per l'azione diretta nei
suoi confronti è il mancato pagamento della sua quota ex art. 1123 c.c. all'amministratore del
condominio. Quindi, il singolo condomino non può opporre all'amministratore che il pagamento sia
stato effettuato al terzo, in quanto ciò altererebbe la gestione complessiva del condominio» (Cass.
2049/2013). In altre parole, è l'amministratore del condominio ad essere l'unico referente dei pagamenti per gli obblighi assunti dal condominio nei confronti dei terzi.
Essendo diversa la ratio sottesa alla clausola contrattuale citata, l'amministratore ha legittimazione attiva autonoma per agire nei confronti del condomino moroso, anche se nel contratto di appalto è
prevista la facoltà per l'appaltatore di agire direttamente. Cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 1847/2017 che ha chiarito che “la legittimazione dell'amministratore a riscuotere i contributi condominiali non viene
meno per il solo fatto che l'appaltatore possa agire direttamente contro i singoli condomini”.
conforme, Cass. Civ., Sez. II, n. 7044/2015 secondo cui “la clausola che consente all'appaltatore di
agire verso i singoli condomini non priva il condominio della titolarità del credito verso il moroso”.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 169/2022 GIA'
ESECUTIVO?;
2. condanna parte opponente al pagamento in favore del costituito delle spese di lite, che CP_1
si liquidano in per compenso professionale oltre IVA e CPA nonché spese accessorie al 15%.
Si comunichi.
Così deciso in Avellino, 30/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Iandiorio