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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/12/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 5809/2025VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO ZI - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. HI RI - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 5809/2025VG, promosso congiuntamente ex art. 473- bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GOTTI LUIGI presso il cui studio sito in Scandiano (RE), S.P. 467 n. 2, è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GOTTI LUIGI presso il cui studio sito in in Scandiano (RE), S.P. 467 n. 2, è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore nata a [...]_1
Emilia il 17.08.2015, già regolamentate con Decreto di questo Tribunale emesso in data 06-12.04.2023 nel procedimento RG 686/2023
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il 02.12.2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Nel merito le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le stesse concordate
1/ Le parti vivranno separate, libero ognuno di stabilire la propria residenza ove più riterrà opportuno, ma con obbligo di comunicarsi immediatamente con raccomandata con avviso di ricevimento ogni mutamento della stessa.
2/ La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in regime Persona_1 di affido condiviso con dimora abituale presso la madre, ove viene pure eletta residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente in relazione agli atti di ordinaria amministrazione.
Tenuto conto dell'attività dei genitori (entrambi con un lavoro soggetto a turnazione d'orari) i genitori indicativamente così concordano i tempi e le modalità di permanenza della figlia presso ciascun genitore, avuto sempre come preminente interesse le esigenze, necessità, impegni scolastici ed extra-scolastici della minore:
- il padre previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della figlia, potrà vederla ogni volta che lo vorrà;
- inoltre potrà tenerla con sé, a settimane alternate come segue:
I settimana: dal mercoledì dall'uscita di scuola al sabato mattina avendo cura di accompagnarla a scuola. Il week end, sarà con la mamma. Per_1
II settimana: dal lunedì dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina avendo cura di accompagnarla a scuola. Il week end, dal sabato dall'uscita di scuola sino alla domenica sera ore 21.00 avendo cura di accompagnarla presso l'abitazione della madre.
Quanto sopra, avuto sempre a riguardo l'interesse della figlia minore e i suoi impegni scolastici ed extra-scolastici.
I genitori si prestano reciprocamente la massima disponibilità a variazioni di giornate se determinate da impegni di lavoro, purchè preventivamente concordate. Vacanze estive: anche 3 settimane, con un massimo di due consecutive, con ciascun genitore da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
per eventuali vacanze all'estero sarà necessario l'accordo preventivo di entrambi i genitori.
Natale: 1 settimana con la madre ed 1 settimana con il padre, decorrenti ad anni alterni dal 25 e dal 31/12 onde consentire alla minore di trascorrere alternativamente Natale e Capodanno con un genitore e con l'altro. La vigilia di Natale 24/12 la minore sarà con il genitore con il quale poi trascorrerà il capodanno.
Pasqua: 3 giorni consecutivi con il padre e 3 giorni consecutivi con la madre, decorrenti ad anni alterni dall'inizio delle vacanze scolastiche, onde consentire alla minore di trascorrere alternativamente Pasqua e Lunedì dell'Angelo con un genitore e con l'altro.
La figlia minore sarà con entrambi i genitori il giorno del suo compleanno, a pranzo e cena ad anni alterni.
Le spese per i periodi di vacanza saranno a carico rispettivamente di ciascun genitore.
3/ Il padre corrisponderà alla madre a titolo di concorso nel mantenimento della minore la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, ogni 20 (o il primo giorno feriale utile se il 20 fosse festivo) del mese a far tempo dal mese di dicembre 2025, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a IBAN: [...]. Parte_1
Ciascun genitore contribuirà poi al pagamento del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia 2015. La Signora ogni 30 del mese trasmetterà Parte_1 al Signor gli importi e le pezze giustificative delle spese straordinarie del Pt_2 mese che il Signor rimborserà per la quota di sua spettanza unitamente al Pt_2 mantenimento ordinario.
4/ L'assegno Unico sarà richiesto dalla Signora e da questa Parte_1 integralmente trattenuto.
5/ Le spese e i compensi dell'assistenza legale relativi alla presente procedura saranno integralmente a carico di . Parte_2
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nel Decreto emesso in data 06-12.04.2023 nel procedimento RG 686/2023
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 18.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
HI RI NO ZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO ZI - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. HI RI - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 5809/2025VG, promosso congiuntamente ex art. 473- bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GOTTI LUIGI presso il cui studio sito in Scandiano (RE), S.P. 467 n. 2, è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GOTTI LUIGI presso il cui studio sito in in Scandiano (RE), S.P. 467 n. 2, è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore nata a [...]_1
Emilia il 17.08.2015, già regolamentate con Decreto di questo Tribunale emesso in data 06-12.04.2023 nel procedimento RG 686/2023
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il 02.12.2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Nel merito le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le stesse concordate
1/ Le parti vivranno separate, libero ognuno di stabilire la propria residenza ove più riterrà opportuno, ma con obbligo di comunicarsi immediatamente con raccomandata con avviso di ricevimento ogni mutamento della stessa.
2/ La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in regime Persona_1 di affido condiviso con dimora abituale presso la madre, ove viene pure eletta residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente in relazione agli atti di ordinaria amministrazione.
Tenuto conto dell'attività dei genitori (entrambi con un lavoro soggetto a turnazione d'orari) i genitori indicativamente così concordano i tempi e le modalità di permanenza della figlia presso ciascun genitore, avuto sempre come preminente interesse le esigenze, necessità, impegni scolastici ed extra-scolastici della minore:
- il padre previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della figlia, potrà vederla ogni volta che lo vorrà;
- inoltre potrà tenerla con sé, a settimane alternate come segue:
I settimana: dal mercoledì dall'uscita di scuola al sabato mattina avendo cura di accompagnarla a scuola. Il week end, sarà con la mamma. Per_1
II settimana: dal lunedì dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina avendo cura di accompagnarla a scuola. Il week end, dal sabato dall'uscita di scuola sino alla domenica sera ore 21.00 avendo cura di accompagnarla presso l'abitazione della madre.
Quanto sopra, avuto sempre a riguardo l'interesse della figlia minore e i suoi impegni scolastici ed extra-scolastici.
I genitori si prestano reciprocamente la massima disponibilità a variazioni di giornate se determinate da impegni di lavoro, purchè preventivamente concordate. Vacanze estive: anche 3 settimane, con un massimo di due consecutive, con ciascun genitore da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
per eventuali vacanze all'estero sarà necessario l'accordo preventivo di entrambi i genitori.
Natale: 1 settimana con la madre ed 1 settimana con il padre, decorrenti ad anni alterni dal 25 e dal 31/12 onde consentire alla minore di trascorrere alternativamente Natale e Capodanno con un genitore e con l'altro. La vigilia di Natale 24/12 la minore sarà con il genitore con il quale poi trascorrerà il capodanno.
Pasqua: 3 giorni consecutivi con il padre e 3 giorni consecutivi con la madre, decorrenti ad anni alterni dall'inizio delle vacanze scolastiche, onde consentire alla minore di trascorrere alternativamente Pasqua e Lunedì dell'Angelo con un genitore e con l'altro.
La figlia minore sarà con entrambi i genitori il giorno del suo compleanno, a pranzo e cena ad anni alterni.
Le spese per i periodi di vacanza saranno a carico rispettivamente di ciascun genitore.
3/ Il padre corrisponderà alla madre a titolo di concorso nel mantenimento della minore la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, ogni 20 (o il primo giorno feriale utile se il 20 fosse festivo) del mese a far tempo dal mese di dicembre 2025, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a IBAN: [...]. Parte_1
Ciascun genitore contribuirà poi al pagamento del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia 2015. La Signora ogni 30 del mese trasmetterà Parte_1 al Signor gli importi e le pezze giustificative delle spese straordinarie del Pt_2 mese che il Signor rimborserà per la quota di sua spettanza unitamente al Pt_2 mantenimento ordinario.
4/ L'assegno Unico sarà richiesto dalla Signora e da questa Parte_1 integralmente trattenuto.
5/ Le spese e i compensi dell'assistenza legale relativi alla presente procedura saranno integralmente a carico di . Parte_2
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nel Decreto emesso in data 06-12.04.2023 nel procedimento RG 686/2023
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 18.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
HI RI NO ZI