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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/09/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 23/09/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 23/09/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
appresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
GA ETTA ROSALBA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrenti e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rapp to e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente oggetto: indennità di accompagnamento e legge 104/92
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/08/2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva domanda per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n 18 del 1980, negata in sede amministrativa ed in sede di giudizio di atp, avendo il giudice della fase di atp riconosciuto solo la sussistenza dei requisiti di cui alla L. 104/1992, art. 3, comma 3. itualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal ctu. CP_1
Rinnovate le operazioni peritali, all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale. ______________
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivament 01.04.2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all , al quale sono state trasferite le competenze in CP_1 materia di inval ivile. Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”. Ciò posto, l'opposizione risulta fondata. Va anzitutto rilevato che non vi è decadenza dall'azione giudiziaria ex art.42, comma 3, d.l.269\2003, convertito in legge n.326\2003, poiché la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo è avvenuta nel termine di sei mesi dalla comunicazione alla parte ricorrente del verbale della visita della Commissione medica di verifica. (19.12.2018) Nel merito, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento la legge n. 18 del 1980 richiede solo la sussistenza della totale inabilità per affezioni fisiche o psichiche dell'interessato e l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
restano quindi ininfluenti l'età e le condizioni socio-economiche. L'eventuale ricovero gratuito dell'inabile in Istituto rileva solo con riferimento alla liquidazione della prestazione, non essendo possibile riconoscere ad un medesimo soggetto, per la stessa causale e per lo stesso
2 periodo, di due forme cumulative di assistenza. E' ormai consolidato il principio in base al quale: “Ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento prevista dalla l. 11 febbraio 1980 n. 18 in favore dell'inabile non deambulante o non autosufficiente, rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall'art. 1 della stessa legge mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie, e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore” (così Cass. n. 7915\1997). Giova rammentare che l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cass. n. 636 del 1998, n. 7558 del 1998, n. 12521 del 2009, n. 26092 del 2010, n. 6091 del 2014, e decisioni nelle stesse richiamate). Tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di svolgere una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cass., n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica (cass. civ., sez. lav., 12 giugno 2015, n. 12244). Pertanto, ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., cass., 7273 del 2011, 12521 del 2009, n. 10281 del 2003). La legge 104/1992 all'art 3 comma 3 recita: “3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità … …” . Nella fattispecie in esame parte ricorrente, non condividendo le conclusioni diagnostiche ha contestato le conclusioni valutative alle quali
3 è pervenuto il ctu relativamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Rinnovata la consulenza, l'ausiliario nominato dal giudice ha confermato che il quadro patologico di parte ricorrente giustifica la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di giugno 2024, data successiva alla proposizione della domanda amministrativa (21/03/2023). Le condizioni di cu all'art. 3 comma 3 sono state di contro già riconosciute in sede di atp con decorrenza dalla domanda amministrativa (21/03/2023). Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n.10123). Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere
4 di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). L'elaborato appare pertanto motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni. Pertanto, la domanda del ricorrente deve essere accolta nei limiti sopra esposti. Attes e le decorrenze dei benefici richiesti sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3; i residui 2/3 restano a carico di parte resistente. spese di ctu, liquidate con separati decreti, restano a carico dell' CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro,
o sul ricorso d to il 15.08.2024 da così provvede: Parte_1 CP_1 mente invalida con Parte_1 necessit orrere dal mese di giugno 2024;
- dichiara persona con handicap in Parte_1 situazi a 3 L 104/1992 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (21/03/2023);
- dispone la compensazione dell se di lite nella misura di 1/3, con consegunete condanna di alla refusione dei restanti 2/3, CP_ liquidati in euro 1.800,00, ol a. Cpa e rimborso forfettario spese come per legge, con distrazione;
5 - pone definitivamente a carico dell' CP_1 con separati decreti. Brindisi, 23/09/2025
le spese di CTU, liquidate il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
6
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 23/09/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
appresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
GA ETTA ROSALBA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrenti e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rapp to e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente oggetto: indennità di accompagnamento e legge 104/92
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/08/2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva domanda per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n 18 del 1980, negata in sede amministrativa ed in sede di giudizio di atp, avendo il giudice della fase di atp riconosciuto solo la sussistenza dei requisiti di cui alla L. 104/1992, art. 3, comma 3. itualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal ctu. CP_1
Rinnovate le operazioni peritali, all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale. ______________
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivament 01.04.2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all , al quale sono state trasferite le competenze in CP_1 materia di inval ivile. Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”. Ciò posto, l'opposizione risulta fondata. Va anzitutto rilevato che non vi è decadenza dall'azione giudiziaria ex art.42, comma 3, d.l.269\2003, convertito in legge n.326\2003, poiché la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo è avvenuta nel termine di sei mesi dalla comunicazione alla parte ricorrente del verbale della visita della Commissione medica di verifica. (19.12.2018) Nel merito, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento la legge n. 18 del 1980 richiede solo la sussistenza della totale inabilità per affezioni fisiche o psichiche dell'interessato e l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
restano quindi ininfluenti l'età e le condizioni socio-economiche. L'eventuale ricovero gratuito dell'inabile in Istituto rileva solo con riferimento alla liquidazione della prestazione, non essendo possibile riconoscere ad un medesimo soggetto, per la stessa causale e per lo stesso
2 periodo, di due forme cumulative di assistenza. E' ormai consolidato il principio in base al quale: “Ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento prevista dalla l. 11 febbraio 1980 n. 18 in favore dell'inabile non deambulante o non autosufficiente, rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall'art. 1 della stessa legge mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie, e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore” (così Cass. n. 7915\1997). Giova rammentare che l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cass. n. 636 del 1998, n. 7558 del 1998, n. 12521 del 2009, n. 26092 del 2010, n. 6091 del 2014, e decisioni nelle stesse richiamate). Tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di svolgere una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cass., n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica (cass. civ., sez. lav., 12 giugno 2015, n. 12244). Pertanto, ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., cass., 7273 del 2011, 12521 del 2009, n. 10281 del 2003). La legge 104/1992 all'art 3 comma 3 recita: “3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità … …” . Nella fattispecie in esame parte ricorrente, non condividendo le conclusioni diagnostiche ha contestato le conclusioni valutative alle quali
3 è pervenuto il ctu relativamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Rinnovata la consulenza, l'ausiliario nominato dal giudice ha confermato che il quadro patologico di parte ricorrente giustifica la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di giugno 2024, data successiva alla proposizione della domanda amministrativa (21/03/2023). Le condizioni di cu all'art. 3 comma 3 sono state di contro già riconosciute in sede di atp con decorrenza dalla domanda amministrativa (21/03/2023). Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n.10123). Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere
4 di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). L'elaborato appare pertanto motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni. Pertanto, la domanda del ricorrente deve essere accolta nei limiti sopra esposti. Attes e le decorrenze dei benefici richiesti sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3; i residui 2/3 restano a carico di parte resistente. spese di ctu, liquidate con separati decreti, restano a carico dell' CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro,
o sul ricorso d to il 15.08.2024 da così provvede: Parte_1 CP_1 mente invalida con Parte_1 necessit orrere dal mese di giugno 2024;
- dichiara persona con handicap in Parte_1 situazi a 3 L 104/1992 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (21/03/2023);
- dispone la compensazione dell se di lite nella misura di 1/3, con consegunete condanna di alla refusione dei restanti 2/3, CP_ liquidati in euro 1.800,00, ol a. Cpa e rimborso forfettario spese come per legge, con distrazione;
5 - pone definitivamente a carico dell' CP_1 con separati decreti. Brindisi, 23/09/2025
le spese di CTU, liquidate il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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