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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/05/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr.ssa Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3988/2020 R.G. promossa da:
nato/a a SIRACUSA (SR) il 08/07/1968, rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'AVV. TARASCIO GIUSEPPE
contro nato/a a rappresentato e difeso dall'AVV. GIONFRIDDO Controparte_1 P.IVA_1
EMANUELE
e nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. rappr. e dif. dall'AVV. ADRIANA CP_2
LUMINOSO
Avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30/10/2023 e la causa è stata posta in decisione.
pagina 1 di 6 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di opposizione regolarmente notificato il sig. proponeva opposizione avverso Parte_1
il d.i. n° 599/2020 emesso provvisoriamente esecutivo in favore del dell'importo di € Controparte_1
5.365,59 oltre le spese del procedimento monitorio per i seguenti motivi: inesistenza del credito in quanto il Sig. non è proprietario del box/31 ma del box/39, inoltre egli avrebbe pagato le quote Pt_1
mensili da gennaio a dicembre 2019 per un importo totale di € 1.092,00; quanto alle rimanenti somme,
riteneva parte opponente di non essere stato proprietario quando venivano approvati i consuntivi degli anni 2010-2011-2012-2013-2014, avendo acquistato con atto di compravendita dell'8.6.2015. Eccepiva
inoltre la prescrizione per decorso del termine quinquennale. Chiedeva in ogni caso di chiamare in causa la precedente proprietaria Eccepiva inoltre che la produzione documentale a CP_2
corredo del d.i. era illeggibile.
Si costituiva il convenuto contestando ogni motivo di opposizione e deducendo CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per non essere stata impugnata la delibera di approvazione del rendiconto;
deduceva che, per mero errore materiale, era stato indicato un numero di box diverso da quello di proprietà dell'opponente, ma questo non escludeva l'esistenza del debito. Alla prima udienza in data 29.3.2021 il giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo e concedeva termine di giorni trenta per la notifica. In data 15.9.2021 si costituiva il terzo chiamato il quale eccepiva l'invalidità,
inammissibilità ed improcedibilità dell'atto di chiamata in causa del terzo non essendo stato parte del d.i. e non essendo state riferite le vicende processuali verificatesi prima della chiamata in causa, e successivamente eccepiva la prescrizione per il decorso del termine quinquennale.
Concessi e termini di cui all'art. 183 VI c. cpc. venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti e successivamente all'assunzione degli interrogatori formali, la causa giungeva al naturale epilogo,
venendo posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
pagina 2 di 6 L'opposizione va rigettata: la procedura monitoria proposta dal è fondata su delibere di CP_1
approvazione dei bilanci per gli anni 2010-2014 approvati con verbale di assemblea del 10.12.2015,
non impugnato nei termini di cui all'art. 1137 c.c.
L'opponente avrebbe dovuto impugnare la delibera di approvazione dei bilanci, avendo il diritto di partecipare all'assemblea condominiale quale proprietario. Invero, l'atto di acquisto dell'immobile rogato dal Notaio Dott. Rep. N° 722 Raccolta n° 537 porta la data dell'8 giugno 2015, Per_1 Per_2
quindi il trasferimento del diritto di proprietà è di data anteriore alla delibera assembleare.
Il nuovo proprietario, , avendo diritto a partecipare all'assemblea condominiale a Parte_1
partire dal mese di giugno 2015, avrebbe potuto anche impugnare tale delibera di approvazione dei bilanci per gli anni 2010-2014, restando quindi obbligato al pagamento, attesa la definitività della delibera.
L'art. 63 dispt. Att. c.c. dispone: “Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”. Poiché non è stata prodotta agli atti alcuna notifica di copia autentica dell'atto pubblico di compravendita che determina il trasferimento del diritto, l'acquirente resta obbligato in solido con il venditore per gli oneri condominiali, anche di quelli maturati prima del trasferimento immobiliare.
Peraltro, sebbene l'atto pubblico preveda quanto segue: “Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 63 disp.
att. c.c. al fine di evitare di essere coinvolta nella solidarietà passiva per il pagamento di oneri e spese condominiali, la società venditrice provvederà a notificare all'amministratore del condominio copia di questo atto”, non vi è prova che la società venditrice abbia provveduto a tale notifica al condominio.
pagina 3 di 6 Quanto agli oneri condominiali relativi all'anno 2019, l'opponente ha prodotto le ricevute di pagamento delle rate condominiali per l'intero anno, ciò comporta che dall'importo complessivo del d.i. vada decurtato l'importo già pagato e non contestato di € 1.092,00.
La tesi che l'opponente non fosse tenuto al pagamento degli oneri condominiali per il box a causa dell'errore di indicazione, non rileva in quanto non è contestato che l'opponente sia proprietario di un box e a nulla rileva l'errore del numero, se non vi è prova di altri pagamenti per altro box.
L'eccezione di prescrizione è infondata in quanto la prescrizione decorre dal giorno dell'approvazione del bilancio e non prima, quindi non si è compiuta quando si è dato inizio al giudizio. Per le spese ordinarie, la prescrizione è di 5 anni, mentre per le spese straordinarie è di 10 anni, come stabilito dall'articolo 2948 del codice civile.
Quanto alla chiamata in causa del terzo, quale precedente proprietario, il terzo è stato validamente citato in giudizio ai sensi dell'art. 269 cpc, essendo l'opponente convenuto in senso sostanziale.
Quanto alla pretesa azionata nei confronti del venditore bisogna distinguere: quanto alle CP_2
spese ordinarie, avendo la delibera natura dichiarativa, poiché serve per esprimere in termini aritmetici un rapporto di valore preesistente in base ai criteri stabiliti dalla legge o da un'eventuale convenzione,
ad esempio il regolamento, il venditore non si può esimere dal pagamento degli oneri condominiali maturati negli anni in cui era proprietario, in solido con il compratore.
Quanto alle spese straordinarie avendo la relativa delibera di approvazione natura costitutiva,
fondandosi su un autonomo fatto costitutivo del credito stesso, il pagamento compete solo ed esclusivamente a colui che risulta essere proprietario al tempo dell'approvazione e quindi nel caso in scrutinio al compratore, attuale proprietario dell'immobile che risulta proprietario, come già detto dall'8.6.2015.
pagina 4 di 6 In conclusione, il terzo chiamato risponde degli oneri condominiali ordinari fino al giorno del trasferimento in solido con il compratore e, pertanto, anch'esso ne risponde unitamente all'opponente per gli anni fino al dicembre 2015, mese di approvazione dei bilanci 2010-2014.
Per tutto quanto sopra esposto, le delibere di approvazione dei bilanci per gli anni dal 2010 in poi non impugnate e non contestate neanche in via di eccezione, devono essere eseguite come deliberato dall'assemblea condominiale, sia in merito all'approvazione dei bilanci, sia in merito alle spese straordinarie. Pertanto, rigetta l'opposizione, revoca il d.i. opposto, condannando l'opponente a pagare l'importo di € 4.273,59.
Condanna il terzo chiamato in causa a rispondere in solido alla parte opponente delle spese di manutenzione ordinaria relative ai bilanci dal 2010 al 2015 e approvate nel verbale di assemblea del
10.12.2015, ad esclusione delle spese straordinarie di cui alla stessa delibera.
Quanto alle spese condanna l'opponente in solido con il terzo chiamato in causa alla rifusione delle spese di parte opposta che vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 55/14 e succ, modificazioni scaglione fino ad € 26.000,00 valori minimi per tutte le fasi;
dichiara compensate le spese tra l'opponente ed il terzo chiamato.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice Dr.ssa. Angela Dell'Ali, definitivamente decidendo,
- Rigetta l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n° 244/2020 del Tribunale di
Siracusa
- Condanna la parte opponente al pagamento di € 4.237,59 in favore del condominio opposto,
dichiara il terzo chiamato in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
pagina 5 di 6 solidalmente responsabile per le spese ordinarie di cui alla delibera del 10.12.2015, ad esclusione delle spese straordinarie.
- Condanna la parte opponente in solido al terzo chiamato in causa alla rifusione CP_2
delle spese del giudizio del che liquida in € 2.540,00 oltre spese generali cpa Controparte_1
ed iva come per legge.
- Dichiara compensate le spese tra l'opponente ed il terzo chiamato in giudizio.
Siracusa, 20/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Angela Dell'Ali
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