CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1642/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9468/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12.0 00312023 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1386/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 122023 notificata il 10 Aprile 2025 per conto della Regione Campania ed emessa da Municipia spa, relativa alla tassa auto anno
2016 per l'importo complessivo di euro 403,10.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa tributaria azionata.
Si è costituita in giudizio Municipia S.p.a. deducendo la propria estraneità rispetto all'attività relativa alla notifica dell'avviso di accertamento trattandosi di attività rientrante nella competenza dell'ente impositore ritualmente citato nel presente giudizio.
Nonostante la regolare notifica del ricorso la Regione Campania non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso del 26 gennaio 2026, il giudice ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto in quanto fondato.
Deve difatti essere accolta l'eccezione di prescrizione proposta dalla ricorrente.
La mancata costituzione in giudizio della Regione Campania consente di ritenere fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente in assenza di prova documentale della rituale notifica degli atti presupposti alla intimazione impugnata documentazione che non è stata prodotta neanche dalla resistente costituitasi in giudizio, municipia spa. Da ciò discende la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e del ricorso essendo decorso il termine triennale di prescrizione dal 2016 alla data di notifica dell'atto impugnato.
Il ricorso, pertanto, va accolto in quanto fondato.
Per rigore di soccombenza le resistenti vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 150,00 oltre accessori come per legge e contributo unificato.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9468/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12.0 00312023 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1386/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 122023 notificata il 10 Aprile 2025 per conto della Regione Campania ed emessa da Municipia spa, relativa alla tassa auto anno
2016 per l'importo complessivo di euro 403,10.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa tributaria azionata.
Si è costituita in giudizio Municipia S.p.a. deducendo la propria estraneità rispetto all'attività relativa alla notifica dell'avviso di accertamento trattandosi di attività rientrante nella competenza dell'ente impositore ritualmente citato nel presente giudizio.
Nonostante la regolare notifica del ricorso la Regione Campania non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso del 26 gennaio 2026, il giudice ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto in quanto fondato.
Deve difatti essere accolta l'eccezione di prescrizione proposta dalla ricorrente.
La mancata costituzione in giudizio della Regione Campania consente di ritenere fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente in assenza di prova documentale della rituale notifica degli atti presupposti alla intimazione impugnata documentazione che non è stata prodotta neanche dalla resistente costituitasi in giudizio, municipia spa. Da ciò discende la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e del ricorso essendo decorso il termine triennale di prescrizione dal 2016 alla data di notifica dell'atto impugnato.
Il ricorso, pertanto, va accolto in quanto fondato.
Per rigore di soccombenza le resistenti vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 150,00 oltre accessori come per legge e contributo unificato.