Sentenza breve 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 14/04/2025, n. 7309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7309 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07309/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03986/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3986 del 2025, proposto da Siciliaroma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Di Stasio, Fabio Arigoni, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Di Stasio in MA, via Dardanelli n. 46;
contro
MA AL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Dante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della Determinazione Dirigenziale Numero Repertorio CA/79/2025, Numero Protocollo CA/5322/2025 del 13.01.2025, adottata dal Municipio MA I Centro - U.O. Amministrativa E.Q. SUAP Ambito Prati, notificata il 17.01.2025, con la quale veniva comunicato il diniego all’istanza Prot. CA/214753 del 18.12.2022 di rilascio di nuova concessione per occupazione di suolo pubblico permanente a servizio del locale ubicato in Piazza Cola di Rienzo n. 70-72 - MA, e veniva giustificato il silenzio-rifiuto a provvedere sull’istanza di revisione del PMO di Piazza Cola di Rienzo meglio descritto qui di seguito, e di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenziali, comunque connessi al predetto provvedimento impugnato in via principale, ovvero:
- il Piano di Massima Occupabilità di Piazza Cola di Rienzo adottato con D.C.M. n.17 Prot. CR/31699 del 21/28 giugno 2011 e approvato con D.C.M. n.23 del 21 luglio 2011 Prot. N.38512/11 dell’allora Municipio XVII e mai comunicate alla ricorrente, con i relativi allegati;
- le sopra citate Deliberazioni del Consiglio del Municipio XVII di MA AL (ora Municipio ROMA I Centro) con cui è stato adottato ed approvato il suddetto Piano di Massima Occupabilità;
- il silenzio dell’amministrazione, con particolare riferimento al Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive e da ultimo, della Giunta Capitolina, serbato sull’istanza di revisione del suddetto PMO presentata dalla ricorrente il 19.06.2023 avente Prot. CA/121148 ed integrata il 22.06.2023 con Prot. CA/124128;
- la nota Prot. QH/2025/930 acquisita dal Municipio ROMA I Centro con Prot. CA/2025/3018 del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive con cui veniva “giustificato” il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di revisione del PMO proposta dalla ricorrente, comunicando che la presentazione delle proposte di revisione dei Piani di Massima Occupabilità prevista dal Regolamento OSP di cui alla DAC n.21/2021, sarebbe sospesa in base a quanto disposto da ultimo con la D.A.C. n.142/2023;
- la D.A.C. n.43/2022 punto 8 e la medesima D.A.C. n.142/2023, nei punti in cui si prefiggono espressamente di disciplinare, in via transitoria, le osp emergenziali, ed invece prevedono una disposizione che riguarda le osp permanenti, ove appunto, la prima prevede la sospensione dell’applicazione dell’art.10 del Regolamento OSP (DAC n.21/2021) circa la presentazione delle proposte di revisione dei PMO sino al 31.12.2022, e la seconda prevede la suddetta sospensione della presentazione delle proposte di revisione dei PMO sino al 31.12.2023 e, per effetto della proroga disposta dalla normativa statale in ordine alla permanenza delle osp emergenziali, sino al “…termine di scadenza delle O.S.P. emergenziali disposto dalla normativa statale”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di MA AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO CHE:
- la società ricorrente, che esercita attività di ristorazione in locale sito in Piazza Cola di Rienzo, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con atti presupposti, con cui gli uffici capitolini hanno respinto l’istanza dalla medesima presentata per ottenere una concessione per occupazione di suolo pubblico necessaria all’allestimento di un dehors a servizio dell’attività;
- il diniego, sulla base dei pareri espressi dalle competenti strutture, è motivato con richiamo al PMO dell’area, rilevando che lo stesso non prevede occupazioni concedibili per i civici di interesse e che l’occupazione è distante dal fronte edificio, respingendo, altresì, la richiesta di revisione del PMO inoltrata dalla ricorrente perché, ai sensi del combinato disposto delle Deliberazioni dell’A.C. n. 43/2022 e 143/2023, le richieste di revisione dei Piani sono attualmente sospese fino al 31.12.2025 (termine ad oggi così prorogato per il godimento delle cosiddette osp-covid, per le quali i Piani non trovano applicazione);
- avverso tale provvedimento la ricorrente ha lamentato, in estrema sintesi, violazione di legge (artt.1, 3, 10 bis e 16 della L. 241/90, Regolamento OSP e COSAP di ROMA AL, del D.P.R. n. 31/2017, all’Allegato A, comma A.17, anche sotto il profilo del superamento dei termini previsti per l’espressione dei pareri da parte delle strutture capitoline, nonché della violazione delle garanzie procedimentali), illogicità e carenza di motivazione, difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza, eccesso di potere, sviamento, travisamento dei fatti, carenza e totale erroneità e carenza dei presupposti di fatto e di diritto;
- MA AL si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e depositando gli atti del fascicolo;
CONSIDERATO che il ricorso è palesemente fondato e può dunque essere definito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti alla odierna camera di consiglio;
RITENUTO, invero, che il diniego impugnato – come correttamente denunciato – è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione, essendosi l’ufficio procedente limitato a richiamare i pareri espressi dalle altre strutture capitoline, che non risultano invece pertinenti nella specifica fattispecie anche alla luce delle osservazioni svolte dalla società istante, che tuttavia non sono state valutate, con conseguente violazione anche del diritto di partecipazione procedimentale (sul ruolo dell’ufficio procedente e, dunque, del responsabile del procedimento, si vedano, tra le altre, sentenze Tar Lazio n. 20134/2024; n. 8245/2024; n. 10022/2023);
RILEVATO, infatti, che:
- come il Tribunale ha già ripetutamente chiarito ( ex multis , Tar Lazio sentenze n. 4573/2024 e n. 6391/2024), la circostanza per cui il PMO dell’area di interesse non prevede occupazioni concedibili per il civico indicato dalla ricorrente non è di per sé ostativa al rilascio della concessione, avendo MA AL scelto di adottare i Piani come “fotografie” degli esercizi di ristorazione presenti in ogni zona in un determinato momento storico, con la conseguenza che tali Piani debbono necessariamente essere rivisti al verificarsi di una modifica dello stato dei luoghi (per esempio, per l’apertura di un nuovo esercizio di ristorazione, anche per il dovuto rispetto della concorrenza fra gli operatori commerciali nell’uso del suolo pubblico; in materia Tar Lazio n. 22242/2024);
- quanto sopra, a maggior ragione, vale per il PMO della Piazza Cola di Rienzo di cui qui si discute, che risulta essere stato redatto tramite la individuazione di quattro settori e la indicazione di aree astrattamente occupabili, in cui potrebbe quindi rientrare anche quella richiesta dalla ricorrente, la cui posizione all’epoca di redazione del PMO non risulta essere stata affatto contemplata, per motivi che quindi evidentemente non derivano dalla tutela di pubblici interessi sottesa alla redazione dei Piani;
- il Regolamento capitolino in materia di occupazioni non reca un divieto di osp sul marciapiede a distanza dal fabbricato, tanto più allorquando – come nella specie – le ampie dimensioni del marciapiede lo consentano e ciò sia, peraltro, evidentemente necessario per consentire il flusso pedonale senza ingombri in corrispondenza di tutti i numerosi esercizi che affacciano sul marciapiede stesso, trattandosi di zona notoriamente commerciale;
- la sospensione della procedura di revisione dei Piani, prevista dal combinato disposto delle Deliberazioni dell’A.C. n. 43/2022 e n. 142/2023, è correlata alla sospensione della applicazione dei Piani stessi per le cosiddette osp-covid (in materia, Tar Lazio n. 6847/2025) e non può, dunque, essere contraddittoriamente opposta nell’ambito di un procedimento avviato per la concessione di un’occupazione permanente che, peraltro, è stata respinta proprio richiamando il PMO di zona;
RITENUTO in conclusione, per tutto quanto detto, che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del diniego impugnato e con salvezza dei successivi provvedimenti che la P.A. riterrà di adottare sulla istanza della ricorrente, nel rispetto del presente dictum ;
RITENUTO, infine, che le spese di lite debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego di occupazione impugnato.
Condanna MA AL al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento,00) oltre oneri come per legge e restituzione del C.U. ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO