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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice, dott. Elisa Tomassi, in funzione di giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 4.3.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 12822/24
TRA
, nata a [...] il [...], e ivi residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova, elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA), via Dicearchia n.
1. RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dal funzionario CP_1
dipendente dr. , elettivamente domiciliato presso Napoli, via de Controparte_2
Gasperi n.55.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.5.2024 l'istante in epigrafe indicata esponeva di avere inviato all , in data 14.3.2023, domanda di invalidità civile per l'accertamento del CP_1 requisito sanitario previsto per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/80; di essere stata sottoposta a visita il 22.3.2022 e ritenuta “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98) grave 100%”, con decorrenza dalla data della domanda, venendole negato il beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis c.p.c. iscritto al n. 13062/2022 di R.G; di essersi vista riconoscere dal CTU l'invalidità necessaria per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
di avere ottenuto l'omologa dell'accertamento del requisito sanitario limitatamente al periodo 1.3.2022 al 31.10.2022; di avere notificato all , il 10.1.24, il decreto di omologa unitamente alla relazione CTU e al modello CP_1 AP/70, al fine di procedere alla liquidazione della prestazione assistenziale;
di non avere ricevuto dall'Ente il pagamento di quanto richiesto.
Concludeva chiedendo di “- condannare l in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento, in favore dell'istante dei ratei dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta con decreto di omologa del Tribunale di Napoli, pronunciato il 17/7/2023, all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 13062/2022 di R.G., relativi al periodo dal 1.3.2022 al 31.10.2022, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sussistendo tutti i requisiti socioeconomici. - Rigettare le avverse deduzioni soprattutto se proposte irritualmente con carenza di prove e fuori termine. - Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori. Nella malaugurata e non creduta ipotesi di soccombenza nel giudizio, si chiede l'esonero dall'eventuale condanna al pagamento delle spese di lite giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., che forma parte integrante del presente ricorso e viene notificato unitamente allo stesso”.
L , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva, rilevando di avere CP_1 liquidato la prestazione e che il pagamento della pensione, comprensivo di interessi legali, sarebbe stato disponibile dal 20.3.2025 presso l'ufficio pagatore indicato dalla ricorrente. Concludeva chiedendo: “dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione spese”.
In esito alla udienza cartolare 4.3.25, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Invero, per come riconosciuto dai procuratori di parte ricorrente nelle note di t.s. depositate in occasione della odierna udienza, si è verificato il riconoscimento della prestazione in data 6.2.2025 e della conseguente dell'indennità di accompagnamento. Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione e del resto è stata documentata dallo stesso che ha prodotto il modello TE08 relativo alla comunicazione di CP_1 accoglimento della originaria domanda del 2022, datato 6.2.25.
Il detto riconoscimento determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee a determinare in il venir meno di ogni ragione di contrasto e appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr. Cass., sentt. 17312/2015; 4035/1999). La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite. La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio deve assumere la forma di sentenza, ancorché, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente sopra menzionato, di sentenza di mero rito.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. Tenuto conto dell'esito della lite appare logico ritenere che la domanda sarebbe stata accolta nel merito;
va considerato il fatto che la liquidazione della prestazione è avvenuta in data ben successiva sia al deposito del ricorso risalente al 30.5.24 sia alla sua notifica, avvenuta il 20.6.2024 ; pertanto, tali circostanze, globalmente valutate, rendono corretta la condanna dell al pagamento delle spese di lite, secondo la CP_1 regola della soccombenza virtuale, spese che vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese di lite, quantificando queste ultime in euro € CP_1
1.314,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari. Si comunichi. Napoli, 6.3.25
Il giudice
Dr. Elisa Tomassi
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice, dott. Elisa Tomassi, in funzione di giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 4.3.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 12822/24
TRA
, nata a [...] il [...], e ivi residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova, elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA), via Dicearchia n.
1. RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dal funzionario CP_1
dipendente dr. , elettivamente domiciliato presso Napoli, via de Controparte_2
Gasperi n.55.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.5.2024 l'istante in epigrafe indicata esponeva di avere inviato all , in data 14.3.2023, domanda di invalidità civile per l'accertamento del CP_1 requisito sanitario previsto per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/80; di essere stata sottoposta a visita il 22.3.2022 e ritenuta “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98) grave 100%”, con decorrenza dalla data della domanda, venendole negato il beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis c.p.c. iscritto al n. 13062/2022 di R.G; di essersi vista riconoscere dal CTU l'invalidità necessaria per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
di avere ottenuto l'omologa dell'accertamento del requisito sanitario limitatamente al periodo 1.3.2022 al 31.10.2022; di avere notificato all , il 10.1.24, il decreto di omologa unitamente alla relazione CTU e al modello CP_1 AP/70, al fine di procedere alla liquidazione della prestazione assistenziale;
di non avere ricevuto dall'Ente il pagamento di quanto richiesto.
Concludeva chiedendo di “- condannare l in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento, in favore dell'istante dei ratei dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta con decreto di omologa del Tribunale di Napoli, pronunciato il 17/7/2023, all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 13062/2022 di R.G., relativi al periodo dal 1.3.2022 al 31.10.2022, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sussistendo tutti i requisiti socioeconomici. - Rigettare le avverse deduzioni soprattutto se proposte irritualmente con carenza di prove e fuori termine. - Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori. Nella malaugurata e non creduta ipotesi di soccombenza nel giudizio, si chiede l'esonero dall'eventuale condanna al pagamento delle spese di lite giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., che forma parte integrante del presente ricorso e viene notificato unitamente allo stesso”.
L , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva, rilevando di avere CP_1 liquidato la prestazione e che il pagamento della pensione, comprensivo di interessi legali, sarebbe stato disponibile dal 20.3.2025 presso l'ufficio pagatore indicato dalla ricorrente. Concludeva chiedendo: “dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione spese”.
In esito alla udienza cartolare 4.3.25, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Invero, per come riconosciuto dai procuratori di parte ricorrente nelle note di t.s. depositate in occasione della odierna udienza, si è verificato il riconoscimento della prestazione in data 6.2.2025 e della conseguente dell'indennità di accompagnamento. Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione e del resto è stata documentata dallo stesso che ha prodotto il modello TE08 relativo alla comunicazione di CP_1 accoglimento della originaria domanda del 2022, datato 6.2.25.
Il detto riconoscimento determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee a determinare in il venir meno di ogni ragione di contrasto e appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr. Cass., sentt. 17312/2015; 4035/1999). La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite. La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio deve assumere la forma di sentenza, ancorché, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente sopra menzionato, di sentenza di mero rito.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. Tenuto conto dell'esito della lite appare logico ritenere che la domanda sarebbe stata accolta nel merito;
va considerato il fatto che la liquidazione della prestazione è avvenuta in data ben successiva sia al deposito del ricorso risalente al 30.5.24 sia alla sua notifica, avvenuta il 20.6.2024 ; pertanto, tali circostanze, globalmente valutate, rendono corretta la condanna dell al pagamento delle spese di lite, secondo la CP_1 regola della soccombenza virtuale, spese che vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese di lite, quantificando queste ultime in euro € CP_1
1.314,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari. Si comunichi. Napoli, 6.3.25
Il giudice
Dr. Elisa Tomassi