TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/11/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3688/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3688/2021 avente ad oggetto somministrazione promossa da:
P.I. con il patrocinio dell'avv. BORROMETI Controparte_1 P.IVA_1 FABIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RUSSO ANTONELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 4/11/2025, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti.
pagina 1 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/10/2021 la e conveniva in giudizio CP_1 Controparte_1
esponendo che: Controparte_3 con contratto di fornitura del 5.6.2014 il sig. , quale proprietario dell'impianto di Parte_1 distribuzioni di carburante sito in Alcamo, Viale Italia n. 38, si obbligava ad acquistare tutto il fabbisogno di carburante dalla che, dal canto suo, si obbligava a fornirglieli;
CP_1 il suddetto contratto aveva la durata di anni cinque con decorrenza dall'1 luglio 2014; il contratto prevedeva che la avrebbe corrisposto al , quale CP_1 Parte_1 corrispettivo per il convenzionamento, la somma di €\mc 150,00 oltre Iva comprensiva di ogni spettanza;
il contratto, inoltre, prevedeva che la versasse in favore di un CP_1 Parte_1 importo, una tantum, di € 5.000,00 iva compresa per ogni anno di convenzionamento, per un totale di € 20.000,00 iva compresa, con l'accordo che, qualora il contratto fosse stato risolto anticipatamente per qualsiasi causa, il avrebbe dovuto restituire la somma residua Pt_1 dell'una tantum non ancora maturata;
dalla data del 16.11.2016, tuttavia, si era reso inadempiente nell'esecuzione Parte_1 dell'obbligazione contrattuale, tanto che la si vedeva costretta a promuovere davanti CP_1 al Tribunale di Ragusa il giudizio iscritto al n. 2250/2017 R.G. avente ad oggetto la risoluzione del contratto di fornitura succitato per grave inadempimento del il quale, Pt_1 improvvisamente e senza alcuna ragione, aveva interrotto ogni rapporto di fornitura con la e non aveva pagato alcune fatture;
CP_1 nelle more del suddetto procedimento, tuttavia, con scrittura privata del 30.8.2018,
[...]
subentrava nella titolarità dell'impianto di distribuzione di carburanti e CP_3 manifestava alla la volontà di stipulare un nuovo contratto alle stesse condizioni del CP_1 contratto precedentemente stipulato con , per una durata pari a quella residua di Parte_1 quest'ultimo; il contratto stipulato con il prevedeva, inoltre, che cedeva al CP_3 Parte_1 subentrante la quota una tantum residua che il aveva ricevuto all'inizio del rapporto Pt_1 contrattuale dalla e che non aveva ancora scomputato, con la conseguenza che CP_1 sarebbe stato lo stesso a beneficiare dell'erogazione, impegnandosi a restituire CP_3
l'eccedenza in caso di risoluzione anticipata del contratto;
tali accordi venivano trasfusi nel contratto di fornitura del 20.9.2018 stipulato tra la CP_1
e ; Controparte_3 il contratto del 20.9.2018 prevedeva, in via principale, l'obbligo per la o per altra CP_1 società da essa designata, di rifornire l'impianto di distribuzione nella disponibilità del nella misura minima del 50% di tutti i quantitativi di carburante dei quali l'impianto CP_3 avesse avuto bisogno, con conseguente obbligo del di rifornire il proprio impianto, CP_3 nella medesima misura minima del 50%, con i carburanti e i prodotti non oil forniti dalla CP_1
o da altra società da essa designata, obbligandosi a ciò anche nel caso in cui l'impianto
[...] fosse stato concesso in gestione a terzi;
al fine di verificare il rispetto dei quantitativi minimi di approvvigionamento, avrebbero fatto fede i prospetti ufficiali di chiusura annuale dell'impianto desunti dai Registri U.T.F. depositati presso la competente e che si obbligava a Controparte_4 Controparte_3 consegnare alla immediatamente dopo averli depositati presso il predetto Ente;
CP_1
pagina 2 di 6 la durata del detto contratto veniva fissata in anni cinque e mesi due a partire dall'1.10.2018 e con scadenza al 31.12.2023; la durata del contratto, per volontà delle parti, veniva comunque vincolata al “ritirato minimo di carburanti (benzine e gasolio), per tutto il periodo di convenzionamento, di mc.
5.500 totali”; nel caso in cui nel periodo di vigenza del contratto non si fosse raggiunto il ritirato minimo così come pattuito, il contratto si sarebbe prorogato per il tempo necessario al raggiungimento di tale minimo quantitativo;
in riferimento alla fornitura minima, l'art. 4 del contratto prevedeva l'impegno per il CP_3 di rifornirsi dalla secondo il minimo stabilito pari ad almeno il 50% dell'intera CP_1 fornitura sulla base del volume delle vendite effettuate nell'anno precedente, suscettibili di naturale incremento di mercato;
il si impegnava, quindi, a prelevare dalla per ogni singolo ordine un CP_3 CP_1 quantitativo di carburanti in misura non inferiore al 50% della capacità di stoccaggio;
dichiarava di essersi reso cessionario della residua quota una tantum, Controparte_3 pari a complessivi € 10.504,12 Iva compresa, che a suo tempo la aveva versato in CP_1 favore di , precedente titolare del contratto di fornitura;
Parte_1 la eventuale violazione dei patti contrattuali, avrebbe comportato, oltre alla facoltà per la società fornitrice di invocare la immediata risoluzione del contratto, l'obbligo di pagare alla ricorrente una penale di € 60,00 “per ogni mc di carburante non consegnato al punto vendita, dal giorno della violazione fino alla scadenza contrattuale, prendendo a riferimento, per gli anni a scadere, la media annuale delle vendite degli ultimi tre anni, oltre i maggiori danni patiti e patiendi derivanti dalla mancata esecuzione del contratto”; l'anticipata risoluzione del contratto avrebbe determinato, inoltre, l'obbligo per il convenzionato di restituire la quota parte del contributo “una tantum” non ancora maturata;
inoltre, il sarebbe stato tenuto al pagamento della penale anche nel caso in cui la CP_3 violazione del patto di approvvigionamento fosse stata commessa da eventuali terzi cui l'impianto sarebbe stato concesso in gestione;
la confidando nella buona fede del subentrante, abbandonava definitivamente il CP_1 giudizio n. 2250/2017 RG pendente davanti al Tribunale di Ragusa nei confronti di Pt_1
;
[...] il convenuto, in violazione del contratto del 20.9.2018, non rispettava l'obbligazione di rifornirsi esclusivamente dalla CP_1 il non offriva in visione alla i prospetti di chiusura delle forniture per CP_3 CP_1 verificare il quantitativo di merce acquistata, sebbene gli accordi prevedessero l'obbligo per il gestore di consegnare alla società fornitrice i prospetti ufficiali di chiusura annuale dell'impianto desunti dai Registri U.T.F. immediatamente dopo averli depositati presso la competente;
CP_4 CP_4 la era costretta ad acquisire tali atti a seguito di formale istanza di accesso;
CP_1 dopo la sottoscrizione del contratto di fornitura, il effettuava il suo primo CP_3 rifornimento di carburanti dalla in data 18.10.2018 e l'ultimo in data 20.8.2020, giorno a CP_1 decorrere dal quale cessava ogni rifornimento;
nel suddetto lasso temporale, il prelevava 5 mc nel 2018, 150 mc nel 2019 e 55 mc CP_3 nel 2020, per un totale di 210 mc;
pagina 3 di 6 dai prospetti di chiusura inviati dall'Ufficio delle Dogane di Trapani, trasmessi con lettere del 4.2.2020 e dell'11.10.2021, si desumeva che nell'anno 2019 l'impianto del vendeva CP_3
1.832.625 litri di carburante pari a mc. 1.832,62 dei quali 148 mc acquistati dalla CP_1 nell'anno 2020, invece, l'impianto di rifornimento del Distefano vendeva 1.387.065 litri di carburante, pari a mc. 1.387,06, dei quali 55 mc acquistati dalla CP_1 il , contravvenendo agli impegni assunti, si approvvigionava da fornitori diversi dalla CP_3 nei cui confronti si rendeva inadempiente, non avendo rispettato il 50% del CP_1 fabbisogno complessivo dell'impianto. Chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura del 20.9.2018 e di condannare al pagamento della complessiva somma di Controparte_3
€ 155.224,21, o di quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta deducendo Controparte_3 che: il suo distributore di carburanti era ubicato in un territorio con presenza di molte pompe bianche, cioè di distributori non legati ad una compagnia petrolifera multinazionale ma a distributori locali che nascono per garantire agli utenti un miglior prezzo dei carburanti;
ciò comportava una spinta concorrenziale cui tutti distributori dovevano necessariamente adeguarsi per non essere sopraffatti dai concorrenti;
a seguito delle iniziali forniture da parte della società il ed i suoi aventi causa, CP_1 CP_3 sig. , sig. (cui veniva concesso in comodato d'uso l'impianto CP_5 Parte_2 ubicato in Alcamo Viale Italia n.38 in data 4 giugno 2019) e la società Gold Fuel s.r.l.s. (cui veniva concesso in data 17 settembre 2020) cominciavano a subire gli effetti devastanti della concorrenza locale tanto da essere costretti a praticare prezzi di vendita inferiori al prezzo di acquisto con conseguente perdite economiche tali da comportare la chiusura dell'attività del sig. Pt_2
i prezzi comunicati dalla erano talmente elevati da dubitare circa la loro correttezza CP_1
e conformità al prezzo di cui all'art. 6 del contratto;
trattavasi, infatti, di quotazione high cif med base Genova /Lavera prevista dal contratto più differenziale di euro /mc 95,00; l'inadempimento contestato a lui ed ai suoi aventi causa rappresentava la risposta alla sistematica applicazione, da parte della società ricorrente, di prezzi maggiori rispetto a quelli praticati dagli altri operatori nel medesimo mercato;
l'applicazione di prezzi elevati lo induceva a cessare il rifornimento dalla CP_1
Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare le domande attoree;
in via riconvenzionale, chiedeva al Tribunale di accertare la nullità del contratto per abuso di dipendenza economica o, in subordine, la nullità delle sole clausole penali. Con vittoria di spese e compensi. La domanda avanzata dalla Servizi e gestioni è fondata e deve pertanto essere CP_1 accolta. Il convenuto non contesta l'inadempimento dell'obbligazione, di cui al contratto di fornitura del 20.9.2018, di rifornirsi per almeno il 50% del suo fabbisogno annuo di carburanti dalla e deducendo che tale suo inadempimento è dipeso dal fatto che CP_1 Controparte_1
l'attrice offriva i carburanti a prezzi non conformi ai criteri di cui all'art. 6 del contratto del 20.9.2018 e maggiori rispetto a quelli praticati dagli altri operatori nel medesimo mercato e sollevando, al riguardo, eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c..
pagina 4 di 6 L'eccezione di inadempimento va rigettata, in primo luogo, in quanto formulata in modo generico. Invero, il convenuto non afferma con certezza, in seno alla propria comparsa di risposta, che i prezzi non fossero conformi all'art. 6 del contratto ma afferma di dubitare della loro conformità all'art. 6, senza dedurre in modo specifico quali avrebbero dovuto essere i prezzi conformi a contratto. Giova in secondo luogo osservare che l'eccezione, formulata in modo dubitativo, non è stata comunque provata, in quanto la tabella sui prezzi di acquisto è un documento formato unilateralmente dal convenuto per cui non ha valore probatorio, mentre gli altri documenti prodotti non provano che la società attrice abbia praticato prezzi elevati in violazione dei criteri di determinazione del prezzo di cui all'art. 6 del contratto del 20.9.2018. La richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. e la CTU sono state rigettate attesa la loro natura palesemente esplorativa. Di conseguenza deve essere rigettata anche la domanda riconvenzionale di dichiarazione della nullità del contratto per abuso di dipendenza economica o, in subordine, della nullità delle clausole penali in quanto il non ha dato prova dell'abuso di dipendenza economica. CP_3
Deve dunque essere dichiarata la risoluzione del contratto di fornitura del 20.9.2018 per inadempimento di . Controparte_3
Venendo al quantum del risarcimento richiesto dalla società attrice, il non contesta CP_3 né la domanda di restituzione di € 10.504,21 quale quota parte del contributo “una tantum” calcolata ai sensi dell'art. 6 del contratto né la domanda di pagamento di € 144.720,00 quale penale dovuta e calcolata ai sensi dell'art. 9 del contratto di fornitura, per cui le suddette domande devono essere accolte. Sulla clausola penale la giurisprudenza di legittimità afferma: “La clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare” (Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21398 del 26/07/2021). La funzione risarcitoria della clausola penale implica che la somma dovuta in virtù di essa abbia natura di debito di valore per cui su di essa sono dovuti gli interessi dalla domanda;
il nocumento finanziario (lucro cessante) subito dalla società danneggiata a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio. L'importo € 144.720,00 deve dunque essere devalutato fino al momento della domanda (ottobre 2021) e sulla somma ottenuta (€ 124.866,26) rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c., devono essere calcolati gli interessi compensativi fino alla presente sentenza, ottenendo così l'importo di € 159.071,68.
pagina 5 di 6 Alla luce di quanto esposto deve essere condannato a versare in Controparte_3 favore della la somma di € 169.575,89 (€ 159.071,68 + € CP_1 Controparte_1
10.504,21), oltre agli interessi legali dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, secondo la nota spese dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3688/2021: DICHIARA risolto il contratto di fornitura del 20/09/2018. ND a versare in favore della e Controparte_3 CP_1 Controparte_1 la somma di € 169.575,89, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
RIGETTA la domanda riconvenzionale;
ND a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano Controparte_3 in € 759,00 per esborsi ed in € 7.071,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 04/11/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3688/2021 avente ad oggetto somministrazione promossa da:
P.I. con il patrocinio dell'avv. BORROMETI Controparte_1 P.IVA_1 FABIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RUSSO ANTONELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 4/11/2025, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti.
pagina 1 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/10/2021 la e conveniva in giudizio CP_1 Controparte_1
esponendo che: Controparte_3 con contratto di fornitura del 5.6.2014 il sig. , quale proprietario dell'impianto di Parte_1 distribuzioni di carburante sito in Alcamo, Viale Italia n. 38, si obbligava ad acquistare tutto il fabbisogno di carburante dalla che, dal canto suo, si obbligava a fornirglieli;
CP_1 il suddetto contratto aveva la durata di anni cinque con decorrenza dall'1 luglio 2014; il contratto prevedeva che la avrebbe corrisposto al , quale CP_1 Parte_1 corrispettivo per il convenzionamento, la somma di €\mc 150,00 oltre Iva comprensiva di ogni spettanza;
il contratto, inoltre, prevedeva che la versasse in favore di un CP_1 Parte_1 importo, una tantum, di € 5.000,00 iva compresa per ogni anno di convenzionamento, per un totale di € 20.000,00 iva compresa, con l'accordo che, qualora il contratto fosse stato risolto anticipatamente per qualsiasi causa, il avrebbe dovuto restituire la somma residua Pt_1 dell'una tantum non ancora maturata;
dalla data del 16.11.2016, tuttavia, si era reso inadempiente nell'esecuzione Parte_1 dell'obbligazione contrattuale, tanto che la si vedeva costretta a promuovere davanti CP_1 al Tribunale di Ragusa il giudizio iscritto al n. 2250/2017 R.G. avente ad oggetto la risoluzione del contratto di fornitura succitato per grave inadempimento del il quale, Pt_1 improvvisamente e senza alcuna ragione, aveva interrotto ogni rapporto di fornitura con la e non aveva pagato alcune fatture;
CP_1 nelle more del suddetto procedimento, tuttavia, con scrittura privata del 30.8.2018,
[...]
subentrava nella titolarità dell'impianto di distribuzione di carburanti e CP_3 manifestava alla la volontà di stipulare un nuovo contratto alle stesse condizioni del CP_1 contratto precedentemente stipulato con , per una durata pari a quella residua di Parte_1 quest'ultimo; il contratto stipulato con il prevedeva, inoltre, che cedeva al CP_3 Parte_1 subentrante la quota una tantum residua che il aveva ricevuto all'inizio del rapporto Pt_1 contrattuale dalla e che non aveva ancora scomputato, con la conseguenza che CP_1 sarebbe stato lo stesso a beneficiare dell'erogazione, impegnandosi a restituire CP_3
l'eccedenza in caso di risoluzione anticipata del contratto;
tali accordi venivano trasfusi nel contratto di fornitura del 20.9.2018 stipulato tra la CP_1
e ; Controparte_3 il contratto del 20.9.2018 prevedeva, in via principale, l'obbligo per la o per altra CP_1 società da essa designata, di rifornire l'impianto di distribuzione nella disponibilità del nella misura minima del 50% di tutti i quantitativi di carburante dei quali l'impianto CP_3 avesse avuto bisogno, con conseguente obbligo del di rifornire il proprio impianto, CP_3 nella medesima misura minima del 50%, con i carburanti e i prodotti non oil forniti dalla CP_1
o da altra società da essa designata, obbligandosi a ciò anche nel caso in cui l'impianto
[...] fosse stato concesso in gestione a terzi;
al fine di verificare il rispetto dei quantitativi minimi di approvvigionamento, avrebbero fatto fede i prospetti ufficiali di chiusura annuale dell'impianto desunti dai Registri U.T.F. depositati presso la competente e che si obbligava a Controparte_4 Controparte_3 consegnare alla immediatamente dopo averli depositati presso il predetto Ente;
CP_1
pagina 2 di 6 la durata del detto contratto veniva fissata in anni cinque e mesi due a partire dall'1.10.2018 e con scadenza al 31.12.2023; la durata del contratto, per volontà delle parti, veniva comunque vincolata al “ritirato minimo di carburanti (benzine e gasolio), per tutto il periodo di convenzionamento, di mc.
5.500 totali”; nel caso in cui nel periodo di vigenza del contratto non si fosse raggiunto il ritirato minimo così come pattuito, il contratto si sarebbe prorogato per il tempo necessario al raggiungimento di tale minimo quantitativo;
in riferimento alla fornitura minima, l'art. 4 del contratto prevedeva l'impegno per il CP_3 di rifornirsi dalla secondo il minimo stabilito pari ad almeno il 50% dell'intera CP_1 fornitura sulla base del volume delle vendite effettuate nell'anno precedente, suscettibili di naturale incremento di mercato;
il si impegnava, quindi, a prelevare dalla per ogni singolo ordine un CP_3 CP_1 quantitativo di carburanti in misura non inferiore al 50% della capacità di stoccaggio;
dichiarava di essersi reso cessionario della residua quota una tantum, Controparte_3 pari a complessivi € 10.504,12 Iva compresa, che a suo tempo la aveva versato in CP_1 favore di , precedente titolare del contratto di fornitura;
Parte_1 la eventuale violazione dei patti contrattuali, avrebbe comportato, oltre alla facoltà per la società fornitrice di invocare la immediata risoluzione del contratto, l'obbligo di pagare alla ricorrente una penale di € 60,00 “per ogni mc di carburante non consegnato al punto vendita, dal giorno della violazione fino alla scadenza contrattuale, prendendo a riferimento, per gli anni a scadere, la media annuale delle vendite degli ultimi tre anni, oltre i maggiori danni patiti e patiendi derivanti dalla mancata esecuzione del contratto”; l'anticipata risoluzione del contratto avrebbe determinato, inoltre, l'obbligo per il convenzionato di restituire la quota parte del contributo “una tantum” non ancora maturata;
inoltre, il sarebbe stato tenuto al pagamento della penale anche nel caso in cui la CP_3 violazione del patto di approvvigionamento fosse stata commessa da eventuali terzi cui l'impianto sarebbe stato concesso in gestione;
la confidando nella buona fede del subentrante, abbandonava definitivamente il CP_1 giudizio n. 2250/2017 RG pendente davanti al Tribunale di Ragusa nei confronti di Pt_1
;
[...] il convenuto, in violazione del contratto del 20.9.2018, non rispettava l'obbligazione di rifornirsi esclusivamente dalla CP_1 il non offriva in visione alla i prospetti di chiusura delle forniture per CP_3 CP_1 verificare il quantitativo di merce acquistata, sebbene gli accordi prevedessero l'obbligo per il gestore di consegnare alla società fornitrice i prospetti ufficiali di chiusura annuale dell'impianto desunti dai Registri U.T.F. immediatamente dopo averli depositati presso la competente;
CP_4 CP_4 la era costretta ad acquisire tali atti a seguito di formale istanza di accesso;
CP_1 dopo la sottoscrizione del contratto di fornitura, il effettuava il suo primo CP_3 rifornimento di carburanti dalla in data 18.10.2018 e l'ultimo in data 20.8.2020, giorno a CP_1 decorrere dal quale cessava ogni rifornimento;
nel suddetto lasso temporale, il prelevava 5 mc nel 2018, 150 mc nel 2019 e 55 mc CP_3 nel 2020, per un totale di 210 mc;
pagina 3 di 6 dai prospetti di chiusura inviati dall'Ufficio delle Dogane di Trapani, trasmessi con lettere del 4.2.2020 e dell'11.10.2021, si desumeva che nell'anno 2019 l'impianto del vendeva CP_3
1.832.625 litri di carburante pari a mc. 1.832,62 dei quali 148 mc acquistati dalla CP_1 nell'anno 2020, invece, l'impianto di rifornimento del Distefano vendeva 1.387.065 litri di carburante, pari a mc. 1.387,06, dei quali 55 mc acquistati dalla CP_1 il , contravvenendo agli impegni assunti, si approvvigionava da fornitori diversi dalla CP_3 nei cui confronti si rendeva inadempiente, non avendo rispettato il 50% del CP_1 fabbisogno complessivo dell'impianto. Chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura del 20.9.2018 e di condannare al pagamento della complessiva somma di Controparte_3
€ 155.224,21, o di quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta deducendo Controparte_3 che: il suo distributore di carburanti era ubicato in un territorio con presenza di molte pompe bianche, cioè di distributori non legati ad una compagnia petrolifera multinazionale ma a distributori locali che nascono per garantire agli utenti un miglior prezzo dei carburanti;
ciò comportava una spinta concorrenziale cui tutti distributori dovevano necessariamente adeguarsi per non essere sopraffatti dai concorrenti;
a seguito delle iniziali forniture da parte della società il ed i suoi aventi causa, CP_1 CP_3 sig. , sig. (cui veniva concesso in comodato d'uso l'impianto CP_5 Parte_2 ubicato in Alcamo Viale Italia n.38 in data 4 giugno 2019) e la società Gold Fuel s.r.l.s. (cui veniva concesso in data 17 settembre 2020) cominciavano a subire gli effetti devastanti della concorrenza locale tanto da essere costretti a praticare prezzi di vendita inferiori al prezzo di acquisto con conseguente perdite economiche tali da comportare la chiusura dell'attività del sig. Pt_2
i prezzi comunicati dalla erano talmente elevati da dubitare circa la loro correttezza CP_1
e conformità al prezzo di cui all'art. 6 del contratto;
trattavasi, infatti, di quotazione high cif med base Genova /Lavera prevista dal contratto più differenziale di euro /mc 95,00; l'inadempimento contestato a lui ed ai suoi aventi causa rappresentava la risposta alla sistematica applicazione, da parte della società ricorrente, di prezzi maggiori rispetto a quelli praticati dagli altri operatori nel medesimo mercato;
l'applicazione di prezzi elevati lo induceva a cessare il rifornimento dalla CP_1
Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare le domande attoree;
in via riconvenzionale, chiedeva al Tribunale di accertare la nullità del contratto per abuso di dipendenza economica o, in subordine, la nullità delle sole clausole penali. Con vittoria di spese e compensi. La domanda avanzata dalla Servizi e gestioni è fondata e deve pertanto essere CP_1 accolta. Il convenuto non contesta l'inadempimento dell'obbligazione, di cui al contratto di fornitura del 20.9.2018, di rifornirsi per almeno il 50% del suo fabbisogno annuo di carburanti dalla e deducendo che tale suo inadempimento è dipeso dal fatto che CP_1 Controparte_1
l'attrice offriva i carburanti a prezzi non conformi ai criteri di cui all'art. 6 del contratto del 20.9.2018 e maggiori rispetto a quelli praticati dagli altri operatori nel medesimo mercato e sollevando, al riguardo, eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c..
pagina 4 di 6 L'eccezione di inadempimento va rigettata, in primo luogo, in quanto formulata in modo generico. Invero, il convenuto non afferma con certezza, in seno alla propria comparsa di risposta, che i prezzi non fossero conformi all'art. 6 del contratto ma afferma di dubitare della loro conformità all'art. 6, senza dedurre in modo specifico quali avrebbero dovuto essere i prezzi conformi a contratto. Giova in secondo luogo osservare che l'eccezione, formulata in modo dubitativo, non è stata comunque provata, in quanto la tabella sui prezzi di acquisto è un documento formato unilateralmente dal convenuto per cui non ha valore probatorio, mentre gli altri documenti prodotti non provano che la società attrice abbia praticato prezzi elevati in violazione dei criteri di determinazione del prezzo di cui all'art. 6 del contratto del 20.9.2018. La richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. e la CTU sono state rigettate attesa la loro natura palesemente esplorativa. Di conseguenza deve essere rigettata anche la domanda riconvenzionale di dichiarazione della nullità del contratto per abuso di dipendenza economica o, in subordine, della nullità delle clausole penali in quanto il non ha dato prova dell'abuso di dipendenza economica. CP_3
Deve dunque essere dichiarata la risoluzione del contratto di fornitura del 20.9.2018 per inadempimento di . Controparte_3
Venendo al quantum del risarcimento richiesto dalla società attrice, il non contesta CP_3 né la domanda di restituzione di € 10.504,21 quale quota parte del contributo “una tantum” calcolata ai sensi dell'art. 6 del contratto né la domanda di pagamento di € 144.720,00 quale penale dovuta e calcolata ai sensi dell'art. 9 del contratto di fornitura, per cui le suddette domande devono essere accolte. Sulla clausola penale la giurisprudenza di legittimità afferma: “La clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare” (Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21398 del 26/07/2021). La funzione risarcitoria della clausola penale implica che la somma dovuta in virtù di essa abbia natura di debito di valore per cui su di essa sono dovuti gli interessi dalla domanda;
il nocumento finanziario (lucro cessante) subito dalla società danneggiata a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio. L'importo € 144.720,00 deve dunque essere devalutato fino al momento della domanda (ottobre 2021) e sulla somma ottenuta (€ 124.866,26) rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c., devono essere calcolati gli interessi compensativi fino alla presente sentenza, ottenendo così l'importo di € 159.071,68.
pagina 5 di 6 Alla luce di quanto esposto deve essere condannato a versare in Controparte_3 favore della la somma di € 169.575,89 (€ 159.071,68 + € CP_1 Controparte_1
10.504,21), oltre agli interessi legali dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, secondo la nota spese dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3688/2021: DICHIARA risolto il contratto di fornitura del 20/09/2018. ND a versare in favore della e Controparte_3 CP_1 Controparte_1 la somma di € 169.575,89, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
RIGETTA la domanda riconvenzionale;
ND a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano Controparte_3 in € 759,00 per esborsi ed in € 7.071,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 04/11/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 6 di 6