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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/12/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
IA UC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 299 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
) nato a Parte_1 C.F._1
Marsala il 22.01.1972, Parte_2
nata a Marsala il [...] in [...] e C.F._2 nella qualità di genitori di Persona_1
) nata a [...] il [...], con l'avv. C.F._3
AN LO (pec domiciliazione:
Email_1
APPELLANTI
CONTRO
, (p.iva ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Dublino (Irlanda) con gli avv.ti
RE EL, e RA Di LI (pec domiciliazione
Email_2
APPELLATA
PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 28/2025 EMESSA DAL
GIUDICE DI PACE DI TRAPANI.
OGGETTO: trasporto aereo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 316 e 281decies c.p.c. e Parte_1
in proprio e n.q., hanno evocato, dinanzi al Parte_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Giudice di Pace di Trapani, chiedendone la condanna CP_1
al pagamento di 750,00 euro a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. Ce 261/2004, per il ritardo superiore alle tre ore accusato dal volo FR4874 del 30.06.2023 in servizio dall'aeroporto di Trapani
a quello di Pisa con partenza programmata alle ore 12:05.
Nel giudizio di primo grado si è costituita CP_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea in ragione della la non imputabilità a sé del ritardo contestato, determinato da condizioni metereologiche avverse, integranti circostanza eccezionale. Più in particolare, tale evento eccezionale ha coinvolto l'aeromobile 9H-
QDM, su cui avrebbero dovuto viaggiare gli attori, in una delle precedenti tratte operate dallo stesso mezzo, nella medesima giornata (quella da Barcellona Girona a Pisa - volo FR9241 -, a seguito della quale il medesimo aeromobile avrebbe dovuto servire la tratta Pisa-Trapani - volo FR4873 – prima di operare la tratta oggetto di causa Trapani-Pisa - volo FR4874 -): le condizioni metereologiche avverse sulla prima tratta sopra indicata hanno impedito l'atterraggio dell'aeromobile 9H-QDM presso lo scalo toscano, costringendo l'equipaggio a deviare la rotta e atterrare su
Bologna, sicché la compagnia aerea ha dovuto riprogrammare i successivi voli con aeromobile ed equipaggio di riserva, con un inevitabile ritardo nel servizio.
Con la sentenza oggi appellata il Giudice di Pace di Trapani ha rigettato il ricorso, accogliendo la tesi del vettore aereo, e compensato le spese di lite.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
e in proprio e n.q., ora Parte_1 Parte_2
propongono appello avverso la suddetta sentenza emessa dal
Giudice di Pace ritenendo, tra l'altro, insufficiente la prova in ordine all'adozione di ogni misura utile a minimizzare i disagi subiti dai passeggeri, idonea a legittimare l'esclusione dell'indennizzo in caso di circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 5, c. 3 Reg. CE 261/2004.ù
Si è costituita nel presente grado di giudizio CP_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 339, comma 3, c.p.c., nonché per la nullità della notifica dell'atto introduttivo del gravame (per essere stata effettuata nei confronti della sola parte appellata personalmente e non anche nei confronti del difensore domiciliatario nel giudizio di primo grado). Nel
merito, l'appellata evidenzia l'infondatezza del gravame ribadendo l'esistenza, nel caso di specie, di una circostanza eccezionale che esime il vettore dall'obbligo della compensazione pecuniaria.
*.*.*
Le eccezioni preliminari svolte dall'appellata sono infondate.
In relazione alla contestata ammissibilità dell'appello ex art. 339, comma 3, c.p.c. (per cui “le sentenze del giudice di pace pronunciate
secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili
esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione
di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della
materia”) si osserva che, nella sentenza impugnata, il Giudice di
Pace non ha deciso secondo equità. Infatti il ricorso originario è stato rigettato perché ritenuto infondato nel merito, in applicazione
Tribunale di Trapani Sezione Civile
delle circostanze esimenti la responsabilità del vettore aereo, dettate dal Regolamento CE 261/2004.
Quanto all'ulteriore eccezione riguardante la nullità della notifica dell'appello nei confronti della sola parte personalmente e non anche del difensore, occorre rilevare che la violazione della disciplina sulla notifica dell'impugnazione (330 c.p.c.), comporta la nullità della notificazione che può essere sanata dalla costituzione della parte convenuta (nel caso di specie regolarmente avvenuta in data 18.08.2025)
Nel merito l'appello è fondato.
La questione principale riguarda l'applicabilità o meno, nel caso di specie, della causa di esonero da responsabilità di cui all'art. 5, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 261/2004, secondo cui il vettore aereo non è tenuto a corrispondere la compensazione pecuniaria di cui al successivo articolo 7 se può dimostrare
(incombendo dunque sul vettore l'onere della prova) che la cancellazione (nel caso di specie ritardo), è dipesa da “circostanze
eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero
state adottate tutte le misure del caso”.
Orbene, la tesi sostenuta dalla compagnia aerea, secondo cui il
ritardo del volo FR4874 del 30.06.2024, operante la tratta CP_1
Trapani-Pisa, è stata l'inevitabile conseguenza del verificarsi di una circostanza eccezionale, non imputabile al vettore (rilevante ex art. 5, c. 3 Reg. cit.) costituita, dalle avverse condizioni atmosferiche
“sulla zona aeroportuale di Pisa”, non appare accoglibile.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Secondo la Corte di Giustizia, con sentenza del 23 marzo 2021
resa nella causa C-28/20 “L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n.
261/2004, letto alla luce dei considerando 14 e 15 di quest'ultimo, esonera
... il vettore aereo operativo da tale obbligo di compensazione pecuniaria se
è in grado di dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a
«circostanze eccezionali» che non si sarebbero comunque potute evitare
anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Inoltre, qualora si
verifichino simili circostanze, il vettore aereo operativo è altresì tenuto a
dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi
di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di
risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la
cancellazione del volo interessato”.
Indi il vettore non solo deve dimostrare l'esistenza della circostanza eccezionale ed il nesso di causalità diretto e ineludibile tra tale circostanza e la cancellazione del volo, ma deve anche provare di avere adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il danno al passeggero.
Nel caso di specie, è certo che il 30.06.2023 un evento eccezionale (avverse condizioni meteo) ha colpito una delle tratte che l'aeromobile 9H-QDM, destinato a servire alle ore 12.05 la tratta
Trapani-Pisa, doveva operare in precedenza rispetto a quest'ultima
(segnatamente il volo FR9241 da Barcellona a Pisa, a seguito del quale il medesimo aeromobile avrebbe dovuto servire la trattata
Trapani-Pisa volo FR4873, prima, della tratta inversa con il volo oggetto di causa FR4874).
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Epperò, ritiene il Tribunale che le avverse condizioni metereologiche, che, intorno alle ore 08.30 del 30.06.2023, hanno impedito l'atterraggio dell'aeromobile 9H-QDM proveniente da
Barcellona presso lo scalo di Pisa (costringendo l'equipaggio a deviare la rotta su Bologna), se può costituire circostanza eccezionale idonea a giustificare il ritardo del volo immediatamente successivo (nella specie il Pisa-Trapani FR4873), non può parimenti giustificare il grave ritardo, superiore alle tre ore, anche di tutti gli altri voli “seguenti” che, nella stessa giornata, il medesimo aeromobile avrebbe dovuto operare, tra cui quello per cui è causa.
Infatti, considerati l'orario di verificazione dell'evento eccezionale (ore 07.00 circa, cfr. documentazione prodotta dal vettore) e l'orario di partenza del volo per cui è causa (ore 12.05),
deve ritenersi che la compagnia aerea aveva tutto il tempo e le possibilità di evitare che quest'ultimo volo giungesse a destinazione con oltre tre ore di ritardo, operando, ad esempio, un riposizionamento sullo scalo di Trapani (laddove non già presenti in tale aerostazione) di un aeromobile e di un equipaggio di riserva:
tale misura infatti, oltre ad apparire idonea a far fronte ai disagi per i passeggeri, non può ritenersi sproporzionata, considerato, anche,
che avrebbe riverberato effetti favorevoli per il vettore aereo connessi alla possibilità di rientrare dei ritardi di tutta la catena dei voli successivi.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello e l'integrale riforma della sentenza impugnata, con condanna di al pagamento CP_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
della somma di euro 250,00, a ciascuna parte appellante, a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo del volo n. FR4874, CP_1
operante la tratta Trapani-Pisa, con partenza programmata per il 30
giugno 2023 alle ore 12.05.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e vanno liquidate come in dispositivo, per entrambi i CP_1
gradi di giudizio in applicazione dei parametri minimi (per la semplicità delle questioni trattate) previsti dalle tabelle nn. 1 e 2
allegate al D.M. 55/14 per le cause di valore fino ad € 1.100, con esclusione della fase istruttoria (non svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie integralmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza della sentenza n. 28/2025 rg, n. 846/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Trapani,
- condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
, (in proprio e n.q. di Parte_1 Parte_2
genitori di ) dell'importo di € 250,00 Persona_1
ciascuno (per un totale di euro 750,00), oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
- Condanna al pagamento in favore delle parti CP_2
appellanti delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio svolti, che liquida, in complessivi euro 372,00 per
Tribunale di Trapani Sezione Civile
compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta ed oltre esborsi documentati.
Così deciso in Trapani, in data 28/12/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo IA UC
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
IA UC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 299 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
) nato a Parte_1 C.F._1
Marsala il 22.01.1972, Parte_2
nata a Marsala il [...] in [...] e C.F._2 nella qualità di genitori di Persona_1
) nata a [...] il [...], con l'avv. C.F._3
AN LO (pec domiciliazione:
Email_1
APPELLANTI
CONTRO
, (p.iva ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Dublino (Irlanda) con gli avv.ti
RE EL, e RA Di LI (pec domiciliazione
Email_2
APPELLATA
PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 28/2025 EMESSA DAL
GIUDICE DI PACE DI TRAPANI.
OGGETTO: trasporto aereo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 316 e 281decies c.p.c. e Parte_1
in proprio e n.q., hanno evocato, dinanzi al Parte_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Giudice di Pace di Trapani, chiedendone la condanna CP_1
al pagamento di 750,00 euro a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. Ce 261/2004, per il ritardo superiore alle tre ore accusato dal volo FR4874 del 30.06.2023 in servizio dall'aeroporto di Trapani
a quello di Pisa con partenza programmata alle ore 12:05.
Nel giudizio di primo grado si è costituita CP_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea in ragione della la non imputabilità a sé del ritardo contestato, determinato da condizioni metereologiche avverse, integranti circostanza eccezionale. Più in particolare, tale evento eccezionale ha coinvolto l'aeromobile 9H-
QDM, su cui avrebbero dovuto viaggiare gli attori, in una delle precedenti tratte operate dallo stesso mezzo, nella medesima giornata (quella da Barcellona Girona a Pisa - volo FR9241 -, a seguito della quale il medesimo aeromobile avrebbe dovuto servire la tratta Pisa-Trapani - volo FR4873 – prima di operare la tratta oggetto di causa Trapani-Pisa - volo FR4874 -): le condizioni metereologiche avverse sulla prima tratta sopra indicata hanno impedito l'atterraggio dell'aeromobile 9H-QDM presso lo scalo toscano, costringendo l'equipaggio a deviare la rotta e atterrare su
Bologna, sicché la compagnia aerea ha dovuto riprogrammare i successivi voli con aeromobile ed equipaggio di riserva, con un inevitabile ritardo nel servizio.
Con la sentenza oggi appellata il Giudice di Pace di Trapani ha rigettato il ricorso, accogliendo la tesi del vettore aereo, e compensato le spese di lite.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
e in proprio e n.q., ora Parte_1 Parte_2
propongono appello avverso la suddetta sentenza emessa dal
Giudice di Pace ritenendo, tra l'altro, insufficiente la prova in ordine all'adozione di ogni misura utile a minimizzare i disagi subiti dai passeggeri, idonea a legittimare l'esclusione dell'indennizzo in caso di circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 5, c. 3 Reg. CE 261/2004.ù
Si è costituita nel presente grado di giudizio CP_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 339, comma 3, c.p.c., nonché per la nullità della notifica dell'atto introduttivo del gravame (per essere stata effettuata nei confronti della sola parte appellata personalmente e non anche nei confronti del difensore domiciliatario nel giudizio di primo grado). Nel
merito, l'appellata evidenzia l'infondatezza del gravame ribadendo l'esistenza, nel caso di specie, di una circostanza eccezionale che esime il vettore dall'obbligo della compensazione pecuniaria.
*.*.*
Le eccezioni preliminari svolte dall'appellata sono infondate.
In relazione alla contestata ammissibilità dell'appello ex art. 339, comma 3, c.p.c. (per cui “le sentenze del giudice di pace pronunciate
secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili
esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione
di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della
materia”) si osserva che, nella sentenza impugnata, il Giudice di
Pace non ha deciso secondo equità. Infatti il ricorso originario è stato rigettato perché ritenuto infondato nel merito, in applicazione
Tribunale di Trapani Sezione Civile
delle circostanze esimenti la responsabilità del vettore aereo, dettate dal Regolamento CE 261/2004.
Quanto all'ulteriore eccezione riguardante la nullità della notifica dell'appello nei confronti della sola parte personalmente e non anche del difensore, occorre rilevare che la violazione della disciplina sulla notifica dell'impugnazione (330 c.p.c.), comporta la nullità della notificazione che può essere sanata dalla costituzione della parte convenuta (nel caso di specie regolarmente avvenuta in data 18.08.2025)
Nel merito l'appello è fondato.
La questione principale riguarda l'applicabilità o meno, nel caso di specie, della causa di esonero da responsabilità di cui all'art. 5, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 261/2004, secondo cui il vettore aereo non è tenuto a corrispondere la compensazione pecuniaria di cui al successivo articolo 7 se può dimostrare
(incombendo dunque sul vettore l'onere della prova) che la cancellazione (nel caso di specie ritardo), è dipesa da “circostanze
eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero
state adottate tutte le misure del caso”.
Orbene, la tesi sostenuta dalla compagnia aerea, secondo cui il
ritardo del volo FR4874 del 30.06.2024, operante la tratta CP_1
Trapani-Pisa, è stata l'inevitabile conseguenza del verificarsi di una circostanza eccezionale, non imputabile al vettore (rilevante ex art. 5, c. 3 Reg. cit.) costituita, dalle avverse condizioni atmosferiche
“sulla zona aeroportuale di Pisa”, non appare accoglibile.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Secondo la Corte di Giustizia, con sentenza del 23 marzo 2021
resa nella causa C-28/20 “L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n.
261/2004, letto alla luce dei considerando 14 e 15 di quest'ultimo, esonera
... il vettore aereo operativo da tale obbligo di compensazione pecuniaria se
è in grado di dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a
«circostanze eccezionali» che non si sarebbero comunque potute evitare
anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Inoltre, qualora si
verifichino simili circostanze, il vettore aereo operativo è altresì tenuto a
dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi
di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di
risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la
cancellazione del volo interessato”.
Indi il vettore non solo deve dimostrare l'esistenza della circostanza eccezionale ed il nesso di causalità diretto e ineludibile tra tale circostanza e la cancellazione del volo, ma deve anche provare di avere adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il danno al passeggero.
Nel caso di specie, è certo che il 30.06.2023 un evento eccezionale (avverse condizioni meteo) ha colpito una delle tratte che l'aeromobile 9H-QDM, destinato a servire alle ore 12.05 la tratta
Trapani-Pisa, doveva operare in precedenza rispetto a quest'ultima
(segnatamente il volo FR9241 da Barcellona a Pisa, a seguito del quale il medesimo aeromobile avrebbe dovuto servire la trattata
Trapani-Pisa volo FR4873, prima, della tratta inversa con il volo oggetto di causa FR4874).
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Epperò, ritiene il Tribunale che le avverse condizioni metereologiche, che, intorno alle ore 08.30 del 30.06.2023, hanno impedito l'atterraggio dell'aeromobile 9H-QDM proveniente da
Barcellona presso lo scalo di Pisa (costringendo l'equipaggio a deviare la rotta su Bologna), se può costituire circostanza eccezionale idonea a giustificare il ritardo del volo immediatamente successivo (nella specie il Pisa-Trapani FR4873), non può parimenti giustificare il grave ritardo, superiore alle tre ore, anche di tutti gli altri voli “seguenti” che, nella stessa giornata, il medesimo aeromobile avrebbe dovuto operare, tra cui quello per cui è causa.
Infatti, considerati l'orario di verificazione dell'evento eccezionale (ore 07.00 circa, cfr. documentazione prodotta dal vettore) e l'orario di partenza del volo per cui è causa (ore 12.05),
deve ritenersi che la compagnia aerea aveva tutto il tempo e le possibilità di evitare che quest'ultimo volo giungesse a destinazione con oltre tre ore di ritardo, operando, ad esempio, un riposizionamento sullo scalo di Trapani (laddove non già presenti in tale aerostazione) di un aeromobile e di un equipaggio di riserva:
tale misura infatti, oltre ad apparire idonea a far fronte ai disagi per i passeggeri, non può ritenersi sproporzionata, considerato, anche,
che avrebbe riverberato effetti favorevoli per il vettore aereo connessi alla possibilità di rientrare dei ritardi di tutta la catena dei voli successivi.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello e l'integrale riforma della sentenza impugnata, con condanna di al pagamento CP_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
della somma di euro 250,00, a ciascuna parte appellante, a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo del volo n. FR4874, CP_1
operante la tratta Trapani-Pisa, con partenza programmata per il 30
giugno 2023 alle ore 12.05.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e vanno liquidate come in dispositivo, per entrambi i CP_1
gradi di giudizio in applicazione dei parametri minimi (per la semplicità delle questioni trattate) previsti dalle tabelle nn. 1 e 2
allegate al D.M. 55/14 per le cause di valore fino ad € 1.100, con esclusione della fase istruttoria (non svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie integralmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza della sentenza n. 28/2025 rg, n. 846/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Trapani,
- condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
, (in proprio e n.q. di Parte_1 Parte_2
genitori di ) dell'importo di € 250,00 Persona_1
ciascuno (per un totale di euro 750,00), oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
- Condanna al pagamento in favore delle parti CP_2
appellanti delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio svolti, che liquida, in complessivi euro 372,00 per
Tribunale di Trapani Sezione Civile
compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta ed oltre esborsi documentati.
Così deciso in Trapani, in data 28/12/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo IA UC
Tribunale di Trapani Sezione Civile