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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4642 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8943/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. AF OR ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8943/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 30/12/1983 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CUTOLO LUISA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
OGGETTO: assegno di reversibilità art. 22 L. 903/65
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 11/07/2024 l'istante in epigrafe ha chiesto accertarsi il diritto a percepire la prestazione di cui al ricorso (pensione di reversibilità).
L' si è costituita in giudizio e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per le CP_1 ragioni di cui in memoria.
2.- Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse della parte ricorrente alla pronuncia giudiziale richiesta.
Come si legge in memoria e come si rileva dal provvedimento esibito dal ricorrente, l'ente ha provveduto al pagamento delle somme in favore della parte ricorrente.
1 Ai fini del regolamento delle spese processuali va rilevato che tale provvedimento è intervenuto in data successiva alla notifica del ricorso (novembre 2024), come documentato da parte ricorrente e riferito dallo stesso ente.
Le spese pertanto (liquidate nei valori minimi, considerati l'iter processuale e le difese delle parti) si pongono a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 1.500,00 oltre IVA, CP_1
C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 21/11/2025 il Giudice del Lavoro
AF OR
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. AF OR ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8943/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 30/12/1983 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CUTOLO LUISA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
OGGETTO: assegno di reversibilità art. 22 L. 903/65
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 11/07/2024 l'istante in epigrafe ha chiesto accertarsi il diritto a percepire la prestazione di cui al ricorso (pensione di reversibilità).
L' si è costituita in giudizio e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per le CP_1 ragioni di cui in memoria.
2.- Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse della parte ricorrente alla pronuncia giudiziale richiesta.
Come si legge in memoria e come si rileva dal provvedimento esibito dal ricorrente, l'ente ha provveduto al pagamento delle somme in favore della parte ricorrente.
1 Ai fini del regolamento delle spese processuali va rilevato che tale provvedimento è intervenuto in data successiva alla notifica del ricorso (novembre 2024), come documentato da parte ricorrente e riferito dallo stesso ente.
Le spese pertanto (liquidate nei valori minimi, considerati l'iter processuale e le difese delle parti) si pongono a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 1.500,00 oltre IVA, CP_1
C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 21/11/2025 il Giudice del Lavoro
AF OR
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