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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 02/12/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n.476/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 02/12/2025
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. MARIANI Stefania Via di Vesta 26 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.Vittori Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 445-bis 6° comma c.p.c.
Conclusioni: come da verbale in data 02/12/2025
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 15/06/2024, facendo seguito alla Parte_1 dichiarazione di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nel pregresso giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445-bis c.p.c., introduceva il giudizio di merito chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per aver diritto all'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art.1 L.18/80. L si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Il Giudice, alla luce delle risultanze peritali, con provvedimento in data 24/12/2024 riteneva di dover disporre il rinnovo della CTU, nominando all'uopo il Dott.
. Persona_1
Mutata la persona del giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale, all'odierna udienza dopo la discussione, la causa istruita mediante produzioni documentali e CTU medico-legale viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura.
***
Il C.T.U. nominato, Dott. , sulla base della documentazione Persona_1 sanitaria in atti e dell'accertamento psico-fisico diretto, ha stabilito che il ricorrente risulta affetto da: “Morbo di Parkinson a severa incidenza funzionale, Encefalopatia vascolare cronica con decadimento cognitivo, Esiti di Ematoma cerebrale subdurale con disorientamento temporo-spaziale, capacità di critica compromessa, rallentamento ideo-motorio; Deambulazione possibile per brevissimi tratti molto incerta con doppio appoggio, cambi posturali possibili con aiuto;
Cecità parziale con VOS: 1\10, COD <1\20/motomanu non migliora con le lenti;
Spondilodiscoartrosi polidistrettuale a discreta incidenza funzionale;
Cardiopatia ipertensivo-sclero-degenerativa; Ipoacusia bilaterale”. Il Consulente ha così concluso : “Tenuto conto della complessità del quadro clinico di cui è affetto la ricorrente si può concludere che le suddette minorazioni danno diritto all'indennità d'accompagno (L.n°18\80). Per l'andamento cronico ingravescente del quadro clinico la decorrenza è a partire dal Novembre 2024”. Tali conclusioni, sono condivise dall'odierno giudicante, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici e metodologici. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. Va di conseguenza dichiarata in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari per avere diritto alla indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. L.18/80, con decorrenza dal mese di Novembre 2024. In considerazione della decorrenza, si ritiene di compensare parzialmente le spese di lite, liquidate come al dispositivo. Le spese della CTU espletata in fase di ATP già liquidate con separato decreto e quelle della CTU espletata nella presente fase di giudizio, vengono poste definitivamente a carico dell . CP_1
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
2 Dichiara che è persona in condizioni di invalidità civile al 100% con Parte_1 necessità di assistenza continua e con diritto a ricevere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80 dal mese di Novembre 2024. Compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna l alla rifusione CP_1 in favore del ricorrente della quota residua, che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre 15% rimborso forfetario CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell le spese della CTU espletata in fase di CP_1
Accertamento Tecnico Preventivo e quelle della CTU espletata nella presente fase di giudizio, liquidate con separato decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 02/12/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 02/12/2025
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. MARIANI Stefania Via di Vesta 26 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.Vittori Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 445-bis 6° comma c.p.c.
Conclusioni: come da verbale in data 02/12/2025
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 15/06/2024, facendo seguito alla Parte_1 dichiarazione di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nel pregresso giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445-bis c.p.c., introduceva il giudizio di merito chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per aver diritto all'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art.1 L.18/80. L si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Il Giudice, alla luce delle risultanze peritali, con provvedimento in data 24/12/2024 riteneva di dover disporre il rinnovo della CTU, nominando all'uopo il Dott.
. Persona_1
Mutata la persona del giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale, all'odierna udienza dopo la discussione, la causa istruita mediante produzioni documentali e CTU medico-legale viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura.
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Il C.T.U. nominato, Dott. , sulla base della documentazione Persona_1 sanitaria in atti e dell'accertamento psico-fisico diretto, ha stabilito che il ricorrente risulta affetto da: “Morbo di Parkinson a severa incidenza funzionale, Encefalopatia vascolare cronica con decadimento cognitivo, Esiti di Ematoma cerebrale subdurale con disorientamento temporo-spaziale, capacità di critica compromessa, rallentamento ideo-motorio; Deambulazione possibile per brevissimi tratti molto incerta con doppio appoggio, cambi posturali possibili con aiuto;
Cecità parziale con VOS: 1\10, COD <1\20/motomanu non migliora con le lenti;
Spondilodiscoartrosi polidistrettuale a discreta incidenza funzionale;
Cardiopatia ipertensivo-sclero-degenerativa; Ipoacusia bilaterale”. Il Consulente ha così concluso : “Tenuto conto della complessità del quadro clinico di cui è affetto la ricorrente si può concludere che le suddette minorazioni danno diritto all'indennità d'accompagno (L.n°18\80). Per l'andamento cronico ingravescente del quadro clinico la decorrenza è a partire dal Novembre 2024”. Tali conclusioni, sono condivise dall'odierno giudicante, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici e metodologici. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. Va di conseguenza dichiarata in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari per avere diritto alla indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. L.18/80, con decorrenza dal mese di Novembre 2024. In considerazione della decorrenza, si ritiene di compensare parzialmente le spese di lite, liquidate come al dispositivo. Le spese della CTU espletata in fase di ATP già liquidate con separato decreto e quelle della CTU espletata nella presente fase di giudizio, vengono poste definitivamente a carico dell . CP_1
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
2 Dichiara che è persona in condizioni di invalidità civile al 100% con Parte_1 necessità di assistenza continua e con diritto a ricevere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80 dal mese di Novembre 2024. Compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna l alla rifusione CP_1 in favore del ricorrente della quota residua, che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre 15% rimborso forfetario CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell le spese della CTU espletata in fase di CP_1
Accertamento Tecnico Preventivo e quelle della CTU espletata nella presente fase di giudizio, liquidate con separato decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 02/12/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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