Articolo 10 della Legge 26 luglio 1939, n. 1336
Articolo 9Articolo 11
Versione
5 ottobre 1939
Art. 10.

L'accesso ai palchi di proprieta' privata importa sempre, per ciascuna persona che assiste allo spettacolo, il pagamento del biglietto d'ingresso nella stessa misura fissata per l'ingresso ai palchi destinati al pubblico.

Il titolare del diritto di palco e' inoltre tenuto a rimborsare al proprietario o al gestore del teatro le somme da questi pagate, in corrispettivo della cessione dei diritti di autore, per l'occupazione del palco medesimo.

Restano privi di effetto i patti contrari alle disposizioni dei due commi precedenti, stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge.


Entrata in vigore il 5 ottobre 1939
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