Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00428/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01788/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1788 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Viscusi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, lungarno Vespucci 18;
contro
Questura di Pistoia, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
-del decreto prot. n. -OMISSIS- (-OMISSIS-) del -OMISSIS- con cui il Questore della Provincia di Pistoia ha respinto l'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e della carta europea d'arma da fuoco presentata dal Signor -OMISSIS- -OMISSIS- (atto notificato in data -OMISSIS- con prot. n. -OMISSIS-);
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché incognito, ivi inclusa la comunicazione dei motivi ostativi atto -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Pistoia e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. UI OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente era titolare della licenza di porto d’armi per uso caccia, a suo dire, a decorrere dal 1994.
Dopo aver acquisito le osservazioni dell’interessato, il Questore di Pistoia, con decreto -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, -OMISSIS- (notificato il successivo -OMISSIS-), respingeva l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e della carta europea d’arma da fuoco presentata dal ricorrente, richiamando due sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti intervenute nei suoi confronti (in particolare, si tratta della sentenza -OMISSIS- n. -OMISSIS- del Tribunale di Pistoia, per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e della sentenza del G.U.P. di Pistoia -OMISSIS-, n. -OMISSIS- per vari fatti di bancarotta fraudolenta) e la necessità che “il titolare della licenza debba essere persona esente da mende ed al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo e nei confronti del quale esista completa sicurezza circa il buon uso delle armi, in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza, …(tenendo peraltro) in considerazione che la caccia è un’attività ludica e ogni autorizzazione o licenza in materia di armi è un interesse legittimo, e non un diritto soggettivo, (e che) le valutazioni della P.A. possono basarsi su qualunque atto idoneo a descrivere il comportamento e l’affidabilità del soggetto in materia di armi”.
Il provvedimento di diniego era impugnato da parte ricorrente, sulla base di censure di: 1) violazione e falsa applicazione artt. 11 e 43 del R.D. 18.6.1931, n. 773, violazione e falsa applicazione art. 3 l. 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità, carenza assoluta della motivazione e difetto di istruttoria; 2) violazione e falsa applicazione artt. 11 e 43 del R.D. 18.6.1931, n. 773, violazione e falsa applicazione art. 3 l. 7.8.1990, n. 241, violazione e falsa applicazione Circolare Ministeriale n. 557/B.9471-10100.2 (4)1 del 9.5.2023, eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza assoluta di motivazione e difetto di istruttoria; 3) violazione e falsa applicazione artt. 11 e 43 del R.D. 18.6.1931, n. 773, violazione e falsa applicazione art. 3 l. 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza assoluta di motivazione e difetto di istruttoria; 4) violazione e falsa applicazione artt. 3 e 10 bis l. 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio endoprocedimentale, eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza assoluta di motivazione e difetto di istruttoria.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.
Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2026, il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. In via preliminare, la Sezione deve rilevare come permanga l’interesse alla decisione del ricorso, non essendo stata dimostrata in giudizio la conclusione del procedimento aperto dalla nota -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- della Prefettura di Pistoia (versata in giudizio da ambedue le parti) con l’eventuale intervento di un divieto di detenere armi ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. (che, per effetto del suo effetto assolutamente ostativo alla detenzione delle armi, importerebbe, se non annullato, la cessazione dell’interesse alla decisione del ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego della licenza di porto d’armi).
2.1. I primi due motivi di ricorso possono poi essere decisi congiuntamente e devono essere accolti, risultando assolutamente fondati.
Con riferimento alla questione principale proposta con il primo motivo di ricorso, la giurisprudenza del T.A.R. Toscana ha ormai superato una posizione più rigorista (testimoniata da T.A.R. Toscana, sez. I, 26 novembre 2001, n. 1686) per approdare ad una nuova ricostruzione che, in fattispecie sostanzialmente analoghe a quella che ci occupa (condanne per bancarotta fraudolenta), ha sostanzialmente accolto la tesi proposta da parte ricorrente (in questo senso, si vedano T.A.R. Toscana, sez. II, 17 luglio 2023, n. 746 e la più risalente sentenza in forma abbreviata 24 novembre 2016, n. 1692).
La soluzione è poi stata recentemente ribadita da una recente ed argomentata sentenza della Sezione che può essere richiamata anche in funzione motivazionale della presente decisione: “l’art. 43 del T.u.l.p.s., stabilisce che il diniego di porto d’armi, oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, è atto dovuto nei confronti di: a) chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; c) chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può, invece, essere discrezionalmente ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi (comma 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale del 16 dicembre 1993, n. 440, nella parte in cui pone a carico dell’interessato l’onere di provare la sua buona condotta).
… Nella fattispecie in esame viene il rilievo questa seconda ipotesi, essendo stata basata, la valutazione della mancanza della buona condotta, sull’intervenuta condanna per un reato non automaticamente ostativo.
È pacifico che l’Amministrazione, titolare del potere di rilascio e revoca dei titoli di polizia aventi contenuto ampliativo della sfera giuridica dei privati quanto alla disponibilità ed all’uso delle armi, goda di ampia discrezionalità nella valutazione della sussistenza o, all’inverso, del venir meno dei presupposti legittimanti la detenzione o il porto, così come normativamente fissati in particolare dall’art. 43, comma 2, sopra citato.
Tuttavia, l’esercizio di tale discrezionalità spettante all’Amministrazione non può che essere conformato al rigoroso rispetto del principio di legalità. Essendo da una parte la legge a definire gli obiettivi cui è preordinato il potere di rilascio/revoca del titolo di polizia (obiettivi essenzialmente riconducibili all’esigenza di evitare che la disponibilità di armi da parte di soggetti inaffidabili possa tradursi nel pericolo per la pubblica e privata incolumità e sicurezza); e spettando invece all’Amministrazione stabilire in concreto, applicando i pertinenti parametri normativi, i casi in cui i suddetti beni potrebbero essere esposti a pericolo.
Il vincolo dell’azione amministrativa ai fini determinati dalla legge dunque impone all’Amministrazione di dare rilievo alle sole circostanze suscettibili di riflettersi in senso negativo sul perseguimento dei suddetti obiettivi e, quindi, dotate di una qualificata rilevanza causale, sebbene in un’ottica di tipo probabilistico, ai fini della compromissione dei beni della sicurezza e della pubblica e privata incolumità oggetto di tutela.
Tali circostanze, va chiarito, non devono essere necessariamente riconducibili alla sfera del penalmente rilevante, né essere concretamente qualificate in tal senso da una sentenza di condanna, avendo carattere innominato ed essendo la loro selezione ispirata unicamente al criterio della loro rilevanza ai fini della formulazione di una ragionevole e proporzionata prognosi di pericolo.
Inoltre, anche quando trovino riflesso in uno specifico paradigma di carattere penale, non è necessario, per poterne ricavarne elementi sintomatici ai fini dell’esercizio del potere di diniego del titolo, che tali circostanze presentino dirette connessioni con la materia delle armi, dal momento che, ad esempio, anche un comportamento penalmente rilevante inerente ad altra tipologia criminosa può costituire la base indiziaria da cui trarre persuasive ragioni di preoccupazione circa l’attitudine dell’interessato a conformarsi al rigoroso rispetto delle norme, comprese quelle che presiedono all’uso delle armi e garantiscono che esso avvenga senza recare pregiudizio ai beni suindicati.
Laddove, tuttavia, la connessione del comportamento – per quanto illecito secondo valutazioni condotte alla stregua dei parametri forniti da altri rami dell’ordinamento, come quello penale, civile o disciplinare – con il pericolo di abuso delle armi sia del tutto evanescente, non risultando il comportamento connotato da modalità realizzative che consentano di arguire in chi lo ha commesso una personalità incline alla inosservanza delle regole di convivenza e di rispetto della sfera giuridica altrui, l’adozione del provvedimento di divieto o di mancato rinnovo del titolo finirebbe per essere scollegato dalla sua finalità tipica, per assumere una connotazione di segno punitivo aggiuntiva rispetto alla sanzione eventualmente comminata in altra sede (penale o disciplinare) a carico del responsabile (cfr. Cons. Stato, III sez. n. 9637 del 2025)” (T.A.R. Toscana, sez. IV, 23 dicembre 2025, n. 2116).
Il mero richiamo di una condanna per il reato di bancarotta fraudolenta deve pertanto essere ritenuto del tutto “insufficiente a motivare il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile, in quanto la (presunta) commissione di una isolata condotta di bancarotta fraudolenta da parte di un soggetto incensurato e immune da qualsivoglia altro pregiudizio, non è di per sé significativa di una determinata attitudine antisociale e dunque del pericolo di abuso delle armi, e non può perciò essere assunta come unico elemento indiziario della ridotta affidabilità in materia di detenzione di armi. La decisione amministrativa qui contestata appare piuttosto fondata su un mero automatismo con la pendenza del processo penale a carico del ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta ma, come sopra illustrato, questa unica circostanza non è sufficiente a motivare il divieto di cui si tratta, come anche correttamente rappresentato nel ricorso. La condotta penalmente illecita attribuita al ricorrente si è infatti svolta nell’ambito dei reati contro il patrimonio da cui in genere non è possibile, secondo un criterio logico presuntivo, dedurre in modo automatico implicazioni in ordine al pericolo di abuso delle armi (cfr. T.a.r. Toscana: II sez., 12 dicembre 2022 n. 1445; II sez. 17 luglio 2023, n. 746; T.a.r. Lombardia, Milano, 22 novembre 2021, n. 2593). In altre parole, il Collegio non nega (quindi) che l’Amministrazione possa trarre argomenti presuntivi anche da tali tipi di reato, ma ciò deve avvenire, anche al fine di evitare ingiusti automatismi, in un contesto che ponga in rilievo le peculiarità del caso e indichi gli ulteriori elementi indiziari suscettibili di tracciare un profilo di inaffidabilità del soggetto nell’uso delle armi” (T.A.R. Toscana, sez. IV, 23 dicembre 2025, n. 2116).
Del resto anche la seconda problematica posta a base del primo motivo di ricorso (quella relativa agli effetti delle sentenze di applicazione della pena a richiesta delle parti) ha recentemente trovato, nella giurisprudenza della Sezione, pieno riscontro nel senso prospettato da parte ricorrente, con riferimento all’istituto dell’interdittiva antimafia (T.A.R. Toscana, sez. IV, 23 dicembre 2024, n. 1538) ed alla materia delle armi (T.A.R. Toscana, sez. IV, 24 febbraio 2025, n. 295); a seguito anche della nuova formulazione normativa della previsione di cui all’art. 445, comma 1- bis del c.p.p. (nelle modificazioni disposte dall’art. 25, 1° comma, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) è stato, infatti, rilevato come i comportamenti posti a base delle sentenze penali possano certamente essere utilizzati anche in sede amministrativa, ma sulla base di una “ricostruzione autonoma dei comportamenti assunti dagli interessati sulla base di varia documentazione (anche proveniente dagli atti penali, ove utilizzabili) che non è minimamente intaccata dai principi sopra enunciati e che non è certamente esclusa dalla riforma Cartabia.
Deve però trattarsi di una ricostruzione autonoma dei comportamenti posti a base della vicenda penale e della complessiva possibilità che si tratti di fatti indicativi di una (possibile) infiltrazione della criminalità organizzata che non può esaurirsi nel mero richiamo della sentenza di patteggiamento, dei capi di imputazione (la cui elencazione non implica certo un qualche accertamento in ordine alla responsabilità dell’imputato) o anche nel richiamo delle argomentazioni presenti nel testo della sentenza (e che, nel caso che occupa, risultano particolarmente lunghe ed articolate) in ordine alla fondatezza dell’ipotesi accusatoria ed all’impossibilità di procedere all’assoluzione ai sensi dell’art. 129, 1° comma c.p.p.; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di parti costitutive della sentenza di patteggiamento che oggi incorrono nel divieto previsto dall’art. 445, comma- bis c.p.p. e che non possono essere utilizzate a fini probatori nel procedimento amministrativo, esaurendo ormai i propri effetti (soprattutto ai fini della verifica in ordine alla mancanza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129, 1° comma c.p.p.) nell’ambito penalistico.
Quanto sopra rilevato, non esclude però la possibilità di utilizzare il “materiale penalistico” (ove ovviamente utilizzabile) in sede amministrativa, ma questo “trasbordo” non può esaurirsi nel solo richiamo di argomentazioni utilizzate ad altri fini, dovendo costituire oggetto di un’autonoma valutazione amministrativa” (T.A.R. Toscana, sez. IV, 23 dicembre 2024, n. 1538).
2.2. Nel caso di specie, il provvedimento di diniego si basa certamente su quel puro e semplice richiamo di sentenze di applicazione della pena a richiesta delle parti che risulta del tutto insufficiente, per quanto rilevato dalla Sezione a partire dalla sentenza 23 dicembre 2024, n. 1538, ad integrare quella ricostruzione autonoma dei comportamenti ostativi richiesta dalla nuova formulazione della previsione di cui all’art. 445, comma 1- bis del c.p.p. ed una simile rilevazione risulta già essere idonea a determinare l’annullamento del provvedimento.
Per di più, il richiamo delle sentenze di applicazione della pena su richiesta con riferimento a fatti di bancarotta fraudolenta e ad altre fattispecie di reato non implicanti il ricorso alla violenza (come l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) e le connesse (e generiche) argomentazioni a base discrezionale sull’inaffidabilità del ricorrente non possono essere automaticamente ritenute idonee a dimostrare l’attitudine antisociale e il pericolo di abuso delle armi, potendosi certo “trarre argomenti presuntivi anche da tali tipi di reato, ma …, anche al fine di evitare ingiusti automatismi, in un contesto che ponga in rilievo le peculiarità del caso e indichi gli ulteriori elementi indiziari suscettibili di tracciare un profilo di inaffidabilità del soggetto nell’uso delle armi” (T.A.R. Toscana, sez. IV, 23 dicembre 2025, n. 2116).
La fondatezza del primo e secondo motivo di ricorso permette poi di procedere all’assorbimento delle ulteriori censure proposte da parte ricorrente, trattandosi comunque di questioni (come nel caso del terzo motivo, relativo alla rilevanza del lungo tempo trascorso dalla commissione dei reati) destinate a trovare considerazione in sede di rinnovazione del procedimento e nel dovuto contraddittorio con il ricorrente.
3. In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguenziale annullamento del provvedimento impugnato; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del decreto -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, -OMISSIS- del Questore di Firenze.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO GI, Presidente
UI OL, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI OL | DO GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.