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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1406/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 25.6.2025,
Da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
5.2.1988, con il patrocinio dell'avv. DONADI SVEVA BENEDETTA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese (VA), via G. Bagaini n. 15, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. , nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. BREDA ALAN, elettivamente domiciliato presso il difensore in Arcisate
(VA), via Cavour n. 6, come da procura in atti,
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Varese del 24.6.2025;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 28.6.2025);
pagina 1 di 5 OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio);
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
(Cfr. foglio di p.c. depositato telematicamente in data 5.11.2025)
“1) Dichiararli separati alle condizioni qui di seguito elencate e consensualmente pattuite
e, spirato il termine di cui all'art. 3, L. 898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio celebrato in AN (Va), matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, (atto n. 3 parte 2 serie A anno 2016).
2) Affidare i figli ad entrambi i genitori con collocamento e residenza presso la madre in
AN (Va), Via Vignora n. 9/A.
3) Assegnare il domicilio coniugale sito in AN via XXIV Maggio n. 30, con tutti gli arredi e corredi al signor che continuerà ad abitarci, dando atto che la signora Parte_1 CP_1
ha già asportato ogni effetto personale.
4) Il padre potrà vedere ed intrattenersi con i bambini, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, 2 pomeriggi alla settimana dalle 15.00 sino alle 17.30/18.00 (orario in cui il sig. si reca al lavoro sserale) e a week-end alternati dalle 15.00 del sabato Parte_1
(lavorando il sig. al mattino) alle 18.00 della domenica. Parte_1
5) Al fine di garantire ai minori di poter trascorrere con entrambi i genitori le Festività più importanti dell'anno, autorizzare la madre, che si alternerà con il padre, a trascorrere con
i minori il giorno 24 dicembre o il 25 dicembre dalla mattina alle ore 10,00 alla sera ore 21,00; analogamente autorizzare la madre, che si alternerà con il padre, a trascorrere con i minori il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
6) Autorizzare il padre a trascorrere con i figli una settimana consecutiva (o non consecutiva) durante il periodo invernale previo accordo con la madre.
7) Per quanto concerne le vacanze estive, autorizzare il padre a trascorrere con i bambini due settimane consecutive o non consecutive previo accordo con la madre sul luogo e periodo di villeggiatura, da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno.
8) Le parti si impegnano vicendevolmente a comunicarsi ogni cambio di residenza e manifestano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti d'identità personale e del passaporto, anche per quanto riguarda i figli minori e Per_1 Per_2
9) Ordinare ai genitori di impegnarsi a rivedere l'assetto affidativo oggi concordato ut supra, adeguandolo alla maggiore autonomia che crescendo, i bambini acquisteranno.
pagina 2 di 5 10) Disporre che il signor corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 figli, ed entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 200,00 (€ 100,00 a figlio). Resta inteso che il contributo al mantenimento dei figli minori sarà soggetto ad aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. Le spese straordinarie saranno sostenute in misura del 50% tra gli ex coniugi. Le spese straordinarie per le quali è previsto il preventivo accordo tra le parti dovranno essere concordate in forma scritta- anche a mezzo telefono, whatsapp o altri canali social- e quindi documentate. Per l'individuazione e modalità delle spese straordinarie si richiamano le Linee Guida attualmente in essere presso il Tribunale di Varese.
11) L'assegno unico pari ad € 400,00 sarà integralmente percepito dalla sig.ra così CP_1 come l'indennità di frequenza del figlio , ammontante ad € 350,00. Per_1
Spese di giudizio compensate.
I sottoscritti e dichiarano, inoltre, di non Parte_1 Controparte_1 volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
AN (VA) in data 19.9.2016, con atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto
Comune dell'anno 2016, atto n. 3, Parte II, Serie A.
Dall'unione sono nati i figli minori (Varese) in data 27.12.2013 e Varese) in Per_1 Per_2
data 10.2.2019.
Con ricorso depositato in data 25.6.2025 ha adito il Tribunale chiedendo Parte_1
di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della moglie, di disporre l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori con collocamento presso lo stesso e regolamentazione delle frequentazioni materne con la prole, di assegnare la casa coniugale, sita in AN (VA), via XXIV Maggio n. 30, al padre, di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo mensile complessivo di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione annuale Istat
e oltre al 50% delle spese straordinarie, di disporre che il padre percepisca integralmente l'AUU nonché l'indennità di frequenza del figlio minore;
decorsi i termini di legge, di Per_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 5 Integrato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla domanda di Controparte_1
separazione e contestuale divorzio, chiedendo di rigettare la richiesta di addebito della separazione a suo carico formulata da controparte, di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé e regolamentazione delle frequentazioni paterne con la prole, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo mensile complessivo di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, di disporre che la madre percepisca integralmente l'AUU nonché
l'indennità di frequenza del figlio minore . Per_1
Con istanza congiunta depositata telematicamente in data 27.10.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e del divorzio, quindi il giudice relatore, con decreto del 28.10.2025, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 3.12.2025, il giudice relatore, lette le note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 5.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto:
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto,
i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale.
Gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e paiono rispondenti, anche in relazione ai profili economici, all'interesse morale e materiale dei figli minori.
3. Avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la pagina 4 di 5 prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio, ciò a cui si provvede con separata ordinanza.
4. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione collegiale, NON definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AN (VA) in CP_1
data 19.9.2016 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2016, atto n. 3, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di BESANO
(VA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
4. Spese al definitivo;
5. Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Arianna Carimati per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio svolta ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Varese, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 25.6.2025,
Da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
5.2.1988, con il patrocinio dell'avv. DONADI SVEVA BENEDETTA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese (VA), via G. Bagaini n. 15, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. , nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. BREDA ALAN, elettivamente domiciliato presso il difensore in Arcisate
(VA), via Cavour n. 6, come da procura in atti,
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Varese del 24.6.2025;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 28.6.2025);
pagina 1 di 5 OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio);
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
(Cfr. foglio di p.c. depositato telematicamente in data 5.11.2025)
“1) Dichiararli separati alle condizioni qui di seguito elencate e consensualmente pattuite
e, spirato il termine di cui all'art. 3, L. 898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio celebrato in AN (Va), matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, (atto n. 3 parte 2 serie A anno 2016).
2) Affidare i figli ad entrambi i genitori con collocamento e residenza presso la madre in
AN (Va), Via Vignora n. 9/A.
3) Assegnare il domicilio coniugale sito in AN via XXIV Maggio n. 30, con tutti gli arredi e corredi al signor che continuerà ad abitarci, dando atto che la signora Parte_1 CP_1
ha già asportato ogni effetto personale.
4) Il padre potrà vedere ed intrattenersi con i bambini, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, 2 pomeriggi alla settimana dalle 15.00 sino alle 17.30/18.00 (orario in cui il sig. si reca al lavoro sserale) e a week-end alternati dalle 15.00 del sabato Parte_1
(lavorando il sig. al mattino) alle 18.00 della domenica. Parte_1
5) Al fine di garantire ai minori di poter trascorrere con entrambi i genitori le Festività più importanti dell'anno, autorizzare la madre, che si alternerà con il padre, a trascorrere con
i minori il giorno 24 dicembre o il 25 dicembre dalla mattina alle ore 10,00 alla sera ore 21,00; analogamente autorizzare la madre, che si alternerà con il padre, a trascorrere con i minori il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
6) Autorizzare il padre a trascorrere con i figli una settimana consecutiva (o non consecutiva) durante il periodo invernale previo accordo con la madre.
7) Per quanto concerne le vacanze estive, autorizzare il padre a trascorrere con i bambini due settimane consecutive o non consecutive previo accordo con la madre sul luogo e periodo di villeggiatura, da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno.
8) Le parti si impegnano vicendevolmente a comunicarsi ogni cambio di residenza e manifestano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti d'identità personale e del passaporto, anche per quanto riguarda i figli minori e Per_1 Per_2
9) Ordinare ai genitori di impegnarsi a rivedere l'assetto affidativo oggi concordato ut supra, adeguandolo alla maggiore autonomia che crescendo, i bambini acquisteranno.
pagina 2 di 5 10) Disporre che il signor corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 figli, ed entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 200,00 (€ 100,00 a figlio). Resta inteso che il contributo al mantenimento dei figli minori sarà soggetto ad aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. Le spese straordinarie saranno sostenute in misura del 50% tra gli ex coniugi. Le spese straordinarie per le quali è previsto il preventivo accordo tra le parti dovranno essere concordate in forma scritta- anche a mezzo telefono, whatsapp o altri canali social- e quindi documentate. Per l'individuazione e modalità delle spese straordinarie si richiamano le Linee Guida attualmente in essere presso il Tribunale di Varese.
11) L'assegno unico pari ad € 400,00 sarà integralmente percepito dalla sig.ra così CP_1 come l'indennità di frequenza del figlio , ammontante ad € 350,00. Per_1
Spese di giudizio compensate.
I sottoscritti e dichiarano, inoltre, di non Parte_1 Controparte_1 volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
AN (VA) in data 19.9.2016, con atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto
Comune dell'anno 2016, atto n. 3, Parte II, Serie A.
Dall'unione sono nati i figli minori (Varese) in data 27.12.2013 e Varese) in Per_1 Per_2
data 10.2.2019.
Con ricorso depositato in data 25.6.2025 ha adito il Tribunale chiedendo Parte_1
di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della moglie, di disporre l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori con collocamento presso lo stesso e regolamentazione delle frequentazioni materne con la prole, di assegnare la casa coniugale, sita in AN (VA), via XXIV Maggio n. 30, al padre, di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo mensile complessivo di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione annuale Istat
e oltre al 50% delle spese straordinarie, di disporre che il padre percepisca integralmente l'AUU nonché l'indennità di frequenza del figlio minore;
decorsi i termini di legge, di Per_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 5 Integrato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla domanda di Controparte_1
separazione e contestuale divorzio, chiedendo di rigettare la richiesta di addebito della separazione a suo carico formulata da controparte, di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé e regolamentazione delle frequentazioni paterne con la prole, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo mensile complessivo di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, di disporre che la madre percepisca integralmente l'AUU nonché
l'indennità di frequenza del figlio minore . Per_1
Con istanza congiunta depositata telematicamente in data 27.10.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e del divorzio, quindi il giudice relatore, con decreto del 28.10.2025, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 3.12.2025, il giudice relatore, lette le note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 5.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto:
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto,
i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale.
Gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e paiono rispondenti, anche in relazione ai profili economici, all'interesse morale e materiale dei figli minori.
3. Avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la pagina 4 di 5 prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio, ciò a cui si provvede con separata ordinanza.
4. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione collegiale, NON definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AN (VA) in CP_1
data 19.9.2016 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2016, atto n. 3, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di BESANO
(VA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
4. Spese al definitivo;
5. Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Arianna Carimati per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio svolta ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Varese, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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