Ordinanza cautelare 24 novembre 2023
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 10/03/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00298/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01171/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2023, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Elisa Polacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giovinazzo (BA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- dell'ordinanza -OMISSIS- emessa in data 13.7.2023 dal Comune di Giovinazzo (BA), a mezzo della quale disponeva la sospensione-cessazione dell'autorizzazione per trattenimenti danzanti n. -OMISSIS- rilasciata all'odierna ricorrente in data 25.3.2013 dal medesimo ente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giovinazzo (BA);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. OR EV e uditi per le parti i difensori avv. Rossella Polacco, per la parte ricorrente, l'avv. Vito A. Pappalepore, su delega dell’avv. Antonio Pellegrini, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l’istante impugnava l’ordinanza, emessa in data 13 luglio 2023, dal Comune di Giovinazzo, con la quale veniva disposta la chiusura del pubblico esercizio “-OMISSIS-”, con la cessazione/sospensione delle attività di spettacoli e di trattenimenti pubblici, già oggetto di autorizzazione risalente al 25 marzo 2015, ma da tempo non più attiva, con la conseguente inibizione dello svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche temporanea, presso detto pubblico esercizio.
In fatto, deduceva di essere proprietaria di un immobile ad uso commerciale, in agro di Giovinazzo, munito di autorizzazione per trattenimenti danzanti rilasciata dal Comune di Giovinazzo in data 25 marzo 2013, che soleva concedere in locazione temporanea, per eventi e manifestazioni varie, a terzi, all’uopo forniti delle necessarie licenze.
In diritto, censurava: i) la sussistenza dei requisiti oggettivi per la locazione di immobile commerciale; ii) la carenza di legittimazione passiva; iii) la violazione ed errata applicazione dell’art. 82 r. d. -OMISSIS-73 del 1931 e la sproporzione tra la violazione e la sanzione irrogata, l’eccesso di potere; iv) l’illegittimità della sanzione, in quanto priva di termine finale, l’eccesso di potere.
2.- Si costituiva il Comune, il quale depositava i documenti del procedimento e resisteva funditus , contestando in toto la ricostruzione della parte ricorrente.
3.- La domanda cautelare veniva rigettata, stante la prevalenza degli interessi pubblici sottesi.
4.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza pubblica, dopo breve discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
5.- Il ricorso è infondato.
Insiste parte ricorrente nel dedurre di non esercire direttamente la struttura e di non essere al corrente di quanto accaduto e contestatole. Oppone il Comune come alcun atto autorizzativo valido sia stato rintracciato in capo alla ricorrente, in quanto era titolare della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, rilasciata dal Comune in data 22.12.2002, ma cessata volontariamente in data 31.1.2019. Mentre, altre distinte SCIA, presentata da altri soggetti, relativamente al detto immobile, risultano tutte rigettate, con divieto allo svolgimento dell’attività.
Ragion per cui, con l’impugnato provvedimento, è stata disposta la cessazione dell’autorizzazione per trattenimenti danzanti, rilasciata dal Comune di Giovinazzo in data 25 marzo 2013, inibendo sia lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici, sia la somministrazione di alimenti e bevande. D’altronde, nella stessa risalente autorizzazione del 25 marzo 2015, è expressis verbis indicato che la stessa “ è sempre revocabile in qualsiasi momento per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, per inosservanza delle suddette prescrizioni o per abuso da parte del titolare ”.
Invero, i Carabinieri, intervenuti in occasione di un sopralluogo effettuato in data 2 luglio 2023, accertavano che “ era in corso una festa organizzata con musica ad alto volume, con la partecipazione di centinaia di persone, molte di queste barcollanti, ovvero in evidente stato di alterazione psicofisica, “accampate” con tende nei parcheggi loro dedicati ed altre campagne limitrofe ”. Ragion per cui, v’è dimostrazione che, presso i locali in questione, continuavano ad essere somministrati cibi e bevande, in assenza delle condizioni previste dalla normativa, con pericolo di tumulto e/o di disordini, ovvero per l’incolumità pubblica, in assenza di un atto di assenso dell’amministrazione.
Precisa infatti il Comune che l’ordinanza gravata è stata emanata, in riferimento all’applicazione della fattispecie, di cui all’art. 82 r. d. -OMISSIS-73/1931, per il caso di “ tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume ”, secondo cui, in tali evenienze, è ordinata “ la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale ”.
La competenza sulle funzioni di polizia amministrativa spettanti ai Comuni è stata attribuita dall’art. 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che ha trasferito ai medesimi alcune funzioni, di cui al r. d. 18 giugno 1931, -OMISSIS-73. Peraltro, la licenza di polizia amministrativa può essere legittimamente sostituita in molti casi dalla SCIA, di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990, ove ne ricorrano i presupposti. Infine, va precisato che la competenza ad adottare provvedimenti autorizzatori e, conseguentemente, le relative sospensioni e/o cessazioni spetta ai dirigenti, alla luce del combinato disposto dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 4, comma 2 e 70, comma 6, d.lgs. n. 165/2001.
In ogni caso e in via dirimente, il potere inibitorio esercitato dal Comune è correlato alla constatazione dell’ assenza dei titoli necessari sia in capo alla ricorrente sia in capo agli ulteriori soggetti terzi, cui i locali sarebbero stati posti a disposizione.
Vieppiù, nel caso di specie, va ribadito che era stata disposta, a suo tempo, la cessazione della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in capo alla ricorrente, e, inoltre, erano state inoltrate diffide, con l’imposizione del divieto di prosecuzione dell’attività; tuttavia, l’esercizio in questione ha continuato ad essere oggetto di SCIA, per l’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande presentate da soggetti terzi diversi, che mai si sono consolidate – come dimostrato dal Comune – stante la carenza endemica dei requisiti utili. Tanto vero è che detto ufficio SUAP ha sempre emesso, nei confronti dei soggetti di volta in volta richiedenti, provvedimenti di divieto della prosecuzione dell’attività, per l’assenza dei relativi requisiti e dei titoli abilitativi.
Per completezza, va detto che, relativamente all’attività svolta inibita, l’autorità ha vieppiù riscontrato in toto assenti sia il certificato di agibilità, ex art. 80 TULPS, sia anche l’autorizzazione all’attività di pubblico trattenimento, ex art. 68 TULPS; provvedimenti entrambi ora di competenza del Comune.
Sul punto, va ricordato che il d.P.R. n. 616/1977 ha disposto, con l'art. 1, comma 1, n. 9, l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla " licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80 " e, con l'art. 1, comma 1, n. 5, l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla " concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68 ".
Le attività, che dunque si tenevano presso i locali in questione, erano prive dei titoli di legge necessari a poterle svolgere, sia in capo alla proprietaria ricorrente, sia in capo a terzi; per cui, è stato adottato legittimamente il provvedimento di inibizione, oggetto di impugnazione.
Infine, va rimarcato che non ha trovato alcun riscontro la tesi, pur rappresentata nella narrativa del ricorso proposto, circa la sussistenza di un contratto di locazione temporanea (registrato) in favore di altri soggetti, avente ad oggetto l’utilizzo dell’immobile in discussione. Ragion per cui, v’è sicura legittimazione passiva in capo alla ricorrente, quanto alla ricezione del provvedimento impugnato.
6.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.
7.- Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune, che si liquidano in €. 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE AN, Presidente
OR EV, Primo Referendario, Estensore
OR Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR EV | CE AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.