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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/2025, n. 34230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34230 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: L. C. awerso la sentenza del 30/10/2024 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricnrsi;
udita le relazione svolta dal consigliere' Giovanni Giorgianni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'awocato Giuseppe Oreste Fiorenza, difensore di fiducia di L. C. che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale e chiedendo l'accoglimento del ricorso. - RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 marzo 2024, il Tribunale di Gela condannava L. C. I [alla pena di due anni e tre mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt..5 e 10 « digs. n. 74/2000,'poiche, in qualità di titolare .della ditta individuale , al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, pur essendovi obbligato, non presentava la dichiarazione fiscale relativa all'IVA per l'anno di imposta 2015, ed Occultava le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da' non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume, d'affari dell'azienda, , applicando le pene accessorie di leggee disponendo la confisca diretta e, in subordine, per equivalente nei confronti del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 134.576,67. Con sentenza del 30 ottobre 2024, le Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, tramite il difensore, propone ricorso per cessazione, articolando sette motivi. 2.1 Con il primo Motivo, la difesa lamenta violazione ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli arti. 220,603 e 70 cod. proc. pen. Lamenta la difesa che la Corte territoriale con ordinanza resa all'udienza .del 30/10/2024 ha rigettato l'istanza di perizia psichiatrica al fine di accertare la capacità di - intendere e di volere, trattandosi di sindrome depressiva insorta in epoca successiva ai fatti e non in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere, senza considerare che la documentazione• prodotta omissis di L.C. L. C. om i ss i s Penale Sent. Sez. 3 Num. 34230 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 08/07/2025 attestava l'esistenza della' °M iSS iS durante il periodo di consumazione del matti e senza considerare che' omissis costituisce una malattia invalidante coinvolgente Spesso sia la sfera affettiva che la sfera cognitiva della persona, per cui la motivazione dell'ordinanza impugnata non era congrua, avendo la Corte di appello ritenuto alla stregua di una comune malattia. r • 2.2 Con il secondo motivo, la difesa "deduce contraddittorietà ed illogicità della' - motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'ad. 603 cod. proc. pen., violazione degli artt. 195 cod proc. pen., 49, comma 1, digs. n. 231 del 2007, 32, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, 51, comma 2, n. 2 d P R -n. 633 dei 1972. `. In sintesi, la difesa lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto non necessario procedere alla rinnovazione dell istruttoria testimoniale e documentale chiesta dalla difesa, non considerando che le fatture poste a fondamento della decisione di condanna erano state • acquisite da soggetto terzo nel corso di una verifica fiscale a suo Carico e che, diversamente da quanto asserito nella sentenza impugnata, il tetto per l'uso del contante nell'anno 2015 - era di euro 1.000,00, sicché rispetto ad un imponibile complessivo di euro 531.712,00 e • all'emissione di un centinaio di fatture, ogni fattura avrebbe dovuto indicare un imponibile • non inferiore ad euro 5.000,00, non 'essendo stati peraltro eseguiti accertamenti &W conti correnti intestati 'al cedente e al cessionario odierno ricorrente. 2.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce omessa ed apparente motivazione ai sensi dell'ad. 606, lett e), cod proc pen., in ordine alla dedotta nullità della sentenza di primo • grado per violazione degli artt. 191, 220, 223, 234, 63 e 64 cod proc pen ed ad. 39, • comma 2, d.P.R. n. ;600 del 1973. La difesa deduce l'illegittimità dell'acquisizione del processo verbale di constatazione nella parte in cui il giudice di primo grado ha posto a fondamento della decisione di condanna le dichiarazioni dell'imputato. Lamenta, inoltre, la difesa che gli accértatori avevano 'proceduto alla determinazione del reddito d'impresa attraverso un accertamento di tipo induttivo extracontabile, senza tener • conti° anche delle componentrnegative di reddito. • 2.4 Con il quarto motivo, la difesa lamenta violazione di legge ai sensi dell'ad. 606, lett. b), cod. proc. pek, per errata applicazione dell'art. 17, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972. Lamenta la difesa che la sentenza impugnata aveva qualificato l'imputato come cessionario, anziché come consumatore finale, senza indicare gli elementi di prova a sui:Torto, non avendo il teste escusso confermato l'assunto accusatorio ed essendosi basati i giudici di merito sulla indicazione, da parte della ditta cedente omissis nelle fatture • emesse nei confronti della ditta individuale del ricorrente, della dicitura "operazione effettuata ex art. 17 T.U.I.R.". 2.5 don il quinto motivo, la difesa deduce omessa motivazione ai sensi dell'ad. 606, lett e), cod. Proc pen., in ordine al quarto motivo di appello. . La difesa deduce che risulta del tutto omesso l'esame del quarto motivo di appello.con il quale .era stata censurata la mancata assoluzione dell imPutato per il reato dicui, all'art. 10 • 'd.igs. n. 74 del 2000, poiché il giudizio di colpevolezza era stato fondato sul silenzio tenuto dall'imputato in sede processuale e sulle dichiarazioni rase da costui in sede di verifica, utili±zate in violazione degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. 2.6 Con il sesto motivò, la difesa lamenta violazione di legge ai sensi dell'ad. 606, lett. b), cod: proc. pen., per errata applicazione dell'ad..17, comma 1-bis, d.igs. n. 74 del 2000 in relazione all'ad. 5 d.lgs. medesimo. - om issis o • Osserva la difesa che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto consumato il delitto di cui all'art. - 5 d.lgs. n. 74 del 2000 alla data del 30/01/2017, posto che il reato doveva considerarsi consumato alla data del 30/12/2016, corrispondente al novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo di presentazione della dichiarazione del 30/09/2016, con la conseguenza che, non essendo stati indicati in motivazione i fatti interruttivi, il delitto deve considerarsi estinti) per prescrizione alla data del 30/12/2024. 2.7 Con il settimo motivo, la difesa lamenta violazione di legge ai sensi dell art 606, lett.- b), cod. proc. peni, in relazione agli arit. 62-bis, 133 e 133-bis cod. pen. Lamenta la difesa che la motivazione sulla determinazione della pena è stata compiuta valutando il disinteresse dell'imputato verso il giudizio, senza valutare che l'imputato può decidere liberamente di restare assente e senza esaminare le deduzioni contenute in proposito nell'atto di-appello. Lamenta, infine, la difesa che, in punto di circostanze' attenuanti generiche, erano stati tichiamati i precedenti giudiziari dell'imputato, risalenti nel tempo, senza tener conto dello stato di salute in cui versava l'imputato al momento del fatto. „ CONSIDERATO IN DIRITTO . 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. , . . La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «in base all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'ari 70 cod. proc. pen., il processo penale deve essere sospeso oihi volta che Io stato] omissis I- anche se non necessariamente dimnesso ad uno stato di malattia al quale consegua] omissis [ne impedisca la cosciente partecipazione al proceasó, comprendendo in tale nozione anche la capacità • dell'imputato di farsi parta attiva, aserditando il diritto di difesa. Peiaccertari tale capacità, il giudice ha il potere discrezionale di disporre la perizia ma, qualora ritenga di non disporla e ' di affermare invece la capacità di stare in giudizio dell'imputato, deve dare una congrua motivazione in merito a tale scelta ed alla 'valutazione degli èlementi a sua disposizione» (Sez. 5, n. 43610 del 27/10/2004, Morotti, Rv. 250420-01 nello stesso senso, Sez. 1, -n. - 10926 del 11/03/2022, Campisi, Rv. 282963; Sez. '2«, n. 33098 del 19/04/2019, Cecchin, Rv. 276985-01; Sez. 5, n. 13088 del 07/12/2007, Boccaccini, Rv. 240309). E' stato altresì affermato che «in terna di sospensione del processo per incapacità dell'imputato, er escludere il requisito della sua cosciente partecipazione non è sufficiente la presenza dii OM iSSiS ma è 'necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene. e da non potersi difendere, risultando altrimenti impossibile prOcedere al giudizio nei confronti di (Sez. 1, n. 10926 del 11/03/2022, Campisi, cit.; Sez. 6, n. 2419 del 23/10/2009, dep. 2010! Baldi, Rv. 245830). . l'accertamento peritale non va disposto in ogni caso di segnalazione di eventuali OM iSS iS L ma costituisce un potere di natura discrezionale, esercitabile solo nel caso in cui dagli atti emergano concreti elementi, che consentano di desumere l'incapacità dell'imputato di partecipare scientemènte al processo;
tale conclusione è ricavabile dall'adozione da parte del legislatore dell'inciso "se occorre" nehrt. 70 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 770 del 22/11/2024, dep. 2025, M.) .E, dunque, per escludere 'la partecipazioni cosciente dell'imputato al processo penale, rilevante ex art. 70 cod. proc. pen., è necessaria' OM iSSiS Ltale da non consentirgli di potersi difendere, il cui accertamento, costituendo una quaestio facti, rimessa alla valutazione del giudice di merito, si sottrai al sindacato di legittimità, se motivata nel rispetto dei criteri della logica processuale e delle, emergenze nosografiche, dovendosi omissis 3 ricordare che incapacità processuale e difetto (totale o parziale) di imputabilità costituiscono - • stati soggettivi che, pur accomunati dalli omissis operano su piani del tutto diversi e autonomi, sicché ben può accadere che un-soggetto ritenuto affetto da om issis Tanto premesso, la motivazione della sentenza impugnata è cOngrua e- non {sia, al Contempo;
giudicato in grado di partecipare consapevolmente al processo: , manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità, tenuto conto peraltro che la capacità di partecipare coscientemente al processo non deve. esser confusa con la pretesa che l'imputato sia in grado di dispiegare una linea aùtodifensiva -articolata: nella fattispecie concreta, il giudice di merito, coerentemente con i principi esposti, ha affermato che la sussistenza di OMISSIS insorta in epoca successiva ai fatti e per ragioni economiche, secondo quanto risultante dalla documentaiione prodotta dalla difesa, non era causa di esclusione dell'imputabilità, né della capacità processuale dell'imputato, non essendo stata offerta alcuna prova della persistenza della om issis sicchè doveva ritenersi del tutto' superfluo un accertamento peritale finalizzato alla verifica della imputabilità e della capacità processuale dell'imputato. _ La decisione appare corretta e aderénte agli elementi processuali, mentre le doglianze difensive non colgono nel segno, avendo la Corte territoriale sottolineato l'insorgenza della patologia in epoca successiva ai fatti e per ragioni economiche, senza che le doglianze proposte si siano confrontate . specificamente con tale motivazione, essendo stato solo genericamente fatto riferimento in ricorso ad un ricovero del ricorrente presso il OMISSIS , ad una visita eseguita in data 23/08/2016, successivamente al predetto ricovero, senza • specificare il periodo di ricovero e la motivazione dello stesso, nonché la diagnosi della visita e, soprattutto, loj OM iSSiS [del soggetto alla data di consumazione del reato e l'incidenza della predetta Condizione sui fatti di reato a lui attribuiti. La -decisione è, inoltre;
conforme al consolidato,orientamento giurisprudenziale , - secondo il quale omissis I. dovendo escludersi che si tratti di una infermità in grado di-incidere sulla capacità di « intendere o di volere" (Sei. 5, ti. 44045 del 06/11/2008, R., Rv: 241804; nello steso senso, Sez. 3, n,21855 del 1 7/04/2025, T.,, non mass.), al pari delle cosiddette om issis aventi natura transitoria e non indicative•di uno stato morboso (Sez. 1, n. 23295 del 16/04/2014 -, Veronico,. Rv. 262133), delle diagnosi di omissis , attribuita per i omissis OMISSIS om issis (Sez. 6, n. 43285 del 27/10/2009, Bolognani, Rv. 245253) e delle I OMISSIS i° stati ,emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità (Sez. 1, n.35842 del 16/04/2019, Mazzeo,' Rv. 276616). .
2. II secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Invero, quanto alla invocata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l'assunzione'del teste E.L. nonché , alracquisizione della documentazione relativa ai conti' correnti del predetto teste e dell'imputato, la Corte di appello (pagina 2 della sentenza impugnata) ha escluso la rilevanza di tali prove, osservando che tutte le fatture emesse dal nei confronti dei ricorrente erano state pagate da quest'ultimo in contanti ed erano state quietanzate e regolarmente annotate nella contabilità del E.L. mentre non era comprensibile l'utIlità,della acquisizione'bancarii riferita ai rapporti intestati al all'imputato, considerato che le fatture erano state pagate in contanti. e 4 - • La decisione si rione dunquanel solco tracciato datin consolidato orientamento della Corte di legittimità, dove è costante l'affermazione di principio secondo la quaiel'istituto della "7 rinnovazione dibattimentale di cui all'articolo 603 cod. proc. pen. costituisce un'eccezione alla presunzione di completeiza dell'istruzione dibattimentale di primo grado dipendente dal principio di oralità del giudizio di appello, cosicché si ritiene che ad esso possa farsi ricorso;
s'Il richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice, nella sua discrezionalità, Io ritenga indispensabile ai fini del decidere nbn potendolo fare allo stato degli atti (Sei. U, n. 12602 del 17/1212015, dep. 2016, Ricci: Rv. 266820; Sez. 2, n. 3458 del 91/1212005, dep. 2006, Di Gleria,-Rv. 233391), sussistendo tale evenienza unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6; n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228). Si è ulteriormente osservato che per il carattere eccezionale dell'istituto è richiesta una motivazione specifica solo nel caso inbui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla abquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato deglratti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della Pronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla respbnsabilità, con la conseguente' mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 4, n. 1184 del • 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 24294 del 25/06/2010, D.S.B., Rv. 247872; Sez. 4, n. 47095 del 02/1212009, Sergio, Rv. 245996). „ La motivazione della Corte di merito chi ha disatteso l'istanza di rinnovo dell'istruttoria dibattirnentale, affermando la superfluità delle acquisizioni richieste, essendo stato accertato che le fatture emesse dal E.L. nei confronti dell'imputato, olfre che quietanzate e - regolarmente annotate nella contabilità dell'emittente, erano state pagate in contanti, è dunque coerente con gli indirizzi di legittimità richiamati, né è affetta da vizi di Manifesta illogicità, sicchè è insindacabile in questa sede. 3.1Iterzo mothio di,ricorso è manifestaménte infondato. - ' La Corte territoriale ha affermato che la prova della rivendita della merce acquistata dal ricorrente era stata raggiunta sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali dell'operante di polizia giudiziaria, secondo il quale l'imputato, sebbene richiestone, non aveva indicato né esibito le rimanenze di magazzino, ovverosia i telefonini acquistati dal MI e non rivenduti, né tali rimanenze erano state rinvenute all'esito dell'ispezione. Secondo un consolidato orientamento dì legittiniità, nell'ipotesi in Cui con il ricorso per , cassazione si lamentiTinutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevantked ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18111/2016, deo.- 2017; La éurnina, Rv. 269218; nello stesso senso, Sez. 2, n. 30271 del 11105/2017, De Matteis, Rv. 270303;e, da ult., Sez. 3, n. 3733 del 22/1012024, dep. 2025, Del Prete, mm.). • Deve allora esseré rimarcata la genericità del motivo di riborso nella parte in cui non' è stato .assolto l'onere difensivo di fornire la c.d. prova di resistenza, Ovverosia la specificazione, oltre che delle parti der processo verbale di constatazione utilizzate indebitamente a fini probatori, anche della deciiività di dette parti ai fini déila decisione di 5 condanna, ciò a fronte di una sentenza impugnata che, nel ritenere provati i fatti contestati, - aveva valorizzato uri diversificato compendio probatorio, costituito dalla mancata esibizione delle rimanenze di magazzino di cui era state chiesta l'indicazione altimputato e dal mancato rinvenimento di esse anche all'esito di ispezione, cosi conseguendone la logica deduzione che tutta la merce acquistata era stata anche rivenduta dall'imputato. Tanto in conformità all'insegnamento di legittimità secondo il quale, in tema di reati tributari, il giudice penale non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, ma può', con adeguata motivazione, apprezzare gli elementi induttivi ivi valorizzati, per trarne elementi . probatori, idonei a sorreggere il suo convincimento (Sez. 3, n. 24225 del 14/03/2023, Rossi, Rv. 284693). Ne consegue la manifesta infondatezza delle censure difensive sullo specifico punto. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. • E' infatti generica è aspecifica la Censura relativa alla insufficienza della motivazione • circa la qualifica del ricorrente come cessionario, anziché come consumatore finale, non essendovi un adeguato confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove si afferma che l'IVA sui cellulari che il ricorrente aveva acquistato dal E. L. avrebbe dovuto esseri versata proprio dal ricorrente stesso, qualificato come cessionario dei beni in fase antecedente al commercio al dettaglio degli stessi in attuazione del regime di inversione contabile applicato dal 1111 all'atto della emissiOne delle fatture e dell'elevetissimo numero di cellulari acquistati dall'imputato nel corso dell'anno 2015, per un valore di euro 530.000,00, che esclude la qualità di consumatore in capo al ricorrente e rappresenta indice inequivoco della destinazione della merce alla successiva vendita al dettaglio. La doglianza non si confronta con tali argomentazioni, né spiega la logicità dell'affermazione, sostenuta in ricorso, secondo la quale il ricorrente sarebbe stato utilizzatore finale di cellulari per un valore di oltre 500.000,00 euro, né prova altrimenti la sussistenza di una ipotesi di esenzione dall'IVA relativamente all'operazione comnierciale ricostruita degli inquirenti •e contestata in imputazione. 5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamenté infondato.' IL ricorrente lamenta omessa risposta al quarto motivo di appello con il quale era stato censurato' il mancato proscioglimento dell'imputato per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, perché il giudizio di colpevolezza era stato fondato sul silenzio serbato dall'imputato in sede processuale e sulle dichiarazioni rese da quest'ultimo, utilizzate in violazione degli artt. 63 e 64 cod proc. pen. In -materia, l'insegnamento di legittimità è nel senso che «Il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive, può essere utilmente dedotto in Cessazione -unicamente; 'quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una kir° adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriorte diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata» (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). In altri termini, la mancata disamina delle doglianze dedotte Con l'appello non può per ciò solo comportare l'annullamento della doppia decisione, Conforme per vizio di motivazione, potendo Io "stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza é sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto ché sorreggono l'impianto delle • decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. e aa., Rv. 271227; nello steso senso, più di recente, Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01). • • 6 Nel caso in esame, all'effettiva carenza di argomenti della sentenza impugnata rispetto ad un tema specifico' devoluto alla Corte territoriale si contrappone si cantrappone la manifesta infondatezza dell'assunto contenuto nel motivo di,appello, e, dunque, la sua non • • decisività. Il giudice di primOgrado aveva, infatti, fornito, sul punto, una motivazione corretta, coerente • e non manifestamente illogica, precisando Come l'imputato, a fronte dell'acquisizione di numerose fatture trasmesse dai clienti e dai fornitori della ditta facente capo all'imputato stesso, avesse omesso di esibire le scritture contabili obbligatorie, né dette scritture erano state rinvenute nella sede legale della società (risultata inesistente) o presso rabitazione dell'imputato, tanto che si era reso necessario eseguire operazioni di riscontro esterno, attraverso controlli incrociati con soggetti terzi, al fine di ricostruire i volumi di affari della società. Dalle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, le cui conclusioni si saldano con la sentenza impugnata, ricorrendo un caso di 'doppia conforme, emerge la Prova delle istituzione delle scritti:ire contabili 'e del loro conseguente occultamento, essendo stati rinvenuti alcuni documenti contabili (fatture' di clienti e fomitori della società veri ficata), che hanno reso necessario, come anticipato, un'ulteriore attività investigativa per la ricostruzione del fatturato attivo e passivo. •• Ed in proposito va ricordato il principio assolutamente consolidato in giurisprudenza, che il Collegio condivide, secondo cui rimpossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve • essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (cfr., tra le tantissime: ,Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pretesi, Rv. 253365; Sez. 3, n. 39711 del 04/06/2009, Acerbis, Rv. 244619; nello stesso senso, Sez. 7, n. 56075 del 26/11/2018, Durante, non mass.). Né può sostenersi che la condotta dei ricorrenti non fosse connotata dalla direzione finalistica normativamente richiesta (ovvero il fine di evasione), avendo questa Corte già affermato che la previsione del dolo specifico richiesta per la sussistenza del delitto di cui • all'art 10 del d.lgs n. 74 del 2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di • evaskine) richiede la prova della produzione di reddito e del volume di affari che passano desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110; Sez. 3, n. 0786 del'18/04/2002 - dep. 28/05/2002, Russa, Rv: 221616). E, nel caso in esame, la prova della produzione di reddito e del volume di affari è stata fornita proprio grazie alla neCessità di operare verifiche incrociate, e quindi di acquisire 'documentazione presso terzi, per la ricostruzione della contabilità e l'individuazione del quantum da recuperare a tassazione. , Tanto esclude la decisività del relativo motivo di appello, circostanza che permette di non ritenere invalidante la pronuncia di secondo grado che abbia omesso ogni analisi sul punto (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014 Amaniera, Rv. 260841). 6. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile per genericità, venendo reiterate le doglianze già svolte in sede di appello, senza l'imprescindibile confronto con le "argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, seppur, dovendo rettificarne in parte la ' motivazione.. • Il Momento censumativo del reato di cui, all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, tratta' dalla previsione dell 'art. 5, comma 2, cit., è quello della scadenza del termine di novanta giorni a decorrere dal termine finale previsto per legge per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi o sull'I.V.A. (Sez. 3, n. 42373 del 08/10/2024, Pinardi, , non mass.; Sez. 3, n: 48304.del 20/09/2016, dioia, Rv. 268576). • 7 • Per l'anno di imposta 2015, il termine di presentazione della dichiarazione fiscale era fissato al 30/09/2016, per cui il reato si è perfezionato il 30/12/2016, ossia alla scadenza dei' 90 giorni decorrenti dal 30/09/2016. Da tanto discende che il termine massimo di prescrizione decennale, senza considerare eventuali sospensioni del corso della prescrizione, maturerà soltanto il 30/12/2026. Né può dirsi maturato il termine ordinario di Prescrizione pari ad otto anni, essendo intervenuti, odine che detto termine maturasse (in data 30/12/2024) , atto interruíiVo del corso dellaprescrizione ai sensi dell art 160 cod pen., costituito dall'emissione del decreto ché dispone il giudizio (20/04/2021). 7.. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 7.1. La giurisprudenza di legittimità è felina nel ritenere che, al fine . di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente, sicché anche un solo elemento attinente allapersonalità - dei Colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esse può risultare all'uopo sufficiente (ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv..279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014: Rv. 259899); nel .qúa1 caso tutti gli altrrelementi si ritengono, anche implicitamente, disattesi .6 comunque superati da questo tipo di valutazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509). • - • In applicazione di tale premessa ihterpretativa, devono escludersi i vizi motivazionali e profili di illegittimità evocati dalla difesa, avendo i giudici di merito sottolineato, in maniera non illogica, l'assenza di elementi meritevoli di positiva considerazione ai fini delle mitigazione del trattamento sanzionetorio, non potendo ritenerti di per sé tali la condizione 'di salute in cui versava l'imputato al momento della condotta, essendo state ragionevolmente rimarcate la oggettiva gravità del fatto, in ragione dell'esser l'imputato evasore totale, nonché. i precedenti penali da cuiquesfultimo è gravato, in materia di violazione delle norme sulla obiezione di coscienza, in' tema di omesso 'versamento 'di ritenute previdenzialre assistenziali e di violazione degli obblighi di assistenza' familiare. . 7.2: Deve anche essere ricordato Che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderénz- a ai principi enunciati negli arti. 132 e 133 cod. pen., sicché nel giudizio di cessazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018,, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez 2 n. 36104 del 27/04/2017 Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. SeZ. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non 'mass.), evenienza questa non ricorrente nel caso di specie, avendo la Corte distrettuale, non illogicamente, cóndiviso il procedimento di calcolo del giudice di primo grado, che aveva predo le mosse da una pena base di un anno e nove mesi di l'eclusione, di poco superiore al minimo edittale;
per poi applicare un aumento di sei mesi di reclusione di continuazione e pervenire alla pena finale di due anni e tre mesi di reclusione,sottolineando la congruità del trattamento senzlonatorio, in ragione della gravità del fatto (integrale ocCultamentó di tutte le scritture contabili e protrarsi della' condotta), nonché della spiccata intensità del dolo, desunta dall'assenza dì resipiscenza e dal disinteresse mostrato Per la verifica e per il giudizio. . Pertanto, in presenza di un apparato argomentativo . non irrazionale, né frutto di mero arbitrio 'o di ragionamento illogico, ed in presenza di un trattamento sanzionatorio inferiore .8 alla media edittale;
non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che attaccano peraltro solo in parte la motivazione posta a base del trattamento sanzionatorio e sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in aede di, legittimità. 8. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, Con conseguente _ onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.`pen., di sostenere le spese del procedimento... . • Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n..186 del 13 giugno 2000. e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa' delle ammende, esercitando la facoltà intrOdolta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'ad, 616 cod proc. pen. in càso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa-come iopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al 'pagamento. delle spese processuali e della somma di euro tremila in, favore della Cassa delle ammende. Cosi è deciso, 08/07/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricnrsi;
udita le relazione svolta dal consigliere' Giovanni Giorgianni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'awocato Giuseppe Oreste Fiorenza, difensore di fiducia di L. C. che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale e chiedendo l'accoglimento del ricorso. - RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 marzo 2024, il Tribunale di Gela condannava L. C. I [alla pena di due anni e tre mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt..5 e 10 « digs. n. 74/2000,'poiche, in qualità di titolare .della ditta individuale , al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, pur essendovi obbligato, non presentava la dichiarazione fiscale relativa all'IVA per l'anno di imposta 2015, ed Occultava le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da' non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume, d'affari dell'azienda, , applicando le pene accessorie di leggee disponendo la confisca diretta e, in subordine, per equivalente nei confronti del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 134.576,67. Con sentenza del 30 ottobre 2024, le Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, tramite il difensore, propone ricorso per cessazione, articolando sette motivi. 2.1 Con il primo Motivo, la difesa lamenta violazione ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli arti. 220,603 e 70 cod. proc. pen. Lamenta la difesa che la Corte territoriale con ordinanza resa all'udienza .del 30/10/2024 ha rigettato l'istanza di perizia psichiatrica al fine di accertare la capacità di - intendere e di volere, trattandosi di sindrome depressiva insorta in epoca successiva ai fatti e non in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere, senza considerare che la documentazione• prodotta omissis di L.C. L. C. om i ss i s Penale Sent. Sez. 3 Num. 34230 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 08/07/2025 attestava l'esistenza della' °M iSS iS durante il periodo di consumazione del matti e senza considerare che' omissis costituisce una malattia invalidante coinvolgente Spesso sia la sfera affettiva che la sfera cognitiva della persona, per cui la motivazione dell'ordinanza impugnata non era congrua, avendo la Corte di appello ritenuto alla stregua di una comune malattia. r • 2.2 Con il secondo motivo, la difesa "deduce contraddittorietà ed illogicità della' - motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'ad. 603 cod. proc. pen., violazione degli artt. 195 cod proc. pen., 49, comma 1, digs. n. 231 del 2007, 32, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, 51, comma 2, n. 2 d P R -n. 633 dei 1972. `. In sintesi, la difesa lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto non necessario procedere alla rinnovazione dell istruttoria testimoniale e documentale chiesta dalla difesa, non considerando che le fatture poste a fondamento della decisione di condanna erano state • acquisite da soggetto terzo nel corso di una verifica fiscale a suo Carico e che, diversamente da quanto asserito nella sentenza impugnata, il tetto per l'uso del contante nell'anno 2015 - era di euro 1.000,00, sicché rispetto ad un imponibile complessivo di euro 531.712,00 e • all'emissione di un centinaio di fatture, ogni fattura avrebbe dovuto indicare un imponibile • non inferiore ad euro 5.000,00, non 'essendo stati peraltro eseguiti accertamenti &W conti correnti intestati 'al cedente e al cessionario odierno ricorrente. 2.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce omessa ed apparente motivazione ai sensi dell'ad. 606, lett e), cod proc pen., in ordine alla dedotta nullità della sentenza di primo • grado per violazione degli artt. 191, 220, 223, 234, 63 e 64 cod proc pen ed ad. 39, • comma 2, d.P.R. n. ;600 del 1973. La difesa deduce l'illegittimità dell'acquisizione del processo verbale di constatazione nella parte in cui il giudice di primo grado ha posto a fondamento della decisione di condanna le dichiarazioni dell'imputato. Lamenta, inoltre, la difesa che gli accértatori avevano 'proceduto alla determinazione del reddito d'impresa attraverso un accertamento di tipo induttivo extracontabile, senza tener • conti° anche delle componentrnegative di reddito. • 2.4 Con il quarto motivo, la difesa lamenta violazione di legge ai sensi dell'ad. 606, lett. b), cod. proc. pek, per errata applicazione dell'art. 17, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972. Lamenta la difesa che la sentenza impugnata aveva qualificato l'imputato come cessionario, anziché come consumatore finale, senza indicare gli elementi di prova a sui:Torto, non avendo il teste escusso confermato l'assunto accusatorio ed essendosi basati i giudici di merito sulla indicazione, da parte della ditta cedente omissis nelle fatture • emesse nei confronti della ditta individuale del ricorrente, della dicitura "operazione effettuata ex art. 17 T.U.I.R.". 2.5 don il quinto motivo, la difesa deduce omessa motivazione ai sensi dell'ad. 606, lett e), cod. Proc pen., in ordine al quarto motivo di appello. . La difesa deduce che risulta del tutto omesso l'esame del quarto motivo di appello.con il quale .era stata censurata la mancata assoluzione dell imPutato per il reato dicui, all'art. 10 • 'd.igs. n. 74 del 2000, poiché il giudizio di colpevolezza era stato fondato sul silenzio tenuto dall'imputato in sede processuale e sulle dichiarazioni rase da costui in sede di verifica, utili±zate in violazione degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. 2.6 Con il sesto motivò, la difesa lamenta violazione di legge ai sensi dell'ad. 606, lett. b), cod: proc. pen., per errata applicazione dell'ad..17, comma 1-bis, d.igs. n. 74 del 2000 in relazione all'ad. 5 d.lgs. medesimo. - om issis o • Osserva la difesa che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto consumato il delitto di cui all'art. - 5 d.lgs. n. 74 del 2000 alla data del 30/01/2017, posto che il reato doveva considerarsi consumato alla data del 30/12/2016, corrispondente al novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo di presentazione della dichiarazione del 30/09/2016, con la conseguenza che, non essendo stati indicati in motivazione i fatti interruttivi, il delitto deve considerarsi estinti) per prescrizione alla data del 30/12/2024. 2.7 Con il settimo motivo, la difesa lamenta violazione di legge ai sensi dell art 606, lett.- b), cod. proc. peni, in relazione agli arit. 62-bis, 133 e 133-bis cod. pen. Lamenta la difesa che la motivazione sulla determinazione della pena è stata compiuta valutando il disinteresse dell'imputato verso il giudizio, senza valutare che l'imputato può decidere liberamente di restare assente e senza esaminare le deduzioni contenute in proposito nell'atto di-appello. Lamenta, infine, la difesa che, in punto di circostanze' attenuanti generiche, erano stati tichiamati i precedenti giudiziari dell'imputato, risalenti nel tempo, senza tener conto dello stato di salute in cui versava l'imputato al momento del fatto. „ CONSIDERATO IN DIRITTO . 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. , . . La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «in base all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'ari 70 cod. proc. pen., il processo penale deve essere sospeso oihi volta che Io stato] omissis I- anche se non necessariamente dimnesso ad uno stato di malattia al quale consegua] omissis [ne impedisca la cosciente partecipazione al proceasó, comprendendo in tale nozione anche la capacità • dell'imputato di farsi parta attiva, aserditando il diritto di difesa. Peiaccertari tale capacità, il giudice ha il potere discrezionale di disporre la perizia ma, qualora ritenga di non disporla e ' di affermare invece la capacità di stare in giudizio dell'imputato, deve dare una congrua motivazione in merito a tale scelta ed alla 'valutazione degli èlementi a sua disposizione» (Sez. 5, n. 43610 del 27/10/2004, Morotti, Rv. 250420-01 nello stesso senso, Sez. 1, -n. - 10926 del 11/03/2022, Campisi, Rv. 282963; Sez. '2«, n. 33098 del 19/04/2019, Cecchin, Rv. 276985-01; Sez. 5, n. 13088 del 07/12/2007, Boccaccini, Rv. 240309). E' stato altresì affermato che «in terna di sospensione del processo per incapacità dell'imputato, er escludere il requisito della sua cosciente partecipazione non è sufficiente la presenza dii OM iSSiS ma è 'necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene. e da non potersi difendere, risultando altrimenti impossibile prOcedere al giudizio nei confronti di (Sez. 1, n. 10926 del 11/03/2022, Campisi, cit.; Sez. 6, n. 2419 del 23/10/2009, dep. 2010! Baldi, Rv. 245830). . l'accertamento peritale non va disposto in ogni caso di segnalazione di eventuali OM iSS iS L ma costituisce un potere di natura discrezionale, esercitabile solo nel caso in cui dagli atti emergano concreti elementi, che consentano di desumere l'incapacità dell'imputato di partecipare scientemènte al processo;
tale conclusione è ricavabile dall'adozione da parte del legislatore dell'inciso "se occorre" nehrt. 70 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 770 del 22/11/2024, dep. 2025, M.) .E, dunque, per escludere 'la partecipazioni cosciente dell'imputato al processo penale, rilevante ex art. 70 cod. proc. pen., è necessaria' OM iSSiS Ltale da non consentirgli di potersi difendere, il cui accertamento, costituendo una quaestio facti, rimessa alla valutazione del giudice di merito, si sottrai al sindacato di legittimità, se motivata nel rispetto dei criteri della logica processuale e delle, emergenze nosografiche, dovendosi omissis 3 ricordare che incapacità processuale e difetto (totale o parziale) di imputabilità costituiscono - • stati soggettivi che, pur accomunati dalli omissis operano su piani del tutto diversi e autonomi, sicché ben può accadere che un-soggetto ritenuto affetto da om issis Tanto premesso, la motivazione della sentenza impugnata è cOngrua e- non {sia, al Contempo;
giudicato in grado di partecipare consapevolmente al processo: , manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità, tenuto conto peraltro che la capacità di partecipare coscientemente al processo non deve. esser confusa con la pretesa che l'imputato sia in grado di dispiegare una linea aùtodifensiva -articolata: nella fattispecie concreta, il giudice di merito, coerentemente con i principi esposti, ha affermato che la sussistenza di OMISSIS insorta in epoca successiva ai fatti e per ragioni economiche, secondo quanto risultante dalla documentaiione prodotta dalla difesa, non era causa di esclusione dell'imputabilità, né della capacità processuale dell'imputato, non essendo stata offerta alcuna prova della persistenza della om issis sicchè doveva ritenersi del tutto' superfluo un accertamento peritale finalizzato alla verifica della imputabilità e della capacità processuale dell'imputato. _ La decisione appare corretta e aderénte agli elementi processuali, mentre le doglianze difensive non colgono nel segno, avendo la Corte territoriale sottolineato l'insorgenza della patologia in epoca successiva ai fatti e per ragioni economiche, senza che le doglianze proposte si siano confrontate . specificamente con tale motivazione, essendo stato solo genericamente fatto riferimento in ricorso ad un ricovero del ricorrente presso il OMISSIS , ad una visita eseguita in data 23/08/2016, successivamente al predetto ricovero, senza • specificare il periodo di ricovero e la motivazione dello stesso, nonché la diagnosi della visita e, soprattutto, loj OM iSSiS [del soggetto alla data di consumazione del reato e l'incidenza della predetta Condizione sui fatti di reato a lui attribuiti. La -decisione è, inoltre;
conforme al consolidato,orientamento giurisprudenziale , - secondo il quale omissis I. dovendo escludersi che si tratti di una infermità in grado di-incidere sulla capacità di « intendere o di volere" (Sei. 5, ti. 44045 del 06/11/2008, R., Rv: 241804; nello steso senso, Sez. 3, n,21855 del 1 7/04/2025, T.,, non mass.), al pari delle cosiddette om issis aventi natura transitoria e non indicative•di uno stato morboso (Sez. 1, n. 23295 del 16/04/2014 -, Veronico,. Rv. 262133), delle diagnosi di omissis , attribuita per i omissis OMISSIS om issis (Sez. 6, n. 43285 del 27/10/2009, Bolognani, Rv. 245253) e delle I OMISSIS i° stati ,emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità (Sez. 1, n.35842 del 16/04/2019, Mazzeo,' Rv. 276616). .
2. II secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Invero, quanto alla invocata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l'assunzione'del teste E.L. nonché , alracquisizione della documentazione relativa ai conti' correnti del predetto teste e dell'imputato, la Corte di appello (pagina 2 della sentenza impugnata) ha escluso la rilevanza di tali prove, osservando che tutte le fatture emesse dal nei confronti dei ricorrente erano state pagate da quest'ultimo in contanti ed erano state quietanzate e regolarmente annotate nella contabilità del E.L. mentre non era comprensibile l'utIlità,della acquisizione'bancarii riferita ai rapporti intestati al all'imputato, considerato che le fatture erano state pagate in contanti. e 4 - • La decisione si rione dunquanel solco tracciato datin consolidato orientamento della Corte di legittimità, dove è costante l'affermazione di principio secondo la quaiel'istituto della "7 rinnovazione dibattimentale di cui all'articolo 603 cod. proc. pen. costituisce un'eccezione alla presunzione di completeiza dell'istruzione dibattimentale di primo grado dipendente dal principio di oralità del giudizio di appello, cosicché si ritiene che ad esso possa farsi ricorso;
s'Il richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice, nella sua discrezionalità, Io ritenga indispensabile ai fini del decidere nbn potendolo fare allo stato degli atti (Sei. U, n. 12602 del 17/1212015, dep. 2016, Ricci: Rv. 266820; Sez. 2, n. 3458 del 91/1212005, dep. 2006, Di Gleria,-Rv. 233391), sussistendo tale evenienza unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6; n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228). Si è ulteriormente osservato che per il carattere eccezionale dell'istituto è richiesta una motivazione specifica solo nel caso inbui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla abquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato deglratti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della Pronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla respbnsabilità, con la conseguente' mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 4, n. 1184 del • 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 24294 del 25/06/2010, D.S.B., Rv. 247872; Sez. 4, n. 47095 del 02/1212009, Sergio, Rv. 245996). „ La motivazione della Corte di merito chi ha disatteso l'istanza di rinnovo dell'istruttoria dibattirnentale, affermando la superfluità delle acquisizioni richieste, essendo stato accertato che le fatture emesse dal E.L. nei confronti dell'imputato, olfre che quietanzate e - regolarmente annotate nella contabilità dell'emittente, erano state pagate in contanti, è dunque coerente con gli indirizzi di legittimità richiamati, né è affetta da vizi di Manifesta illogicità, sicchè è insindacabile in questa sede. 3.1Iterzo mothio di,ricorso è manifestaménte infondato. - ' La Corte territoriale ha affermato che la prova della rivendita della merce acquistata dal ricorrente era stata raggiunta sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali dell'operante di polizia giudiziaria, secondo il quale l'imputato, sebbene richiestone, non aveva indicato né esibito le rimanenze di magazzino, ovverosia i telefonini acquistati dal MI e non rivenduti, né tali rimanenze erano state rinvenute all'esito dell'ispezione. Secondo un consolidato orientamento dì legittiniità, nell'ipotesi in Cui con il ricorso per , cassazione si lamentiTinutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevantked ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18111/2016, deo.- 2017; La éurnina, Rv. 269218; nello stesso senso, Sez. 2, n. 30271 del 11105/2017, De Matteis, Rv. 270303;e, da ult., Sez. 3, n. 3733 del 22/1012024, dep. 2025, Del Prete, mm.). • Deve allora esseré rimarcata la genericità del motivo di riborso nella parte in cui non' è stato .assolto l'onere difensivo di fornire la c.d. prova di resistenza, Ovverosia la specificazione, oltre che delle parti der processo verbale di constatazione utilizzate indebitamente a fini probatori, anche della deciiività di dette parti ai fini déila decisione di 5 condanna, ciò a fronte di una sentenza impugnata che, nel ritenere provati i fatti contestati, - aveva valorizzato uri diversificato compendio probatorio, costituito dalla mancata esibizione delle rimanenze di magazzino di cui era state chiesta l'indicazione altimputato e dal mancato rinvenimento di esse anche all'esito di ispezione, cosi conseguendone la logica deduzione che tutta la merce acquistata era stata anche rivenduta dall'imputato. Tanto in conformità all'insegnamento di legittimità secondo il quale, in tema di reati tributari, il giudice penale non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, ma può', con adeguata motivazione, apprezzare gli elementi induttivi ivi valorizzati, per trarne elementi . probatori, idonei a sorreggere il suo convincimento (Sez. 3, n. 24225 del 14/03/2023, Rossi, Rv. 284693). Ne consegue la manifesta infondatezza delle censure difensive sullo specifico punto. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. • E' infatti generica è aspecifica la Censura relativa alla insufficienza della motivazione • circa la qualifica del ricorrente come cessionario, anziché come consumatore finale, non essendovi un adeguato confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove si afferma che l'IVA sui cellulari che il ricorrente aveva acquistato dal E. L. avrebbe dovuto esseri versata proprio dal ricorrente stesso, qualificato come cessionario dei beni in fase antecedente al commercio al dettaglio degli stessi in attuazione del regime di inversione contabile applicato dal 1111 all'atto della emissiOne delle fatture e dell'elevetissimo numero di cellulari acquistati dall'imputato nel corso dell'anno 2015, per un valore di euro 530.000,00, che esclude la qualità di consumatore in capo al ricorrente e rappresenta indice inequivoco della destinazione della merce alla successiva vendita al dettaglio. La doglianza non si confronta con tali argomentazioni, né spiega la logicità dell'affermazione, sostenuta in ricorso, secondo la quale il ricorrente sarebbe stato utilizzatore finale di cellulari per un valore di oltre 500.000,00 euro, né prova altrimenti la sussistenza di una ipotesi di esenzione dall'IVA relativamente all'operazione comnierciale ricostruita degli inquirenti •e contestata in imputazione. 5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamenté infondato.' IL ricorrente lamenta omessa risposta al quarto motivo di appello con il quale era stato censurato' il mancato proscioglimento dell'imputato per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, perché il giudizio di colpevolezza era stato fondato sul silenzio serbato dall'imputato in sede processuale e sulle dichiarazioni rese da quest'ultimo, utilizzate in violazione degli artt. 63 e 64 cod proc. pen. In -materia, l'insegnamento di legittimità è nel senso che «Il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive, può essere utilmente dedotto in Cessazione -unicamente; 'quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una kir° adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriorte diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata» (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). In altri termini, la mancata disamina delle doglianze dedotte Con l'appello non può per ciò solo comportare l'annullamento della doppia decisione, Conforme per vizio di motivazione, potendo Io "stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza é sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto ché sorreggono l'impianto delle • decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. e aa., Rv. 271227; nello steso senso, più di recente, Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01). • • 6 Nel caso in esame, all'effettiva carenza di argomenti della sentenza impugnata rispetto ad un tema specifico' devoluto alla Corte territoriale si contrappone si cantrappone la manifesta infondatezza dell'assunto contenuto nel motivo di,appello, e, dunque, la sua non • • decisività. Il giudice di primOgrado aveva, infatti, fornito, sul punto, una motivazione corretta, coerente • e non manifestamente illogica, precisando Come l'imputato, a fronte dell'acquisizione di numerose fatture trasmesse dai clienti e dai fornitori della ditta facente capo all'imputato stesso, avesse omesso di esibire le scritture contabili obbligatorie, né dette scritture erano state rinvenute nella sede legale della società (risultata inesistente) o presso rabitazione dell'imputato, tanto che si era reso necessario eseguire operazioni di riscontro esterno, attraverso controlli incrociati con soggetti terzi, al fine di ricostruire i volumi di affari della società. Dalle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, le cui conclusioni si saldano con la sentenza impugnata, ricorrendo un caso di 'doppia conforme, emerge la Prova delle istituzione delle scritti:ire contabili 'e del loro conseguente occultamento, essendo stati rinvenuti alcuni documenti contabili (fatture' di clienti e fomitori della società veri ficata), che hanno reso necessario, come anticipato, un'ulteriore attività investigativa per la ricostruzione del fatturato attivo e passivo. •• Ed in proposito va ricordato il principio assolutamente consolidato in giurisprudenza, che il Collegio condivide, secondo cui rimpossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve • essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (cfr., tra le tantissime: ,Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pretesi, Rv. 253365; Sez. 3, n. 39711 del 04/06/2009, Acerbis, Rv. 244619; nello stesso senso, Sez. 7, n. 56075 del 26/11/2018, Durante, non mass.). Né può sostenersi che la condotta dei ricorrenti non fosse connotata dalla direzione finalistica normativamente richiesta (ovvero il fine di evasione), avendo questa Corte già affermato che la previsione del dolo specifico richiesta per la sussistenza del delitto di cui • all'art 10 del d.lgs n. 74 del 2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di • evaskine) richiede la prova della produzione di reddito e del volume di affari che passano desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110; Sez. 3, n. 0786 del'18/04/2002 - dep. 28/05/2002, Russa, Rv: 221616). E, nel caso in esame, la prova della produzione di reddito e del volume di affari è stata fornita proprio grazie alla neCessità di operare verifiche incrociate, e quindi di acquisire 'documentazione presso terzi, per la ricostruzione della contabilità e l'individuazione del quantum da recuperare a tassazione. , Tanto esclude la decisività del relativo motivo di appello, circostanza che permette di non ritenere invalidante la pronuncia di secondo grado che abbia omesso ogni analisi sul punto (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014 Amaniera, Rv. 260841). 6. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile per genericità, venendo reiterate le doglianze già svolte in sede di appello, senza l'imprescindibile confronto con le "argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, seppur, dovendo rettificarne in parte la ' motivazione.. • Il Momento censumativo del reato di cui, all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, tratta' dalla previsione dell 'art. 5, comma 2, cit., è quello della scadenza del termine di novanta giorni a decorrere dal termine finale previsto per legge per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi o sull'I.V.A. (Sez. 3, n. 42373 del 08/10/2024, Pinardi, , non mass.; Sez. 3, n: 48304.del 20/09/2016, dioia, Rv. 268576). • 7 • Per l'anno di imposta 2015, il termine di presentazione della dichiarazione fiscale era fissato al 30/09/2016, per cui il reato si è perfezionato il 30/12/2016, ossia alla scadenza dei' 90 giorni decorrenti dal 30/09/2016. Da tanto discende che il termine massimo di prescrizione decennale, senza considerare eventuali sospensioni del corso della prescrizione, maturerà soltanto il 30/12/2026. Né può dirsi maturato il termine ordinario di Prescrizione pari ad otto anni, essendo intervenuti, odine che detto termine maturasse (in data 30/12/2024) , atto interruíiVo del corso dellaprescrizione ai sensi dell art 160 cod pen., costituito dall'emissione del decreto ché dispone il giudizio (20/04/2021). 7.. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 7.1. La giurisprudenza di legittimità è felina nel ritenere che, al fine . di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente, sicché anche un solo elemento attinente allapersonalità - dei Colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esse può risultare all'uopo sufficiente (ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv..279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014: Rv. 259899); nel .qúa1 caso tutti gli altrrelementi si ritengono, anche implicitamente, disattesi .6 comunque superati da questo tipo di valutazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509). • - • In applicazione di tale premessa ihterpretativa, devono escludersi i vizi motivazionali e profili di illegittimità evocati dalla difesa, avendo i giudici di merito sottolineato, in maniera non illogica, l'assenza di elementi meritevoli di positiva considerazione ai fini delle mitigazione del trattamento sanzionetorio, non potendo ritenerti di per sé tali la condizione 'di salute in cui versava l'imputato al momento della condotta, essendo state ragionevolmente rimarcate la oggettiva gravità del fatto, in ragione dell'esser l'imputato evasore totale, nonché. i precedenti penali da cuiquesfultimo è gravato, in materia di violazione delle norme sulla obiezione di coscienza, in' tema di omesso 'versamento 'di ritenute previdenzialre assistenziali e di violazione degli obblighi di assistenza' familiare. . 7.2: Deve anche essere ricordato Che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderénz- a ai principi enunciati negli arti. 132 e 133 cod. pen., sicché nel giudizio di cessazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018,, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez 2 n. 36104 del 27/04/2017 Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. SeZ. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non 'mass.), evenienza questa non ricorrente nel caso di specie, avendo la Corte distrettuale, non illogicamente, cóndiviso il procedimento di calcolo del giudice di primo grado, che aveva predo le mosse da una pena base di un anno e nove mesi di l'eclusione, di poco superiore al minimo edittale;
per poi applicare un aumento di sei mesi di reclusione di continuazione e pervenire alla pena finale di due anni e tre mesi di reclusione,sottolineando la congruità del trattamento senzlonatorio, in ragione della gravità del fatto (integrale ocCultamentó di tutte le scritture contabili e protrarsi della' condotta), nonché della spiccata intensità del dolo, desunta dall'assenza dì resipiscenza e dal disinteresse mostrato Per la verifica e per il giudizio. . Pertanto, in presenza di un apparato argomentativo . non irrazionale, né frutto di mero arbitrio 'o di ragionamento illogico, ed in presenza di un trattamento sanzionatorio inferiore .8 alla media edittale;
non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che attaccano peraltro solo in parte la motivazione posta a base del trattamento sanzionatorio e sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in aede di, legittimità. 8. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, Con conseguente _ onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.`pen., di sostenere le spese del procedimento... . • Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n..186 del 13 giugno 2000. e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa' delle ammende, esercitando la facoltà intrOdolta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'ad, 616 cod proc. pen. in càso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa-come iopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al 'pagamento. delle spese processuali e della somma di euro tremila in, favore della Cassa delle ammende. Cosi è deciso, 08/07/2025