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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3784/2024 R.G., promossa da
, rappresentata e difesa, con mandato in atti dagli avv.ti Gorgoni Maria Cristina Parte_1
e D'Amico Andrea
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca R. belli e Fabrizia Florio CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 22.03.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art.12 della legge n.118/71 -negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento delle relative CP_1 prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
*
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre la totale inabilità della parte ex art.12 legge cit. secondo cui al comma 1 «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. …».
Orbene, nella relazione tecnica depositata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, il
CTU, dott. ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (Disturbo Persona_1 depressivo persistente. Spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatie multiple cervicali e lombari. Ginocchio varo- artrosico bilaterale. Ipotiroidismo in terapia sostitutiva. Ipertensione arteriosa. Sindrome vertiginosa) non risultano di entità tale da determinare la concessione della pensione di inabilità civile di cui al succitato art. 12 (a tal fine occorrendo la totale inabilità della parte), riducendone invece la capacità lavorativa in misura pari all'83 % (cfr. la relazione di consulenza tecnica espletata nella prima fase del procedimento per accertamento tecnico preventivo, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a contestare le conclusioni del CTU ritenendole non rispondenti alla reale gravità delle sue condizioni di salute e a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti all'attenzione del Consulente tecnico d'ufficio nelle osservazioni datate 5.02.2024, già debitamente valutati in sede di deposito della relazione definitiva. Trattasi allora, per quanto emerge dagli atti, di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali dubitare della relativa correttezza e rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Peraltro, non risulta prospettato aggravamento successivo alla visita davanti al CTU, né la nuova documentazione prodotta in giudizio attesta l'insorgenza di nuove patologie o l'aggravamento di quelle già esistenti (l'ultima certificazione medica del 16.11.2024, prodotta in data 12.12.2024, reca una diagnosi:
“Depressione maggiore grave cronica” già valutata dal CTU come Sindrome depressiva endoreattiva grave a cui ha attribuito una percentuale di invalidità pari al 40%).
Pertanto, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per tutto quanto detto, non sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile, il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP, già liquidate con separato decreto, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, li 15.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3784/2024 R.G., promossa da
, rappresentata e difesa, con mandato in atti dagli avv.ti Gorgoni Maria Cristina Parte_1
e D'Amico Andrea
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca R. belli e Fabrizia Florio CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 22.03.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art.12 della legge n.118/71 -negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento delle relative CP_1 prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
*
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre la totale inabilità della parte ex art.12 legge cit. secondo cui al comma 1 «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. …».
Orbene, nella relazione tecnica depositata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, il
CTU, dott. ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (Disturbo Persona_1 depressivo persistente. Spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatie multiple cervicali e lombari. Ginocchio varo- artrosico bilaterale. Ipotiroidismo in terapia sostitutiva. Ipertensione arteriosa. Sindrome vertiginosa) non risultano di entità tale da determinare la concessione della pensione di inabilità civile di cui al succitato art. 12 (a tal fine occorrendo la totale inabilità della parte), riducendone invece la capacità lavorativa in misura pari all'83 % (cfr. la relazione di consulenza tecnica espletata nella prima fase del procedimento per accertamento tecnico preventivo, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a contestare le conclusioni del CTU ritenendole non rispondenti alla reale gravità delle sue condizioni di salute e a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti all'attenzione del Consulente tecnico d'ufficio nelle osservazioni datate 5.02.2024, già debitamente valutati in sede di deposito della relazione definitiva. Trattasi allora, per quanto emerge dagli atti, di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali dubitare della relativa correttezza e rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Peraltro, non risulta prospettato aggravamento successivo alla visita davanti al CTU, né la nuova documentazione prodotta in giudizio attesta l'insorgenza di nuove patologie o l'aggravamento di quelle già esistenti (l'ultima certificazione medica del 16.11.2024, prodotta in data 12.12.2024, reca una diagnosi:
“Depressione maggiore grave cronica” già valutata dal CTU come Sindrome depressiva endoreattiva grave a cui ha attribuito una percentuale di invalidità pari al 40%).
Pertanto, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per tutto quanto detto, non sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile, il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP, già liquidate con separato decreto, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, li 15.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa