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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1462/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3393/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5631/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 28/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249032322551000 IMU 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 182/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.4.2025, Ricorrente_1 , rapp.ta e difesa dalll'Ing. Difensore_2 e Rag. Difensore_1 prponeva appello avverso la sentenza n. 5631715/2025, della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli , depositata il 28.3.2025, chidendone la riforma con vittoria di spese.
L'appellante censurava l'operato del primo Giudice, atteso che lo stesso non avrebbe tenuto conto del fatto che l'atto impugnato era un avviso di intimazione relativo ad una cartella di pagamento n. 0712019.....800 notificata in data 26.8.2012 per un importo di 5.316,42, quale differenza IMU anno 2012 non pagata e che
, alla data del 21.7.2023 ,il debito nei confronti dell'Erario era in totale di euro 8.577,67 aggiungendo l'importo anche di altra cartella n.. 0712003....9000. Inoltre, non aveva tenuto conto del fatto che la contribuente aveva presentato richiesta di rottamazione, cui era seguita una specifica risposta dell'Agenzia con la quale veniva comunicato che l'importo duvuto era pari ad euro 7.492, 83 pagabile in 18 rate + interessi per euro
258,30 e che la contribuente aveva pure iniziato a pagare le prime rate.
Tanto premesso, evidenziava l'appellante che, dal momento in cui l'intimazione di pagamento impugnata era del 10.6.24 e la dichiarazione di rottamazione era del 28.6.2023, appariva evidente che l'Agenzia delle
Entrate Riscossione non aveva considerato che era stata presentata la rottamazione e avviato anche il pgamento rateale da parte della contribuente, per cui nessun debito esisteva più se non le rate da pagare alle rispettive scadenze fino al 30.11.2027 e l'intimazione andava annullata nella sua interezza.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del procuratore dott. Nominativo_2, rapp.to e difeso dall?Avv. Difensore_3 chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
In particolare, la parte appellata evidenziava che correttamente il primo Giudice aveva rigettato il ricorso della contibuente, atteso che l'intimazione di pagamento impugnata riguardava la somma dovuta al 15.7.2024 ossia gli importi maturati fino alla data dsuccessiva alla istanza di rottamazione e dunque non coperta dai benefici di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato e come tale va rigettato.
Osserva il Collegio che , al contrario di qunato affermato dalla parte appellante, la motivazione offerta dal
Giudice di primo grado risulta condivisibile e ampiamente motivata.
Invero, come evidenziato anche dall'Ader nelle controdeduzioni, la questione posta dall'appellante in merito alla istanza di rottamazione non rileva ai fini dell'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Infatti, va ribadito che l'intimazione di pagamento impugnata per euro 5.316,42 riguarda la somma dovuta al 15.7.2024, ossia gli importi maturati fino alla data successiva alla istanza di rottamazione presentata dalla contribuente e dunque non coperta dai benefici di legge. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che si liquidano in euro
1000,00
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3393/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5631/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 28/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249032322551000 IMU 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 182/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.4.2025, Ricorrente_1 , rapp.ta e difesa dalll'Ing. Difensore_2 e Rag. Difensore_1 prponeva appello avverso la sentenza n. 5631715/2025, della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli , depositata il 28.3.2025, chidendone la riforma con vittoria di spese.
L'appellante censurava l'operato del primo Giudice, atteso che lo stesso non avrebbe tenuto conto del fatto che l'atto impugnato era un avviso di intimazione relativo ad una cartella di pagamento n. 0712019.....800 notificata in data 26.8.2012 per un importo di 5.316,42, quale differenza IMU anno 2012 non pagata e che
, alla data del 21.7.2023 ,il debito nei confronti dell'Erario era in totale di euro 8.577,67 aggiungendo l'importo anche di altra cartella n.. 0712003....9000. Inoltre, non aveva tenuto conto del fatto che la contribuente aveva presentato richiesta di rottamazione, cui era seguita una specifica risposta dell'Agenzia con la quale veniva comunicato che l'importo duvuto era pari ad euro 7.492, 83 pagabile in 18 rate + interessi per euro
258,30 e che la contribuente aveva pure iniziato a pagare le prime rate.
Tanto premesso, evidenziava l'appellante che, dal momento in cui l'intimazione di pagamento impugnata era del 10.6.24 e la dichiarazione di rottamazione era del 28.6.2023, appariva evidente che l'Agenzia delle
Entrate Riscossione non aveva considerato che era stata presentata la rottamazione e avviato anche il pgamento rateale da parte della contribuente, per cui nessun debito esisteva più se non le rate da pagare alle rispettive scadenze fino al 30.11.2027 e l'intimazione andava annullata nella sua interezza.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del procuratore dott. Nominativo_2, rapp.to e difeso dall?Avv. Difensore_3 chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
In particolare, la parte appellata evidenziava che correttamente il primo Giudice aveva rigettato il ricorso della contibuente, atteso che l'intimazione di pagamento impugnata riguardava la somma dovuta al 15.7.2024 ossia gli importi maturati fino alla data dsuccessiva alla istanza di rottamazione e dunque non coperta dai benefici di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato e come tale va rigettato.
Osserva il Collegio che , al contrario di qunato affermato dalla parte appellante, la motivazione offerta dal
Giudice di primo grado risulta condivisibile e ampiamente motivata.
Invero, come evidenziato anche dall'Ader nelle controdeduzioni, la questione posta dall'appellante in merito alla istanza di rottamazione non rileva ai fini dell'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Infatti, va ribadito che l'intimazione di pagamento impugnata per euro 5.316,42 riguarda la somma dovuta al 15.7.2024, ossia gli importi maturati fino alla data successiva alla istanza di rottamazione presentata dalla contribuente e dunque non coperta dai benefici di legge. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che si liquidano in euro
1000,00