CASS
Ordinanza 31 marzo 2022
Ordinanza 31 marzo 2022
Commentario • 1
- 1. L’IVA non si applica alle indennità con natura risarcitoriaAccesso limitatoFrancesco Diana · https://www.eutekne.info/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 31/03/2022, n. 10492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10492 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 12102-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro OR TA, OR ER, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati FABIO CRAMAROSSA, RI AZ IN;
- controricorrenti -
contro Civile Ord. Sez. 6 Num. 10492 Anno 2022 Presidente: MOCCI MAURO Relatore: CAPRIOLI MAURA Data pubblicazione: 31/03/2022 FALLIMENTO COED IMPRESA COSTRUZIONI EDILI SAS DI P OR & C., TO PAOLA;
- intimate - avverso la sentenza n. 961/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 20/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 12102 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- Rg 12102/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: L'Agenzia delle Entrate impugna con un unico motivo ,illustrato da memoria, la pronuncia nr 961/2019 della CTR del Piemonte che aveva respinto l'appello dell'Ufficio avverso la decisione della CTP di Torino che aveva accolto il ricorso della CO.ED. Impresa Costruzioni Edili s.a.s. di P.ET & C avente ad oggetto l'avviso di accertamento con cui erano state contestate operazioni imponibili pari ad C 264.469,68 ( indennizzo di C 242.213,67 + rivalutazione di C 22.246,01). Si è costituita con controricorso la contribuente. Con un unico motivo l'Amministrazione finanziaria si duole della violazione e falsa applicazione degli art 1,13 e 15 del D.P.R. nr 633 del 1972 nonché dell'art 2041 c.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che la somma liquidata dal collegio arbitrale in favore della contribuente non fosse da considerare imponibile ai sensi dell'art 13 del DPR 633/1972 e quindi non potesse essere ricompresa nell'ambito delle componenti di reddito escluse dalla base imponibile Iva ex ad 15 comma I,nr 1 del D.P.R. nr 633/1972. Si afferma che la qualificazione data nel lodo dal collegio arbitrale alla somma in questione in termini di indennizzo per la diminuzione patrimoniale subita dalla società contribuente sarebbe irrilevante dovendosi ritenere che l' importo in oggetto avrebbero dovuto essere assimilato sotto il profilo fiscale ad un " corrispettivo economico" in quanto tale cifra non conseguiva ad un fatto illecito o ad un inadempimento contrattuale trovando il presupposto giuridico e sostanziale nell'intervenuta indebita esecuzione del contratto. E quindi inammissibile il riferimento, da parte della ricorrente, al parametro dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per sostenere l'erronea qualificazione giuridica che l'Amministrazione ascrive alla Commissione regionale. I giudici di secondo grado, sulla base delle risultanze processuali, hanno accertato, con valutazione che non può essere rimessa in discussione in questa i sede, che l'indennità percepita dalla società Co.Ed Impresa Costruzioni edili s.a.s. di P. ET & C non costituisce il corrispettivo di un servizio o di una cessione di un bene ma assolve ad una funzione rìsarcitoria sicchè è esclusa dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 19547 del 4/8/2017; Cass. n. 12676 del 23/5/2018), la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro deí mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussístente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Nella specie, con il mezzo in esame non si individuano fatti decisivi il cui esame sarebbe stato insufficiente dalla Commissione regionale, ma si tende, piuttosto, a riproporre gli stessi elementi fattuali, già tenuti presenti dai giudici di merito, al solo fine di addivenire ad una diversa ricostruzione in fatto rispetto a quella operata dai giudici regionali. ; 2 Il motivo è comunque infondato La giurisprudenza unionale richiede la sussistenza di un "nesso diretto" tra servizio reso e controvalore ricevuto quale elemento che caratterizza ai fini IVA il corrispettivo di una prestazione, dovendosi accertare che le somme versate costituiscano l'effettivo corrispettivo di una specifica prestazione fornita nell'ambito di un rapporto giuridico in cui avviene uno scambio di reciproche prestazioni ( Cass 2022 nr 2040). Nesso diretto che nella specie non è configurabile. L'art. 2041 c.c. prevede che l'indennita', per indebito arricchimento sia liquidata nella minor somma tra l'arricchimento, ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione senza causa e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito La causa dello spostamento patrimoniale non è antigiuridica, sebbene lecita e l'indennizzo va calcolato fissando i valori, con riferimento al mercato, da un lato dell'arricchimento, che può consistere anche in un risparmio di spesa, e dall'altro del depauperamento patrimoniale, che non dovrà ricomprendere anche il mancato guadagno o lucro cessante (Cass., sez. un., 10 settembre 2009, n. 19448; 2016 5840). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo í criteri normativi vigenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive C 5.600,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali. Roma 22.2.2022 Il Pr sidente ( dott au?rfflo
- ricorrente -
contro OR TA, OR ER, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati FABIO CRAMAROSSA, RI AZ IN;
- controricorrenti -
contro Civile Ord. Sez. 6 Num. 10492 Anno 2022 Presidente: MOCCI MAURO Relatore: CAPRIOLI MAURA Data pubblicazione: 31/03/2022 FALLIMENTO COED IMPRESA COSTRUZIONI EDILI SAS DI P OR & C., TO PAOLA;
- intimate - avverso la sentenza n. 961/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 20/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 12102 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- Rg 12102/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: L'Agenzia delle Entrate impugna con un unico motivo ,illustrato da memoria, la pronuncia nr 961/2019 della CTR del Piemonte che aveva respinto l'appello dell'Ufficio avverso la decisione della CTP di Torino che aveva accolto il ricorso della CO.ED. Impresa Costruzioni Edili s.a.s. di P.ET & C avente ad oggetto l'avviso di accertamento con cui erano state contestate operazioni imponibili pari ad C 264.469,68 ( indennizzo di C 242.213,67 + rivalutazione di C 22.246,01). Si è costituita con controricorso la contribuente. Con un unico motivo l'Amministrazione finanziaria si duole della violazione e falsa applicazione degli art 1,13 e 15 del D.P.R. nr 633 del 1972 nonché dell'art 2041 c.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che la somma liquidata dal collegio arbitrale in favore della contribuente non fosse da considerare imponibile ai sensi dell'art 13 del DPR 633/1972 e quindi non potesse essere ricompresa nell'ambito delle componenti di reddito escluse dalla base imponibile Iva ex ad 15 comma I,nr 1 del D.P.R. nr 633/1972. Si afferma che la qualificazione data nel lodo dal collegio arbitrale alla somma in questione in termini di indennizzo per la diminuzione patrimoniale subita dalla società contribuente sarebbe irrilevante dovendosi ritenere che l' importo in oggetto avrebbero dovuto essere assimilato sotto il profilo fiscale ad un " corrispettivo economico" in quanto tale cifra non conseguiva ad un fatto illecito o ad un inadempimento contrattuale trovando il presupposto giuridico e sostanziale nell'intervenuta indebita esecuzione del contratto. E quindi inammissibile il riferimento, da parte della ricorrente, al parametro dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per sostenere l'erronea qualificazione giuridica che l'Amministrazione ascrive alla Commissione regionale. I giudici di secondo grado, sulla base delle risultanze processuali, hanno accertato, con valutazione che non può essere rimessa in discussione in questa i sede, che l'indennità percepita dalla società Co.Ed Impresa Costruzioni edili s.a.s. di P. ET & C non costituisce il corrispettivo di un servizio o di una cessione di un bene ma assolve ad una funzione rìsarcitoria sicchè è esclusa dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 19547 del 4/8/2017; Cass. n. 12676 del 23/5/2018), la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro deí mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussístente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Nella specie, con il mezzo in esame non si individuano fatti decisivi il cui esame sarebbe stato insufficiente dalla Commissione regionale, ma si tende, piuttosto, a riproporre gli stessi elementi fattuali, già tenuti presenti dai giudici di merito, al solo fine di addivenire ad una diversa ricostruzione in fatto rispetto a quella operata dai giudici regionali. ; 2 Il motivo è comunque infondato La giurisprudenza unionale richiede la sussistenza di un "nesso diretto" tra servizio reso e controvalore ricevuto quale elemento che caratterizza ai fini IVA il corrispettivo di una prestazione, dovendosi accertare che le somme versate costituiscano l'effettivo corrispettivo di una specifica prestazione fornita nell'ambito di un rapporto giuridico in cui avviene uno scambio di reciproche prestazioni ( Cass 2022 nr 2040). Nesso diretto che nella specie non è configurabile. L'art. 2041 c.c. prevede che l'indennita', per indebito arricchimento sia liquidata nella minor somma tra l'arricchimento, ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione senza causa e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito La causa dello spostamento patrimoniale non è antigiuridica, sebbene lecita e l'indennizzo va calcolato fissando i valori, con riferimento al mercato, da un lato dell'arricchimento, che può consistere anche in un risparmio di spesa, e dall'altro del depauperamento patrimoniale, che non dovrà ricomprendere anche il mancato guadagno o lucro cessante (Cass., sez. un., 10 settembre 2009, n. 19448; 2016 5840). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo í criteri normativi vigenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive C 5.600,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali. Roma 22.2.2022 Il Pr sidente ( dott au?rfflo