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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/11/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 558/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 558/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Valentina Vetri Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rapp. Controparte_1
e dif. come in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha adito il Tribunale in epigrafe e ha chiesto la disapplicazione del provvedimento n.008945 del 14 marzo 2024 con cui l'Amministrazione ha ritenuto improcedibile la sua domanda finalizzata al riconoscimento di vittima del dovere per i fatti avvenuti in data 11.12.2010, pervenuta in data 12 settembre 2023, essendo stata prodotta oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 del codice civile, in combinato disposto con gli articoli 2934 e 2935, con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 dicembre 2000, n.388 e 23 dicembre 2005, n. 266.
Di conseguenza, egli ha domandato al Tribunale adito il riconoscimento dello status di vittima del dovere e la concessione dei benefici e delle provvidenze previste a favore delle vittime del dovere, o categorie equiparate, ai sensi della legge n.266/05, art.1, commi 563 e
564 nei limiti dell'intervenuta prescrizione.
Si è costituito in giudizio il , il quale ha resistito al ricorso di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito evidenziati.
In via preliminare, deve darsi atto della giurisdizione del giudice adito.
2 Ed infatti, la posizione soggettiva degli aspiranti beneficiari come derivante dalle norme invocate si configura quale vero e proprio diritto soggettivo, essendo la P.A. priva di ogni potere discrezionale sia con riguardo ai presupposti dell'erogabilità, circoscritti alla qualificazione dell'evento come riconducibile ad uno di quelli tipici - sia con riferimento all'entità della somma da erogare, prefissata dalla legge.
Del resto, la giurisdizione del giudice ordinario è stata a più riprese ribadita dalla giurisprudenza civile di legittimità e dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento a benefici analoghi a quello in oggetto, e fondati sull'accertamento dei medesimi presupposti
(cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 23300 del 2016 e n. 23396 del
2016; T.A.R. Lazio, sez. I, n. 9674 del 2018).
Tale orientamento merita di essere condiviso e confermato anche con riferimento all'accesso al fondo di cui al d.P.R. 7 luglio 2006 n. 243 (Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge
23 dicembre 2005, n. 266), che si configura come vero e proprio diritto, seppur nei limiti che la legge configura.
Il regolamento (ex art. 2, comma 1) disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite di spesa annua autorizzata, stabilito dall'articolo 1, comma
562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate, come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari superstiti, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.
Inoltre, la giurisdizione del giudice ordinario non risulta contestata nel caso de quo dall'amministrazione resistente.
Nel merito della domanda va osservato quanto segue.
La definizione dì “vittime del dovere” è contenuta nei commi 563 e 564 dell'art. 1 legge 23 dicembre 2005 n. 266, che così recitano: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e, in genere, gli altri
3 dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e} in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità…,
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Il comma 565 demanda, poi, ad un successivo regolamento l'adozione delle disposizioni applicative di tale norma, stabilendo che con detto regolamento “sono disciplinati termini e le modalità' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito ai commi 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”,
Il regolamento attuativo delle richiamate disposizioni di legge è stato adottato con d.P.R. 7 luglio 2006 n. 243.
L'art. 1 di detto d.P.R., rubricato “definizioni”, chiarisce al comma 1, lett. a), che ai sensi del regolamento si intendono “per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998, n.
407 e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206”.
L'art. 4 dispone che “a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine dettato dalla norma stessa”.
4 Per quanto concerne lo specifico profilo dei criteri di calcolo delle percentuali di invalidità applicabili, è di recente intervenuta la Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenza n.
6217/2022), la quale ha affermato i seguenti principi: “2. La questione controversa è relativa ai criteri di calcolo delle percentuali di invalidità applicabili alle liquidazioni delle provvidenze per le vittime del dovere (id est per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, v.infra) effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del d.P.R. n.
181/2009.
Nel dettaglio ci si chiede se i criteri di calcolo da applicare alle suddette ipotesi siano quelli di cui al d.P.R. n. 18/2009 o ovvero quello contenuto ” nell'art. 5 d.P.R. n. 243/2006, in relazione al disposto degli artt. 5 e 6 della I.n. 206/2004.
Tale questione si iscrive nell'ambito della variegata ed eterogenea normativa che, nel tempo, ha interessato una particolare categoria di persone (vittime del dovere, del terrorismo, della criminalità organizzata) e le problematiche relative alla determinazione dei ristori legislativamente previsti.
…È, quindi, inevitabile che il trattamento di coloro che abbiano subìto il danno o ottenuto la liquidazione prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 181/2009 cit. sia identico a quello di chi lo abbia subìto o ottenuto la liquidazione dopo, sicché occorre fare applicazione della formula di chiusura di cui all'art. 4, lett. d) del medesimo d.P.R.
Del resto, anche il precedente d.P.R. n. 243/2006 nel prevedere all'art. 4 l'ordine di corresponsione delle differenze ha stabilito alla lett. c) n. 1, in relazione alla I. n. 206/2004, la «/a possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1; […]».
3.24. Il senso della previsione del d.P.R. n. 181/2009 è allora chiaro: in base ad essa le vittime del dovere e quelle a queste equiparate, frattanto valutate con i criteri di cui all'art. 5 del d.P.R. 243/2006 (norma che richiamava al fine della percentualizzazione dell'invalidità permanente e del danno biologico il D.M. 5 febbraio 1992 e il D.M. 12 luglio
2000, pur senza ulteriori specificazioni) avrebbero dovuto, poi, essere valutate con i nuovi
(definendi) criteri che, come già prefigurato dalla I. n. 206/2004, avrebbero dovuto valorizzare anche il danno morale.
5 Il fatto che il legislatore abbia inteso riferirsi a tali nuovi criteri (che erano ancora attesi) anche, ma non solamente, per le vittime già valutate è confermato dall'art. 4, comma 2 bis della I. n. 206/2004, inserito dall'art. 1, comma 792, della I. 27 dicembre 2006, n. 296 («2- bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma '1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1». L'inclusione, oltre ai casì di 'revisione', anche di quelli di 'prima valutazione' è emblematica dell'intento del legislatore di non operare alcuna differenziazione.
3.25. Il d.P.R. in questione trova, dunque, applicazione proprio per la determinazione dell'inerente grado di invalidità, tra l'altro con espressa riferibilità (oltre che ad altri benefici, come è per l'elargizione di cui all'art. 5, commi 1 e 5, della I. n. 206/2004, attraverso il richiamo del preambolo all'art. 34 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla I. 29 novembre 2007, n. 222) ai sopra indicati vitalizi ex art. 2 I. n.
407/1998 ed ex art. 5, commi 3 e 4, della I. n. 206/2004.
Sul punto, va richiamata, e condivisa, anche Cass. 27 maggio 2014, n. 11834 secondo cui, in materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, il regolamento di cui al d.P.R. n. 181/2009 è stato emanato per dettare una disciplina univoca e generale, in modo da consentire l'applicazione dell'art. 6 della I. n.
206/2004 – che, come detto, prevede la rivalutazione delle indennità tenendo conto del danno biologico e di quello morale, pur senza determinarne i criteri – ed ha introdotto, pertanto, disposizioni immediatamente applicabili ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva, e, dunque, anche in sede di legittimità. Anche in tale precedente si è evidenziato che la portata applicativa del regolamento si desume tanto dalle
'premesse' quanto dalle 'disposizioni finali'. Dalle prime, ove si esplicita che i
6 provvedimenti previgenti in tema di riconoscimento delle invalidità (d.P.R. n. 510/1999 e d.P.R. n. 243/2006) «necessitano di integrazioni al fine dell'applicazione» del citato art. 6 ed ove si chiarisce che le disposizioni ivi contenute hanno carattere generale e che ad esse debbono attenersi le commissioni mediche competenti ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata. Dalle seconde
(art. 6), ove si prevede che a fare data dall'entrata in vigore del regolamento le commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4 e che le valutazioni dell'invalidità operate in difformità rispetto alle disposizioni del regolamento possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari previa domanda degli interessati e ove si aggiunge che la determinazione della nuova percentuale di invalidità si applica anche alle domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della I. n. 206/2004 citata cui non sia seguito l'accertamento medicolegale da parte delle commissioni mediche per sopravvenuto decesso del danneggiato. Tutto ciò manifesta come solo agli accertamenti compiuti in applicazione dei suddetti criteri possa attribuirsi carattere di definitività e che solo l'applicazione di tali criteri realizza compiutamente l'intento sotteso alla previsione della I.
n. 206/2004, art. 6.
In tal senso, quindi, alla normativa di cui al d.P.R. va assegnata la funzione di integrare ab origine la previsione di cui al citato art. 6 della I. n. 206/2004, e portata interpretativa per la sua applicazione.
3.26. Deve quindi ritenersi, disattendendosi il percorso interpretativo tracciato da Cass. n.
11101/2020 che, per i fini che qui interessano, l'accertamento dell'invalidità deve tenere conto del danno morale e deve avvenire secondo i criteri di cui agli artt. 3 e 4 d.P.R. n.
181/2009. Si ricorda, del resto, che, come evidenziato nell'ordinanza interlocutoria, il
Consiglio di Stato in sede consultiva espresse parere favorevole – n. 2775 del 2009 all'emanazione di un regolamento al fine di disciplinare, nella materia di cui si tratta, i criteri medico legali con disposizioni di carattere generale (anche da qui la successiva genesi del d.P.R. n. 181/2009), sulla premessa che la necessità di introdurre un sistema di calcolo unico, rispetto alle componenti del danno biologico e morale della percentuale d'invalidità, fosse richiesto dalla I. n. 206/2004, art. 6 e che il computo del danno biologico ulteriore già fosse stato introdotto dal d.P.R. n. 243/2006, art. 5.
7 3.27. Per quanto sopra evidenziato, non può essere condivisa l'opzione ermeneutica secondo la quale l'art. 6 della I. n. 206/2004 si rivolga solo ad una ristretta platea di destinatari essendo intesa solo alla rideterminazione delle invalidità riportate dalle vittime del terrorismo ed equiparate riconosciute tali in epoca antecedente all'entrata in vigore della I. n.
206/2004, allo scopo di porle al riparo dal fenomeno inflattivo, attraverso un meccanismo di riequilibrio – determinato dalla comparazione di percentuali di invalidità permanenti calcolate attraverso l'utilizzo di criteri di computo differenti – che tenga conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico, oltre che del riconoscimento del danno biologico e morale.
Si sottolinea, a sostegno di tale conclusione, che il legislatore ha previsto esclusivamente l'accantonamento della spesa necessaria per il solo anno 2004 (art. 5, comma 2; art. 6, comma 1) e non invece “a decorrere” dall'anno 2004.
È sufficiente osservare, in contrario, innanzitutto che, come evidenziato nell'ordinanza interlocutoria, già l'art. 8, comma 2, I. n. 308/1990 prevedeva un meccanismo di indicizzazione («1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF>»).
Ed allora, se va escluso che si tratti di una previsione intesa solo a porre le già effettuate liquidazioni al riparo da fenomeno inflattivo, deve ritenersi che, con la stessa, sul presupposto dell'introduzione di un nuovo e generalizzato criterio di valutazione dell'invalidità complessiva, si sia valutato di adeguare a tale criterio (anche) le liquidazioni già effettuate.
Egualmente, il riferimento contenuto nell'ultima parte dell'art. 6, comma 1, ad una spesa autorizzata di 300.000 euro per l'anno 2004 non è risolutivo nel senso opzionato da Cass.
n. 11101/2020. Ciò sia perché tale previsione non impedisce che si sia comunque inteso
8 introdurre un nuovo e generale criterio di valutazione, ben potendo ritenersi che l'art. 16 della I. n. 206/2004, con i previsti impegni di spesa pluriennali, abbia avuto come obiettivo le nuove liquidazioni, mentre l'art. 6 le riliquidazioni;
sia perché l'art. 5, comma 2, della medesima legge, ha previsto che la disposizione di cui al comma 1 (speciale elargizione di euro 200.000,00 con euro 2.000,00 per punto percentuale prevista dalla I. n. 302/1990) si applica 'anche' alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando, altresì, nel computo la rivalutazione di cui all'art. 6 e precisato che «a tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004», spesa che sarebbe del tutto sproporzionata se il legislatore, negli artt. 3 e 4, avesse inteso riferirsi solo alla rideterminazione delle invalidità riportate dalle vittime del terrorismo riconosciute tali in data antecedente all'entrata in vigore della I. n. 206/2004.
Del resto, nel senso che il nuovo parametro previsto all'art. 5 della I. n.
206/2004 dovesse applicarsi 'anche' ai benefici già liquidati ed erogati, si è espresso lo stesso legislatore prevedendo, con l'art. 34 del d.l. n. 159/2007 cit., conv. con modif. in I. n.
222/2007, che anche le vittime del dovere individuate nell'art. 1, commi 563 e 564, della I.
n. 266/2005 possano beneficiare dei vantaggi introdotti dalla I. n. 206/2004 con compensazione di quanto già ricevuto.
3.28. Come già sopra evidenziato, inoltre, il d.P.R. n. 181/2009 non solo indica i criteri medico-legali per la rivalutazione delle indennità, ma specifica altresì che le valutazioni delle indennità, operate in difformità rispetto ai suoi criteri, possono essere riviste e modificate dalle commissioni sanitarie competenti, su istanza dell'interessato. Ciò significa che i parametri medicolegali di cui al d.P.R. n. 181/2009 vanno applicati anche alle domande di rivalutazione presentate a partire dall'entrata in vigore della I. n. 206/2004.
Tale possibilità trae fondamento dal dato letterale delle disposizioni finali del decreto ed è coerente con la funzione di integrazione ab origine della I. n. 206/2004 da riconoscersi allo stesso.
4. Vanno conseguentemente affermati i seguenti principi di diritto:
9 “All'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge”.
“I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n.
181/2009”.
Va, poi, ribadito, che la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e
564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento mentre i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto non sono imprescrittibili e si prescrivono nel termine decennale ordinario
(Cass. 30/05/2022, n. 17440).
Con Tanto premesso in ordine ai criteri da utilizzare, nel caso di specie è stata disposta dal titolare del fascicolo in precedenza una consulenza medico legale al fine di valutare la percentuale di invalidità necessaria per l'erogazione delle prestazioni connesse allo status di
“vittima del dovere”.
Il CTU ha concluso come di seguito: “L'esame clinico obiettivo portato sulla persona del periziato in occasione delle operazioni peritali ha evidenziato il permanere alla spalla dex di una residua disfunzionalità articolare che è stata quantificata con le modalità previste dal DPR 181/2009 in misura dell'8% (otto per cento) della totale”.
Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto, anche a seguito delle osservazioni di parte ricorrente, e possono senz'altro essere condivise. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni e fedele ai quesiti del Giudicante.
10 Per tali ragioni, è accertato il riconoscimento in favore del ricorrente di una percentuale di invalidità complessiva, per l'evento del 11.12.2010, pari al 8%, con conseguente diritto al riconoscimento della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, L. 206/2004 e all'assegno vitalizio ex art. 5 commi 3 e 4 L. n. 206 del 2004 nei limiti della prescrizione decennale in considerazione della data dell'evento del 11.12.2010 e della domanda amministrativa del 12.9.2023.
Non può, invece, accogliersi la domanda di condanna del al pagamento dei CP_1
benefici indicati in ricorso e connessi alla percentuale di invalidità riconosciuta dal CTU.
Ciò sulla base del combinato disposto dell'art. 1, co. 562 l. 266/2005 e degli artt. 1, 3 e 10 del D.P.R. 243/2006, i quali, al fine di garantire il rispetto del tetto massimo di spesa annuo previsto per l'erogazione dei benefici in esame, prevedono l'inserimento nella graduatoria unica nazionale aggiornata dal Ministero dell'Intero – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza quale requisito necessario per l'erogazione dei benefici indicati dall'art. 4 D.P.R.
243/2006, richiesti in ricorso ed in particolare:
a) esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria;
b) riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello stato;
c) beneficio dell'esenzione dell'imposta di bollo relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici;
d) beneficio dell'esenzione di ogni tipo di imposta per le indennità erogate;
e) diritto al collocamento obbligatorio per sé ed i familiari;
f) borse di studio, esenti da imposizione fiscale;
g) attribuzione di due annualità di pensione, comprensiva di tredicesima.
A ciò si aggiunge il riconoscimento anche dello speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5 co. 3 l. 206/2004.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico del resistente CP_1
come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto recante pari data, sono poste definitivamente a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
11
Il Tribunale Trieste, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il ricorrente vittima del dovere ex art. 1 co. 563, L. 266/2005 con riferimento all'evento del 11.12.2010;
b) Per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria di cui all'art. 3 co. 3 D.P.R. 243/2006, tenuta dal , e condanna lo Controparte_1
stesso al riconoscimento, con la percentuale di invalidità del 8%, della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, L. 206/2004 e, dell'assegno vitalizio ex art. 5 commi 3 e 4 L. n. 206 del 2004, compatibilmente con i relativi tetti di spesa previsti e nei limiti della prescrizione decennale in considerazione della data dell'evento del
11.12.2010 e della domanda amministrativa del 12.9.2023;
c) Rigetta nel resto il ricorso;
d) Condanna il al pagamento nei confronti del ricorrente delle Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in € 2.300,00, oltre rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
e) Pone definitivamente a carico del le spese di CTU, liquidate Controparte_1
con separato decreto recante pari data.
Trieste, 23.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 558/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Valentina Vetri Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rapp. Controparte_1
e dif. come in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha adito il Tribunale in epigrafe e ha chiesto la disapplicazione del provvedimento n.008945 del 14 marzo 2024 con cui l'Amministrazione ha ritenuto improcedibile la sua domanda finalizzata al riconoscimento di vittima del dovere per i fatti avvenuti in data 11.12.2010, pervenuta in data 12 settembre 2023, essendo stata prodotta oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 del codice civile, in combinato disposto con gli articoli 2934 e 2935, con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 dicembre 2000, n.388 e 23 dicembre 2005, n. 266.
Di conseguenza, egli ha domandato al Tribunale adito il riconoscimento dello status di vittima del dovere e la concessione dei benefici e delle provvidenze previste a favore delle vittime del dovere, o categorie equiparate, ai sensi della legge n.266/05, art.1, commi 563 e
564 nei limiti dell'intervenuta prescrizione.
Si è costituito in giudizio il , il quale ha resistito al ricorso di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito evidenziati.
In via preliminare, deve darsi atto della giurisdizione del giudice adito.
2 Ed infatti, la posizione soggettiva degli aspiranti beneficiari come derivante dalle norme invocate si configura quale vero e proprio diritto soggettivo, essendo la P.A. priva di ogni potere discrezionale sia con riguardo ai presupposti dell'erogabilità, circoscritti alla qualificazione dell'evento come riconducibile ad uno di quelli tipici - sia con riferimento all'entità della somma da erogare, prefissata dalla legge.
Del resto, la giurisdizione del giudice ordinario è stata a più riprese ribadita dalla giurisprudenza civile di legittimità e dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento a benefici analoghi a quello in oggetto, e fondati sull'accertamento dei medesimi presupposti
(cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 23300 del 2016 e n. 23396 del
2016; T.A.R. Lazio, sez. I, n. 9674 del 2018).
Tale orientamento merita di essere condiviso e confermato anche con riferimento all'accesso al fondo di cui al d.P.R. 7 luglio 2006 n. 243 (Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge
23 dicembre 2005, n. 266), che si configura come vero e proprio diritto, seppur nei limiti che la legge configura.
Il regolamento (ex art. 2, comma 1) disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite di spesa annua autorizzata, stabilito dall'articolo 1, comma
562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate, come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari superstiti, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.
Inoltre, la giurisdizione del giudice ordinario non risulta contestata nel caso de quo dall'amministrazione resistente.
Nel merito della domanda va osservato quanto segue.
La definizione dì “vittime del dovere” è contenuta nei commi 563 e 564 dell'art. 1 legge 23 dicembre 2005 n. 266, che così recitano: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e, in genere, gli altri
3 dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e} in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità…,
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Il comma 565 demanda, poi, ad un successivo regolamento l'adozione delle disposizioni applicative di tale norma, stabilendo che con detto regolamento “sono disciplinati termini e le modalità' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito ai commi 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”,
Il regolamento attuativo delle richiamate disposizioni di legge è stato adottato con d.P.R. 7 luglio 2006 n. 243.
L'art. 1 di detto d.P.R., rubricato “definizioni”, chiarisce al comma 1, lett. a), che ai sensi del regolamento si intendono “per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998, n.
407 e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206”.
L'art. 4 dispone che “a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine dettato dalla norma stessa”.
4 Per quanto concerne lo specifico profilo dei criteri di calcolo delle percentuali di invalidità applicabili, è di recente intervenuta la Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenza n.
6217/2022), la quale ha affermato i seguenti principi: “2. La questione controversa è relativa ai criteri di calcolo delle percentuali di invalidità applicabili alle liquidazioni delle provvidenze per le vittime del dovere (id est per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, v.infra) effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del d.P.R. n.
181/2009.
Nel dettaglio ci si chiede se i criteri di calcolo da applicare alle suddette ipotesi siano quelli di cui al d.P.R. n. 18/2009 o ovvero quello contenuto ” nell'art. 5 d.P.R. n. 243/2006, in relazione al disposto degli artt. 5 e 6 della I.n. 206/2004.
Tale questione si iscrive nell'ambito della variegata ed eterogenea normativa che, nel tempo, ha interessato una particolare categoria di persone (vittime del dovere, del terrorismo, della criminalità organizzata) e le problematiche relative alla determinazione dei ristori legislativamente previsti.
…È, quindi, inevitabile che il trattamento di coloro che abbiano subìto il danno o ottenuto la liquidazione prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 181/2009 cit. sia identico a quello di chi lo abbia subìto o ottenuto la liquidazione dopo, sicché occorre fare applicazione della formula di chiusura di cui all'art. 4, lett. d) del medesimo d.P.R.
Del resto, anche il precedente d.P.R. n. 243/2006 nel prevedere all'art. 4 l'ordine di corresponsione delle differenze ha stabilito alla lett. c) n. 1, in relazione alla I. n. 206/2004, la «/a possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1; […]».
3.24. Il senso della previsione del d.P.R. n. 181/2009 è allora chiaro: in base ad essa le vittime del dovere e quelle a queste equiparate, frattanto valutate con i criteri di cui all'art. 5 del d.P.R. 243/2006 (norma che richiamava al fine della percentualizzazione dell'invalidità permanente e del danno biologico il D.M. 5 febbraio 1992 e il D.M. 12 luglio
2000, pur senza ulteriori specificazioni) avrebbero dovuto, poi, essere valutate con i nuovi
(definendi) criteri che, come già prefigurato dalla I. n. 206/2004, avrebbero dovuto valorizzare anche il danno morale.
5 Il fatto che il legislatore abbia inteso riferirsi a tali nuovi criteri (che erano ancora attesi) anche, ma non solamente, per le vittime già valutate è confermato dall'art. 4, comma 2 bis della I. n. 206/2004, inserito dall'art. 1, comma 792, della I. 27 dicembre 2006, n. 296 («2- bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma '1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1». L'inclusione, oltre ai casì di 'revisione', anche di quelli di 'prima valutazione' è emblematica dell'intento del legislatore di non operare alcuna differenziazione.
3.25. Il d.P.R. in questione trova, dunque, applicazione proprio per la determinazione dell'inerente grado di invalidità, tra l'altro con espressa riferibilità (oltre che ad altri benefici, come è per l'elargizione di cui all'art. 5, commi 1 e 5, della I. n. 206/2004, attraverso il richiamo del preambolo all'art. 34 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla I. 29 novembre 2007, n. 222) ai sopra indicati vitalizi ex art. 2 I. n.
407/1998 ed ex art. 5, commi 3 e 4, della I. n. 206/2004.
Sul punto, va richiamata, e condivisa, anche Cass. 27 maggio 2014, n. 11834 secondo cui, in materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, il regolamento di cui al d.P.R. n. 181/2009 è stato emanato per dettare una disciplina univoca e generale, in modo da consentire l'applicazione dell'art. 6 della I. n.
206/2004 – che, come detto, prevede la rivalutazione delle indennità tenendo conto del danno biologico e di quello morale, pur senza determinarne i criteri – ed ha introdotto, pertanto, disposizioni immediatamente applicabili ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva, e, dunque, anche in sede di legittimità. Anche in tale precedente si è evidenziato che la portata applicativa del regolamento si desume tanto dalle
'premesse' quanto dalle 'disposizioni finali'. Dalle prime, ove si esplicita che i
6 provvedimenti previgenti in tema di riconoscimento delle invalidità (d.P.R. n. 510/1999 e d.P.R. n. 243/2006) «necessitano di integrazioni al fine dell'applicazione» del citato art. 6 ed ove si chiarisce che le disposizioni ivi contenute hanno carattere generale e che ad esse debbono attenersi le commissioni mediche competenti ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata. Dalle seconde
(art. 6), ove si prevede che a fare data dall'entrata in vigore del regolamento le commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4 e che le valutazioni dell'invalidità operate in difformità rispetto alle disposizioni del regolamento possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari previa domanda degli interessati e ove si aggiunge che la determinazione della nuova percentuale di invalidità si applica anche alle domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della I. n. 206/2004 citata cui non sia seguito l'accertamento medicolegale da parte delle commissioni mediche per sopravvenuto decesso del danneggiato. Tutto ciò manifesta come solo agli accertamenti compiuti in applicazione dei suddetti criteri possa attribuirsi carattere di definitività e che solo l'applicazione di tali criteri realizza compiutamente l'intento sotteso alla previsione della I.
n. 206/2004, art. 6.
In tal senso, quindi, alla normativa di cui al d.P.R. va assegnata la funzione di integrare ab origine la previsione di cui al citato art. 6 della I. n. 206/2004, e portata interpretativa per la sua applicazione.
3.26. Deve quindi ritenersi, disattendendosi il percorso interpretativo tracciato da Cass. n.
11101/2020 che, per i fini che qui interessano, l'accertamento dell'invalidità deve tenere conto del danno morale e deve avvenire secondo i criteri di cui agli artt. 3 e 4 d.P.R. n.
181/2009. Si ricorda, del resto, che, come evidenziato nell'ordinanza interlocutoria, il
Consiglio di Stato in sede consultiva espresse parere favorevole – n. 2775 del 2009 all'emanazione di un regolamento al fine di disciplinare, nella materia di cui si tratta, i criteri medico legali con disposizioni di carattere generale (anche da qui la successiva genesi del d.P.R. n. 181/2009), sulla premessa che la necessità di introdurre un sistema di calcolo unico, rispetto alle componenti del danno biologico e morale della percentuale d'invalidità, fosse richiesto dalla I. n. 206/2004, art. 6 e che il computo del danno biologico ulteriore già fosse stato introdotto dal d.P.R. n. 243/2006, art. 5.
7 3.27. Per quanto sopra evidenziato, non può essere condivisa l'opzione ermeneutica secondo la quale l'art. 6 della I. n. 206/2004 si rivolga solo ad una ristretta platea di destinatari essendo intesa solo alla rideterminazione delle invalidità riportate dalle vittime del terrorismo ed equiparate riconosciute tali in epoca antecedente all'entrata in vigore della I. n.
206/2004, allo scopo di porle al riparo dal fenomeno inflattivo, attraverso un meccanismo di riequilibrio – determinato dalla comparazione di percentuali di invalidità permanenti calcolate attraverso l'utilizzo di criteri di computo differenti – che tenga conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico, oltre che del riconoscimento del danno biologico e morale.
Si sottolinea, a sostegno di tale conclusione, che il legislatore ha previsto esclusivamente l'accantonamento della spesa necessaria per il solo anno 2004 (art. 5, comma 2; art. 6, comma 1) e non invece “a decorrere” dall'anno 2004.
È sufficiente osservare, in contrario, innanzitutto che, come evidenziato nell'ordinanza interlocutoria, già l'art. 8, comma 2, I. n. 308/1990 prevedeva un meccanismo di indicizzazione («1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF>»).
Ed allora, se va escluso che si tratti di una previsione intesa solo a porre le già effettuate liquidazioni al riparo da fenomeno inflattivo, deve ritenersi che, con la stessa, sul presupposto dell'introduzione di un nuovo e generalizzato criterio di valutazione dell'invalidità complessiva, si sia valutato di adeguare a tale criterio (anche) le liquidazioni già effettuate.
Egualmente, il riferimento contenuto nell'ultima parte dell'art. 6, comma 1, ad una spesa autorizzata di 300.000 euro per l'anno 2004 non è risolutivo nel senso opzionato da Cass.
n. 11101/2020. Ciò sia perché tale previsione non impedisce che si sia comunque inteso
8 introdurre un nuovo e generale criterio di valutazione, ben potendo ritenersi che l'art. 16 della I. n. 206/2004, con i previsti impegni di spesa pluriennali, abbia avuto come obiettivo le nuove liquidazioni, mentre l'art. 6 le riliquidazioni;
sia perché l'art. 5, comma 2, della medesima legge, ha previsto che la disposizione di cui al comma 1 (speciale elargizione di euro 200.000,00 con euro 2.000,00 per punto percentuale prevista dalla I. n. 302/1990) si applica 'anche' alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando, altresì, nel computo la rivalutazione di cui all'art. 6 e precisato che «a tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004», spesa che sarebbe del tutto sproporzionata se il legislatore, negli artt. 3 e 4, avesse inteso riferirsi solo alla rideterminazione delle invalidità riportate dalle vittime del terrorismo riconosciute tali in data antecedente all'entrata in vigore della I. n. 206/2004.
Del resto, nel senso che il nuovo parametro previsto all'art. 5 della I. n.
206/2004 dovesse applicarsi 'anche' ai benefici già liquidati ed erogati, si è espresso lo stesso legislatore prevedendo, con l'art. 34 del d.l. n. 159/2007 cit., conv. con modif. in I. n.
222/2007, che anche le vittime del dovere individuate nell'art. 1, commi 563 e 564, della I.
n. 266/2005 possano beneficiare dei vantaggi introdotti dalla I. n. 206/2004 con compensazione di quanto già ricevuto.
3.28. Come già sopra evidenziato, inoltre, il d.P.R. n. 181/2009 non solo indica i criteri medico-legali per la rivalutazione delle indennità, ma specifica altresì che le valutazioni delle indennità, operate in difformità rispetto ai suoi criteri, possono essere riviste e modificate dalle commissioni sanitarie competenti, su istanza dell'interessato. Ciò significa che i parametri medicolegali di cui al d.P.R. n. 181/2009 vanno applicati anche alle domande di rivalutazione presentate a partire dall'entrata in vigore della I. n. 206/2004.
Tale possibilità trae fondamento dal dato letterale delle disposizioni finali del decreto ed è coerente con la funzione di integrazione ab origine della I. n. 206/2004 da riconoscersi allo stesso.
4. Vanno conseguentemente affermati i seguenti principi di diritto:
9 “All'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge”.
“I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n.
181/2009”.
Va, poi, ribadito, che la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e
564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento mentre i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto non sono imprescrittibili e si prescrivono nel termine decennale ordinario
(Cass. 30/05/2022, n. 17440).
Con Tanto premesso in ordine ai criteri da utilizzare, nel caso di specie è stata disposta dal titolare del fascicolo in precedenza una consulenza medico legale al fine di valutare la percentuale di invalidità necessaria per l'erogazione delle prestazioni connesse allo status di
“vittima del dovere”.
Il CTU ha concluso come di seguito: “L'esame clinico obiettivo portato sulla persona del periziato in occasione delle operazioni peritali ha evidenziato il permanere alla spalla dex di una residua disfunzionalità articolare che è stata quantificata con le modalità previste dal DPR 181/2009 in misura dell'8% (otto per cento) della totale”.
Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto, anche a seguito delle osservazioni di parte ricorrente, e possono senz'altro essere condivise. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni e fedele ai quesiti del Giudicante.
10 Per tali ragioni, è accertato il riconoscimento in favore del ricorrente di una percentuale di invalidità complessiva, per l'evento del 11.12.2010, pari al 8%, con conseguente diritto al riconoscimento della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, L. 206/2004 e all'assegno vitalizio ex art. 5 commi 3 e 4 L. n. 206 del 2004 nei limiti della prescrizione decennale in considerazione della data dell'evento del 11.12.2010 e della domanda amministrativa del 12.9.2023.
Non può, invece, accogliersi la domanda di condanna del al pagamento dei CP_1
benefici indicati in ricorso e connessi alla percentuale di invalidità riconosciuta dal CTU.
Ciò sulla base del combinato disposto dell'art. 1, co. 562 l. 266/2005 e degli artt. 1, 3 e 10 del D.P.R. 243/2006, i quali, al fine di garantire il rispetto del tetto massimo di spesa annuo previsto per l'erogazione dei benefici in esame, prevedono l'inserimento nella graduatoria unica nazionale aggiornata dal Ministero dell'Intero – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza quale requisito necessario per l'erogazione dei benefici indicati dall'art. 4 D.P.R.
243/2006, richiesti in ricorso ed in particolare:
a) esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria;
b) riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello stato;
c) beneficio dell'esenzione dell'imposta di bollo relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici;
d) beneficio dell'esenzione di ogni tipo di imposta per le indennità erogate;
e) diritto al collocamento obbligatorio per sé ed i familiari;
f) borse di studio, esenti da imposizione fiscale;
g) attribuzione di due annualità di pensione, comprensiva di tredicesima.
A ciò si aggiunge il riconoscimento anche dello speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5 co. 3 l. 206/2004.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico del resistente CP_1
come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto recante pari data, sono poste definitivamente a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
11
Il Tribunale Trieste, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il ricorrente vittima del dovere ex art. 1 co. 563, L. 266/2005 con riferimento all'evento del 11.12.2010;
b) Per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria di cui all'art. 3 co. 3 D.P.R. 243/2006, tenuta dal , e condanna lo Controparte_1
stesso al riconoscimento, con la percentuale di invalidità del 8%, della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, L. 206/2004 e, dell'assegno vitalizio ex art. 5 commi 3 e 4 L. n. 206 del 2004, compatibilmente con i relativi tetti di spesa previsti e nei limiti della prescrizione decennale in considerazione della data dell'evento del
11.12.2010 e della domanda amministrativa del 12.9.2023;
c) Rigetta nel resto il ricorso;
d) Condanna il al pagamento nei confronti del ricorrente delle Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in € 2.300,00, oltre rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
e) Pone definitivamente a carico del le spese di CTU, liquidate Controparte_1
con separato decreto recante pari data.
Trieste, 23.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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