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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. MI VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 157/2018 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 1291/2017 del Tribunale di AT tra:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NN Di ER ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Policoro, alla via Siris, n.ro 08 appellante contro in pers. del l.r., (C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. IO RO AN e dall'Avv. MI GA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Potenza, alla via N. Sauro, n.ro 52, appellata
in pers. del Sindaco pro tempore, (C.F. Controparte_2
) rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Trocino ed elettivamente con P.IVA_2 lui domiciliato in Stigliano (MT) alla via Fontana, n.ro 50, appellato
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 28.09.2011 evocava in giudizio Controparte_1 Pt_1
richiedendogli il pagamento di una serie di forniture di materiale tipografico
[...] effettuate in favore del di cui il era Sindaco, per un Controparte_2 Pt_1 complessivo ammontare di euro 9.336,00 oltre interessi.
1.1. Deduceva ancora che l'Ente pubblico rifiutava il pagamento delle somme riportate nella fatture ad esso intestate perché, pur essendo stato utilizzato quanto fornito, non v'era stato preventivo di spesa e neppure accantonamento al bilancio comunale. A fronte del rifiuto e in assenza di atti deliberativi formali da parte del CP_2 CP_1 chiedeva al Tribunale la condanna del al pagamento. Pt_1
1.2. Si costituiva il deducendo di aver concordato con i componenti della Pt_1 giunta comunale e di aver edotto il consiglio comunale della fornitura, del resto accettata perché utilizzata dall'Ente, e chiedeva che quest'ultimo, quantomeno a titolo di rivalsa, lo tenesse indenne. Concludeva quindi per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, nonché l'autorizzazione alla chiamata in causa del
[...] perché quest'ultimo fosse condannato in via definitiva al pagamento della CP_2 somma richiesta da , o perché lo tenesse indenne, manlevandolo da ogni CP_1 pagamento, o rifondendogli ogni eventuale addebito alla cui remunerazione dovesse essere condannato.
1.3. Si costituiva in giudizio anche il deducendo l'infondatezza Controparte_2 della chiamata in causa, il mancato riconoscimento della prestazione e l'impossibilità di restituire la merce, atteso che gran parte del materiale neppure risultava rinvenuto nella casa comunale.
1.4. Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., espletata l'istruttoria attraverso interrogatorio del e della l.r. della , in uno all'escussione dei Pt_1 CP_1 testimoni, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisa all'udienza del 16.11.2017.
2. Con la sentenza n.ro 1291/17 del 21.11.2017 il Tribunale di AT accoglieva la domanda principale rigettandone ogni altra.
2.1. Osservava il Tribunale che i contratti della pubblica amministrazione, conformemente alle esigenze di imparzialità e buon andamento, dovevano avere forma scritta, anche per agevolare la funzione di controllo, individuando il contenuto dell'atto e gli obblighi discendenti.
2.2. Ad avviso del Tribunale, che richiamava le pertinenti disposizioni del D. Lgs.
267/2000 (TUEL), ove il funzionario o l'amministratore avessero agito senza l'osservanza dei controlli contabili di gestione, essi rispondevano personalmente dell'attività di spesa verso il terzo contraente che poteva e doveva agire esclusivamente nei loro confronti.
_______________
pag. 2 2.3. Rilevato che il , al tempo dei fatti Sindaco del Comune di Pt_1 CP_2 aveva ammesso di aver commissionato la fornitura e risultando l'assenza dei necessari passaggi amministrativi e contabili, era quest'ultimo responsabile nei confronti del fornitore per ciò che veniva richiesto dall'attore, con interessi dal giorno della domanda e fino al soddisfo.
2.4. Quanto alla domanda di ingiustificato arricchimento proposta dal convenuto nei confronti del chiamato in causa, il Tribunale richiamava la Pt_1 CP_2 pertinente normativa del TUEL quanto al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, rilevando che gli stessi potevano essere assunti nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento e che tale riconoscimento doveva avvenire soltanto con deliberazione espressa degli organi competenti, non potendo assumere rilevanza il mero comportamento degli organi stessi.
2.5. Alla luce dei principi richiamati, il Tribunale accoglieva la domanda di CP_1 nei confronti del , rigettando espressamente ogni altra domanda, fra cui Parte_1 quella di manleva ex art. 2041 c.c.
3. Avverso la sentenza numero 1291/2017 del 21 novembre 2017 del Tribunale di
AT proponeva impugnazione per il seguente unico motivo: Parte_1
1) vizio della motivazione ed erronea valutazione del materiale istruttorio, violazione dell'art. 2041 c.c..
3.1. Si costituiva l'appellata deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione CP_1 ex art. 342 c.p.c. nonché l'infondatezza dell'appello e, a seguito del decesso dell'Avv.
MA CA, difensore di essa appellata, si costituivano in prosecuzione gli Avv.
IO RO AN e MI GA che ne richiamavano le difese.
3.2. Si costituiva altresì il eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'impugnazione in uno all'infondatezza della stessa.
3.3. All'udienza del 02.04.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Attesa la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa degli appellati, questa Corte condivide quanto la
Suprema Corte, con autorevole opinione, anche recentemente ha avuto modo di rilevare:
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pag. 3 a) che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
b) è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore.
4.1. Nondimeno, è ormai di regola ribadito che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. n. 3194/2019).
4.2. Ora, è evidente che l'appellante ha compiutamente esposto i punti della sentenza oggetto di impugnativa, evidenziando da un lato l'eccessiva concisione della motivazione e, contestualmente, le ragioni per cui, a suo dire, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale di risarcimento.
L'eccezione è quindi infondata.
5. Con l'unico motivo di impugnazione, articolato in più punti, parte appellante deduce un vizio della motivazione traducentesi nella mancata considerazione dell'utilitas conseguita dall'appellata amministrazione, derivante dal depauperamento
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pag. 4 dell'appellante, cui è seguita la mancata condanna, quantomeno a titolo di manleva, per l'ingiustificato arricchimento dell'Ente.
5.1. Deve preliminarmente osservarsi che l'argomentazione sviluppata in atto di appello e relativa alla mancata considerazione del vantaggio conseguito in via esclusiva dal a seguito dell'ordinativo di materiale, benché effettuato in Controparte_2 assenza dei necessari passaggi istituzionali, è fondata.
L'istruttoria condotta in prime cure e in particolare la documentazione in atti, in uno alla deposizione testimoniale, hanno reso evidente che quanto fornito da è stato CP_1 effettivamente consegnato all'Ente pubblico.
5.2. Questa Corte non ha ragione di discostarsi dall'orientamento dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta, anche di recente, sul tema dell'assunzione di obbligazioni verso terzi da parte dell'amministratore o del funzionario della pubblica amministrazione, in assenza del rispetto delle disposizioni che regolano le vita e i profili finanziari degli Enti Locali.
Sotto questo profilo deve ritenersi corretto il decisum del Tribunale quanto al difetto di legittimazione del fornitore del servizio nei confronti dell'ente pubblico, finanche a titolo di ingiustificato arricchimento (v. Cass. n. 30109-18, Cass. n. 28860-15).
5.3. E' altrettanto evidente che, in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano sorte senza un previo contratto scritto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme cd. di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita. Ma proprio per salvaguardare il principio di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento, la Corte costituzionale ha affermato che in linea generale ben sussistono in questi casi "in favore del funzionario (o amministratore) le condizioni affinché egli possa esercitare l'azione ex 2041 c.c. verso l'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito" (C. Cost. n. 446-95).
5.4. Per conseguenza, in fattispecie con forti elementi di identità rispetto a quella che giunge alla cognizione di questa Corte, ad avviso della giurisprudenza di nomofilachia
“…l'amministratore che sia stato convenuto dal privato ben può infatti esercitare
l'azione di arricchimento onde essere rilevato indenne dall'esborso; lo può fare perché
l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'amministrazione locale è preclusa al
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pag. 5 professionista o al fornitore del servizio, il quale può agire contrattualmente in via principale nei confronti del singolo amministratore in ragione della costituzione ope legis del rapporto obbligatorio con lui” (v. Cass. n. 11036-18).
5.5. Recentemente il supremo giudice di nomofilachia ha chiarito che, ove l'amministratore o funzionario venisse convenuto in giudizio dal terzo creditore, “…la proposizione di tale azione, che può condurre a un risultato integralmente o parzialmente satisfattivo per le ragioni creditorie del privato professionista o fornitore, espone tuttavia l'amministratore condannato in proprio a un depauperamento patrimoniale che si correla a un arricchimento ingiustificato dell'amministrazione pubblica, per avere comunque codesta beneficiato di una prestazione patrimoniale senza corrispettivo;
cosicché si innesca in questo l'esigenza di tutela dell'amministratore, che può essere soddisfatta mediante la proposizione, in mancanza di altre azioni, proprio dell'azione di ingiustificato arricchimento verso l'ente pubblico,
a norma dell'art. 2041 c.c....” (Cassazione civile sez. VI - 31/03/2022, n. 10432)
5.6. La deduzione, a supporto del motivo di impugnazione circa la necessità che l'utilitas sia stata effettivamente perseguita dall'ente locale e comunque non da questi rifiutata va considerata alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale di legittimità.
Difatti, prima della pronuncia delle SS.UU. n.ro 10798/2015, l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di un ente pubblico era ammessa a condizione che il privato depauperato, nella specie l'amministratore, provasse la sussistenza di un requisito ulteriore: il riconoscimento dell'utilità perseguita dalla PA.
5.7. Si propendeva quindi per un trattamento di favore nei confronti della Pubblica
Amministrazione, giustificato sull'assunto che si trattasse di un soggetto speciale, detentore di un potere pubblico e che agisse nelle vesti di Autorità per perseguire i fini pubblici prefissati ex lege. In altri termini, si riteneva che la specialità del diritto pubblico si sarebbe dovuta mantenere anche in tema di arricchimento ingiustificato. Il favor riconosciuto ai soggetti pubblici, si ripercuoteva inevitabilmente nei confronti dei privati che, agendo in giudizio, si sono trovati ad affrontare una vera e propria probatio diabolica. Dovendo provare il riconoscimento dell'utilità, l'attore doveva individuare il relativo atto di volontà della PA, che sarebbe potuto essere esplicito ma anche implicito.
Trattandosi di un atto volontario, quest'ultimo avrebbe potuto essere emanato soltanto da un organo rappresentativo (e non anche tecnico). A ciò si aggiunga che un atto di
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pag. 6 volontà è un atto discrezionale, tanto comportando una evidente limitazione del sindacato giurisdizionale, non potendo il giudice sostituirsi alle valutazioni di merito svolte dalla PA.
5.8. Con la sentenza delle SS.UU. appena richiamata (confermata successivamente tra le altre dalla sentenza n. 16793/2018) la Suprema Corte ha, di fatto, valorizzato le finalità di equità e di giustizia distributiva, superando il requisito del riconoscimento dell'utilità da parte della PA ed esprimendosi nei termini di imputabilità dell'arricchimento in capo a quest'ultima. L'imputabilità è presunta fino a prova contraria. In altri termini, le
Sezioni Unite introducono un'inversione dell'onere probatorio: il privato che agisce per l'ingiustificato arricchimento nei confronti di una PA sarà tenuto a provare la sussistenza dei soli presupposti di cui all'art. 2041 c.c.; di contro, il soggetto pubblico sarà esonerato dall'obbligo di indennizzo solo qualora dimostri che l'arricchimento non sia ad esso imputabile. Va, altresì, osservato come l'arricchimento non imputabile si configuri ogni qualvolta quest'ultimo possa ritenersi "imposto" dal privato, ossia quando la Pubblica Amministrazione provi di averlo rifiutato o conseguito contro il suo stesso volere ovvero, da ultimo, senza che ne potesse avere conoscenza.
5.9. L'istruttoria testimoniale di prime cure ha dimostrato che l'Ente, lungi dall'essere stato sottoposto ad una imposizione da parte del privato contro il suo volere, ovvero senza averne avuto conoscenza, ha di fatto accettato la fornitura, costituita da pannelli indicativi nonché da altro materiale cartaceo.
5.10. Le risultanze istruttorie concordemente inducono a ravvisare l'utilitas conseguita dalla Pubblica Amministrazione, che, ricevute le fatture emesse da , non ha CP_1 disconosciuto la fornitura, pur precisando la mancata rituale acquisizione delle fatture al protocollo, l'assenza di un preventivo impegno di spesa e un accantonamento in bilancio.
5.11. Ne risulta di tutta evidenza che il sussistendo i Controparte_2 presupposti di cui all'art. 2041 c.c., debba tenere indenne l'odierno appellante da quanto lo stesso è tenuto a corrispondere, in forza della sentenza di prime cure, all'appellata
Ne consegue, con la fondatezza del motivo, la necessità di riformare in Controparte_1 parte qua la sentenza di prime cure.
6. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, in considerazione del complessivo esito del giudizio e della riforma della sentenza di prime cure, vengono
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pag. 7 liquidate in dispositivo con riguardo al doppio grado di giudizio, nella misura di cui al
D.M. 147/2022 (scaglione di valore da euro 5200,01 a euro 26.000,00), dovendo, nel governo delle stesse, considerarsi la sostanziale soccombenza dell'appellata amministrazione nei confronti dell'appellante e quella di quest'ultimo nei riguardi dell'appellata Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.ro 157/2018 di R.G. tra contro Parte_1 Controparte_3
e in pers. del Sindaco p.t., , avente ad oggetto Controparte_2
l'impugnazione della sentenza n.ro 1291/2017 del Tribunale di AT,
1) accoglie l'appello e, a parziale riforma della sentenza impugnata:
a) accerta l'arricchimento senza causa del per quanto Controparte_2
l'appellante è tenuto a corrispondere a e, per l'effetto: Controparte_1
b) condanna il a tenere indenne l'appellante Controparte_2 Parte_1 dal pagamento della somma di euro 9.336,00 oltre interessi a far tempo dal 28.09.2011
(data della domanda di prime cure) alla data dell'effettivo pagamento;
2) condanna parte appellata in persona del Sindaco pro tempore Controparte_2 al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di Parte_1 giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 per il giudizio di primo grado e in euro
5.809,00 per il presente grado oltre spese generali, CNA e IVA nella misura di legge con attribuzione all'Avv. NN Di ER dichiaratosi antistatario;
3) condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 in persona del l.r. delle spese del doppio grado di giudizio che si Controparte_1 liquidano in euro 5.077,00 per il giudizio di primo grado e in euro 5.809,00 per il presente grado oltre spese generali, CNA e IVA nella misura di legge
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. MI Videtta
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pag. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. MI VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 157/2018 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 1291/2017 del Tribunale di AT tra:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NN Di ER ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Policoro, alla via Siris, n.ro 08 appellante contro in pers. del l.r., (C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. IO RO AN e dall'Avv. MI GA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Potenza, alla via N. Sauro, n.ro 52, appellata
in pers. del Sindaco pro tempore, (C.F. Controparte_2
) rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Trocino ed elettivamente con P.IVA_2 lui domiciliato in Stigliano (MT) alla via Fontana, n.ro 50, appellato
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 28.09.2011 evocava in giudizio Controparte_1 Pt_1
richiedendogli il pagamento di una serie di forniture di materiale tipografico
[...] effettuate in favore del di cui il era Sindaco, per un Controparte_2 Pt_1 complessivo ammontare di euro 9.336,00 oltre interessi.
1.1. Deduceva ancora che l'Ente pubblico rifiutava il pagamento delle somme riportate nella fatture ad esso intestate perché, pur essendo stato utilizzato quanto fornito, non v'era stato preventivo di spesa e neppure accantonamento al bilancio comunale. A fronte del rifiuto e in assenza di atti deliberativi formali da parte del CP_2 CP_1 chiedeva al Tribunale la condanna del al pagamento. Pt_1
1.2. Si costituiva il deducendo di aver concordato con i componenti della Pt_1 giunta comunale e di aver edotto il consiglio comunale della fornitura, del resto accettata perché utilizzata dall'Ente, e chiedeva che quest'ultimo, quantomeno a titolo di rivalsa, lo tenesse indenne. Concludeva quindi per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, nonché l'autorizzazione alla chiamata in causa del
[...] perché quest'ultimo fosse condannato in via definitiva al pagamento della CP_2 somma richiesta da , o perché lo tenesse indenne, manlevandolo da ogni CP_1 pagamento, o rifondendogli ogni eventuale addebito alla cui remunerazione dovesse essere condannato.
1.3. Si costituiva in giudizio anche il deducendo l'infondatezza Controparte_2 della chiamata in causa, il mancato riconoscimento della prestazione e l'impossibilità di restituire la merce, atteso che gran parte del materiale neppure risultava rinvenuto nella casa comunale.
1.4. Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., espletata l'istruttoria attraverso interrogatorio del e della l.r. della , in uno all'escussione dei Pt_1 CP_1 testimoni, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisa all'udienza del 16.11.2017.
2. Con la sentenza n.ro 1291/17 del 21.11.2017 il Tribunale di AT accoglieva la domanda principale rigettandone ogni altra.
2.1. Osservava il Tribunale che i contratti della pubblica amministrazione, conformemente alle esigenze di imparzialità e buon andamento, dovevano avere forma scritta, anche per agevolare la funzione di controllo, individuando il contenuto dell'atto e gli obblighi discendenti.
2.2. Ad avviso del Tribunale, che richiamava le pertinenti disposizioni del D. Lgs.
267/2000 (TUEL), ove il funzionario o l'amministratore avessero agito senza l'osservanza dei controlli contabili di gestione, essi rispondevano personalmente dell'attività di spesa verso il terzo contraente che poteva e doveva agire esclusivamente nei loro confronti.
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pag. 2 2.3. Rilevato che il , al tempo dei fatti Sindaco del Comune di Pt_1 CP_2 aveva ammesso di aver commissionato la fornitura e risultando l'assenza dei necessari passaggi amministrativi e contabili, era quest'ultimo responsabile nei confronti del fornitore per ciò che veniva richiesto dall'attore, con interessi dal giorno della domanda e fino al soddisfo.
2.4. Quanto alla domanda di ingiustificato arricchimento proposta dal convenuto nei confronti del chiamato in causa, il Tribunale richiamava la Pt_1 CP_2 pertinente normativa del TUEL quanto al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, rilevando che gli stessi potevano essere assunti nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento e che tale riconoscimento doveva avvenire soltanto con deliberazione espressa degli organi competenti, non potendo assumere rilevanza il mero comportamento degli organi stessi.
2.5. Alla luce dei principi richiamati, il Tribunale accoglieva la domanda di CP_1 nei confronti del , rigettando espressamente ogni altra domanda, fra cui Parte_1 quella di manleva ex art. 2041 c.c.
3. Avverso la sentenza numero 1291/2017 del 21 novembre 2017 del Tribunale di
AT proponeva impugnazione per il seguente unico motivo: Parte_1
1) vizio della motivazione ed erronea valutazione del materiale istruttorio, violazione dell'art. 2041 c.c..
3.1. Si costituiva l'appellata deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione CP_1 ex art. 342 c.p.c. nonché l'infondatezza dell'appello e, a seguito del decesso dell'Avv.
MA CA, difensore di essa appellata, si costituivano in prosecuzione gli Avv.
IO RO AN e MI GA che ne richiamavano le difese.
3.2. Si costituiva altresì il eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'impugnazione in uno all'infondatezza della stessa.
3.3. All'udienza del 02.04.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Attesa la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa degli appellati, questa Corte condivide quanto la
Suprema Corte, con autorevole opinione, anche recentemente ha avuto modo di rilevare:
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pag. 3 a) che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
b) è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore.
4.1. Nondimeno, è ormai di regola ribadito che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. n. 3194/2019).
4.2. Ora, è evidente che l'appellante ha compiutamente esposto i punti della sentenza oggetto di impugnativa, evidenziando da un lato l'eccessiva concisione della motivazione e, contestualmente, le ragioni per cui, a suo dire, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale di risarcimento.
L'eccezione è quindi infondata.
5. Con l'unico motivo di impugnazione, articolato in più punti, parte appellante deduce un vizio della motivazione traducentesi nella mancata considerazione dell'utilitas conseguita dall'appellata amministrazione, derivante dal depauperamento
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pag. 4 dell'appellante, cui è seguita la mancata condanna, quantomeno a titolo di manleva, per l'ingiustificato arricchimento dell'Ente.
5.1. Deve preliminarmente osservarsi che l'argomentazione sviluppata in atto di appello e relativa alla mancata considerazione del vantaggio conseguito in via esclusiva dal a seguito dell'ordinativo di materiale, benché effettuato in Controparte_2 assenza dei necessari passaggi istituzionali, è fondata.
L'istruttoria condotta in prime cure e in particolare la documentazione in atti, in uno alla deposizione testimoniale, hanno reso evidente che quanto fornito da è stato CP_1 effettivamente consegnato all'Ente pubblico.
5.2. Questa Corte non ha ragione di discostarsi dall'orientamento dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta, anche di recente, sul tema dell'assunzione di obbligazioni verso terzi da parte dell'amministratore o del funzionario della pubblica amministrazione, in assenza del rispetto delle disposizioni che regolano le vita e i profili finanziari degli Enti Locali.
Sotto questo profilo deve ritenersi corretto il decisum del Tribunale quanto al difetto di legittimazione del fornitore del servizio nei confronti dell'ente pubblico, finanche a titolo di ingiustificato arricchimento (v. Cass. n. 30109-18, Cass. n. 28860-15).
5.3. E' altrettanto evidente che, in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano sorte senza un previo contratto scritto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme cd. di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita. Ma proprio per salvaguardare il principio di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento, la Corte costituzionale ha affermato che in linea generale ben sussistono in questi casi "in favore del funzionario (o amministratore) le condizioni affinché egli possa esercitare l'azione ex 2041 c.c. verso l'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito" (C. Cost. n. 446-95).
5.4. Per conseguenza, in fattispecie con forti elementi di identità rispetto a quella che giunge alla cognizione di questa Corte, ad avviso della giurisprudenza di nomofilachia
“…l'amministratore che sia stato convenuto dal privato ben può infatti esercitare
l'azione di arricchimento onde essere rilevato indenne dall'esborso; lo può fare perché
l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'amministrazione locale è preclusa al
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pag. 5 professionista o al fornitore del servizio, il quale può agire contrattualmente in via principale nei confronti del singolo amministratore in ragione della costituzione ope legis del rapporto obbligatorio con lui” (v. Cass. n. 11036-18).
5.5. Recentemente il supremo giudice di nomofilachia ha chiarito che, ove l'amministratore o funzionario venisse convenuto in giudizio dal terzo creditore, “…la proposizione di tale azione, che può condurre a un risultato integralmente o parzialmente satisfattivo per le ragioni creditorie del privato professionista o fornitore, espone tuttavia l'amministratore condannato in proprio a un depauperamento patrimoniale che si correla a un arricchimento ingiustificato dell'amministrazione pubblica, per avere comunque codesta beneficiato di una prestazione patrimoniale senza corrispettivo;
cosicché si innesca in questo l'esigenza di tutela dell'amministratore, che può essere soddisfatta mediante la proposizione, in mancanza di altre azioni, proprio dell'azione di ingiustificato arricchimento verso l'ente pubblico,
a norma dell'art. 2041 c.c....” (Cassazione civile sez. VI - 31/03/2022, n. 10432)
5.6. La deduzione, a supporto del motivo di impugnazione circa la necessità che l'utilitas sia stata effettivamente perseguita dall'ente locale e comunque non da questi rifiutata va considerata alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale di legittimità.
Difatti, prima della pronuncia delle SS.UU. n.ro 10798/2015, l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di un ente pubblico era ammessa a condizione che il privato depauperato, nella specie l'amministratore, provasse la sussistenza di un requisito ulteriore: il riconoscimento dell'utilità perseguita dalla PA.
5.7. Si propendeva quindi per un trattamento di favore nei confronti della Pubblica
Amministrazione, giustificato sull'assunto che si trattasse di un soggetto speciale, detentore di un potere pubblico e che agisse nelle vesti di Autorità per perseguire i fini pubblici prefissati ex lege. In altri termini, si riteneva che la specialità del diritto pubblico si sarebbe dovuta mantenere anche in tema di arricchimento ingiustificato. Il favor riconosciuto ai soggetti pubblici, si ripercuoteva inevitabilmente nei confronti dei privati che, agendo in giudizio, si sono trovati ad affrontare una vera e propria probatio diabolica. Dovendo provare il riconoscimento dell'utilità, l'attore doveva individuare il relativo atto di volontà della PA, che sarebbe potuto essere esplicito ma anche implicito.
Trattandosi di un atto volontario, quest'ultimo avrebbe potuto essere emanato soltanto da un organo rappresentativo (e non anche tecnico). A ciò si aggiunga che un atto di
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pag. 6 volontà è un atto discrezionale, tanto comportando una evidente limitazione del sindacato giurisdizionale, non potendo il giudice sostituirsi alle valutazioni di merito svolte dalla PA.
5.8. Con la sentenza delle SS.UU. appena richiamata (confermata successivamente tra le altre dalla sentenza n. 16793/2018) la Suprema Corte ha, di fatto, valorizzato le finalità di equità e di giustizia distributiva, superando il requisito del riconoscimento dell'utilità da parte della PA ed esprimendosi nei termini di imputabilità dell'arricchimento in capo a quest'ultima. L'imputabilità è presunta fino a prova contraria. In altri termini, le
Sezioni Unite introducono un'inversione dell'onere probatorio: il privato che agisce per l'ingiustificato arricchimento nei confronti di una PA sarà tenuto a provare la sussistenza dei soli presupposti di cui all'art. 2041 c.c.; di contro, il soggetto pubblico sarà esonerato dall'obbligo di indennizzo solo qualora dimostri che l'arricchimento non sia ad esso imputabile. Va, altresì, osservato come l'arricchimento non imputabile si configuri ogni qualvolta quest'ultimo possa ritenersi "imposto" dal privato, ossia quando la Pubblica Amministrazione provi di averlo rifiutato o conseguito contro il suo stesso volere ovvero, da ultimo, senza che ne potesse avere conoscenza.
5.9. L'istruttoria testimoniale di prime cure ha dimostrato che l'Ente, lungi dall'essere stato sottoposto ad una imposizione da parte del privato contro il suo volere, ovvero senza averne avuto conoscenza, ha di fatto accettato la fornitura, costituita da pannelli indicativi nonché da altro materiale cartaceo.
5.10. Le risultanze istruttorie concordemente inducono a ravvisare l'utilitas conseguita dalla Pubblica Amministrazione, che, ricevute le fatture emesse da , non ha CP_1 disconosciuto la fornitura, pur precisando la mancata rituale acquisizione delle fatture al protocollo, l'assenza di un preventivo impegno di spesa e un accantonamento in bilancio.
5.11. Ne risulta di tutta evidenza che il sussistendo i Controparte_2 presupposti di cui all'art. 2041 c.c., debba tenere indenne l'odierno appellante da quanto lo stesso è tenuto a corrispondere, in forza della sentenza di prime cure, all'appellata
Ne consegue, con la fondatezza del motivo, la necessità di riformare in Controparte_1 parte qua la sentenza di prime cure.
6. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, in considerazione del complessivo esito del giudizio e della riforma della sentenza di prime cure, vengono
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pag. 7 liquidate in dispositivo con riguardo al doppio grado di giudizio, nella misura di cui al
D.M. 147/2022 (scaglione di valore da euro 5200,01 a euro 26.000,00), dovendo, nel governo delle stesse, considerarsi la sostanziale soccombenza dell'appellata amministrazione nei confronti dell'appellante e quella di quest'ultimo nei riguardi dell'appellata Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.ro 157/2018 di R.G. tra contro Parte_1 Controparte_3
e in pers. del Sindaco p.t., , avente ad oggetto Controparte_2
l'impugnazione della sentenza n.ro 1291/2017 del Tribunale di AT,
1) accoglie l'appello e, a parziale riforma della sentenza impugnata:
a) accerta l'arricchimento senza causa del per quanto Controparte_2
l'appellante è tenuto a corrispondere a e, per l'effetto: Controparte_1
b) condanna il a tenere indenne l'appellante Controparte_2 Parte_1 dal pagamento della somma di euro 9.336,00 oltre interessi a far tempo dal 28.09.2011
(data della domanda di prime cure) alla data dell'effettivo pagamento;
2) condanna parte appellata in persona del Sindaco pro tempore Controparte_2 al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di Parte_1 giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 per il giudizio di primo grado e in euro
5.809,00 per il presente grado oltre spese generali, CNA e IVA nella misura di legge con attribuzione all'Avv. NN Di ER dichiaratosi antistatario;
3) condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 in persona del l.r. delle spese del doppio grado di giudizio che si Controparte_1 liquidano in euro 5.077,00 per il giudizio di primo grado e in euro 5.809,00 per il presente grado oltre spese generali, CNA e IVA nella misura di legge
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. MI Videtta
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